§ 3.3.691 - Direttiva 6 agosto 2002, n. 72.
Direttiva n. 2002/72/CE della Commissione relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti [...]


Settore:Normativa europea
Materia:3. politica industriale e mercato interno
Capitolo:3.3 ravvicinamento delle legislazioni
Data:06/08/2002
Numero:72


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4. 
Art. 4  bis.
Art. 4  ter.
Art. 5.     
Art. 5  bis.
Art. 6.     
Art. 7. 
Art. 8.     
Art. 9.     
Art. 10.     
Art. 11.     
Art. 12.     


§ 3.3.691 - Direttiva 6 agosto 2002, n. 72. [1]

Direttiva n. 2002/72/CE della Commissione relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.C.E. 15 agosto 2002, n. L 220).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 89/109/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, in particolare l'articolo 3,

     dopo aver ascoltato il parere del comitato scientifico per l'alimentazione umana,

     considerando quanto segue:

     (1) La direttiva 90/128/CEE della Commissione, del 23 febbraio 1990, relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, modificata da ultimo dalla direttiva 2002/17/CE, è stata ripetutamente e sostanzialmente modificata. Per ragioni di chiarezza e razionalità essa deve pertanto essere consolidata.

     (2) L'articolo 2 della direttiva 89/109/CEE stabilisce che i materiali e gli oggetti, allo stato finito, non devono cedere ai prodotti alimentari costituenti in quantità tali da rappresentare un pericolo per la salute umana e da comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari o un'alterazione dei loro caratteri organolettici.

     (3) Per raggiungere tale obiettivo nel caso dei materiali e degli oggetti di materia plastica uno strumento adeguato è rappresentato da una direttiva specifica ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 89/109/CEE, le cui disposizioni generali diventano applicabili anche al caso di cui trattasi.

     (4) Il campo di applicazione della presente direttiva deve coincidere con quello della direttiva 82/711/CEE del Consiglio.

     (5) Le disposizioni della presente direttiva non si applicano alle resine a scambio ionico, le quali saranno oggetto di una successiva direttiva specifica.

     (6) I siliconi devono essere considerati materiali elastomerici anziché plastici e dovranno, pertanto, essere esclusi dalla definizione di plastica.

     (7) Per conseguire l'obiettivo fissato dall'articolo 2 della direttiva 89/109/CEE, è sufficiente elaborare un elenco di sostanze autorizzate con indicazione del limite di migrazione globale ed, eventualmente, di altre restrizioni specifiche.

     (8) Oltre ai monomeri e alle altre sostanze di partenza pienamente valutate e autorizzate a livello comunitario, esistono monomeri e sostanze di partenza valutate e autorizzate in almeno uno Stato membro che possono continuare ad essere impiegate in attesa della valutazione da parte del comitato scientifico per l'alimentazione umana e della decisione in merito al loro inserimento nella lista comunitaria. La presente direttiva sarà pertanto estesa a tempo debito alle sostanze e ai settori temporaneamente esclusi.

     (9) L'attuale elenco di additivi è incompleto, in quanto non contiene tutte le sostanze attualmente accettate in uno o più Stati membri. Di conseguenza, tali sostanze continuano ad essere regolamentate dalle leggi nazionali in attesa di una decisione circa l'inserimento nell'elenco comunitario.

     (10) La presente direttiva prevede specifiche solo per alcune sostanze. Di conseguenza, le altre sostanze che possono richiedere specifiche restano regolamentate in questo senso dalle leggi nazionali, in attesa di una decisione a livello comunitario.

     (11) Per taluni additivi non è ancora possibile applicare in tutte le situazioni le restrizioni previste nelle presente direttiva, in attesa della raccolta e della valutazione di tutti i dati necessari per meglio stimare l'esposizione dei consumatori in circostanze specifiche. Tali additivi compaiono, pertanto, in un elenco diverso da quello contenente gli additivi pienamente regolamentati a livello comunitario.

     (12) La direttiva 82/711/CEE fissa le norme di base necessarie per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali e degli oggetti di materia plastica e la direttiva 85/572/CEE del Consiglio fissa l'elenco dei simulanti da impiegare nelle prove di migrazione.

     (13) È più semplice determinare la quantità di sostanza in un materiale o oggetto finiti piuttosto che determinarne il livello specifico di migrazione. In talune condizioni, si dovrebbe pertanto autorizzare la verifica della conformità attraverso la determinazione della quantità piuttosto che mediante il livello specifico di migrazione.

     (14) Per alcuni tipi di plastica la disponibilità di modelli di diffusione universalmente riconosciuti e basati su dati sperimentali consente la stima del livello di migrazione di una sostanza in determinate condizioni, evitando così prove complesse, lunghe e costose.

     (15) Il limite di migrazione globale è una misura dell'inerzia del materiale che previene una modifica inaccettabile nella composizione dei prodotti alimentari e che, riducendo il ricorso a un numero eccessivo di limiti di migrazione specifica o ad altre restrizioni, rappresenta pertanto un controllo efficace.

     (16) La direttiva 78/142/CEE del Consiglio fissa il tenore massimo di cloruro di vinile nei materiali e negli oggetti di materia plastica preparati con tale sostanza e il limite massimo di cloruro di vinile ceduto da tali materiali e oggetti e le direttive 80/766/CEE e 81/432/CEE della Commissione fissano il metodo comunitario di analisi per il controllo di tali limiti.

     (17) Ai fini di un'eventuale attribuzione di responsabilità, si richiede la dichiarazione scritta di cui all'articolo 6, paragrafo 5 della direttiva 89/109/CEE qualora si utilizzino in sede industriale o commerciale materiali o oggetti di materia plastica che non sono per loro natura chiaramente destinati ad uso alimentare.

     (18) La direttiva 80/590/CEE della Commissione determina il simbolo che può accompagnare i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

     (19) In ossequio al principio di proporzionalità, per il raggiungimento dell'obiettivo fondamentale, ovvero garantire la libera circolazione dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, è necessario e appropriato elaborare le norme per la definizione di materia plastica e di sostanze autorizzate. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 5, terzo comma, del trattato.

     (20) In conformità all'articolo 3 della direttiva 89/109/CEE, le norme che possono avere conseguenze sulla salute pubblica vengono stabilite previa consultazione del comitato scientifico per l'alimentazione umana.

     (21) I provvedimenti contenuti nella presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

     (22) La presente direttiva non deve modificare i termini di cui all'allegato VII, parte B, entro i quali gli Stati membri sono tenuti a ottemperare alla direttiva 90/128/CEE e agli atti che la modificano,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

     Art. 1.

     1. La presente direttiva è una direttiva specifica ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 89/109/CEE.

     2. La presente direttiva si applica ai materiali e agli oggetti di materia plastica o a parti di essi:

     a) costituiti esclusivamente di materia plastica; o

     b) composti di due o più strati, ognuno dei quali è costituito esclusivamente di materia plastica, fissati tra loro mediante adesivi o con qualsiasi altro mezzo,

     che, allo stato di prodotti finiti, sono destinati ad essere messi a contatto o sono messi a contatto con i prodotti alimentari conformemente alla loro destinazione.

     3. Ai sensi della presente direttiva s'intende per “materia plastica” il composto macromolecolare organico ottenuto per polimerizzazione, policondensazione, poliaddizione o qualsiasi altro procedimento simile da molecole di peso molecolare inferiore ovvero per modifica chimica di macromolecole naturali. A questi composti macromolecolari possono essere aggiunte altre sostanze o materiali.

     Non sono considerati materie plastiche:

     a) le pellicole di cellulosa rigenerata, verniciate e non verniciate, contemplate dalla direttiva 93/10/CEE della Commissione;

     b) i materiali elastomerici e le gomme naturali e sintetiche;

     c) le carte e i cartoni, che siano o non siano modificati mediante aggiunta di materia plastica;

     d) i rivestimenti di superficie ottenuti da:

     - cere paraffine, anche sintetiche e/o da cere microcristalline,

     - miscele delle cere indicate al primo trattino tra loro e/o con materie plastiche;

     e) le resine a scambio ionico;

     f) i siliconi.

     4. Ferma restando la facoltà della Commissione di adottare altri provvedimenti in materia, la presente direttiva non si applica ai materiali e oggetti composti di due o più strati, di cui almeno uno non è costituito esclusivamente di materia plastica, anche se quello destinato a venire a contatto diretto con i prodotti alimentari è costituito esclusivamente di materia plastica.

 

          Art. 2.

     I materiali e gli oggetti di materia plastica non devono cedere i loro costituenti ai prodotti alimentari in quantità superiori a 10 mg per decimetro quadrato (mg/dm2) di superficie del materiale o dell'oggetto (limite globale di migrazione). Tuttavia, tale limite è pari a 60 mg di sostanza ceduta per chilogrammo di prodotto alimentare (mg/kg) nei seguenti casi:

     a) oggetti che siano recipienti o siano assimilabili a recipienti o che possano essere riempiti, di capacità non inferiore a 500 ml e non superiore a 10 l;

     b) oggetti che possono essere riempiti ma dei quali non è possibile determinare l'area della superficie di contatto con il prodotto alimentare;

     c) coperchi, guarnizioni, tappi o altri dispositivi di chiusura simili.

 

          Art. 3.

     1. Per la fabbricazione di materiali ed oggetti di materia plastica possono essere utilizzati, con le restrizioni ivi indicate, esclusivamente i monomeri o le altre sostanze di partenza che figurano nell'allegato II, sezione A [2].

     2. In deroga al paragrafo 1, è possibile continuare a impiegare i monomeri e le altre sostanze di partenza elencate nell'allegato II, sezione B, fino al 31 dicembre 2004, in attesa della valutazione da parte dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (in appresso denominata “l'Autorità”) [3].

     3. L'elenco della sezione A dell'allegato II può essere modificato:

     - o aggiungendo le sostanze che figurano nell'allegato II, sezione B, conformemente ai criteri previsti all'allegato II della direttiva 89/109/CEE,

     - o aggiungendo sostanze nuove, ossia sostanze che non figurano né nella sezione A né nella sezione B dell'allegato II, conformemente all'articolo 3 della direttiva 89/109/CEE.

     4. Nessuno Stato membro può autorizzare l'impiego di una nuova sostanza sul suo territorio se non nel rispetto della procedura prevista dall'articolo 4 della direttiva 89/109/CEE.

     5. Gli elenchi di cui all'allegato II, sezioni A e B, non includono ancora monomeri o altre sostanze di partenza impiegati esclusivamente per la produzione di:

     - rivestimenti di superficie ottenuti da prodotti resinosi o polimerizzati sotto forma di liquidi, polveri o dispersioni quali vernici, lacche, pitture ecc.,

     - resine epossidiche,

     - adesivi e promotori di adesione,

     - inchiostri da stampa.

 

          Art. 4. [4]

     1. L'allegato III contiene un elenco di additivi che, con le restrizioni e/o le specifiche indicate, possono essere utilizzati per la fabbricazione di materiali ed oggetti di plastica.

     Tale elenco deve essere considerato incompleto fintanto che la Commissione non decida, ai sensi dell'articolo 4 bis, che esso diventi un elenco positivo comunitario di additivi autorizzati ad esclusione di tutti gli altri.

     La Commissione stabilisce, entro il 31 dicembre 2007, la data in cui tale elenco diviene un elenco positivo.

     2. Per gli additivi dell'allegato III, sezione B, la verifica della conformità ai limiti di migrazione specifica effettuata nel simulante D o nei mezzi di prova dei test sostitutivi, secondo quanto disposto nell'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 82/711/CEE e nell'articolo 1 della direttiva 85/572/CEE, si applica a partire dal 1° luglio 2006.

     3. L'elenco che figura nell'allegato III, sezioni A e B, non comprende ancora i seguenti additivi:

     a) additivi utilizzati esclusivamente nella fabbricazione di:

     — rivestimenti di superficie ottenuti da prodotti resinosi o polimerizzati sotto forma di liquidi, polveri o dispersioni quali vernici, lacche, pitture,

     — resine epossidiche,

     — adesivi e promotori di adesione,

     — inchiostri da stampa;

     b) coloranti;

     c) solventi.

 

          Art. 4 bis. [5]

     1. Nell'elenco delle sostanze di cui all'articolo 4, paragrafo 1, possono sempre essere inseriti nuovi additivi in seguito a valutazione di sicurezza effettuata dall'Autorità.

     2. Gli Stati membri stabiliscono che chiunque sia interessato a che un additivo già commercializzato in uno o più Stati membri venga inserito nell'elenco di cui all'articolo 4, paragrafo 1, presenti entro il 31 dicembre 2006 i dati necessari alla valutazione di sicurezza da effettuarsi dall'Autorità.

     Per la presentazione dei dati richiesti, il richiedente consulta gli “Orientamenti del comitato scientifico per l'alimentazione umana relativi alla presentazione delle richieste di valutazione di sicurezza per le sostanze da utilizzare nei materiali destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari in vista dell'autorizzazione” (Guidelines of the Scientific Committee on Food for the presentation of an application for safety assessment of a substance to be used in food contact materials prior to its authorisation).

     3. Se nel corso dell'esame dei dati di cui al paragrafo 2 l'Autorità richiede informazioni supplementari, l'additivo può continuare ad essere utilizzato a norma della legislazione nazionale finché l'Autorità non abbia formulato un parere e sempre che le informazioni siano fornite entro i termini specificati dall'Autorità stessa.

     4. La Commissione redige entro il 31 dicembre 2007 un elenco provvisorio degli additivi che possono continuare ad essere utilizzati dopo il 31 dicembre 2007 a norma della legislazione nazionale finché l'Autorità non li abbia valutati.

