§ 3.3.706 - Direttiva 27 settembre 2001, n. 56.
Direttiva n. 2001/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, che [...]


Settore:Normativa europea
Materia:3. politica industriale e mercato interno
Capitolo:3.3 ravvicinamento delle legislazioni
Data:27/09/2001
Numero:56


Sommario
Art. 1.      Ai fini della presente direttiva "veicolo" è ogni veicolo a motore cui si applica la direttiva 70/156/CEE
Art. 2.      Gli Stati membri non possono rifiutare l'omologazione CE né l'omologazione nazionale di un tipo di veicolo o di un tipo di sistema di riscaldamento per motivi riguardanti il sistema di [...]
Art. 3.      Gli Stati membri non possono rifiutare o vietare la vendita, l'immatricolazione, l'entrata in servizio o l'uso dei veicoli o la vendita, l'entrata in servizio o l'uso di sistemi di riscaldamento [...]
Art. 4.      1. A decorrere dal 9 maggio 2003, gli Stati membri non possono
Art. 5.      Entro il 9 novembre 2002 la Commissione esamina le ulteriori prescrizioni in materia di sicurezza con riferimento ai dispositivi di riscaldamento a GPL dei veicoli a motore e, se del caso, [...]
Art. 6.      1. La Commissione è assistita dal comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dall'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE (in prosieguo: "il comitato")
Art. 7.      La direttiva 70/156/CEE è così modificata
Art. 8.      La direttiva 78/548/CEE è abrogata con effetto dal 9 maggio 2004. I riferimenti alla direttiva 78/548/CEE si intendono fatti alla presente direttiva
Art. 9.      1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 9 maggio 2003 e ne [...]
Art. 10.      La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
Art. 11.      Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva


§ 3.3.706 - Direttiva 27 settembre 2001, n. 56.

Direttiva n. 2001/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 78/548/CEE del Consiglio.

(G.U.C.E. 9 novembre 2001, n. L 292).

 

     IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Comitato economico e sociale,

     deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

     considerando quanto segue:

     (1) La direttiva 78/548/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1978, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al riscaldamento dell'abitacolo dei veicoli a motore è stata adottata come direttiva particolare nell'ambito del procedimento di omologazione CE istituito dalla direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. Di conseguenza, le disposizioni della direttiva 70/156/CEE relative ai sistemi, ai componenti e alle entità tecniche dei veicoli si applicano alla direttiva 78/548/CEE.

     (2) In particolare secondo l'articolo 3, paragrafo 4, e l'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 70/156/CEE, ogni direttiva particolare deve essere corredata di una scheda informativa contenente i punti pertinenti dell'allegato I di detta direttiva 70/156/CEE, nonché di un certificato di omologazione, basata sull'allegato VI della medesima, per consentire il trattamento informatico dell'omologazione.

     (3) Alla luce del progresso tecnico, vari tipi di veicoli sono attualmente muniti di dispositivi di riscaldamento a combustione, generalmente alimentati a gasolio, benzina o gas di petrolio liquefatto, per il riscaldamento del vano passeggeri (ad esempio negli autobus), del vano di carico (ad esempio autocarri e rimorchi) o del vano di riposo (ad esempio autocarri e autocaravan), in modo efficace ed evitando il rumore e le emissioni gassose prodotte dal funzionamento del motore di trazione quando il veicolo staziona. Per motivi di sicurezza, è necessario ampliare l'ambito di applicazione al fine di introdurre i requisiti relativi ai dispositivi di riscaldamento e alla loro installazione. Detti requisiti devono rispecchiare le norme più rigorose compatibili con le attuali tecnologie.

     (4) E’ necessario prevedere l'omologazione dei dispositivi di riscaldamento a combustione in quanto componenti e dei veicoli muniti di tali dispositivi.

     (5) E’ necessario inserire nella presente direttiva ulteriori prescrizioni in materia di sicurezza dei dispositivi di riscaldamento a combustione di GPL, aggiungendo un allegato.

     (6) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

     (7) Per chiarezza è opportuno abrogare la direttiva 78/548/CEE e sostituirla con la presente,

     HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

Art. 1.

     Ai fini della presente direttiva "veicolo" è ogni veicolo a motore cui si applica la direttiva 70/156/CEE.

 

     Art. 2.

     Gli Stati membri non possono rifiutare l'omologazione CE né l'omologazione nazionale di un tipo di veicolo o di un tipo di sistema di riscaldamento per motivi riguardanti il sistema di riscaldamento dell'abitacolo o del vano di carico se detto sistema è conforme alle prescrizioni stabilite dagli allegati.

 

     Art. 3.

     Gli Stati membri non possono rifiutare o vietare la vendita, l'immatricolazione, l'entrata in servizio o l'uso dei veicoli o la vendita, l'entrata in servizio o l'uso di sistemi di riscaldamento per motivi riguardanti il sistema di riscaldamento dell'abitacolo o del vano di carico, se detto sistema è conforme alle prescrizioni degli allegati.

