§ 3.3.727 - Direttiva 27 giugno 2001, n. 43.
Direttiva n. 2001/43/Ce del Parlamento europeo e del Consiglioche modifica la direttiva 92/23/CEE del Consiglio relativa ai pneumatici dei [...]


Settore:Normativa europea
Materia:3. politica industriale e mercato interno
Capitolo:3.3 ravvicinamento delle legislazioni
Data:27/06/2001
Numero:43


Sommario
Art. 1.      La direttiva 92/23/CEE è modificata come segue
Art. 2.      1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva prima del 4 agosto 2002. Essi ne informano [...]
Art. 3.      1. Entro il 4 agosto 2003, è adottata una modifica della direttiva 92/23/CEE, secondo la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 2, allo scopo di introdurre prove di aderenza al suolo per i [...]
Art. 4.      1. La Commissione è assistita dal comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive, istituito dall'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE (in prosieguo "il Comitato")
Art. 5.      La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
Art. 6.      Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva


§ 3.3.727 - Direttiva 27 giugno 2001, n. 43.

Direttiva n. 2001/43/Ce del Parlamento europeo e del Consiglioche modifica la direttiva 92/23/CEE del Consiglio relativa ai pneumatici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché al loro montaggio.

(G.U.C.E. 4 agosto 2001, n. L 211).

 

     Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Comitato economico e sociale,

     deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 21 marzo 2001,

     considerando quanto segue:

     (1) Occorre adottare provvedimenti per il buon funzionamento del mercato interno.

     (2) La direttiva 92/23/CEE del Consiglio del 31 marzo 1992, relativa ai pneumatici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché al loro montaggio, è una delle direttive particolari nell'ambito del procedimento di omologazione CE istituito dalla direttiva 70/156/CEE del Consiglio del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. Le disposizioni della direttiva 70/156/CEE relativa ai sistemi, ai componenti e alle entità tecniche dei veicoli si applicano quindi alla presente direttiva.

     (3) Per l'applicazione in particolare dell'articolo 3, paragrafo 4 e dell'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva 70/156/CEE, ogni direttiva particolare deve contenere in allegato una scheda informativa, nonché una scheda di omologazione basata sull'allegato VI della direttiva 70/156/CEE, per consentire il trattamento informatico dell'omologazione. La scheda di omologazione contenuta nella direttiva 92/23/CEE deve essere modificata in conseguenza.

     (4) La direttiva 92/97/CEE del Consiglio del 10 novembre 1992, che modifica la direttiva 70/157/CEE relative al livello sonoro ammissibile ed al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore stabilisce, all'articolo 4, paragrafo 2, che siano decise ulteriori misure intese in particolare a conciliare i requisiti di sicurezza con la necessità di limitare il rumore prodotto dal contatto dei pneumatici con il rivestimento stradale, su proposta presentata dalla Commissione sulla base di studi e ricerche da svolgere su questa fonte di rumore.

     (5) E’ stato messo a punto un metodo attendibile e riproducibile che consente di misurare il rumore prodotto dal contatto dei pneumatici con il rivestimento stradale. Sulla scorta di questo nuovo metodo di misura, è stato condotto uno studio inteso a determinare un valore numerico del livello sonoro del rumore di rotolamento provocato da diversi tipi di pneumatici montati su diversi tipi di veicoli a motore.

     (6) Stabilendo le prescrizioni sul rumore di rotolamento, si deve riconoscere che i pneumatici sono progettati tenendo conto di parametri relativi alla sicurezza e all'ambiente e che un vincolo su un parametro può influire sugli altri. Stabilendo le prescrizioni sul rumore di rotolamento si dovrebbe inoltre tenere presente che vi è una continua evoluzione delle norme internazionali relative alla superficie stradale, per l'azione dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO), e di quelle relative ai requisiti di resistenza e sicurezza dei pneumatici, per l'azione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite.

     (7) La direttiva 92/23/CEE dovrebbe di conseguenza essere modificata.

     (8) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva dovrebbero essere adottate in base alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione,

     hanno adottato la presente direttiva:

 

Art. 1.

     La direttiva 92/23/CEE è modificata come segue:

     1) I termini "omologazione CEE del componente", "omologazione CEE" e "approvazione CEE" sono sostituiti sempre dai termini "omologazione CE".

     2) All'articolo 1, il primo trattino si legge come segue:

     (Omissis).

     3) E’ inserito il seguente articolo:

     (Omissis).

     4) L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     5) L'elenco degli allegati e gli allegati sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva.

     6) E’ aggiunto il seguente articolo:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva prima del 4 agosto 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

     Essi applicano tali disposizioni entro il 4 febbraio 2003.

     2. Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al paragrafo 1, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

     3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

     Art. 3.

     1. Entro il 4 agosto 2003, è adottata una modifica della direttiva 92/23/CEE, secondo la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 2, allo scopo di introdurre prove di aderenza al suolo per i pneumatici.

     2. Alla luce dell'esperienza acquisita con l'introduzione di valori limite per il rumore dei pneumatici, la Commissione presenta entro 36 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva, una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio mirante a stabilire se e quanto il progresso tecnico consenta, senza mettere a rischio la sicurezza, di introdurre i valori limite di cui all'allegato V, punto 4.2.1, colonne B e C, della direttiva 92/23/CEE come modificata dalla presente direttiva. Sulla base di questa relazione, la Commissione propone entro un anno una modifica alla direttiva 92/23/CEE allo scopo di introdurre disposizioni sugli aspetti della sicurezza, all'ambiente e all'attrito volvente.

 

     Art. 4.

     1. La Commissione è assistita dal comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive, istituito dall'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE (in prosieguo "il Comitato").

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 5.

     La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

     Art. 6.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

Allegato

     1. L'elenco degli allegati è il seguente:

     (Omissis).

     2. L'allegato I è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     3. Il titolo dell'appendice 1 dell'allegato I si legge come segue:

     (Omissis).

     4. Il titolo dell'appendice 2 dell'allegato I si legge come segue:

     (Omissis).

     5. Nell'appendice 2 dell'allegato I al punto "Comunicazione concernente" sono aggiunti i trattini seguenti:

     (Omissis).

     6. All'allegato I sono aggiunte le seguenti appendici:

     (Omissis).

     7. All'allegato IV, il punto 3.1.1 si legge come segue:

     (Omissis).

     8. I seguenti allegati e appendici sono inseriti:

     (Omissis).

     9. E’ aggiunto il seguente allegato:

     (Omissis).