     5. L'inserimento di un additivo nell'elenco provvisorio è subordinato alle seguenti condizioni:

     a) l'additivo deve essere ammesso in uno o più Stati membri entro il 31 dicembre 2006;

     b) i dati di cui al paragrafo 2 relativi all'additivo devono essere stati forniti in conformità alle prescrizioni dell'Autorità entro il 31 dicembre 2006.

 

          Art. 4 ter. [6]

     Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 4 della direttiva 89/ 109/CEE, gli Stati membri non possono concedere autorizzazioni dopo il 31 dicembre 2006 per gli additivi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, che non siano mai stati valutati dal comitato scientifico per l'alimentazione umana o dall'Autorità.

 

          Art. 5.

     Come prodotti ottenuti mediante fermentazione batterica, solamente quelli elencati nell'allegato IV possono venire a contatto con i prodotti alimentari.

 

          Art. 5 bis. [7]

     1. Gli additivi di cui all'articolo 4, ammessi come additivi alimentari ai sensi della direttiva 89/107/CEE del Consiglio, o come aromi ai sensi della direttiva 88/388/CEE del Consiglio, non devono migrare:

     a) nel prodotto alimentare finale: in quantità tali da svolgere una funzione tecnologica;

     b) nei prodotti alimentari in cui sono ammessi come additivi alimentari o aromi: in quantità superiori alle restrizioni più basse applicabili fra quelle previste per gli additivi alimentari dalla direttiva 89/107/CEE o per gli aromi dalla direttiva 88/388/CEE o dall'articolo 4 della presente direttiva;

     c) nei prodotti alimentari in cui non sono ammessi come additivi alimentari o aromi: in quantità superiori alle restrizioni di cui all'articolo 4 della presente direttiva.

     2. Nelle fasi della commercializzazione diverse dalla vendita al dettaglio, i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati ad essere posti a contatto con i prodotti alimentari e contenenti gli additivi di cui al paragrafo 1 devono essere accompagnati da una dichiarazione scritta recante le informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b).

     3. In deroga al paragrafo 1, le sostanze di cui al paragrafo 1, lettera a), qualora siano utilizzate quali componenti attivi di materiali o oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, possono essere soggette alle disposizioni nazionali in attesa dell'adozione di disposizioni comunitarie.

 

          Art. 6.

     1. Le specifiche generali relative ai materiali e agli oggetti di plastica sono riportate nell'allegato V, parte A. Altre specifiche relative ad alcune sostanze che compaiono negli allegati II, III e IV sono riportate nell'allegato V, parte B.

     2. Il significato dei numeri indicati tra parentesi nella colonna “Restrizioni e/o specifiche” figura nell'allegato VI.

 

          Art. 7. [8]

     I limiti di migrazione specifica indicati nell'elenco contenuto negli allegati II e III sono espressi in mg/kg. Tuttavia tali limiti devono essere espressi in mg/dm2 nei seguenti casi:

     a) oggetti che siano recipienti o siano equiparabili a recipienti o che possano essere riempiti, di capacità inferiore a 500 ml o superiore a 10 l;

     b) fogli, pellicole o altri materiali o oggetti che non possano essere riempiti o per i quali non sia possibile stimare il rapporto tra la superficie del materiale o oggetto e la quantità del prodotto alimentare a contatto.

     In tali casi, i limiti indicati negli allegati II e III, espressi in mg/kg, devono essere divisi per il fattore di conversione convenzionale 6 onde ottenere il valore in mg/dm2.

 

          Art. 8.

     1. Per verificare l'osservanza dei limiti di migrazione si applicano le disposizioni delle direttive 82/711/CEE e 85/572/CEE e le ulteriori disposizioni di cui all'allegato I.

     2. La verifica del rispetto dei limiti di migrazione specifica di cui al paragrafo 1 non è obbligatoria qualora il valore della determinazione della migrazione globale non comporti il superamento dei limiti di migrazione specifica di cui allo stesso paragrafo [9].

     3. La verifica del rispetto dei limiti di migrazione specifica di cui al comma 1 non è obbligatoria qualora si possa accertare che, assumendo una completa migrazione della sostanza residua nel materiale o oggetto, essa non possa superare il limite di migrazione specifica.

     4. La verifica del rispetto dei limiti di migrazione specifica di cui al comma 1 può essere garantita dalla determinazione della quantità di una sostanza nel materiale o nell'oggetto finito, a patto che sia stata definita una relazione tra la quantità ed il valore della migrazione specifica della sostanza attraverso una sperimentazione adeguata oppure per mezzo dell'applicazione di modelli di diffusione universalmente riconosciuti basati su prove scientifiche. Per dimostrare la non conformità di un materiale o di un articolo è obbligatoria la conferma per via sperimentale del valore di migrazione stimato.

 

          Art. 9.

     1. Nelle fasi della commercializzazione diverse dalla vendita al dettaglio, i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari sono accompagnati da una dichiarazione scritta, che:

     a) sia conforme all'articolo 6, paragrafo 5, della direttiva 89/109/CEE;

     b) fornisca, per le sostanze soggette a restrizioni nei prodotti alimentari, informazioni adeguate, ottenute da dati sperimentali o da calcoli teorici, sul livello di migrazione specifica e, se del caso, criteri di purezza a norma delle direttive della Commissione 95/31/CE, 95/45/CE e 2002/82/CE, onde consentire a chi utilizza tali materiali e oggetti di rispettare le disposizioni comunitarie o, in mancanza, le disposizioni nazionali sui prodotti alimentari [10].

     [2. Il comma 1 non si applica ai materiali e agli oggetti di materia plastica che per la loro natura sono chiaramente destinati a venire a contatto con alimenti.] [11]

 

          Art. 10.

     1. La direttiva 90/128/CEE modificata dalle direttive esposte all'allegato VII, parte A, è abrogata, fatto salvo l'obbligo per gli Stati membri inerente ai termini per la trasposizione e l'applicazione di cui alla parte B dell'allegato VII.

     2. I richiami alle direttive abrogate sono da intendersi riferiti alla presente direttiva e da leggersi secondo la tabella di concordanza che figura all'allegato VIII.

 

          Art. 11.

     La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

          Art. 12.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

ALLEGATO I

ULTERIORI DISPOSIZIONI APPLICABILI NELLA

VERIFICA DEL RISPETTO DEI LIMITI DI MIGRAZIONE

 

Disposizioni generali

 

     1. Quando si confrontano i risultati delle prove di migrazione specificate nell'allegato della direttiva 82/711/CEE, si assume che la massa specifica di tutti i simulanti sia convenzionalmente uguale a 1. I milligrammi di sostanza(e) ceduta(e) per litro di simulante (mg/l) corrispondono quindi esattamente ai milligrammi di sostanza(e) ceduta(e) per chilogrammo di simulante e, tenendo conto delle disposizioni di cui alla direttiva 85/572/CEE, ai milligrammi di sostanza(e) ceduta(e) per chilogrammo di prodotto alimentare.

     2. Qualora le prove di migrazione siano effettuate su campioni ricavati dal materiale o dall'oggetto finito o su campioni all'uopo fabbricati e le quantità di prodotti alimentari o di simulante poste a contatto con il campione siano diverse da quelle esistenti nelle condizioni reali di impiego del materiale o dell'oggetto, occorre apportare una correzione ai risultati ottenuti mediante la formula seguente:

     M = (m a2)/(a1 q) 1000

     Dove:

     M è la migrazione in mg/kg;

     m è la massa in mg di sostanza ceduta dal campione come risulta dalle prove di migrazione;

     a1 è l'area della superficie in dm2 del campione a contatto con l'alimento o simulante durante la prova di migrazione;

     a2 è l'area della superficie in dm2 del materiale o oggetto nelle effettive condizioni d'impiego;

     q è la quantità in grammi di prodotto alimentare a contatto con il materiale o con l'oggetto nelle effettive condizioni d'impiego.

     3. La determinazione della migrazione viene effettuata su materiali o oggetti oppure, se ciò non è possibile, su provini ricavati dal materiale e dall'oggetto o, se necessario, su provini rappresentativi del materiale o oggetto.

     Il campione deve essere posto a contatto con il prodotto alimentare o il simulante in modo rappresentativo delle condizioni di contatto durante l'impiego effettivo. A tale scopo, la prova va condotta in modo che vengano a contatto con i prodotti alimentari solo quelle parti del campione destinate a venire a contatto con i prodotti alimentari nell'impiego effettivo. Tale condizione è particolarmente importante nel caso di materiali o oggetti formati da diversi strati, per coperchi ecc.

     Le prove di migrazione su coperchi, guarnizioni, tappi o dispositivi di chiusura simili devono essere effettuate applicando tali dispositivi ai contenitori cui sono destinati nelle stesse condizioni d'uso normali o prevedibili.

     È in ogni caso permesso dimostrare la conformità con i limiti di migrazione usando una prova più rigorosa.

     4. In accordo con le disposizioni dell'articolo 8 della presente direttiva, il campione del materiale o dell'oggetto è messo in contatto con il prodotto alimentare o con il simulante appropriato per un periodo e ad una temperatura scelti in relazione al tipo di contatto ed alle condizioni d'impiego effettive, secondo quanto previsto nelle direttive 82/711/CEE e 85/572/CEE. Alla fine del tempo stabilito si effettua sul prodotto alimentare o sul simulante la determinazione analitica della quantità totale delle sostanze (migrazione globale) e/o della quantità di una o più sostanze (migrazione specifica) cedute dal campione.

     5. Se un oggetto è destinato a venire più volte a contatto con i prodotti alimentari, la(e) prova(e) di migrazione deve(devono) essere ripetuta(e) su uno stesso campione tre volte, nelle condizioni previste dalla direttiva 82/711/CEE, usando un altro campione di alimento o simulante ogni volta. La verifica di conformità dev'essere effettuata sulla base del livello di migrazione riscontrato nella terza prova. Tuttavia, se vi è una prova inconfutabile che il livello di migrazione non aumenta nella seconda e terza prova e se nella prima prova non viene(vengono) superato(i) il(i) limite(i) di migrazione, non occorrono altre prove.

 

Disposizioni specifiche relative alla migrazione globale

 

     6. Nel caso si ricorra ai simulanti acquosi di cui alle direttive 82/711/CEE e 85/572/CEE, la determinazione analitica della quantità totale di sostanze cedute dal campione può essere effettuata attraverso l'evaporazione del simulante e la determinazione del peso del residuo.

     Nel caso si ricorra all'olio di oliva rettificato o ad uno dei suoi succedanei, può essere utilizzata la procedura descritta qui di seguito.

     Il campione del materiale o dell'oggetto viene pesato sia prima che dopo il contatto con il simulante. Si estrae quindi il simulante assorbito dal campione e lo si determina quantitativamente. La quantità di simulante trovata viene quindi sottratta dal peso del campione determinato dopo il contatto con il simulante. La differenza tra il peso iniziale e quello finale corretto rappresenta la migrazione globale del campione esaminato.

     Nel caso di un oggetto destinato a venire a contatto ripetutamente con i prodotti alimentari e per il quale sia tecnicamente impossibile effettuare la prova descritta al punto 5, possono essere apportate modifiche a questa prova, a condizione che sia possibile determinare il livello di migrazione relativo alla terza prova. Una delle modifiche consentite viene descritta qui di seguito.

     La prova viene effettuata su tre campioni identici del materiale o dell'oggetto. Si sottopone uno di questi campioni alla prova adeguata e si determina la migrazione globale (M1). Il secondo e il terzo campione vengono sottoposti alle stesse condizioni di temperatura ma per tempi di contatto che sono rispettivamente il doppio e il triplo di quello prefissato e si determina la migrazione globale in ciascun caso (rispettivamente M2 e M3).

     Il materiale o l'oggetto è ritenuto conforme se M1 o M3 - M2 non superano il limite di migrazione globale.

     7. Un materiale o un oggetto la cui migrazione superi il limite di migrazione globale di una quantità non superiore al valore della tolleranza analitica qui sotto definita deve essere considerato conforme alla presente direttiva.

     Le seguenti tolleranze analitiche sono state osservate:

     - 20 mg/kg o 3 mg/dm2 nelle prove di migrazione con olio di oliva rettificato o succedanei,

     - 12 mg/kg o 2 mg/dm2 nelle prove di migrazione con gli altri simulanti di cui alle direttive 82/711/CEE e 85/572/CEE.

     8. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, articolo 3 della direttiva 82/711/CEE, la verifica della conformità al limite globale di migrazione nelle prove di migrazione con l'olio di oliva rettificato e suoi succedanei non deve essere effettuata in quei casi in cui sia inconfutabilmente dimostrata l'inadeguatezza sul piano tecnico del metodo di analisi specificato.

     In questi casi, per le sostanze per le quali nell'allegato II non sono indicati limiti di migrazione specifica o altre restrizioni, si applica un limite di migrazione specifico generico di 60 mg/kg o di 10 mg/dm2. La somma di tutte le migrazioni specifiche determinate non deve comunque superare il limite di migrazione globale.

 

 

ALLEGATO II [12]

ELENCO DI MONOMERI E ALTRE SOSTANZE DI PARTENZA

CHE POSSONO ESSERE UTILIZZATI NELLA FABBRICAZIONE

DI MATERIALI E OGGETTI DI MATERIA PLASTICA

 

INTRODUZIONE GENERALE

 

     1. Questo allegato contiene un elenco di monomeri e di altre sostanze di partenza. L'elenco include:

     - sostanze sottoposte al processo di polimerizzazione attraverso policondensazione, poliaddizione o qualsiasi altro procedimento simile, atto ad ottenere macromolecole,

     - sostanze macromolecolari naturali o sintetiche impiegate nella fabbricazione di macromolecole modificate qualora i monomeri o le altre sostanze di partenza necessari per sintetizzarle non siano inclusi nell'elenco,

     - sostanze utilizzate per modificare sostanze macromolecolari naturali o sintetiche preesistenti.