 

     Art. 4.

     1. A decorrere dal 9 maggio 2003, gli Stati membri non possono:

     - rifiutare, per un tipo di veicolo o di sistema di riscaldamento, l'omologazione CE o l'omologazione nazionale, o

     - vietare la vendita, l'immatricolazione o l'entrata in servizio di veicoli, oppure la vendita o l'entrata in servizio di sistemi di riscaldamento,

     per motivi riguardanti i sistemi di riscaldamento, se questi sono conformi alle prescrizioni della presente direttiva.

     2. A decorrere dal 9 maggio 2004, gli Stati membri:

     - non rilasciano più l'omologazione CE, e

     - possono rifiutare l'omologazione nazionale,

     di un tipo di veicolo per motivi riguardanti i sistemi di riscaldamento, o di un tipo di dispositivo di riscaldamento a combustione, se non sono rispettate le prescrizioni della presente direttiva.

     3. A decorrere dal 9 maggio 2005, gli Stati membri:

     - cessano di considerare i certificati di conformità che accompagnano i veicoli nuovi conformemente alla direttiva 770/ 156/CEE validi ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, della medesima, e

     - possono rifiutare l'immatricolazione e vietare la vendita o l'entrata in servizio di veicoli nuovi

     per motivi riguardanti i sistemi di riscaldamento, se non sono soddisfatte le prescrizioni della presente direttiva.

     Il presente paragrafo non si applica ai tipi di veicoli muniti di sistema di riscaldamento con recupero del calore - acqua.

     4. A decorrere dal 9 maggio 2005, le prescrizioni della presente direttiva, relative ai dispositivi di riscaldamento a combustione in quanto componenti, si applicano ai fini dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 70/156/CEE.

 

     Art. 5.

     Entro il 9 novembre 2002 la Commissione esamina le ulteriori prescrizioni in materia di sicurezza con riferimento ai dispositivi di riscaldamento a GPL dei veicoli a motore e, se del caso, modifica la presente direttiva a norma della procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

 

     Art. 6.

     1. La Commissione è assistita dal comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dall'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE (in prosieguo: "il comitato").

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto dell'articolo 8 della stessa. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a 3 mesi.

     3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 7.

     La direttiva 70/156/CEE è così modificata:

     1) La voce 36 della parte 1 dell'allegato IV è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

     2) Nell'allegato XI:

     a) La voce 36 nell'appendice 1 è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

     b) La voce 36 nell'appendice 2 è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 8.

     La direttiva 78/548/CEE è abrogata con effetto dal 9 maggio 2004. I riferimenti alla direttiva 78/548/CEE si intendono fatti alla presente direttiva.

 

     Art. 9.

     1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 9 maggio 2003 e ne informano immediatamente la Commissione.

     Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

 

     Art. 10.

     La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

     Art. 11.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

     Elenco degli allegati

     Allegato I: Disposizioni amministrative di omologazione CE

     Appendice 1: Scheda informativa - Omologazione CE di un tipo di veicolo

     Appendice 2: Certificato di omologazione CE (veicolo)

     Appendice 3: Scheda informativa - Omologazione CE di componente

     Appendice 4: Certificato di omologazione CE (componente)

     Appendice 5: Marchio di omologazione CE di componente

     Allegato II: Campo di applicazione, definizioni e prescrizioni

     Allegato III: Prescrizioni relative ai sistemi di riscaldamento con ricupero del calore Aria

     Allegato IV: Procedura di prova della qualità dell'aria

     Allegato V: Procedura di prova della temperatura

     Allegato VI: Procedura di prova delle emissioni di scarico

     Allegato VII: Prescrizioni relative ai dispositivi di riscaldamento a combustione e alla loro installazione

     Allegato VIII: Prescrizioni in materia di sicurezza per i sistemi di riscaldamento a GPL

 

 

Allegato I

Disposizioni amministrative di omologazione CE

 

     1. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CE DI UN TIPO DI VEICOLO

     1.1. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 4 della direttiva 70/156/CEE, la domanda di omologazione CE di un tipo di veicolo per quanto riguarda il sistema di riscaldamento deve essere presentata dal costruttore.

     1.2. Il modello della scheda informativa figura nell'appendice 1.

     1.3. Al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione deve essere presentato:

     1.3.1. un veicolo rappresentativo del tipo da omologare.

     2. RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE CE DI UN TIPO DI VEICOLO

     2.1. Se sono soddisfatti i requisiti del caso, l'omologazione CE viene rilasciata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva 70/156/CEE.

     2.2. Il modello della scheda di omologazione CE figura nell'appendice 2.

     2.3. Conformemente all'allegato VII della direttiva 70/156/CEE, al tipo di veicolo omologato deve essere assegnato un numero di omologazione. Uno Stato membro non può assegnare lo stesso numero ad un altro tipo di veicolo.

