§ 3.3.733 - Decisione 14 maggio 2001, n. 469.
Decisione n. 2001/469/Ce del Consiglio concernente la conclusione per conto della Comunità europea dell'accordo tra il governo degli Stati Uniti [...]


Settore:Normativa europea
Materia:3. politica industriale e mercato interno
Capitolo:3.3 ravvicinamento delle legislazioni
Data:14/05/2001
Numero:469


Sommario
Art. 1.      L'accordo tra il governo degli Stati Uniti d'America e la Comunità europea per il coordinamento di programmi di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature [...]
Art. 2.      Il Presidente del Consiglio trasmette, a nome della Comunità europea, la notificazione scritta di cui all'articolo XII, paragrafo 1 dell'accordo 1.
Art. 3.      1. La Commissione, assistita dal comitato speciale designato dal Consiglio, rappresenta la Comunità in seno alla commissione tecnica di cui all'articolo VI dell'accordo. Previa consultazione del [...]


§ 3.3.733 - Decisione 14 maggio 2001, n. 469.

Decisione n. 2001/469/Ce del Consiglio concernente la conclusione per conto della Comunità europea dell'accordo tra il governo degli Stati Uniti d'America e la Comunità europea per il coordinamento di programmi di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio.

(G.U.C.E. 26 giugno 2001, n. L 172).

 

Art. 1.

     L'accordo tra il governo degli Stati Uniti d'America e la Comunità europea per il coordinamento di programmi di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio, con i suoi allegati, è approvato a nome della Comunità.

     Il testo dell'accordo e degli allegati è accluso alla presente decisione.

 

     Art. 2.

     Il Presidente del Consiglio trasmette, a nome della Comunità europea, la notificazione scritta di cui all'articolo XII, paragrafo 1 dell'accordo 1.

 

     Art. 3.

     1. La Commissione, assistita dal comitato speciale designato dal Consiglio, rappresenta la Comunità in seno alla commissione tecnica di cui all'articolo VI dell'accordo. Previa consultazione del comitato speciale, la Commissione provvede alle comunicazioni, alla cooperazione, al riesame dell'attuazione e alle notifiche di cui all'articolo V, paragrafo 5, all'articolo VI, paragrafi 1 e 2 e all'articolo VIII, paragrafo 4 dell'accordo.

     2. In vista della preparazione della posizione della Comunità per quanto riguarda le modifiche delle specifiche e dell'elenco di apparecchiature per ufficio di cui all'allegato C dell'accordo, la Commissione tiene conto di qualsiasi parere espresso dall'European Community Energy Star Board (ECESB) di cui agli articoli 8 e 11 della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente un programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio.

     3. La posizione della Comunità in merito alle decisioni che devono prendere gli enti di gestione è determinata, per quanto riguarda le modifiche da apportare alle specifiche tecniche delle apparecchiature per ufficio di cui all'allegato C dell'accordo, dalla Commissione, previa consultazione del comitato speciale di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

     4. In tutti gli altri casi, la posizione della Comunità relativa alle decisioni che gli enti di gestione o le Parti dovranno adottare è determinata dal Consiglio su proposta della Commissione in conformità dell'articolo 300 del trattato.