     2. Le seguenti sostanze non sono incluse anche se sono usate intenzionalmente e sono autorizzate:

     a) sali (inclusi sali doppi e sali acidi) di alluminio, ammonio, calcio, ferro, magnesio, potassio e sodio di acidi, fenoli o alcoli autorizzati. Tuttavia, nomi contenenti i termini «… acido/i, sali,» compaiono nelle liste se non è/sono menzionato/i il/i corrispondente/i acido/i libero/i;

     b) sali (inclusi sali doppi e sali acidi) di zinco di acidi, fenoli o alcoli autorizzati. A questi sali si applica un LMS di gruppo = 25 mg/kg (espresso come Zn). La stessa restrizione dello Zn si applica a:

     i) sostanze il cui nome contiene i termini «… acido/i, sali,» che compaiono nelle liste, se non è/sono menzionato/i il/gli acido/i libero/i corrispondente/i;

     ii) sostanze citate nella nota 38 dell’allegato VI.

     3. L'elenco non contiene anche le seguenti sostanze, sebbene esse possano risultare presenti:

     a) sostanze che potrebbero essere presenti nel prodotto finito quali:

     - impurezze delle sostanze utilizzate,

     - intermedi di reazione,

     - prodotti di decomposizione;

     b) oligomeri e sostanze macromolecolari naturali o sintetiche, nonché loro miscele, qualora i monomeri o le sostanze di partenza necessari per sintetizzarli siano inclusi nell'elenco;

     c) miscele delle sostanze autorizzate.

     I materiali e gli oggetti che contengono le sostanze indicate alle lettere a), b) e c) devono soddisfare i requisiti fissati dall'articolo 2 della direttiva 89/109/CEE.

     4. Le sostanze devono essere di buona qualità tecnica per quanto concerne i criteri di purezza.

     5. L'elenco contiene le seguenti informazioni:

     - colonna 1 (N. Rif.): il numero di riferimento CEE per i materiali da imballaggio riguardante la sostanza riportata nell'elenco,

     - colonna 2 (N. CAS): il numero CAS (Chemical Abstracts Service),

     - colonna 3 (Denominazione): la denominazione chimica,

     - colonna 4 (Restrizioni e/o specifiche): può comprendere:

     - il limite di migrazione specifica (LMS),

     - la quantità massima di sostanza ammessa nel materiale od oggetto finito (QM),

     - la quantità massima di sostanza ammessa nel materiale ed oggetto finito espressa in mg/6 dm2 di superficie a contatto con i prodotti alimentari (QMA),

     - ogni altra restrizione specificamente indicata,

     - ogni altro tipo di specifiche relative alla sostanza o al polimero.

     6. Qualora una sostanza appaia nell'elenco come sostanza singola ma rientri anche in un termine più generico, a tale sostanza si applicano le restrizioni che la riguardano in quanto sostanza singola.

     7. Nel caso di incongruenza tra il numero CAS e la denominazione chimica, è quest'ultima che prevale. Nel caso di incongruenza tra il numero CAS riportato in EINECS e quello riportato nel registro CAS, è quest'ultimo che prevale.

     8. Nella colonna 4 della tabella sono utilizzate alcune abbreviazioni o espressioni aventi il seguente significato:

     LR = limite di rivelabilità del metodo d'analisi;

     PF = prodotto o materiale finito;

     NCO = gruppo isocianico;

     NR = non rivelabile. Ai fini della presente direttiva s'intende per “non rivelabile” che la sostanza non deve essere rivelata con uno dei metodi analitici convalidati che dovrebbero rivelare la sostanza al limite di rivelabilità (LR) indicato. Se un tale metodo attualmente non esiste, può essere impiegato un metodo analitico avente caratteristiche di qualità adeguate al limite di rivelabilità in attesa dello sviluppo di un metodo convalidato;

     QM Quantità massima di sostanza “residua” ammessa nel materiale o nell'oggetto. Ai fini della presente direttiva, la quantità di sostanza nel materiale o nell'oggetto è determinata con un metodo convalidato di analisi. Se attualmente tale metodo non esiste, può essere utilizzato un metodo analitico con adeguate caratteristiche di prestazione al limite specificato, in attesa che venga messo a punto un metodo convalidato;

     QM(T) = quantità massima di sostanza “residua” ammessa nel materiale o nell'oggetto espressa come quantità totale del gruppo o della(e) sostanza(e) indicata(e). Ai fini della presente direttiva, la quantità di sostanza nel materiale o nell'oggetto deve essere determinata con un metodo convalidato di analisi. Se attualmente tale metodo non esiste, può essere utilizzato un metodo analitico con adeguate caratteristiche di prestazione al limite specificato, in attesa di elaborazione di un metodo convalidato;

     QMA = quantità massima di sostanza “residua” ammessa nel materiale o nell'oggetto finito espressa in mg per 6 dm2 della superficie a contatto con i prodotti alimentari. Ai fini della presente direttiva, la quantità della sostanza nella superficie del materiale o dell'oggetto deve essere determinata con un metodo convalidato di analisi. Se attualmente tale metodo non esiste, può essere utilizzato un metodo analitico con adeguate caratteristiche di prestazione al limite specificato, in attesa di elaborazione di un metodo convalidato;

     QMA(T) = Quantità massima di sostanza “residua” ammessa nel materiale o oggetto espressa in mg del totale del gruppo o della(e) sostanza(e) indicata(e) per 6 dm2 della superficie a contatto con i prodotti alimentari. Ai fini della presente direttiva, la quantità della sostanza nella superficie del materiale o dell'oggetto deve essere determinata con un metodo convalidato di analisi. Se attualmente tale metodo non esiste, può essere utilizzato un metodo analitico con adeguate caratteristiche di prestazione al limite specificato, in attesa di elaborazione di un metodo convalidato;

     LMS = limite di migrazione specifica nel prodotto alimentare o nel simulante alimentare, qualora non diversamente specificato. Ai fini della presente direttiva, la migrazione specifica della sostanza deve essere determinata con un metodo convalidato di analisi. Se attualmente tale metodo non esiste, può essere utilizzato un metodo analitico con adeguate caratteristiche di prestazione al limite specificato, in attesa di elaborazione di un metodo convalidato;

     LMS(T) = limite di migrazione specifica nel prodotto alimentare o nel simulante alimentare, espresso come totale del gruppo o della(e) sostanza(e) indicata(e). Ai fini della presente direttiva, la migrazione specifica della sostanza deve essere determinata con un metodo convalidato di analisi. Se attualmente tale metodo non esiste, può essere utilizzato un metodo analitico con adeguate caratteristiche di prestazione al limite specificato, in attesa di elaborazione di un metodo convalidato.

 

Sezione A

Elenco di monomeri e altre sostanze di partenza autorizzati

 

N. Rif.

N. CAS

Denominazione

Restrizioni e/o specifiche

(1)

(2)

(3)

(4)

10030

000514-10-3

Acido abietico

 

10060

000075-07-0

Acetaldeide

LMS(T) = 6 mg/kg (2)

10090

000064-19-7

Acido acetico

 

10120

000108-05-4

Acetato di vinile

LMS = 12 mg/kg

10150

000108-24-7

Anidride acetica

 

10210

000074-86-2

Acetilene

 

10599/90A

061788-89-4

Dimeri degli acidi grassi insaturi (C18) distillati

QMA(T) = 0,05 mg/6 dm2 (27)

10599/91

061788-89-4

Dimeri degli acidi grassi insaturi (C18) non distillati

QMA(T) = 0,05 mg/6 dm2 (27)

10599/92A

068783-41-5

Dimeri idrogenati degli acidi grassi insaturi (C18) distillati

QMA(T) = 0,05 mg/6 dm2 (27)

10599/93

068783-41-5

Dimeri idrogenati degli acidi grassi insaturi (C18) non distillati

QMA(T) = 0,05 mg/6 dm2 (27)

10630

000079-06-1

Acrilammide

LMS = NR (LR = 0,01 mg/kg)

10660

015214-89-8

Acido 2-acrilammido-2-metilpropansolfonico

LMS = 0,05 mg/kg

10690

000079-10-7

Acido acrilico

LMS(T) = 6 mg/kg (36)

10750

002495-35-4

Acrilato di benzile

LMS(T) = 6 mg/kg (36)

10780

000141-32-2

Acrilato di n-butile

LMS(T) = 6 mg/kg (36)

10810

002998-08-5

Acrilato di sec-butile

LMS(T) = 6 mg/kg (36)

10840

001663-39-4

Acrilato di terz-butile

LMS(T) = 6 mg/kg (36)

11005

012542-30-2

Acrilato di diciclopentenile

QMA = 0,05 mg/6 dm2

11245

002156-97-0

Acrilato di dodecile

LMS = 0,05 mg/kg (1)

11470

000140-88-5

Acrilato di etile

LMS(T) = 6 mg/kg (36)

11500

000103-11-7

Acrilato di 2-etilesile

LMS = 0,05 mg/kg

11510

000818-61-1

Acrilato di idrossietile

Cfr. “Monoacrilato di etilenglicole”

11530

00999-61-1

Acrilato di 2-idrossipropile

QMA = 0,05 mg/6 dm2 per la somma di acrilato di 2-idrossipropile e acrilato di 2-idrossiisopropile e in conformità alle specifiche di cui all'allegato V

11590

000106-63-8

Isobutile acrilato

LMS(T) = 6 mg/kg (36)

11680

000689-12-3

Acrilato di isopropile

LMS(T) = 6 mg/kg (36)

11710

000096-33-3

Acrilato di metile

LMS(T) = 6 mg/kg (36)

11830

000818-61-1

Acrilato di 2-idrossietile

LMS(T) = 6 mg/kg (36)

11890

002499-59-4

Acrilato di n-ottile

LMS(T) = 6 mg/kg (36)

11980

000925-60-0

Acrilato di propile

LMS(T) = 6 mg/kg (36)

12100

000107-13-1

Acrilonitrile

LMS = NR (LR = 0,020 mg/kg, tolleranza analitica compresa)

12130

000124-04-9

Acido adipico

 

12265

004074-90-2

Adipato di divinile

QM = 5 mg/kg nel PF. Solo per uso come comonomero

12280

002035-75-8

Anidride adipica

 

12310

 

Albumina

 

12340

 

Albumina coagulata con formaldeide

 

12375

 

Monoalcoli alifatici saturi, lineari, primari (C4-C22)

 

12670

002855-13-2

1-Ammino-3-amminometil-3,5,5-trimetilcicloesano

LMS = 6 mg/kg

12761

000693-57-2

Acido 12-amminododecanoico

LMS= 0,05 mg/kg

12763

000141-43-5

2-Amminoetanolo

LMS = 0,05 mg/kg. Non per polimeri a contatto con alimenti per i quali è previsto l'uso del simulante D nella direttiva 85/572/CEE e solo per contatto indiretto con alimenti, dietro uno strato di PET

12765

084434-12-8

N-(2-amminoetil)-beta-alaninato di sodio

LMS= 0,05 mg/kg

12786

000919-30-2

3-amminopropiltrietossisilano

Contenuto residuo estraibile di 3-amminopropiltrietossisilano inferiore a 3 mg/kg di materiale di filler. Da utilizzare solo per il trattamento di superficie reattiva di filler inorganici

12788

002432-99-7

Acido 11-amminoundecanoico

LMS= 5 mg/kg

12789

007664-41-7

Ammoniaca

 

12820

000123-99-9

Acido azelaico

 

12970

004196-95-6

Anidride azelaica

 

13000

001477-55-0

1,3-Benzendimetanammina

LMS= 0,05 mg/kg

13060

004422-95-1

Tricloruro dell'acido 1,3,5-benzentricarbossilico

QMA = 0,05 mg/6 dm2 (misurato come acido 1,3,5-benzentricarbossilico)

13075

000091-76-9

Benzoguanamina

Cfr. “2,4-diamino-6-fenil-1,3,5-triazina”

13090

000065-85-0

Acido benzoico

 

13150

000100-51-6

Alcool benzilico

 

13180

000498-66-8

Biciclo [2.2.1]ept-2-ene (= norbornene)

LMS= 0,05 mg/kg

13210

001761-71-3

Bis(4-amminocicloesil)metano

LMS= 0,05 mg/kg

13317

132459-54-2

N,N′-bis[4-(etossicarbonil)fenil]-1,4,5,8-naftalenetetracarbossidiimmide

LMS = 0,05 mg/kg. Purezza > 98,1 % (p/p). Da usare solo come co-monomero (4 % massimo) per poliesteri (PET, PBT)

13323

000102-40-9

1,3-Bis(2-idrossietossi)benzene

LMS = 0,05 mg/kg

13326

000111-46-6

Etere bis(2-idrossietilico)

Cfr. “Dietilenglicole”

13380

000077-99-6

2,2-Bis(idrossimetil)-1-butanolo

Cfr. “1,1,1-Trimetilolpropano”

13390

000105-08-8

1,4-Bis(idrossimetil)cicloesano

 

13395

004767-03-7

Acido 2,2-bis(idrossimetil)propionico

QMA = 0,05 mg/6 dm2

13480

000080-05-7

2,2-Bis(4-idrossifenil)propano

SML (T) = 0,6 mg/kg. Da non impiegare per la fabbricazione di biberon per lattanti [*] in policarbonato

13510

001675-54-3

Etere di (2,2-bis (4-idrossifenil)propano bis(2,3-epossipropano) (= Badge)

In conformità della direttiva 2002/16/CE della Commissione, del 20 febbraio 2002, sull'uso di taluni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU L 51 del 22.2.2002, pag. 27)