     3. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CE DI UN TIPO DI DISPOSITIVO DI RISCALDAMENTO A COMBUSTIONE

     3.1. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 4 della direttiva 70/156/CEE, la domanda di omologazione CE di un tipo di dispositivo di riscaldamento a combustione in quanto componente deve essere presentata dal fabbricante del sistema di riscaldamento.

     3.2. Il modello della scheda informativa figura nell'appendice 3.

     3.3. Al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione deve essere presentato:

     3.3.1. un dispositivo di riscaldamento a combustione rappresentativo del tipo da omologare.

     4. RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE CE DI UN TIPO DI DISPOSITIVO DI RISCALDAMENTO A COMBUSTIONE

     4.1. Se sono soddisfatti i requisiti del caso, l'omologazione CE viene rilasciata a norma dell'articolo 4, paragrafo 3 e, ove opportuno, dell'articolo 4, paragrafo 4 della direttiva 70/156/CEE.

     4.2. Il modello della scheda di omologazione CE figura nell'appendice 4.

     4.3. Conformemente all'allegato VII della direttiva 70/156/CEE, a ciascun tipo di dispositivo di riscaldamento a combustione deve essere assegnato un numero di omologazione. Uno Stato membro non può assegnare lo stesso numero ad un altro tipo di dispositivo.

     4.4. Ogni dispositivo di riscaldamento a combustione conforme al tipo omologato ai sensi della presente direttiva deve recare un marchio di omologazione CE di componente, come specificato nell'appendice 5.

     5. MODIFICHE DEL TIPO E DELLE OMOLOGAZIONI

     5.1. In caso di modifica del tipo di veicolo o del tipo di dispositivo di riscaldamento a combustione omologato ai sensi della presente direttiva, si applicano le disposizioni dell'articolo 5 della direttiva 70/156/CEE.

     6. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

     6.1. I provvedimenti intesi a garantire la conformità della produzione sono presi a norma dell'articolo 10 della direttiva 70/156/CEE.

 

     Appendice 1

     (Omissis).

 

     Appendice 2

     (Omissis).

 

     Appendice 3

     (Omissis).

 

     Appendice 4

     (Omissis).

 

     Appendice 5 [1]

     (Omissis).

 

 

ALLEGATO II [2]

 

Campo di applicazione, definizioni e prescrizioni

 

     1. CAMPO DI APPLICAZIONE

     1.1. La presente direttiva si applica a tutti i veicoli delle categorie M, N e O muniti di un sistema di riscaldamento.

     2. DEFINIZIONI

     Ai fini della presente direttiva, s'intende per:

     2.1. "sistema di riscaldamento" qualsiasi tipo di dispositivo che permette di aumentare la temperatura all'interno del veicolo, compreso l'eventuale vano di carico;

     2.2. "dispositivo di riscaldamento a combustione", un dispositivo che utilizza direttamente un combustibile liquido o gassoso, ma non il calore di ricupero del motore di propulsione del veicolo;

     2.3. "tipo di veicolo per quanto riguarda il sistema di riscaldamento", un veicolo che non presenta differenze essenziali per quanto riguarda:

     - il o i principi di funzionamento del sistema di riscaldamento,

     - il tipo dell'eventuale dispositivo di riscaldamento a combustione;

     2.4. "tipo di dispositivo di riscaldamento a combustione" i dispositivi che non presentano differenze essenziali per quanto riguarda:

     - il tipo di combustibile (ad esempio liquido o gassoso),

     - il mezzo di trasferimento (ad esempio aria o acqua),

     - la posizione nel veicolo (ad esempio abitacolo o vano di carico);

     2.5. "sistema di riscaldamento con ricupero del calore" qualsiasi tipo di dispositivo che ricupera il calore del motore di propulsione del veicolo per aumentare la temperatura all'interno del veicolo e che utilizza come mezzo di trasferimento l'acqua, l'olio o l'aria;

     2.6. "interno", la parte interna del veicolo riservata agli occupanti e/o al carico;

     2.7. "sistema di riscaldamento dell'abitacolo" qualsiasi tipo di dispositivo che permette di aumentare la temperatura dell'abitacolo;

     2.8. "sistema di riscaldamento del vano di carico", qualsiasi tipo di dispositivo che permette di aumentare la temperatura del vano di carico;

     2.9. "abitacolo", la parte interna del veicolo riservata al conducente e agli eventuali passeggeri;

     2.10. "combustibile gassoso" i combustibili che, a temperatura e pressione d'impiego normali, (288,2 K e 101,33 kPa) sono allo stato gassoso, come ad esempio il gas di petrolio liquefatto (GPL) e il gas naturale compresso;

     2.11. "surriscaldamento", la condizione che si produce quando l'entrata d'aria per l'aria di riscaldamento del dispositivo di riscaldamento a combustione è completamente ostruita.

