§ 3.3.318 - Direttiva 3 luglio 2001, n. 50.
Direttiva n. 2001/50 della Commissione che modifica la direttiva 95/45/CE che stabilisce requisiti di purezza specifici per le sostanze coloranti [...]


Settore:Normativa europea
Materia:3. politica industriale e mercato interno
Capitolo:3.3 ravvicinamento delle legislazioni
Data:03/07/2001
Numero:50


Sommario
Art. 1.      Nella parte B dell'allegato alla direttiva 95/45/CE, il testo relativo ai caroteni misti
Art. 2.      Gli Stati membri sono responsabili dell'entrata in vigore delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 30 giugno 2002. Essi [...]
Art. 3.      La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Art. 4.      Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.


§ 3.3.318 - Direttiva 3 luglio 2001, n. 50.

Direttiva n. 2001/50 della Commissione che modifica la direttiva 95/45/CE che stabilisce requisiti di purezza specifici per le sostanze coloranti per uso alimentare.

(G.U.C.E. 12 luglio 2001, n. L 190).

 

 

     Art. 1.

     Nella parte B dell'allegato alla direttiva 95/45/CE, il testo relativo ai caroteni misti [E160a(i)] e beta-carotene [E160a(ii)] è sostituito dal testo dell'allegato alla presente direttiva.

 

          Art. 2.

     Gli Stati membri sono responsabili dell'entrata in vigore delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 30 giugno 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

     Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva, o sono corredate da tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

          Art. 3.

     La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

          Art. 4.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

Allegato

     (Omissis).