13530

038103-06-9

Bis(anidride ftalica) di 2,2-Bis(4-idrossifenil)propano

LMS = 0,05 mg/kg

13550

000110-98-5

Etere Bis(idrossipropilico)

Cfr. “Dipropilenglicole”

13560

0005124-30-1

Bis(4-isocianatocicloesil)metano

Cfr. “4,4 -Diisocianato di dici-cloesilmetano”

13600

047465-97-4

3,3-Bis(3-metil-4-idrossifenil)-2-indolinone

LMS = 1,8 mg/kg

13607

000080-05-7

Bisfenolo A

Cfr. “2,2-Bis(4-idrossifenil) propano”

13610

001675-54-3

Etere bis(2,3-epossipropilico) di bisfenolo A

Cfr. “Etere bis(2,3-epossipropilico) di 2,2-bis(4-idrossifenil)propano”

13614

038103-06-9

Bis(anidride ftalica) di bisfenolo A

Cfr. “Bis(anidride ftalica) di 2,2-Bis (4- idrossifenil)propano”

13617

000080-09-1

Bisfenolo S

Cfr. “4,4'-diidrossidifenilsulfone”

13620

010043-35-3

Acido borico

LMS(T) = 6 mg/kg (23) (espresso come boro), fatte salve le disposizioni della direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32)

13630

000106-99-0

Butadiene

QM = 1 mg/kg nel PF o LMS = NR (LR = 0,02 mg/kg, tolleranza analitica compresa)

13690

000107-88-0

1,3-Butandiolo

 

13720

000110-63-4

Butan-1,4-diolo

LMS(T) = 5 mg/kg (24)

13780

002425-79-8

Etere bis(2,3-epossipropilico) di 1,4-butandiolo

QM = 1 mg/kg nel PF (espresso come gruppo epossi, peso molecolare = 43)

13810

000505-65-7

1,4-Butandiolo formale

QMA = 0,05 mg/6 dm2

13840

000071-36-3

1-Butanolo

 

13870

000106-98-9

1-Butene

 

13900

000107-01-7

2-Butene

 

13932

000598-32-3

3-Buten-2-olo

QMA = NR (LR = 0,02 mg/6 dm2). Solo per uso come comonomero per la preparazione di additivi polimerici

14020

000098-54-4

4-terz-Butilfenolo

LMS = 0,05 mg/kg

14110

000123-72-8

Butirraldeide

 

14140

000107-92-6

Acido butirrico

 

14170

000106-31-0

Anidride butirrica

 

14200

000105-60-2

Caprolattame

LMS(T) = 15 mg/kg (5)

14230

002123-24-2

Caprolattame, sale di sodio

LMS(T) = 15 mg/kg (5) (espresso come caprolattame)

14260

000502-44-3

Caprolattone

LMS = 0,05 mg/kg (espresso come somma di caprolattone e di acido 6-idrossiesanoico)

14320

000124-07-2

Acido caprilico

 

14350

000630-08-0

Monossido di carbonio

 

14380

000075-44-5

Cloruro di carbonile

QM = 1 mg/kg in PF

14411

008001-79-4

Olio di ricino

 

14500

009004-34-6

Cellulosa

 

14530

007782-50-5

Cloro

 

14570

000106-89-8

1-Cloro-2,3-epossipropano

Cfr. “Epicloridrina”

14650

000079-38-9

Clorotrifluoroetilene

QMA = 0,5 mg/6 dm2

14680

000077-92-9

Acido citrico

 

14710

000108-39-4

m-Cresolo

 

14740

000095-48-7

o-Cresolo

 

14770

000106-44-5

p-Cresolo

 

14800

003724-65-0

Acido crotonico

QMA(T) = 0,05 mg/6 dm2 (33)

14841

000599-64-4

4-Cumilfenolo

LMS = 0,05 mg/kg

14880

000105-08-8

1,4-Cicloesandimetanolo

Cfr. “1,4-Bis(idrossimetil)cicloesano”

14950

003173-53-3

Isocianato di cicloesile

QM(T) = 1 mg/kg in PF (espresso come NCO) (26)

15030

000931-88-4

Cicloottene

LMS = 0,05 mg/kg. Solo per polimeri in contatto con alimenti per i quali è previsto l'uso del simulante A nella direttiva 85/572/CEE

15070

001647-16-1

1,9-Decadiene

LMS = 0,05 mg/kg

15095

000334-48-5

Acido decanoico

 

15100

000112-30-1

1-Decanolo

 

15130

000872-05-9

1-Decene

LMS = 0,05 mg/kg

15250

000110-60-1

1,4-Diamminobutano

 

15272

000107-15-3

1,2-Diamminoetano

Cfr. “Etilendiammina”

15274

000124-09-4

1,6-Diamminoesano

Cfr. “Esametilendiammina”

15310

000091-76-9

2,4-Diamino-6-fenil-1,3,5-triazina

QMA = 5 mg/6 dm2

15565

000106-46-7

1,4-Diclorobenzene

LMS = 12 mg/kg

15610

000080-07-9

4,4'-Diclorodifenilsulfone

LMS = 0,05 mg/kg

15700

005124-30-1

4,4' -Diisocianato di dicicloesilmetano

QM(T) = 1 mg/kg (espresso come NCO) (26)

15760

000111-46-6

Dietilenglicole

LMS(T) = 30 mg/kg (3)

15790

000111-40-0

Dietilentriammina

LMS = 5 mg/kg

15820

000345-92-6

4,4' -Difluorobenzofenone

LMS = 0,05 mg/kg

15880

000120-80-9

1,2-Diidrossibenzene

LMS = 6 mg/kg

15910

000108-46-3

1,3-Diidrossibenzene

LMS = 2,4 mg/kg

15940

000123-31-9

1,4-Diidrossibenzene

LMS = 0,6 mg/kg

15970

000611-99-4

4,4'-Diidrossibenzofenone

LMS(T) = 6 mg/kg (15)

16000

000092-88-6

4,4'-Diidrossidifenile

LMS = 6 mg/kg

16090

000080-09-1

4,4'-Diidrossidifenilsulfone

LMS = 0,05 mg/kg

16150

000108-01-0

Dimetilamminoetanolo

LMS = 18 mg/kg

16210

006864-37-5

3,3'-Dimetil-4,4'-diamminodicicloesilmetano

LMS = 0,05 mg/kg (32). Solo per uso nei poliammidi

16240

000091-97-4

4,4'-Diisocianato di 3,3' -dimetildifenile

QM(T) = 1 mg/kg (espresso come NCO) (26)

16360

000576-26-1

2,6-Dimitilfenolo

LMS = 0,05 mg/kg

16390

000126-30-7

2,2-Dimetil-1,3-propandiolo

LMS = 0,05 mg/kg

16450

000646-06-0

1,3-Diossolano

LMS = 0,05 mg/kg

16480

000126-58-9

Dipentaeritrite

 

16540

000102-09-0

Carbonato di difenile

LMS = 0,05 mg/kg

16570

004128-73-8

4,4'-Diisocianato dell'etere difenilico

QM(T) = 1 mg/kg (espresso come NCO) (26)

16600

005873-54-1

2,4'-Diisocianato di difenilmetano

QM(T) = 1 mg/kg (espresso come NCO) (26)

16630

000101-68-8

4,4'-Diisocianato di difenilmetano

QM(T) = 1 mg/kg (espresso come NCO) (26)

16650

000127-63-9

Difenilsolfone

LMS(T) = 3 mg/kg (25)

16660

000110-98-5

Dipropilenglicole

 

16690

001321-74-0

Divinilbenzene

QMA = 0,01 mg/6 dm2 o LMS = NR (LR = 0,02 mg/kg, tolleranza analitica compresa) per la somma di divinilbenzene e etilvinilbenzene e conforme alle specifiche di cui all'allegato V)

16694

013811-50-2

N,N'-Divinil-2-imidazolidinone

QM = 5 mg/kg nel PF

16697

000693-23-2

Acido n-dodecandioico

 

16704

000112-41-4

1-Dodecene

LMS = 0,05 mg/kg

16750

000106-89-8

Epicloridrina

QM = 1 mg/kg nel PF

16780

000064-17-5

Etanolo

 

16950

000074-85-1

Etilene

 

16955

000096-49-1

Carbonato di etilene

Contenuto residuo = 5 mg/kg di idrogel usato nella proporzione di 10 g di idrogel per 1 kg di alimento. L’idrolizzato contiene glicole etilenico avente LMS = 30 mg/kg

16960

000107-15-3

Etilendiammina

LMS = 12 mg/kg

16990

000107-21-1

Etilenglicole

LMS(T) = 30 mg/kg (3)

17005

000151-56-4

Etilenimmina

LMS = NR (LR = 0,01 mg/kg)

17020

000075-21-8

Ossido di etilene

QM = 1 mg/kg nel PF

17050

000104-76-7

2-Etil-1-esanolo

LMS = 30 mg/kg

17110

016219-75-3

5-Etilidenebiciclo [2.2.1]ept-2-ene

QMA = 0,05 mg/ 6 dm2. Il rapporto superficie/quantità di prodotto alimentare deve essere inferiore a 2 dm2/kg

17160

000097-53-0

Eugenolo

LMS = NR (LR = 0,02 mg/kg, tolleranza analitica compresa)

17170

061788-47-4

Acidi grassi dell'olio di cocco

 

17200

068308-53-2

Acidi grassi dell'olio di soia

 

17230

061790-12-3

Acidi grassi di tallolio

 

17260

000050-00-0

Formaldeide

LMS(T) = 15 mg/kg (22)

17290

000110-17-8

Acido fumarico

 

17530

000050-99-7

Glucosio

 

18010

000110-94-1

Acido glutarico

 

18070

000108-55-4

Anidride glutarica

 

18100

000056-81-5

Glicerina

 

18220

068564-88-5

Acido N-eptilamminoundecanoico

LMS = 0,05 mg/kg (1)

18250

000115-28-6

Acido esacloroendometilentetraidroftalico

LMS = NR (LR = 0,01 mg/kg)

18280

000115-27-5

Anidride esacloroendometilentetraidroftalica

LMS = NR (LR = 0,01 mg/kg)

18310

036653-82-4

1-Esadecanolo

 

18430

000116-15-4

Esafluoropropilene

LMS = NR (LR = 0,01 mg/kg)

18460

000124-09-4

Esametilendiammina

LMS = 2,4 mg/kg

18640

000822-06-0

Diisocianato di esametilene

QM(T) = 1 mg/kg (espresso come NCO) (26)

18670

000100-97-0

Esametilentetrammina

LMS(T) = 15 mg/kg (22) (espresso come formaldeide)

18700

000629-11-8

1,6-Esandiolo

LMS = 0,05 mg/kg

18820

000592-41-6

1-Esene

LMS = 3 mg/kg

18867

000123-31-9

Idrochinone

Cfr. “1,4-Diidrossibenzene”

18880

000099-96-7

Acido p-idrossibenzoico

 

18896

001679-51-2

4-(idrossimetil)-1-cicloesene

LMS = 0,05 mg/kg

18897

016712-64-4

Acido 6 idrossi-2-naftalenocarbossilico

LMS = 0,05 mg/kg

18898

000103-90-2

N-(4-idrossifenil) acetamide

Da usarsi soltanto in cristalli liquidi e dietro uno strato barriera in plastiche multistrato

19000

000115-11-7

Isobutene

 

19060

000109-53-5

Etere isobutilvinilico

QM = 5 mg/kg nel PF

19110

004098-71-9

1-Isocianato-3-isocianatometil-3,5,5-trimetilcicloesano

QM(T) = 1 mg/kg (espresso come NCO) (26)

19150

000121-91-5

Acido isoftalico

LMS = 5 mg/kg

19210

001459-93-4

Isoftalato di dimetile

LMS = 0,05 mg/kg

19243

000078-79-5

Isoprene

Cfr. “2-metil-1,3-butadiene”

19270

000097-65-4

Acido itaconico

 

19460

000050-21-5

Acido lattico

 

19470

000143-07-7

Acido laurico

 

19480

002146-71-6

Laurato di vinile

 

19490

000947-04-6

Laurolattame

LMS = 5 mg/kg

19510

011132-73-3

Lignocellulosa

 

19540

000110-16-7

Acido maleico

LMS(T) = 30 mg/kg (4)

19960

000108-31-6

Anidride maleica

LMS(T) = 30 mg/kg (4) (espresso come acido maleico)

19975

000108-78-1

Melammina

Cfr. “2,4,6-Triammino-1,3,5-triazina”

19990

000079-39-0

Metacrilammide

LMS = NR (LR = 0,02 mg/kg, tolleranza analitica compresa)

20020

000079-41-4

Acido metacrilico

LMS(T) = 6 mg/kg (37)

20050

000096-05-9

Metacrilato di allile

LMS = 0,05 mg/kg

20080

002495-37-6

Metacrilato di benzile

LMS(T) = 6 mg/kg (37)

20110

000097-88-1

Metacrilato di n-butile

LMS(T) = 6 mg/kg (37)

20140

002998-18-7

Metacrilato di sec-butile

LMS(T) = 6 mg/kg (37)

20170

000585-07-9

Metacrilato di terz-butile

LMS(T) = 6 mg/kg (37)

20260

000101-43-9

Metacrilato di cicloesile

LMS = 0,05 mg/kg

20410

002082-81-7

Dimetacrilato di 1,4-butandiolo

LMS = 0,05 mg/kg

20440

000097-90-5

Dimetacrilato di etilenglicole

LMS = 0,05 mg/kg

20530

002867-47-2

Metacrilato di 2-(dimetilammino)etile

LMS = NR (LR = 0,02 mg/kg, tolleranza analitica compresa)