     3. PRESCRIZIONI RELATIVE AI SISTEMI DI RISCALDAMENTO

     3.1. L'abitacolo di tutti i veicoli delle categorie M e N deve essere munito di un sistema di riscaldamento.

     3.2. Le prescrizioni generali relative ai sistemi di riscaldamento sono le seguenti:

     - l'aria riscaldata introdotta nell'abitacolo non deve essere più inquinata dell'aria al punto di entrata nel veicolo,

     - durante l'uso del veicolo su strada, il conducente e i passeggeri non devono entrare in contatto con le parti del veicolo o con l'aria riscaldata che possono provocare ustioni,

     - e emissioni di scarico prodotte dai dispositivi di riscaldamento a combustione devono essere mantenute entro limiti accettabili.

     I metodi di prova per la verifica di ciascuna di queste prescrizioni sono definiti negli allegati IV, V e VI.

     3.2.1. La tabella che segue indica quali allegati si applicano a ciascun tipo di sistema di riscaldamento, in funzione della categoria del veicolo:

Sistema di riscaldamento

Categoria del veicolo

Allegato IV

Allegato V

Allegato VI

Allegato VIII

Qualità dell'aria

Temperatura

Scarico

Sicurezza GPL

Recupero del calore del motore-acqua

M

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

O

 

 

 

 

Recupero del calore del motore-aria

M

1

1

 

 

Vedi Nota 1

N

1

1

 

 

 

O

 

 

 

 

Recupero del calore del motore-olio

M

1

1

 

 

 

N

1

1

 

 

 

O

 

 

 

 

Dispositivo di riscaldamento a combustibile gassoso

M

1

1

1

1

Vedi Nota 3

N

1

1

1

1

 

O

1

1

1

1

Dispositivo di riscaldamento a combustibile liquido

M

1

1

1

 

Vedi Nota 3

N

1

1

1

 

 

O

1

1

1

 

 

     3.3. Altre prescrizioni relative ai dispositivi di riscaldamento a combustione e alla loro installazione figurano nell'allegato VII.

     Nota 1: I veicoli conformi alle prescrizioni dell'allegato III non sono soggetti a queste prescrizioni di prova.

     [Nota 2: Un nuovo allegato VIII "Prescrizioni in materia di sicurezza per sistemi di riscaldamento a GPL" sarà aggiunto alla presente direttiva a norma dell'articolo 5.] [3]

     Nota 3: I dispositivi di riscaldamento a combustione ubicati all'esterno dell'abitacolo e che utilizzano l'acqua come mezzo di trasferimento, sono considerati conformi agli allegati IV e V.

 

 

Allegato III

Prescrizioni relative ai sistemi di riscaldamento con ricupero del calore - aria

     1. Per i sistemi di riscaldamento che comprendono uno scambiatore di calore il cui circuito primario è attraversato dai gas di scarico o da aria inquinata, le prescrizioni del punto 3.2 dell'allegato II sono considerate soddisfatte qualora siano rispettate le seguenti condizioni:

     2. le pareti del circuito primario dello scambiatore di calore devono garantire una tenuta ermetica a qualsiasi pressione inferiore o pari a 2 bar;

     3. le pareti del circuito primario dello scambiatore di calore non devono comportare elementi smontabili;

     4. la parete dello scambiatore di calore in cui si effettua il trasferimento di calore deve avere uno spessore di almeno 2 mm, qualora sia costituita da acciai non legati;

     4.1. qualora siano usati altri materiali (compresi quelli compositi o rivestiti), lo spessore della parete deve essere calcolato in modo da assicurare allo scambiatore di calore una durata di servizio pari a quella ottenuta applicando il precedente punto 4;

     4.2. se la parete dello scambiatore di calore in cui si effettua il trasferimento di calore è smaltata, la parete sulla quale è applicato lo smalto deve avere uno spessore di almeno 1 mm e lo smalto deve essere resistente, stagno e non deve essere poroso;

     5. il tubo contenente i gas di scarico deve avere una zona indicatrice di corrosione, lunga almeno 30 mm e disposta direttamente dopo l'uscita del tubo dello scambiatore di calore; essa deve essere scoperta e di facile accesso;

     5.1. nella zona indicatrice di corrosione, lo spessore della parete non deve superare quello delle condutture dei gas di scarico disposte all'interno dello scambiatore di calore; i materiali e le caratteristiche della superficie di questa zona devono essere equivalenti a quelli di queste condutture;

     5.2. se lo scambiatore di calore forma un'unità con il dispositivo silenziatore di scarico del veicolo, la parete esterna di quest'ultimo deve essere considerata come la zona conforme al punto 5.1 sulla quale può verificarsi un'eventuale corrosione.

     6. Per quanto riguarda i sistemi di riscaldamento con ricupero del calore che utilizzano l'aria di raffreddamento del motore come aria di riscaldamento, le prescrizioni del punto 3.2 dell'allegato II sono considerate soddisfatte senza utilizzare uno scambiatore di calore qualora siano rispettate le seguenti condizioni:

     - l'aria di raffreddamento utilizzata come aria di riscaldamento entra in contatto soltanto con le superfici del motore che non comprendono pezzi smontabili,

     - le connessioni tra le pareti del circuito dell'aria di raffreddamento e le superfici utilizzate per il trasferimento del calore devono essere a tenuta di gas e resistenti all'olio.

