§ 3.3.717 - Regolamento 25 settembre 2002, n. 1687.
Regolamento (CE) n. 1687/2002 della Commissione relativo a un ulteriore termine di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) [...]


Settore:Normativa europea
Materia:3. politica industriale e mercato interno
Capitolo:3.3 ravvicinamento delle legislazioni
Data:25/09/2002
Numero:1687


Sommario
Art. 1.  Campo di applicazione.
Art. 2.  Definizioni.
Art. 3.  Nuovo termine per la notifica di principi attivi esistenti.
Art. 4.  Entrata in vigore.


§ 3.3.717 - Regolamento 25 settembre 2002, n. 1687.

Regolamento (CE) n. 1687/2002 della Commissione relativo a un ulteriore termine di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1896/2000 per la notifica di alcuni principi attivi già in commercio da utilizzare nei biocidi. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.C.E. 26 settembre 2002, n. L 258).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

     considerando quanto segue:

     (1) Secondo la direttiva 98/8/CE, è necessario attuare un programma di lavoro per riesaminare tutti i principi attivi contenuti nei biocidi già in commercio alla data del 14 maggio 2000 (di seguito: «principi attivi esistenti»). La prima fase del programma è stata stabilita dal regolamento (CE) n. 1896/2000 della Commissione, del 7 settembre 2000, concernente la prima fase del programma di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sui biocidi (2). Ai sensi della direttiva 98/8/CE, la Commissione deve fissare il calendario del programma di lavoro.

     (2) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1896/2000, ciascun produttore di un principio attivo esistente immesso in commercio per essere utilizzato nei biocidi era tenuto ad identificare tale principio comunicandolo alla Commissione entro il 28 marzo 2002. Ai sensi degli articoli 4, paragrafo 1 e 8, paragrafo 1, del regolamento di cui sopra i produttori, i responsabili della formulazione e le associazioni che intendessero chiedere l'inserimento nell'allegato I o I A o I B della direttiva 98/8/CE di un principio attivo esistente in uno o più tipi di prodotti erano tenuti a notificare tale principio attivo alla Commissione entro il 28 marzo 2002. Secondo l'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento, detti produttori o responsabili della formulazione non erano tenuti a procedere a un'identificazione separata.

     (3) È stato predisposto un elenco preliminare di principi attivi esistenti identificati a norma del regolamento (CE) n. 1896/2000 (3). È stato inoltre predisposto un elenco preliminare di principi attivi esistenti oggetto di almeno una notifica ai sensi degli articoli 4, paragrafo 1 e 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1896/2000. Per ogni principio attivo esistente notificato, l'elenco indica i tipi di prodotti interessati e l'allegato della direttiva 98/8/CE nel quale è richiesto l'inserimento (4).

     (4) Non è stato possibile pubblicare gli elenchi prima del 28 marzo 2002, data di scadenza del termine di notifica dei principi attivi esistenti in uno o più tipi di prodotti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1896/2000. Per motivi di trasparenza e di chiarezza nella definizione e nell'attuazione della prima fase del programma di lavoro relativo ai principi attivi già in commercio, i produttori, i responsabili della formulazione e le associazioni devono avere la possibilità di notificare un principio attivo esistente per uno o più tipi di prodotti che sia stato soltanto identificato o per tipi di prodotti diversi da quelli per i quali è già stato notificato. La notifica deve essere effettuata entro il 31 gennaio 2003. Tale ulteriore termine non deve incidere negativamente sulla definizione degli elenchi finali, sulla fissazione delle priorità del riesame e su tutte le altre scadenze del programma di lavoro stabilite dal regolamento (CE) n. 1896/2000.

     (5) L'ulteriore termine deve consentire ai produttori, ai responsabili della formulazione e alle associazioni che intendono chiedere l'inserimento nell'allegato I, I A o I B della direttiva 98/8/CE di un principio attivo esistente in uno o più tipi di prodotti di notificare tale principio attivo alla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 1896/2000, facendole pervenire le informazioni di cui all'allegato II del suddetto regolamento.

     (6) Le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

(1) GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

(2) GU L 228 dell'8.9.2000, pag. 6.

(3) L'elenco preliminare dei principi attivi esistenti identificati è consultabile in formato elettronico al seguente indirizzo: http://ecb.jrc.it/biocides.

(4) L'elenco preliminare dei principi attivi esistenti notificati è consultabile in formato elettronico al seguente indirizzo: http://ecb.jrc.it/biocides.

 

     Art. 1. Campo di applicazione.

     Il presente regolamento stabilisce un ulteriore termine di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1896/2000 per la notifica dei principi attivi esistenti che siano stati soltanto identificati o siano stati notificati solo per alcuni tipi di prodotti.

 

          Art. 2. Definizioni.

     Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 98/8/CE e all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1896/2000.

     Si applicano inoltre le definizioni seguenti:

     a) per «principio attivo esistente identificato» si intende un principio attivo immesso in commercio prima del 14 maggio 2000 e destinato ad essere utilizzato nei biocidi per scopi diversi da quelli di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere c) e d), della direttiva 98/8/CE, che è stato:

     i) identificato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1896/2000 o

     ii) notificato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, di detto regolamento,

     ad eccezione dei principi identificati dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, dello stesso regolamento;

     b) per «principio attivo esistente notificato» si intende un principio attivo immesso in commercio prima del 14 maggio 2000 e destinato ad essere utilizzato nei biocidi per scopi diversi da quelli di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere c) e d), della direttiva 98/8/CE per il quale:

     i) è stata effettuata almeno una notifica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 o dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1896/2000 o

     ii) almeno uno Stato membro ha manifestato interesse all'eventuale inserimento nell'allegato I o I A ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento 1896/2000 o nell'allegato I B ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, del medesimo regolamento.

 

          Art. 3. Nuovo termine per la notifica di principi attivi esistenti.

     1. I produttori, i responsabili della formulazione e le associazioni che intendono chiedere l'inserimento nell'allegato I o I A o I B della direttiva 98/8/CE di un principio attivo esistente in uno o più tipi di prodotti, identificato ma non notificato, sono tenuti a notificare tale principio attivo alla Commissione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1896/2000, entro il 31 gennaio 2003.

     2. I produttori, i responsabili della formulazione e le associazioni che intendono chiedere l'inserimento nell'allegato I o I A o I B della direttiva 98/8/CE di un principio attivo esistente notificato per uno o più tipi di prodotti diversi dai tipi di prodotti già indicati, in relazione a quel principio attivo, nell'elenco preliminare dei principi attivi esistenti notificati, sono tenuti a presentare una notifica alla Commissione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1896/2000, entro il 31 gennaio 2003.

 

          Art. 4. Entrata in vigore.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.