20590

000106-91-2

Metacrilato di 2,3-epossipropile

QMA = 0,02 mg/6 dm2

20890

000097-63-2

Metacrilato di etile

LMS(T) = 6 mg/kg (37)

21010

000097-86-9

Metacrilato di isobutile

LMS(T) = 6 mg/kg (37)

21100

004655-34-9

Metacrilato di isopropile

LMS(T) = 6 mg/kg (37)

21130

000080-62-6

Metacrilato di metile

LMS(T) = 6 mg/kg (37)

21190

000868-77-9

Metacrilato di 2-idrossietile

LMS(T) = 6 mg/kg (37)

21280

002177-70-0

Metacrilato di fenile

LMS(T) = 6 mg/kg (37)

21340

002210-28-8

Metacrilato di propile

LMS(T) = 6 mg/kg (37)

21370

010595-80-9

Metacrilato di 2-sulfoetile

QMA = ND (LD = 0,02 mg/6 dm2)

21400

054276-35-6

Metacrilato di solfopropile

QMA = 0,05 mg/ 6 dm2

21460

000760-93-0

Anidride metacrilica

LMS(T) = 6 mg/kg (37)

24190

008050-09-7

Colofonia

Cfr. “Colofonia” (N. Rif. 24100)»

21520

001561-92-8

Metallilsolfonato di sodio

LMS = 5 mg/kg

21550

000067-56-1

Metanolo

 

21640

000078-79-5

2-Metil-1,3-butadiene

QM = 1 mg/kg nel PF o LMS = NR (LR = 0,02 mg/kg, tolleranza analitica compresa)

21730

000563-45-1

3-Metil-1-butene

QMA = 0,006 mg/6 dm2. Solo per uso in polipropilene

21765

106246-33-7

4,4'-Metilenbis(3-cloro-2,6-dietilanilina)

QMA = 0,05 mg/6 dm2

21821

000505-65-7

1,4-(Metilendiossi)butano

Cfr. “1,4-Butandiolo formal”

21940

000924-42-5

N-Metilolacrilammide

LMS = NR (LR = 0,01 mg/kg)

22150

000691-37-2

4-Metil-1-pentene

LMS = 0,05 mg/kg

22210

000098-83-9

Alfa-metilstirene

LMS = 0,05 mg/kg

22331

025513-64-8

Miscela di 1,6-diammino-2,2,4-trimetilesano (35-45 % p/p) e 1,6-diammino-2,4,4-trimetilesano (55-65 % p/p)

QMA = 5 mg/6 dm2

22332

-

Miscela di (40 % p/p) 2,2,4-trimetilesano-1,6-diisocianato e (60 % p/p) 2,4,4-trimetilesano-1,6-diisocianato

QM(T) = 1 mg/kg (espresso come NCO) (26)

22350

000544-63-8

Acido miristico

 

22360

001141-38-4

Acido 2,6-naftalendicarbossilico

LMS = 5 mg/kg

22390

000840-65-3

2,6-Naftalendicarbossilato di dimetile

LMS = 0,05 mg/kg

22420

003173-72-6

1,5-Diisocianato di naftalene

QM(T) = 1 mg/kg (espresso come NCO) (26)

22437

000126-30-7

Neopentilglicol

Cfr. “2,2-Dimetil-1,3-propandiolo”

22450

009004-70-0

Nitrocellulosa

 

22480

000143-08-8

1-Nonanolo

 

22550

000498-66-8

Norborene

Cfr. “Biciclo [2.2.1]ept-2-ene”

22570

000112-96-9

Isocianato di ottadecile

QM(T) = 1 mg/kg (espresso come NCO) (26)

22600

000111-87-5

1-Ottanolo

 

22660

000111-66-0

1-Ottene

LMS = 15 mg/kg

22763

000112-80-1

Acido oleico

 

22775

000144-62-7

Acido ossalico

LMS(T) = 6 mg/kg (29)

22778

007456-68-0

4,4'-Ossibis(benzensolfonil azide)

QMA = 0,05 mg/6 dm2

22780

000057-10-3

Acido palmitico

 

22840

000115-77-5

Pentaeritrite

 

22870

000071-41-0

1-Pentanolo

 

22900

000109-67-1

1-Pentene LMS = 5 mg/kg

 

22932

001187-93-5

Perfluorometil per fluorovinil etere

LMS = 0,05 mg/kg. Da utilizzare solo per rivestimenti antiaderenti

22937

001623-05-8

Etere perfluoropropilperfluorovinilico

LMS = 0,05 mg/kg

22960

000108-95-2

Fenolo

 

23050

000108-45-2

1,3-Fenilendiammina

LMS = NR (LR = 0,02 mg/kg, tolleranza analitica compresa)

23070

000102-39-6

Acido(1,3-Fenilenediossi)diacetico

QMA = 0,05 mg/6 dm2

23155

000075-44-5

Fosgene

Cfr. “Cloruro di carbonile”

23170

007664-38-2

Acido fosforico

 

23175

000122-52-1

Fosfito di trietile

QM = NR (LR = 1 mg/kg nel PF)

23187

 

Acido ftalico

Cfr. “Acido tereftalico”

23200

000088-99-3

Acido o-ftalico

 

23230

000131-17-9

Ftalato di diallile

LMS = NR (LR = 0,01 mg/kg)

23380

000085-44-9

Anidride ftalica

 

23470

000080-56-8

alfa-Pinene

 

23500

000127-91-3

beta-Pinene

 

23547

009016-00-6

Polidimetilsilossano (PM > 6 800)

In accordo con specifiche dell'allegato V

 

063148-62-9

 

 

23590

025322-68-3

Polietilenglicole

 

23651

025322-69-4

Polipropilenglicole

 

23740

000057-55-6

1,2-Propandiolo

 

23770

000504-63-2

1,3-Propandiolo

LMS = 0,05 mg/kg

23800

000071-23-8

1-Propanolo

 

23830

000067-63-0

2-Propanolo

 

23860

000123-38-6

Propionaldeide

 

23890

000079-09-4

Acido propionico

 

23920

000105-38-4

Propionato di vinile

LMS(T) = 6 mg/kg (2) (espresso come acetaldeide)

23950

000123-62-6

Anidride propionica

 

23980

000115-07-1

Propilene

 

24010

000075-56-9

Ossido di propilene

QM = 1 mg/kg nel PF

24051

000120-80-9

Pirocatecolo

Cfr. “1,2-Diidrossibenzene”

24057

000089-32-7

Anidride piromellitica

LMS = 0,05 mg/kg (espresso come acido piromellitico)

24070

073138-82-6

Acidi di colofonia

 

24072

000108-46-3

Resorcinolo

Cfr. “1,3-Diidrossibenzene”

24073

000101-90-6

Etere diglicidilico di resorcinolo

QMA = 0,005 mg/6 dm2. Non per polimeri in contatto con alimenti per i quali è previsto l'uso del simulante D nella direttiva 85/572/CEE e solo per contatto indiretto con alimenti, dietro uno strato di PET

24100

008050-09-7

Colofonia

 

24130

008050-09-7

Gomma di colofonia

Cfr. “Colofonia”

24160

008052-10-6

Resina di tallolio

 

24190

065997-05-9

Resina di legno

 

24250

009006-04-6

Gomma naturale

 

24270

000069-72-7

Acido salicilico

 

24280

000111-20-6

Acido sebacico

 

24430

002561-88-8

Anidride sebacica

 

24475

001313-82-2

Solfuro di sodio

 

24490

000050-70-4

Sorbitolo

 

24520

008001-22-7

Olio di soia

 

24540

009005-25-8

Amido commestibile

 

24550

000057-11-4

Acido stearico

 

24610

000100-42-5

Stirene

 

24760

026914-43-2

Acido stirensolfonico

LMS = 0,05 mg/kg

24820

000110-15-6

Acido succinico

 

24850

000108-30-5

Anidride succinica

 

24880

000057-50-1

Saccarosio

 

24887

006362-79-4

Acido 5-solfoisoftalico, sale monosodico

LMS = 5 mg/kg

24888

003965-55-7

5-Solfoisoftalato di dimetile, sale monosodico

LMS = 0,05 mg/kg

24903

068425-17-2

Sciroppi da amido idrolizzato, idrogenati

In conformità con le specifiche dell’allegato V

24910

000100-21-0

Acido tereftalico

LMS = 7,5 mg/kg

24940

000100-20-9

Dicloruro dell'acido tereftalico

LMS(T) = 7,5 mg/kg (espresso come acido tereftalico)

24970

000120-61-6

Tereftalato di dimetile

 

25080

001120-36-1

1-Tetradecene

LMS = 0,05 mg/kg

25090

000112-60-7

Tetraetilenglicole

 

25120

000116-14-3

Tetrafluoroetilene

LMS = 0,05 mg/kg

25150

000109-99-9

Tetraidrofurano

LMS = 0,6 mg/kg

25180

000102-60-3

N,N,N',N'-Tetrakis(2-idrossipropil) etilendiammina

 

25210

000584-84-9

2,4-Diisocianato di toluene

QM(T) = 1 mg/kg (espresso come NCO) (26)

25240

000091-08-7

2,6-Diisocianato di toluene

QM(T) = 1 mg/kg (espresso come NCO) (26)

25270

026747-90-0

2,4-Diisocianato di toluene, dimero

QM(T) = 1 mg/kg (espresso come NCO) (26)

25360

 

Trialchil(C5-C15)acetato di 2,3 epossipropile

QM = 1 mg/kg nel PF (espresso come gruppo epossi, PM = 43)

25380

-

Trialchil(C7-C17)acetato di vinile (= Versatato di vinile)

QMA = 0,05 mg/6 dm2

25385

000102-70-5

Triallilammina

In accordo con specifiche dell'allegato V

25420

000108-78-1

2,4,6-Triammino-1,3,5-triazina

LMS = 30 mg/kg

25450

026896-48-0

Triciclodecandimetanolo

LMS = 0,05 mg/kg

25510

000112-27-6

Trietilenglicole

 

25540

000528-44-9

Acido trimellitico

LMS(T) = 5 mg/kg (35)

25550

000552-30-7

Anidride trimellitica

LMS(T) = 5 mg/kg (35) (espresso in acido trimellitico)

25600

000077-99-6

1,1,1-Trimetilolpropano

LMS = 6 mg/kg

25840

003290-92-4

Trimetacrilato di 1,1,1-trimetilolpropano

LMS = 0,05 mg/kg

25900

000110-88-3

Triossano

LMS = 0,05 mg/kg

25910

024800-44-0

Tripropilenglicole

 

25927

027955-94-8

1,1,1-Tris(4-idrossifenil)etano

QM = 0,5 mg/kg nel PF. Solo per uso in policarbonati

25960

000057-13-6

Urea

 

26050

000075-01-4

Cloruro di vinile

Vedi direttiva 78/142/CEE del Consiglio

26110

000075-35-4

Cloruro di vinilidene

QM = 5 mg/kg nel PF o LMS = NR (LR = 0,05 mg/kg)

26140

000075-38-7

Fluoruro di vinilidene

LMS = 5 mg/kg

26155

001072-63-5

1-Vinilimidazolo

QM = 5 mg/kg nel PF

26170

003195-78-6

N-Vinil-N-metilacetammide

QM = 2 mg/kg nel PF

26320

002768-02-7

Viniltrimetossisilano

QM = 5 mg/kg nel PF

26360

007732-18-5

Acqua

In conformità della direttiva 98/83/CE

 

[*] Lattanti secondo la definizione di cui alla direttiva n. 2006/141/CE (GU L 401 del 30.12.2006, pag. 1).

 

Sezione B

Elenco dei monomeri e delle altre sostanze di partenza che possono continuare

a essere impiegati in attesa di una decisione circa l'inserimento nella sezione A

 

N. Rif.

N. CAS

Denominazione

Restrizioni e/o specifiche

(1)

(2)

(3)

(4)

13050

000528-44-9

Acido 1,2,4-benzentricarbossilico

Cfr. “Acido trimellitico”

15730

000077-73-6

Diciclopentadiene

 

18370

000592-45-0

1,4-Esadiene

 

21970

000923-02-4

N-Metilolmetacrilammide

 

26230

000088-12-0

Vinilpirrolidone

 

 

 

ALLEGATO III [13]

ELENCO INCOMPLETO DEGLI ADDITIVI CHE

POSSONO ESSERE IMPIEGATI NELLA FABBRICAZIONE

DI MATERIALI E OGGETTI DI MATERIA PLASTICA

 

OSSERVAZIONI GENERALI

 

     1. Il presente allegato contiene l'elenco delle

     a) sostanze incorporate nella plastica per conseguire un effetto tecnico nel prodotto finito, inclusi gli “additivi polimerici”. Dette sostanze sono presenti nel prodotto finito;

     b) sostanze utilizzate per fungere da mezzo adeguato nel quale realizzare la polimerizzazione.

     Ai fini del presente allegato, le sostanze di cui alle lettere a) e b) sono in appresso denominate “additivi”.

     Ai fini del presente allegato, con il termine “additivi polimerici” s'intende qualsiasi polimero e/o prepolimero e/o oligomero che può essere aggiunto alla plastica per conseguire un effetto tecnico, ma che non può essere impiegato in assenza di altri polimeri quale componente strutturale principale dei materiali e degli oggetti finiti. Con esso s'intendono anche le sostanze che possono essere aggiunte al mezzo in cui avviene la polimerizzazione.

     L'elenco non comprende:

     a) le sostanze che incidono direttamente sulla formazione dei polimeri;

     b) i coloranti;

     c) i solventi.