     Tali condizioni sono considerate soddisfatte, ad esempio, quando:

     6.1. una guaina attorno ad ogni candela evacua le eventuali fughe all'esterno del circuito dell'aria di riscaldamento;

     6.2. il giunto tra la testata e il condotto di scarico è situato fuori dal circuito dell'aria di riscaldamento;

     6.3. vi è doppia tenuta stagna tra la testata e il cilindro, con evacuazione fuori dal circuito dell'aria di riscaldamento delle eventuali fughe in provenienza dal primo giunto, oppure:

     la tenuta stagna tra la testata e il cilindro è ancora assicurata quando i dadi di fissazione della testata sono stretti a freddo ad un terzo della coppia nominale prescritta dal costruttore, oppure:

     la zona di giunzione tra la testata e il cilindro è situata all'esterno del circuito dell'aria di riscaldamento.

 

 

Allegato IV

Procedura di prova della qualità dell'aria

     1. Per i veicoli completi, devono essere effettuate le prove seguenti.

     1.1. Il riscaldamento deve funzionare per un'ora a regime massimo in condizioni di aria stabile (velocità del vento 2 m/s), con tutti i finestrini chiusi e, per i dispositivi di riscaldamento a combustione, il motore di propulsione spento. Se però il dispositivo di riscaldamento si spegne automaticamente dopo meno di un'ora di funzionamento a regime massimo, le misurazioni possono essere effettuate prima dello spegnimento.

     1.2. La concentrazione di CO nell'aria ambiente è misurata prelevando dei campioni come segue:

     a) in un punto situato all'esterno del veicolo quanto più vicino possibile dall'ingresso dell'aria del dispositivo di riscaldamento, e

     b) in un punto situato all'interno del veicolo, a meno di 1 m dall'uscita dell'aria riscaldata.

     1.3. I valori letti devono essere registrati per una durata rappresentativa di 10 minuti.

     1.4. Il valore misurato al punto (b) non deve superare di più di 20 ppm CO quello misurato al punto (a).

     2. Per i dispositivi di riscaldamento a combustione considerati come componenti, dopo le prove di cui agli allegati V, VI e al punto 1.3 dell'allegato VII, deve essere effettuata la prova seguente:

     2.1. il circuito primario dello scambiatore di calore deve essere sottoposto ad una prova di tenuta per verificare che l'aria inquinata non si mescoli con l'aria riscaldata destinata all'abitacolo.

     2.2. Questa prescrizione è considerata soddisfatta se, ad una pressione manometrica di 0,5 hpa, la perdita dallo scambiatore è 30 dm3/h.

 

 

Allegato V

Procedura di prova della temperatura

     1. Il riscaldamento deve funzionare per un'ora a regime massimo in condizioni di aria stabile (velocità del vento 2 m/s), con tutti i finestrini chiusi. Se però il dispositivo di riscaldamento si spegne automaticamente dopo meno di un'ora di funzionamento a regime massimo, le misurazioni possono essere effettuate prima. Se l'aria riscaldata proviene dall'esterno del veicolo, la prova deve essere effettuata a temperatura ambiente non inferiore a 15° C.

     2. La temperatura della superficie delle parti del sistema di riscaldamento con le quali il conducente può entrare in contatto durante l'uso normale del veicolo su strada sono misurate con un termometro a contatto. La temperatura delle parti controllate non deve superare 70° C per il metallo non rivestito o 80° C per gli altri materiali.

     2.1. Nel caso in cui una o più parti del sistema di riscaldamento si trovano dietro il sedile del conducente e in caso di surriscaldamento, la temperatura non deve superare 110° C.

     3.1. Per i veicoli delle categorie M1 e N, la temperatura delle parti del sistema che possono entrare in contatto con i passeggeri seduti durante l'uso normale del veicolo su strada, ad eccezione della grata di uscita dell'aria, non deve superare 110° C.

     3.2. Per i veicoli delle categorie M2 e M3, la temperatura delle parti del sistema che possono entrare in contatto con i passeggeri seduti durante l'uso normale del veicolo su strada, non deve superare 70 °C per il metallo non rivestito o 80° C per gli altri materiali.

     4. La temperatura dell'aria riscaldata che entra nell'abitacolo non deve superare 150° C, misurata al centro dell'uscita dell'aria.

 

 

Allegato VI

Procedura di prova delle emissioni di scarico

     1. Il riscaldamento deve funzionare per un'ora a regime massimo in condizioni di aria stabile (velocità del vento 2 m/s) e a una temperatura ambiente di 20 ± 10° C. Se però il dispositivo di riscaldamento si spegne automaticamente dopo meno di un'ora di funzionamento a regime massimo, le misurazioni possono essere effettuate prima dello spegnimento.

