§ 3.3.729 - Direttiva 23 settembre 2002, n. 74.
Direttiva n. 2002/74/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 80/987/CEE del Consiglio concernente il [...]


Settore:Normativa europea
Materia:3. politica industriale e mercato interno
Capitolo:3.3 ravvicinamento delle legislazioni
Data:23/09/2002
Numero:74


Sommario
Art. 1.      La direttiva 80/987/CEE è modificata come segue
Art. 2.      1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente all'8 ottobre 2005. Essi ne [...]
Art. 3.      La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
Art. 4.      Entro l'8 ottobre 2010, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione e applicazione della presente direttiva negli Stati membri
Art. 5.      Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva


§ 3.3.729 - Direttiva 23 settembre 2002, n. 74.

Direttiva n. 2002/74/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 80/987/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro.

(Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.C.E. 8 ottobre 2002, n. L 270).

 

     IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 137, paragrafo 2,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Comitato economico e sociale, previa consultazione del Comitato delle regioni, deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

     considerando quanto segue:

     (1) La Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, adottata il 9 dicembre 1989, indica al punto 7 che la realizzazione del mercato interno deve portare ad un miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori nella Comunità europea e che tale miglioramento deve consentire, ove necessario, di sviluppare taluni aspetti della regolamentazione del lavoro, come le procedure per il licenziamento collettivo o quelle concernenti i fallimenti.

     (2) La direttiva 80/987/CEE ha lo scopo di garantire ai lavoratori subordinati un minimo di tutela in caso d'insolvenza del datore di lavoro. A tal fine, essa obbliga gli Stati membri a creare un organismo che garantisca ai lavoratori interessati il pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori.

     (3) L'evoluzione del diritto in materia d'insolvenza negli Stati membri e lo sviluppo del mercato interno esigono un adattamento di talune disposizioni di detta direttiva.

     (4) La sicurezza e la trasparenza giuridica richiedono inoltre che siano chiariti il campo di applicazione e talune definizioni della direttiva 80/987/CEE. Occorre in particolare precisare, nel dispositivo della direttiva, le possibilità di esclusione concesse agli Stati membri, e sopprimere di conseguenza l'allegato della stessa.

     (5) Per assicurare una tutela equa dei lavoratori subordinati interessati, è opportuno adattare la definizione dello stato d'insolvenza alle nuove tendenze legislative negli Stati membri sulla materia e includere nella nozione anche le procedure d'insolvenza diverse dalla liquidazione. In tale contesto gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di prevedere, per determinare l'obbligo di pagamento dell'organismo di garanzia, che, quando una situazione d'insolvenza dà luogo a varie procedure d'insolvenza, siffatta situazione sia trattata come se si trattasse di un'unica procedura d'insolvenza.

     (6) Occorre far sì che i lavoratori di cui alla direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES, alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, e alla direttiva 91/383/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1991, che completa le misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute durante il lavoro dei lavoratori aventi un rapporto di lavoro a durata determinata o un rapporto di lavoro interinale, non siano esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva.

     (7) Per assicurare la certezza del diritto per i lavoratori subordinati nei casi d'insolvenza delle imprese che svolgono la loro attività in più Stati membri e per consolidare i diritti dei lavoratori nel senso della giurisprudenza della Corte di giustizia, è necessario introdurre disposizioni che indichino esplicitamente l'organismo competente per il pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati in tali casi e che fissino quale obiettivo della cooperazione tra le amministrazioni competenti degli Stati membri il pagamento quanto più celere possibile dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati. E’ inoltre necessario garantire una buona applicazione delle disposizioni in materia prevedendo una collaborazione tra le amministrazioni competenti degli Stati membri.

     (8) Gli Stati membri possono stabilire limitazioni alla responsabilità degli organismi di garanzia, limitazioni che devono essere compatibili con l'obiettivo sociale della direttiva e possono tener conto dei diversi livelli dei diritti.

     (9) Per facilitare l'identificazione delle procedure d'insolvenza soprattutto nelle situazioni transnazionali, occorre prevedere che gli Stati membri notifichino alla Commissione e agli altri Stati membri i tipi di procedura d'insolvenza che danno luogo all'intervento dell'organismo di garanzia.

     (10) Occorre modificare di conseguenza la direttiva 80/987/CEE.

     (11) Poiché l'obiettivo dell'azione proposta, ossia l'adeguamento di talune disposizioni della direttiva 80/987/CEE inteso a tener conto dell'evoluzione delle attività delle imprese nella Comunità, non può essere realizzato in maniera sufficiente dagli Stati membri e può quindi essere meglio realizzato a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

     (12) E’ opportuno che la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione e l'applicazione della presente direttiva, in particolare per quanto riguarda le nuove forme di occupazione che si sviluppano negli Stati membri,

     HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

     Art. 1.

     La direttiva 80/987/CEE è modificata come segue:

     1) Il titolo è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2) Il testo della sezione I è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     3) Gli articoli 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

     (Omissis).

     4) E’ inserita la seguente sezione:

     (Omissis).

     5) All'articolo 9 è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

     6) All'articolo 10 è aggiunta la seguente lettera c):

     (Omissis).

     7) E’ inserito il seguente articolo:

     (Omissis).

     8) L'allegato è soppresso.

 

     Art. 2.

     1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente all'8 ottobre 2005. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Essi applicano le disposizioni di cui al primo comma ad ogni stato di insolvenza dei datori di lavoro intervenuto successivamente alla data di entrata in vigore di dette disposizioni. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

     Art. 3.

     La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

     Art. 4.

     Entro l'8 ottobre 2010, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione e applicazione della presente direttiva negli Stati membri.

 

     Art. 5.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.