     2) Le seguenti sostanze non sono incluse anche se sono usate intenzionalmente e sono autorizzate:

     a) sali (inclusi sali doppi e sali acidi) di alluminio, ammonio, calcio, ferro, magnesio, potassio e sodio di acidi, fenoli o alcoli autorizzati. Tuttavia, nomi contenenti i termini “… acido/i, sale,” compaiono nella lista se non è/sono menzionato/i il/i corrispondente/i acido/i libero/i;

     b) sali (inclusi sali doppi e sali acidi) di zinco di acidi, fenoli o alcool autorizzati. A questi sali si applica un LMS di gruppo = 25 mg/kg (espresso come Zn). La stessa restrizione dello Zn si applica a:

     i) sostanze il cui nome contiene i termini “… acido/i, sali,” che compaiono negli elenchi, se non è/sono menzionato/i il/i corrispondente/i acido/i libero/i;

     ii) sostanze citate nella nota 38 dell’allegato VI.

     3. L'elenco non contiene anche le seguenti sostanze, sebbene esse possano risultare presenti:

     a) sostanze che potrebbero essere presenti nel prodotto finito, quali:

     - impurezze delle sostanze utilizzate,

     - intermedi di reazione,

     - prodotti di decomposizione;

     b) miscele delle sostanze autorizzate.

     I materiali e gli oggetti che contengono le sostanze indicate alle lettere a) e b) devono soddisfare i requisiti fissati dall'articolo 2 della direttiva 89/109/CEE.

     4. Le sostanze devono essere di buona qualità tecnica per quanto concerne i criteri di purezza.

     5. L'elenco contiene le seguenti informazioni:

     - colonna 1 (N. Rif.): il numero di riferimento CEE per i materiali da imballaggio riguardante la sostanza riportata nell'elenco,

     - colonna 2 (N. CAS): il numero CAS (Chemical Abstracts Service),

     - colonna 3 (Denominazione): la denominazione chimica,

     - colonna 4 (Restrizioni e/o specifiche): può comprendere:

     - il limite di migrazione specifica (LMS),

     - la quantità massima di sostanza ammessa nel materiale od oggetto finito (QM),

     - la quantità massima di sostanza ammessa nel materiale ed oggetto finito espressa in mg/6 dm2 di superficie a contatto con i prodotti alimentari (QMA),

     - ogni altra restrizione specificamente indicata,

     - ogni altro tipo di specifiche relative alla sostanza o al polimero.

     6. Qualora una sostanza appaia nell'elenco come sostanza singola ma rientri anche in un termine più generico, a tale sostanza si applicano le restrizioni che la riguardano in quanto sostanza singola.

     7. Nel caso di incongruenza tra il numero CAS e la denominazione chimica, è quest'ultima che prevale. Nel caso di incongruenza tra il numero CAS riportato in Einecs e quello riportato nel registro CAS, è quest'ultimo che prevale.

 

Sezione A

Elenco incompleto degli additivi armonizzato pienamente a livello comunitario

 

N. Rif.

N. CAS

Denominazione

Restrizioni e/o specifiche

(1)

(2)

(3)

(4)

30000

000064-19-7

Acido acetico

 

30045

000123-86-4

Acetato di butile

 

30080

004180-12-5

Acido acetico, sale di rame

LMS(T) = 5 mg/kg (7) (espresso come rame)

30140

000141-78-6

Acetato di etile

 

30280

000108-24-7

Anidride acetica

 

30295

000067-64-1

Acetone

 

30340

330198-91-9

Acido 12-(acetossi) stearico, estere 2,3-bis (acetossi) di propile

 

30370

-

Acido acetilacetico, sali

 

30401

Acetilati mono- e digliceridi di acidi grassi

 

30610

-

Acidi, C2-C24, alifatici, lineari, monocarbossilici, provenienti da grassi e oli naturali, loro mono-, di- e triesteri di glicerolo (sono inclusi gli acidi grassi ramificati presenti come impurezze naturali)

 

30612

-

Acidi, C2-C24, alifatici, lineari, monocarbossilici, sintetici, e loro mono-, di- e triesteri di glicerolo

 

30960

-

Esteri degli acidi alifatici monocarbossilici (C6-C22) con poliglicerina

 

31328

-

Acidi grassi da grassi e oli alimentari animali o vegetali

 

31530

123968-25-2

Acrilato di 2,4-di-terz-pentil-6-[1-(3,5-di-terz-pentil-2-idrossifeni)etil]fenile

LMS = 5 mg/kg

31542

174254-23-0

Acido acrilico, metilestere, telomero con 1-dodecanetiolo, C16-C18 esteri alchilici

QM = 0,5 % (p/p) in PF

31730

000124-04-9

Acido adipico

 

33120

-

Monoalcoli alifatici saturi, lineari, primari (C4-C24)

 

33350

009005-32-7

Acido alginico

 

33801

-

Acido n-alchil (C10-C13) benzensolfonico

LMS = 30 mg/kg

34240

-

Esteri dell'acido alchil(C10-C20) solfonico con fenoli

LMS = 6 mg/kg. Autorizzato fino al 1° gennaio 2002

34281

-

Acidi alchil (C8-C22) solforici lineari primari con un numero pari di atomi di carbonio

 

34475

-

Idrossifosfito di alluminio e calcio, idrato

 

34480

-

Alluminio (fibre, fiocchi, polveri)

 

34560

021645-51-2

Idrossido di alluminio

 

34690

011097-59-9

Idrossicarbonato di alluminio e magnesio

 

34720

001344-28-1

Ossido di alluminio

 

34850

143925-92-2

Ammine, bis-alchilate (da grassi idrogenati) ossidate

QM = Solo per uso:

a) in poliolefine a 0,1 % (p/p) ma non in polietilene a bassa densità quando è a contatto con prodotti alimentari per i quali la direttiva 85/572/CEE fissa un coefficiente di riduzione inferiore a 3

b) in polietilene tereftalato a 0,25 % (p/p) a contatto con prodotti alimentari diversi da quelli per i quali la direttiva 85/572/CEE indica il simulante D

34895

000088-68-6

2-Amminobenzammide

LMS = 0,05 mg/kg. Da utilizzarsi unicamente per polietilene tereftalato per acqua e bevande

35120

013560-49-1

Diestere dell'acido 3-amminocrotonico con etere tiobis (2-idrossietilico)

 

35160

006642-31-5

6-Ammino-1,3-dimetiluracile

LMS = 5 mg/kg

35170

000141-43-5

2-Amminoetanolo

LMS = 0,05 mg/kg. Non per polimeri in contatto con alimenti per i quali è previsto l'uso del simulante D nella direttiva 85/572/CEE e solo per contatto indiretto con alimenti, dietro uno strato di PET

35284

000111-41-1

N-(2-amminoetill)etanolammina

LMS = 0,05 mg/kg. Non per polimeri in contatto con alimenti per i quali è previsto l'uso del simulante D nella direttiva 85/572/CEE e solo per contatto indiretto con alimenti, dietro uno strato di PET

35320

007664-41-7

Ammoniaca

 

35440

001214-97-9

Bromuro di ammonio

 

35600

001336-21-6

Idrossido di ammonio

 

35760

001309-64-4

Triossido di diantimonio

LMS = 0,04 mg/kg (39) (espresso come antimonio)

35840

000506-30-9

Acido arachidico

 

35845

007771-44-0

Acido arachidonico

 

36000

000050-81-7

Acido ascorbico

 

36080

000137-66-6

Palmitato di ascorbile

 

36160

010605-09-1

Stearato di ascorbile

 

36640

000123-77-3

Azodicarbonammide

Solo come agente rigonfiante. Uso proibito dal 2 agosto 2005.

36840

012007-55-5

Bario tetraborato

LMS(T) = 1 mg/kg espresso come bario (12) e LMS(T) = 6 mg/kg (23) (espresso come boro), fatte salve le disposizioni della direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32)

36880

008012-89-3

Cera d'api

 

36960

003061-75-4

Beenammide

 

37040

000112-85-6

Acido beenico

 

37280

001302-78-9

Bentonite

 

37360

000100-52-7

Benzaldeide

In accordo con la nota 9 dell'allegato VI

37600

000065-85-0

Acido benzoico

 

37680

000136-60-7

Benzoato di butile

 

37840

000093-89-0

Benzoato di etile

 

38080

000093-58-3

Benzoato di metile

 

38160

002315-68-6

Benzoato di propile

 

38510

136504-96-6

1,2-Bis(3-amminopropil)etilendiammina, polimero con N-butil-2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinammina e 2,4,6-tricloro-1,3,5-triazina

LMS = 5 mg/kg

38515

001533-45-5

4,4'-Bis(2-benzossazolil)stilbene

LMS = 0,05 mg/kg (1)

38810

080693-00-1

Difosfito di bis(2,6-di-terz-butil-4-metilfenil)pentaeritrite

LMS = 5 mg/kg (somma di fosfito e fosfato)

38840

154862-43-8

Bis(2,4-dicumilfenil)pentaeritritol-difosfito

LMS = 5 mg/kg [somma della sostanza stessa, la sua forma ossidata [bis(2,4-dicumilfenil)pentaeritritolfosfato] e il suo prodotto di idrolisi (2,4-dicumilfenolo)]

38879

135861-56-2

Bis(3,4-dimetilbenziliden)sorbitolo

 

38950

079072-96-1

Bis(4-etilbenzilideno)sorbitolo

 

39200

006200-40-4

Cloruro di bis(2-idrossietil)-2-idrossipropil-3-(dodecilossi)metilammonio

LMS = 1,8 mg/kg

39680

000080-05-7

2,2-Bis(4-idrossifenil)propano

LMS(T) = 0,6 mg/kg (28)

39815

182121-12-6

9,9-Bis(metossimetil)fluorene

QMA = 0,05 mg/6 dm2

39890

087826-41-3

Bis(metilbenziliden)sorbitolo

 

 

069158-41-4

 

 

 

054686-97-4

 

 

 

081541-12-0

 

 

39925

129228-21-3

3,3-Bis(metossimetil)-2,5-dimetilesano

LMS = 0,05 mg/kg

40120

068951-50-8

Idrossimetilfosfonato di bis(polietileneglicole)

LMS = 0,6 mg/kg

40320

010043-35-3

Acido borico

LMS(T) = 6 mg/kg (23) (espresso come boro), fatte salve le disposizioni della direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32)

40400

010043-11-5

Nitruro di boro

 

40570

000106-97-8

Butano

 

40580

000110-63-4

Butan-1,4-diolo

LMS(T) = 5 mg/kg (24)

41040

005743-36-2

Butirrato di calcio

 

41120

010043-52-4

Cloruro di calcio

 

41280

001305-62-0

Idrossido di calcio

 

41520

001305-78-8

Ossido di calcio

 

41600

012004-14-7

Solfoalluminato di calcio

 

 

037293-22-4

 

 

41680

000076-22-2

Canfora

In accordo con la nota 9 dell'allegato VI

41760

008006-44-8

Cera candelilla

 

41840

000105-60-2

Caprolattame

LMS(T) = 15 mg/kg (5)

41960

000124-07-2

Acido caprilico

 

42160

000124-38-9

Diossido di carbonio

 

42320

007492-68-4

Acido carbonico, sale di rame

LMS(T) = 5 mg/kg (7) (espresso come rame)

42500

-

Acido carbonico, sali

 

42640

009000-11-7

Carbossimetilcellulosa

 

42720

008015-86-9

Cera Carnauba

 

42800

009000-71-9

Caseina

 

42880

008001-79-4

Olio di ricino

 

42960

064147-40-6

Olio di ricino disidratato

 

43200

-

Mono- e digliceridi dell'olio di ricino

 

43280

009004-34-6

Cellulosa

 

43300

009004-36-8

Acetobutirrato di cellulosa

 

43360

068442-85-3

Cellulosa rigenerata

 

43440

008001-75-0

Ceresina

 

43480

064365-11-3

Carbone attivo

Conformemente alle specifiche dell’allegato V, parte B

43515

-

Esteri degli acidi grassi dell'olio di cocco con cloruro di colina

QMA = 0,9 mg/6 dm2

44160

000077-92-9

Acido citrico

 

44640

000077-93-0

Citrato di trietile

 

45195

007787-70-4

Bromuro di rame

LMS(T) = 5 mg/kg (7) (espresso come rame)

45200

001335-23-5

Ioduro di rame

LMS(T) = 5 mg/kg (7) (espresso come rame)

45280

-

Fibre di cotone

 

45450

068610-51-5

Copolimero di p-cresolo, di diciclopentadiene e di isobutilene LMS = 0,05 mg/kg

LMS = 5 mg/kg

45560

014464-46-1

Cristobalite

 

45600

003724-65-0

Acido crotonico

QMA(T) = 0,05 mg/6 dm2 (33)

45640

005232-99-5

Acido 2-ciano-3,3-difenil-2-propenoato di etile

LMS = 0,05 mg/kg

45760

000108-91-8

Cicloesilammina

 

45920

009000-16-2

Dammar

 

45940

000334-48-5

Acido n-decanoico

 

46070

010016-20-3

alfa-Destrina

 

46080

007585-39-9

beta-Destrina

 

46375

061790-53-2

Terra di diatomacee

 

46380

068855-54-9

Terra di diatomacee calcinata in continuo con carbonato di sodio

 

46480

032647-67-9

Dibenziliden sorbitolo

 

46700

5,7-di-ter-butil-3-(3,4-e 2,3-dimetilfenil)-3H-benzofuran-2-one contenente:

a) 5,7-di-ter-butil-3-(3,4-dimetilfenil)-3H-benzofuran-2-one (80-100 % p/p) e

b) 5,7-di-ter-butil-3-(2,3-dimetilfenil)-3H-benzofuran-2-one (0-20 % p/p)

LMS = 5 mg/kg

46720

004130-42-1

2,6-Di-ter-butil-4-etilfenolo

QMA = 4,8 mg/6 dm2

46790

004221-80-1

3,5-Di-terz-butil-4-idrossibenzoato di 2,4-di-terzbutilfenile

 