     2. Le emissioni di scarico, misurate a secco e non diluite, con uno strumento di misura adeguato, non devono superare i valori indicati nella tabella seguente:

 

Parametro

Dispositivi di riscaldamento alimentati con combustibile gassoso

Dispositivi di riscaldamento alimentati con combustibile liquido

CO

£ 0,1% in volume

£ 0,1% in volume

NOx

£ 200 ppm

£ 200 ppm

HC

£ 100 ppm

£ 100 ppm

Unità di riferimento bacharach [*]

£ 1

£ 4

[*] L'unità di riferimento è il "bacharach" ASTDM D 2156.

 

     3. La prova deve essere ripetuta in condizioni equivalenti a quelle di un veicolo che si sposta alla velocità di 100 km/h. In queste condizioni, il valore di CO non deve superare 0,2% in volume. Se la prova è stata effettuata con un dispositivo di riscaldamento in quanto componente, non è necessario ripeterla sul tipo di veicolo nel quale il dispositivo è installato.

 

 

Allegato VII

Prescrizioni relative ai dispositivi di riscaldamento a combustione e alla loro installazione

     1. PRESCRIZIONI GENERALI

     1.1. Ogni dispositivo di riscaldamento deve essere accompagnato da istruzioni relative al funzionamento e alla manutenzione e, per i dispositivi destinati al mercato dei ricambi, da istruzioni relative all'installazione.

     1.2. Devono essere installati dispositivi di sicurezza (come parte del dispositivo di riscaldamento oppure del veicolo) per controllare il funzionamento del dispositivo di riscaldamento in caso di emergenza. I dispositivi di sicurezza devono essere concepiti in modo che, se non si ottiene una fiamma al momento dell'accensione o se la fiamma si spegne durante il funzionamento, i tempi di accensione e di collegamento all'alimentazione di combustibile non siano superiori a 4 minuti per i dispositivi a combustibile liquido o, per i dispositivi a combustibile gassoso, a un minuto per i dispositivi termoelettrici di controllo della fiamma o a 10 secondi per i dispositivi automatici di controllo della fiamma.

     1.3. La camera di combustione e lo scambiatore di calore dei dispositivi di riscaldamento che usano l'acqua come mezzo di trasferimento devono poter sopportare una pressione pari al doppio della pressione normale di funzionamento o una pressione barometrica di 2 bar, a seconda di quella maggiore. La pressione di prova deve essere indicata nella scheda informativa.

     1.4. Il dispositivo di riscaldamento deve essere munito di un'etichetta del fabbricante indicante il nome di quest'ultimo, il numero del modello e il tipo, nonché la potenza nominale in kilowatt. Deve inoltre essere indicato il tipo di combustibile e, ove del caso, la tensione di funzionamento e la pressione del gas.

     1.5. Arresto ritardato della ventola al momento del disinnesto.

     1.5.1. Ove sia installata una ventola, questa deve avere un arresto ritardato al momento del disinnesto, anche in caso di surriscaldamento o di interruzione dell'alimentazione di carburante.

     1.5.2. Ove il costruttore ne comprovi l'equivalenza all'autorità omologante, possono essere presi altri provvedimenti per evitare danni dovuti alla deflagrazione ed alla corrosione.

     1.6. Requisiti per l'impianto elettrico

     1.6.1. Tutti i requisiti tecnici sui quali può influire la tensione devono essere soddisfatti in una gamma di tensione che si discosti al massimo del 16% in più o in meno dalla tensione nominale. Se è installato un dispositivo di protezione contro la sovratensione e/o la sottotensione, tutti i requisiti vanno verificati nelle immediate vicinanze dei punti di disinnesto.

     1.7. Spia di accensione

     1.7.1. Una spia luminosa chiaramente visibile nel campo visivo dell'utilizzatore deve segnalare se il dispositivo di riscaldamento è innestato o no.

     2. PRESCRIZIONI DI INSTALLAZIONE NEL VEICOLO

     2.1. Campo di applicazione

     2.1.1. Fatto salvo il punto 2.1.2, i dispositivi di riscaldamento a combustione devono essere installati conformemente alle prescrizioni del presente allegato.

     2.1.2. I veicoli della categoria O muniti di dispositivi di riscaldamento a combustibile liquido sono considerati conformi alle prescrizioni del presente allegato.

     2.2. Posizione del dispositivo di riscaldamento

     2.2.1. Le parti della carrozzeria e qualsiasi altro componente situato in prossimità del dispositivo di riscaldamento devono essere protetti dal calore eccessivo e dal rischio di fuoruscita di combustibile o di olio.

     2.2.2. Il dispositivo di riscaldamento a combustione non deve presentare rischi d'incendio, anche in caso di surriscaldamento. Questa prescrizione è ritenuta soddisfatta se il dispositivo è installato a una distanza adeguata rispetto a tutte le parti e se vi è un'adeguata ventilazione, mediante l'uso di materiale ignifugo o di schermi termici.