46800

067845-93-6

3,5-Di-terz-butil-4-idrossibenzoato di esadecile

 

46870

003135-18-0

3,5-Di-terz-butil-4-idrossibenzilfosfonato di diottadecile

 

46880

065140-91-2

3,5-Di-terz-butil-4-idrossibenzilfosfonato di monoetile, sale di calcio

LMS = 6 mg/kg

47210

026427-07-6

Acido dibutiltiostannoico, polimero [= Tiobis(solfuro di butilstagno), polimero]

In accordo con le specifiche dell'allegato V

47440

000461-58-5

Diciandiammide

 

47540

027458-90-8

Disolfuro di di-terz-dodecile

LMS = 0,05 mg/kg

47680

000111-46-6

Dietilenglicole

LMS(T) = 30 mg/kg (3)

48460

000075-37-6

1,1-Difluoroetano

 

48620

000123-31-9

1,4-Diidrossibenzene

LMS = 0,6 mg/kg

48720

000611-99-4

4,4_-Diidrossibenzofenone

LMS(T) = 6 mg/kg (15)

49485

134701-20-5

2,4-Dimetil-6-(1-metilpentadecil)fenolo

LMS = 1 mg/kg

49540

000067-68-5

Dimetilsolfossido

 

51200

000126-58-9

Dipentaeritrite

 

51700

147315-50-2

2-(4,6-Difenil-1,3,5-triazin2-il)-5-(esilossi)fenolo

LMS = 0,05 mg/kg

51760

025265-71-8

Dipropilenglicole

 

 

000110-98-5

 

 

52640

016389-88-1

Dolomite

 

52645

010436-08-5

Cis-11-eicosenammide

 

52720

000112-84-5

Erucammide

 

52730

000112-86-7

Acido erucico

 

52800

000064-17-5

Etanolo

 

53270

037205-99-5

Etilcarbossimetilcellulosa

 

53280

009004-57-3

Etilcellulosa

 

53360

000110-31-6

N,N_-Etilenbisoleammide

 

53440

005518-18-3

N,N_-Etilenbispalmitammide

 

53520

000110-30-5

N,N_-Etilenbisstearammide

 

53600

000060-00-4

Acido etilendiamminotetraacetico

 

53610

054453-03-1

Etilendiammintetraacetato di rame

LMS(T) = 5 mg/kg (7) (espresso come rame)

53650

000107-21-1

Etilenglicole

LMS(T) = 30 mg/kg (3)

54005

005136-44-7

Etilen-N-palmitammide-N'-stearammide

 

54260

009004-58-4

Etilidrossietilcellulosa

 

54270

-

Etilidrossimetilcellulosa

 

54280

-

Etilidrossipropilcellulosa

 

54300

118337-09-0

2,2'-Etilidenbis(4,6-di-terz-butilfenil)fluorofosfonito

LMS = 6 mg/kg

54450

-

Grassi e oli provenienti da cibi animali o vegetali

 

54480

-

Grassi e oli idrogenati provenienti da cibi animali o vegetali

 

54930

025359-91-5

Copolimero formaldeide-1-naftolo [=Poli(1-idrossinaftilmetano)]

LMS = 0,05 mg/kg

55040

000064-18-6

Acido formico

 

55120

000110-17-8

Acido fumarico

 

55190

029204-02-2

Acido gadoleico

 

55440

009000-70-8

Gelatina

 

55520

-

Fibre di vetro

 

55600

-

Microsfere di vetro

 

55680

000110-94-1

Acido glutarico

 

55920

000056-81-5

Glicerina

 

56020

099880-64-5

Dibeenato di glicerina

 

56360

-

Esteri di glicerina con l'acido acetico

 

56486

-

Esteri di glicerina con acidi alifatici saturi lineari con un numero pari di atomi di carbonio (C14-C18) e con acidi alifatici insaturi lineari con un numero pari di atomi di carbonio (C16-C18)

 

56487

-

Esteri di glicerina con l'acido butirrico

 

56490

-

Esteri di glicerina con l'acido erucico

 

56495

-

Esteri di glicerina con l'acido 12-idrossistearico

 

56500

-

Esteri di glicerina con l'acido laurico

 

56510

-

Esteri di glicerina con l'acido linoleico

 

56520

-

Esteri di glicerina con l'acido miristico

 

56535

Esteri di glicerina con acido nonanoico

 

56540

-

Esteri di glicerina con l'acido oleico

 

56550

-

Esteri di glicerina con l'acido palmitico

 

56570

-

Esteri di glicerina con l'acido propionico

 

56580

-

Esteri di glicerina con l'acido ricinoleico

 

56585

-

Esteri di glicerina con l'acido stearico

 

56610

030233-64-8

Monobeenato di glicerina

 

56720

026402-23-3

Monoesanoato di glicerina

 

56800

030899-62-8

Monolaurato diacetato di glicerina

 

56880

026402-26-6

Monoottanoato di glicerina

 

57040

-

Monooleato di glicerina, estere con acido ascorbico

 

57120

-

Monooleato di glicerina, estere con acido citrico

 

57200

-

Monopalmitato di glicerina, estere con acido ascorbico

 

57280

-

Monopalmitato di glicerina, estere con acido citrico

 

57600

-

Monostearato di glicerina, estere con acido ascorbico

 

57680

-

Monostearato di glicerina, estere con acido citrico

 

57800

018641-57-1

Tribeenato di glicerina

 

57920

000620-67-7

Trieptanoato di glicerina

 

58300

-

Glicina, sali

 

58320

007782-42-5

Grafite

 

58400

009000-30-0

Gomma di guar

 

58480

009000-01-5

Gomma arabica

 

58720

000111-14-8

Acido eptanoico

 

59280

000100-97-0

Esametilentetrammina

LMS(T) = 15 mg/kg (22) (espresso come formaldeide)

59360

000142-62-1

Acido esanoico

 

59760

019569-21-2

Huntite

 

59990

007647-01-0

Acido cloridrico

 

60030

012072-90-1

Idromagnesite

 

60080

012304-65-3

Idrotalcite

 

60160

000120-47-8

4-Idrossibenzoato di etile

 

60180

004191-73-5

4-Idrossibenzoato di isopropile

 

60200

000099-76-3

4-Idrossibenzoato di metile

 

60240

000094-13-3

4-Idrossibenzoato di propile

 

60480

003864-99-1

2-(2_-Idrossi-3,5_-di-terz-butilfenil)-5-clorobenzotriazolo

LMS(T) = 30 mg/kg (19)

60560

009004-62-0

Idrossietilcellulosa

 

60880

009032-42-2

Idrossietilmetilcellulosa

 

61120

009005-27-0

Idrossietilamido

 

61390

037353-59-6

Idrossimetilcellulosa

 

61680

009004-64-2

Idrossipropilcellulosa

 

61800

009049-76-7

Idrossipropilamido

 

61840

000106-14-9

Acido 12-idrossistearico

 

62140

006303-21-5

Acido ipofosforoso

 

62240

001332-37-2

Ossido di ferro

 

62245

012751-22-3

Fosfuro di ferro

Solo per polimeri e copolimeri del PET

62450

000078-78-4

Isopentano

 

62640

008001-39-6

Cera giapponese

 

62720

001332-58-7

Caolino

 

62800

-

Caolino calcinato

 

62960

00050-21-5

Acido lattico

 

63040

00138-22-7

Lattato di butile

 

63280

00143-07-7

Acido laurico

 

63760

08002-43-5

Lecitina

 

63840

00123-76-2

Acido levulinico

 

63920

00557-59-5

Acido lignocerico

 

64015

00060-33-3

Acido linoleico

 

64150

28290-79-1

Acido linolenico

 

64500

-

Lisina, sali

 

64640

001309-42-8

Idrossido di magnesio

 

64720

001309-48-4

Ossido di magnesio

 

64800

00110-16-7

Acido maleico

LMS(T) = 30 mg/kg (4)

64990

025736-61-2

Copolimero stirene-anidride maleica, sale sodico

Conformemente alle specifiche dell’allegato V

65020

006915-15-7

Acido malico

 

65040

000141-82-2

Acido malonico

 

65520

000087-78-5

Mannitolo

 

65920

066822-60-4

Copolimeri di cloruro di n-metacriloilossietil-n,n-dimetil-n-carbossimetilammonio, sale di sodio-metacrilato di ottadecile-meta-crilato di etile-metacrilato di cicloesile-n-vinil-2-pirrolidone

 

66200

037206-01-2

Metilcarbossimetilcellulosa

 

66240

009004-67-5

Metilcellulosa

 

66560

004066-02-8

2,2'-Metilenbis(4-metil-6-cicloesilfenolo)

LMS(T) = 3 mg/kg (6)

66580

000077-62-3

2,2'-Metilenbis[4-metil-6-(1-metilcicloesil)fenolo]

LMS(T) = 3 mg/kg (6)

66640

009004-59-5

Metiletilcellulosa

 

66695

-

Metilidrossimetilcellulosa

 

66700

009004-65-3

Metilidrossipropilcellulosa

 

66755

002682-20-4

2-Metil-4-isotiazolin-3-one

LMS = NR (LR = 0,02 mg/kg, tolleranza analitica compresa)

66905

000872-50-4

N-metilpirrolidone

 

66930

068554-70-1

Metilsilsesquiossano

Monomero residuo nel metilsilsesquiossano: < 1 mg metiltrimetossisilano/kg di metilsilsesquiossano

67120

012001-26-2

Mica

 

67155

Miscela di 4-(2-benzossazolil)-4′-(5-metil-2-benzossazolil)stilbene, 4,4′-bis(2-benzossazolil)stilbene e 4,4′-bis(5-methyl-2-benzossazolil)-stilbene

Non più dello 0,05 % p/p (quantità di sostanza usata/quantità della formulazione). Conformemente alle specifiche dell’allegato V

67180

-

Miscela di ftalato di n-decile n-ottile (50 % p/p), di ftalato di di-n-decile (25 % p/p) e di ftalato di di-n-ottile (25 % p/p)

LMS = 5 mg/kg (1)

67200

001317-33-5

Disolfuro di molibdeno

 

67840

-

Acidi montanici e/o loro esteri con etilenglicole e/o con 1,3-butandiolo e/o con glicerina

 

67850

008002-53-7

Cera montana

 

67891

000544-63-8

Acido miristico

 

68040

003333-62-8

7-[2-H-Nafto-(1,2-D)triazol-2-il]-3-fenilcumarina

 

68078

027253-31-2

Neodecanoato di cobalto

LMS(T) = 0,05 mg/kg (espresso come acido neodecanoico) e LMS(T) = 0,05 mg/kg (14) (espresso come cobalto). Non per polimeri a contatto con alimenti per i quali è previsto l'uso del simulante D nella direttiva 85/572/CEE.

68125

037244-96-5

Nefelina sienite

 

68145

080410-33-9

2,2' 2'-Nitrilo [trietil tris(3,3',5,5'-tetra-terz-butil-1,1'-bifenil-2,2'-diil) fosfito]

LMS = 5 mg/kg (somma di fosfito e fosfato)

68960

000301-02-0

Oleammide

 

69040

000112-80-1

Acido oleico

 

69760

000143-28-2

Alcol oleico

 

69920

000144-62-7

Acido ossalico

LMS(T) = 6 mg/kg (29)

70000

070331-94-1

2,2'-Ossamidobis[etil-3-(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil)propionato]

 

70240

012198-93-5

Ozocerite

 

70400

000057-10-3

Acido palmitico

 

71020

000373-49-9

Acido palmitoleico

 

71440

009000-69-5

Pectina

 

71600

000115-77-5

Pentaeritrite

 

71635

025151-96-6

Dioleato di pentaeritrite

LMS = 0,05 mg/kg. Da non usare in polimeri a contatto con alimenti per i quali è usato il simulante D nella direttiva 85/572/CEE

71670

178671-58-4

Tetrakis(2-ciano-3,3-difenilacrilato) di pentaeritrite

LMS = 0,05 mg/kg

71680

006683-19-8

Tetrakis[3-(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil)propionato] di pentaeritrite

 

71720

000109-66-0

Pentano

 

72640

007664-38-2

Acido fosforico

 

73160

-

Fosfati di mono- e di-n-alchile (C16 e C18) LMS = 0,05 mg/kg

 

73720

000115-96-8

Fosfato di tricloroetile

LMS = NR (LR = 0,02 mg/kg, tolleranza analitica compresa)

74010

145650-60-8

Fosfito di bis(2,4-di-terz-butil-6-metilfenile)etile LMS =5 mg/kg (somma di fosfito e fosfato)

 

74240

031570-04-4

Fosfito de tris(2,4-di-terz-butilfenile)

 

74480

000088-99-3

Acido o-ftalico

 

76320

000085-44-9

Anidride ftalica

 

76415

019455-79-9

Acido pimelico, sale di calcio

 

76721

009016-00-6

Polidimetilsilossano (PM > 6800)

In accordo con specifiche dell'allegato V

 

063148-62-9

 

 

76730

-

Polidimetilsilossano, gamma-idrossipropilato

LMS = 6 mg/kg

76815

Poliestere dell’acido adipico con glicerolo o pentaeritritolo, esteri con acidi grassi C12-C22, pari, lineari.