     2.2.3. Per i veicoli delle categorie M2 e M3, il dispositivo di riscaldamento non deve essere installato nell'abitacolo. Tuttavia, è autorizzata l'installazione in un involucro ermeticamente sigillato e conforme alle condizioni di cui al punto 2.2.2.

     2.2.4. L'etichetta di cui al punto 1.4, o un suo duplicato, deve essere apposta in modo da essere facilmente leggibile quando il dispositivo di riscaldamento è installato nel veicolo.

     2.2.5. Per quanto riguarda la posizione del dispositivo di riscaldamento, devono essere prese le debite precauzioni per ridurre al minimo i rischi di lesioni o danni ai beni personali.

     2.3. Alimentazione del combustibile

     2.3.1. Il bocchettone del serbatoio del combustibile non deve essere situato nell'abitacolo e deve essere munito di un tappo che impedisca la fuoruscita del combustibile.

     2.3.2. Per i dispositivi di riscaldamento a combustibile liquido, se l'alimentazione è indipendente da quella del veicolo, il tipo di combustibile e l'ubicazione del bocchettone devono essere chiaramente contrassegnati.

     2.3.3. Un'avvertenza, indicante che il riscaldamento deve essere chiuso prima di procedere all'alimentazione del combustibile, deve essere apposta sul bocchettone. Inoltre un'istruzione in merito deve figurare nel manuale d'uso del fabbricante.

     2.4. Sistema di scarico

     2.4.1. L'orifizio di scarico deve essere situato in un punto che non consenta alle emissioni di infiltrarsi all'interno del veicolo attraverso ventilatori, prese d'aria riscaldata o finestrini apribili.

     2.5. Ingresso dell'aria di combustione

     2.5.1. L'aria destinata alla camera di combustione del dispositivo di riscaldamento non deve essere prelevata dall'abitacolo del veicolo.

     2.5.2. L'entrata dell'aria deve essere situata o protetta in modo da non poter essere ostruita da bagagli o rifiuti.

     2.6. Ingresso dell'aria di riscaldamento

     2.6.1. L'aria destinata al riscaldamento può essere aria fresca o aria riciclata e deve essere prelevata in una zona protetta, in cui non possa essere contaminata dai fumi di scarico emessi dal motore di propulsione, dal dispositivo di riscaldamento a combustione o da qualsiasi altra fonte del veicolo.

     2.6.2. Il condotto d'aria deve essere protetto da una grata o da altri mezzi adeguati.

     2.7. Uscita dell'aria di riscaldamento

     2.7.1. I condotti che servono a dirigere l'aria calda all'interno del veicolo devono essere disposti o protetti in modo da non provocare ferite o danni in caso di contatto.

     2.7.2. L'uscita dell'aria deve essere situata o protetta in modo da non poter essere ostruita da bagagli o rifiuti.

     2.8. Controllo automatico del sistema di riscaldamento

     In caso di interruzione della combustione il motore del veicolo deve spegnersi automaticamente e l'alimentazione del combustibile deve essere interrotta entro 5 secondi. Se è già stato attivato un dispositivo manuale, il sistema di riscaldamento può restare in funzione.

 

 

ALLEGATO VIII [4]

 

Prescrizioni in materia di sicurezza

per dispositivi di riscaldamento a combustione di GPL e sistemi di riscaldamento a GPL

 

     1. SISTEMI DI RISCALDAMENTO A GPL PER USO STRADALE

     1.1. Se un sistema di riscaldamento a GPL in un veicolo a motore può essere utilizzato anche quando il veicolo è in movimento, il dispositivo di riscaldamento a combustione di GPL e il suo sistema di alimentazione devono essere conformi alle seguenti prescrizioni:

     1.1.1. Il dispositivo di riscaldamento a combustione di GPL dev'essere conforme ai requisiti dello standard armonizzato sulle prescrizioni per apparecchi funzionanti esclusivamente a GPL - Apparecchi di riscaldamento, a circuito stagno, funzionanti a GPL per veicoli e natanti (EN 624: 2000).

     1.1.2. Nel caso di un contenitore di GPL installato in modo permanente, tutti i componenti del sistema in contatto col GPL nella fase liquida (tutti i componenti dall'unità di riempimento al vaporizzatore/regolatore di pressione) e l'installazione di fase liquida associata devono essere conformi alle prescrizioni tecniche del regolamento UN/ECE n. 67, parte I e II e allegati 3-10, 13 e 15/17.

     1.1.3. L'installazione per la fase gassosa del sistema di riscaldamento a GPL di un veicolo dev'essere conforme ai requisiti dello standard armonizzato sulle prescrizioni per l'installazione di sistemi a GPL per impiego domestico in veicoli abitabili da diporto ed in altri veicoli stradali (EN 1949: 2002).

     1.1.4. Il sistema di alimentazione di GPL dev'essere concepito in modo che l'alimentazione avvenga alla pressione necessaria e nella fase giusta per il dispositivo di riscaldamento a combustione di GPL installato. È consentito ritirare il GPL dal contenitore installato in modo permanente sia nella fase gassosa sia in quella liquida.

     1.1.5. L'uscita di liquido del contenitore di GPL installato in modo permanente per alimentare il dispositivo di riscaldamento deve essere munita di una valvola di servizio comandata a distanza con valvola regolatrice di flusso, come previsto al punto 17.6.1.1 del regolamento UN/ECE n. 67. La valvola di servizio comandata a distanza con valvola regolatrice di flusso dev'essere controllata in modo da essere chiusa automaticamente entro cinque secondi dal momento in cui il motore del veicolo si ferma, indipendentemente dalla posizione dell'interruttore di accensione. Se l'interruttore di accensione del dispositivo di riscaldamento o del sistema di alimentazione del GPL è attivato entro questi cinque secondi, il sistema di riscaldamento può rimanere in funzione. Il riscaldamento può sempre essere fatto ripartire.

     1.1.6. Se l'alimentazione avviene nella fase gassosa del GPL a partire dal contenitore di GPL installato in modo permanente o da uno o più cilindri di GPL portatili separati, occorre adottare le misure adeguate affinché:

     1.1.6.1. il GPL liquido non entri nel regolatore di pressione o nel dispositivo di riscaldamento a combustione. Può essere usato un separatore;

     1.1.6.2. non vi sia un rilascio incontrollato dovuto a un incidente. Occorre prevedere rimedi per fermare il flusso di GPL installando un dispositivo direttamente dopo un regolatore montato sul cilindro o contenitore o, se il regolatore è montato lontano dal cilindro o contenitore, un dispositivo dev'essere installato direttamente prima del tubo dal cilindro o contenitore e un ulteriore dispositivo dev'essere installato dopo il regolatore.

     1.1.7. Se l'alimentazione del GPL avviene nella fase liquida, il vaporizzatore e il regolatore di pressione devono essere riscaldati appropriatamente da una fonte di calore adeguata.

     1.1.8. Nei veicoli a motore che usano GPL nel loro sistema di propulsione, il dispositivo di riscaldamento a combustione di GPL dev'essere collegato con lo stesso contenitore di GPL installato in modo permanente che convoglia il GPL al motore, purché le prescrizioni di sicurezza del sistema di propulsione siano rispettate. Se si usa un contenitore di GPL separato per il riscaldamento, detto contenitore dev'essere dotato di una propria unità di riempimento.

     2. SISTEMI DI RISCALDAMENTO A GPL PER IL SOLO USO STAZIONARIO

     2.1. Il dispositivo di riscaldamento a combustione di GPL e il suo sistema di alimentazione di un sistema di riscaldamento a GPL che può essere utilizzato soltanto quando il veicolo non è in movimento devono essere conformi alle seguenti prescrizioni:

     2.1.1. Sul compartimento in cui si trovano i cilindri portatili di GPL e in stretta prossimità del dispositivo di controllo del sistema di riscaldamento devono essere apposte etichette permanenti per avvisare che il dispositivo di riscaldamento a GPL non dev'essere in funzione e che la valvola del cilindro portatile dev'essere chiusa quando il veicolo è in movimento.

     2.1.2. Il dispositivo di riscaldamento a combustione di GPL dev'essere conforme alle prescrizioni della sezione 1.1.1.

     2.1.3. L'installazione per la fase gassosa del sistema di riscaldamento a GPL dev'essere conforme alle prescrizioni della sezione 1.1.3.

     I. Approvazione di apparecchi specifici dei veicoli a motore che usano GPL nel loro sistema di propulsione.

     II. Approvazione di un veicolo dotato di apparecchi specifici per l'uso di GPL nel suo sistema di propulsione per quanto riguarda l'installazione di tali apparecchi.

 

E/ECE/324

}

Rev. 1/Add. 66/Rev. 1

E/ECE/TRANS/505

 

 

E/ECE/324

}

Rev. 1/Add. 66/Rev. 1/Amend. 1

E/ECE/TRANS/505

 

 

E/ECE/324

}

Rev. 1/Add. 66/Rev. 1/Corr. 1

E/ECE/TRANS/505

 

 

E/ECE/324

}

Rev. 1/Add. 66/Rev. 1/Corr. 2

E/ECE/TRANS/505

 

 

E/ECE/324

}

Rev. 1/Add. 66/Rev. 1/Amend. 2

E/ECE/TRANS/505

 

 

 


[1] Appendice modificata dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea.

[2] Allegato così modificato dall’art. 1 della direttiva n. 2004/78/CE.

[3] Nota abrogata dall’art. 1 della direttiva n. 2004/78/CE.

[4] Allegato così sostituito dall’art. 1 della direttiva n. 2004/78/CE.