Conformemente alle specifiche dell’allegato V

76845

031831-53-5

Poliestere di 1,4 butandiolo con caprolattone

Conformemente alle specifiche dell’allegato V

76866

Poliesteri di 1,2-propandiolo e/o 1,3-e/o 1,4-butandiolo e/o polipropilenglicole con acido adipico, che possono essere terminati con acido acetico o acidi grassi C12-C18 o nottanolo e/o n-decanolo

LMS = 30 mg/kg

76960

025322-68-3

Polietilenglicole

 

77370

070142-34-6

30-dipolidrossistearato di polietileneglicole

 

77600

061788-85-0

Estere di polietilenglicole con olio di ricino idrogenato

 

77702

-

Esteri di polietilenglicole con acidi alifatici monocarbossilici (C6- C22) e i loro solfati di ammonio e sodio

 

77895

068439-49-6

Etere monoalchilico (C16-C18) di polietilenglicole (OE = 2-6)

LMS = 0,05 mg/kg in conformità con le specifiche di cui all'allegato V

79040

009005-64-5

Monolaurato di poletilenglicole sorbitano

 

79120

009005-65-6

Monooleato di polietilenglicole sorbitano

 

79200

009005-66-7

Monopalmitato di polietilenglicole sorbitano

 

79280

009005-67-8

Monostearato di polietilenglicole sorbitano

 

79360

009005-70-3

Trioleato di polietilenglicole sorbitano

 

79440

009005-71-4

Tristearato di polietilenglicole sorbitano

 

79600

009046-01-9

Fosfato tridecilico d’etere di polietileneglicole

LMS = 5 mg/kg. Solo per materiali e oggetti destinati al contatto con alimenti acquosi. Secondo le specifiche dell’allegato V

80000

009002-88-4

Cera di polietilene

 

80240

029894-35-7

Ricinoleato di poliglicerina

 

80640

-

Poliossialchil (C2-C4) dimetilpolisilossano

 

80720

008017-16-1

Acidi polifosforici

 

80800

025322-69-4

Polipropilenglicole

 

81060

009003-07-0

Cera di polipropilene»

 

81220

192268-64-7

Poli-[[6-[N-2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinil)-n-butilammino]1,3,5-triazin-2,4-diil][2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinil)imino]-1,6-esandiil[(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinil)imino]]-alfa-[N,N,N',N'-tetrabutil-N'-(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinil)-N'-[6-(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinilammino)-esil]-[1,3,5-triazin-2,4,6-triammina]-omega-N,N,N',N'-tetrabutil-1,3,5-triazin-2,4-diammina]

LMS = 5 mg/kg

81515

087189-25-1

Poli(glicerolato di zinco)

LMS(T) = 25 mg/kg (38) (come zinco)

81520

007758-02-3

Bromuro di potassio

 

81600

001310-58-3

Idrossido di potassio

 

81760

Polveri, fiocchi e fibre d'ottone, bronzo, rame, acciaio inossidabile, stagno e leghe di rame, stagno e ferro

LMS(T) = 5 mg/kg (7) (espresso come rame)

81840

000057-55-6

1,2-Propanodiolo

 

81882

000067-63-0

2-Propanolo

 

82000

000079-09-4

Acido propionico

 

82080

009005-37-2

Alginato di 1,2-propilenglicole

 

82240

022788-19-8

Dilaurato di 1,2-propilenglicole

 

82400

000105-62-4

Dioleato di 1,2-propilenglicole

 

82560

033587-20-1

Dipalmitato di 1,2-propilenglicole

 

82720

006182-11-2

Distearato di 1,2-propilenglicole

 

82800

027194-74-7

Monolaurato di 1,2-propilenglicole

 

82960

001330-80-9

Monooleato di 1,2-propilenglicole

 

83120

029013-28-3

Monopalmitato di 1,2-propilenglicole

 

83300

001323-39-3

Monostearato di 1,2-propilenglicole

 

83320

-

Propilidrossietilcellulosa

 

83325

-

Propilidrossimetilcellulosa

 

83330

-

Propilidrossipropilcellulosa

 

83440

002466-09-3

Acido pirofosforico

 

83455

013445-56-2

Acido pirofosforoso

 

83460

012269-78-2

Pirofillite

 

83470

014808-60-7

Quarzo

 

83599

068442-12-6

Prodotti di reazione dell'oleato di 2-mercaptoetile con diclorodimetilstagno, solfuro di sodio e triclorometilstagno

LMS(T) = 0,18 mg/kg (16) (espresso come stagno)

83610

073138-82-6

Acidi di colofonia

 

83840

008050-09-7

Colofonia

 

84000

008050-31-5

Estere di colofonia con glicerina

 

84080

008050-26-8

Estere di colofonia con pentaeritrite

 

84210

065997-06-0

Colofonia idrogenata

 

84240

065997-13-9

Estere di colofonia idrogenata con glicerina

 

84320

008050-15-5

Estere di colofonia idrogenata con metanolo

 

84400

064365-17-9

Estere di colofonia idrogenata con pentaeritrite

 

84560

009006-04-6

Gomma naturale

 

84640

000069-72-7

Acido salicilico

 

85360

000109-43-3

Sebacato di dibutile

 

85601

Silicati naturali (ad esclusione dell'amianto)

 

85610

-

Silicati naturali sililati (esclusi amianto)

 

85680

001343-98-2

Acido silicico

 

85840

053320-86-8

Silicato di litio, magnesio, sodio

LMS(T) = 0,6 mg/kg (8) (espresso come litio)

86000

-

Acido silicico sililato

 

86160

000409-21-2

Carburo di silicio

 

86240

007631-86-9

Diossido di silicio

 

86285

-

Biossido di silicio sililato

 

86560

007647-15-6

Bromuro di sodio

 

86720

001310-73-2

Idrossido di sodio

 

87040

001330-43-4

Sodio tetraborato

LMS(T) = 6 mg/kg (23) (espresso come boro), fatte salve le disposizioni della direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32)

87200

000110-44-1

Acido sorbico

 

87280

029116-98-1

Dioleato di sorbitano

 

87520

062568-11-0

Monobeenato di sorbitano

 

87600

001338-39-2

Monolaurato di sorbitano

 

87680

001338-43-8

Monooleato di sorbitano

 

87760

026266-57-9

Monopalmitato di sorbitano

 

87840

001338-41-6

Monostearato di sorbitano

 

87920

061752-68-9

Tetrastearato di sorbitano

 

88080

026266-58-0

Trioleato di sorbitano

 

88160

054140-20-4

Tripalmitato di sorbitano

 

88240

026658-19-5

Tristearato di sorbitano

 

88320

000050-70-4

Sorbitolo

 

88600

026836-47-5

Monostearato di sorbitolo

 

88640

008013-07-08

Olio di soia, epossidato

LMS = 60 mg/kg. Tuttavia, per le guarnizioni in PVC usate per sigillare vasetti di vetro contenenti alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento, definiti dalla direttiva 91/321/CEE della Commissione o contenenti alimenti a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, definiti dalla direttiva 96/5/CE, l’LMS è abbassato a 30 mg/kg

88800

009005-25-8

Amido commestibile

 

88880

068412-29-3

Amido idrolizzato

 

88960

000124-26-5

Stearammide

 

89040

000057-11-4

Acido stearico

 

89200

007617-31-4

Acido stearico, sale di rame

LMS(T) = 5 mg/kg (7) (espresso come rame)

89440

-

Esteri dell'acido stearico con etilenglicole

LMS(T) = 30 mg/kg (3)

90720

058446-52-9

Stearoilbenzoilmetano

 

90800

005793-94-2

Stearoil-2-lactilato di calcio

 

90960

000110-15-6

Acido succinico

 

91200

000126-13-6

Acetoisobutirrato di saccarosio

 

91360

000126-14-7

Ottaacetato di saccarosio

 

91840

007704-34-9

Zolfo

 

91920

007664-93-9

Acido sulfurico

 

92030

010124-44-4

Acido solforico, sale di rame

LMS(T) = 5 mg/kg (7) (espresso come rame)

92080

014807-96-6

Talco

 

92150

001401-55-4

Acidi tannici

In accordo con le specifiche JECFA

92160

000087-69-4

Acido tartarico

 

92195

-

Taurina, sali

 

92205

057569-40-1

Diestere dell'acido tereftalico con 2,2'-metilenbis(4-metil-6-terz-butilfenolo) 92350 000112-60-7 Tetraetilenglicole

 

92640

000102-60-3

N,N,N',N'-Tetrakis(2-idrossipropil)etilendiammina

 

92700

078301-43-6

Polimero di 2,2,4,4-tetrametil-20-(2,3-epossipropil)-7-ossa-3,20-diazadispiro[5.1.11.2]-enicosan-21-one

LMS = 5 mg/kg

92930

120218-34-0

Tiodietilenbis(5-metossicarbonil-2,6-dimetil-1,4-diidropiridina-3-carbossilato)

LMS = 6 mg/kg

93440

013463-67-7

Diossido di titanio

 

93520

000059-02-9

alfa-Tocoferolo

 

 

010191-41-0

 

 

93680

009000-65-1

Gomma adragante

 

93720

000108-78-1

2,4,6-Triammino-1,3,5-triazina

LMS = 30 mg/kg

94320

000112-27-6

Trietilenglicole

 

94960

000077-99-6

1,1,1-Trimetilolpropano

LMS = 6 mg/kg

95000

028931-67-1

Copolimero trimetacrilato-metilmetacrilato di trimetilolpropano

 

95200

001709-70-2

1,3,5-Trimetil-2,4,6-tris(3,5-di-terz-butil-4-idrossibenzil)benzene

 

95270

161717-32-4

Fosfito di 2,4,6-tris(terz-butil)fenile 2-butil-2-etil-1,3-propandiolo

LMS = 2 mg/kg (somma di fosfito, fosfato e il prodotto di idrolisi = TTBP)

95725

110638-71-6

Vermiculite, prodotto di reazione con citrato di litio

LMS(T) = 0,6 mg/kg (8) (espresso come litio)

95855

007732-18-5

Acqua

In accordo con la direttiva 98/83/CE

95859

-

Cere, raffinate, derivate da materie prime a base di petrolio o idrocarburi sintetici

In accordo con specifiche dell'allegato V

95883

-

Oli minerali, paraffinici, derivati da idrocarburi da petrolio

In accordo con specifiche dell'allegato V

95905

013983-17-0

Wollastonite

 

95920

-

Farina e fibre di legno, non trattati

 

95935

011138-66-2

Gomma xantorrea

 

96190

020427-58-1

Idrossido di zinco

LMS(T) = 25 mg/kg (38) (come zinco)

96240

001314-13-2

Ossido di zinco

LMS(T) = 25 mg/kg (38) (come zinco)

96320

001314-98-3

Solfuro di zinco

LMS(T) = 25 mg/kg (38) (come zinco)

 

 

Sezione B [14]

Elenco incompleto degli additivi di cui all'articolo 4, comma 2

 

N. Rif.

N. CAS

Denominazione

Restrizioni e/o specifiche

(1)

(2)

(3)

(4)

30180

002180-18-9

Acetato di manganese

LMS(T) = 0,6 mg/kg (10) (espresso come manganese)

31500

025134-51-4

Polimero dell’acido 2-propenoico, con 2-etilesile 2-propenoato

LMS(T) = 6 mg/kg (36) (espresso come acido acrilico) e LMS = 0,05 mg/kg (espresso come acrilato di 2-etilesile)

31520

061167-58-6

Acrilato di 2-terz-butil-6-(3-terz-butil-2-idrossi-5-metilbenzil)-4-metilfenile

LMS = 6 mg/kg

31920

000103-23-1

Adipato di bis(2-etiles ile)

LMS = 18 mg/kg (1)

34230

-

Acido alchil (C8-C22)solfonico

LMS = 6 mg/kg

34650

151841-65-5

Fosfato idrossibis [2,2'-metilenbis (4,6-di-ter-butilfenil) di alluminio

LMS = 5 mg/kg

35760

001309-64-4

Triossido di antimonio

LMS = 0,02 mg/kg (espresso come antimonio, tolleranza analitica compresa)

36720

017194-00-2

Idrossido di bario

LMS(T) = 1 mg/kg (12) (espresso come bario)

36800

010022-31-8

Nitrato di bario

LMS(T) = 1 mg/kg (12) (espresso come bario)

38000

000553-54-8

Benzoato di litio

LMS(T) = 0,6 mg/kg (8) (espresso come litio)

38240

000119-61-9

Benzofenone

LMS = 0,6 mg/kg

38505

351870-33-2

Sale disodico, acido-2,3-dicarbossilico di cis-endo-biciclo[2.2.1]eptano

LMS = 5 mg/kg. Da non utilizzare con polietilene a contatto con alimenti acidi. Purezza ≥ 96 %

38560

007128-64-5

2,5-Bis(5-terz-butil-2-benzossazolil)tiofene

LMS = 0,6 mg/kg

38700

063397-60-4

Bis(isoottile tioglicolato) di bis(2-carbobutossietil)stagno

LMS = 18 mg/kg

38800

032687-78-8

N,N'-Bis[3-(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil)propionil]idrazide

LMS = 15 mg/kg

38820

026741-53-7

bis(2,4-di-terz-butilfenil)pentaeritritol difosfito

LMS = 0,6 mg/kg

38940

110675-26-8

2,4-bis(duodeciltiometil)-6-metilfenolo

LMS(T) = 5 mg/kg (40)

39060

035958-30-6

1,1-Bis(2-idrossi-3,5-di-terz-butilfenil)etano

LMS = 5 mg/kg

39090

-

N,N-Bis(2-idrossietil)alchil(C8-C18)ammina

LMS(T) = 1,2 mg/kg (13)

39120

-

Cloridrati di N,N-bis(2-idrossietil)alchil(C8-C18)ammina

LMS(T) = 1,2 mg/kg (13) espresso come ammina terziaria (espresso escludendo HCl)

40000

000991-84-4

2,4-Bis(ottiltio)-6-(4-idrossi-3,5-di-terz-butilanilino)-1,3,5-triazina

LMS = 30 mg/kg

40020

110553-27-0

2.4-bis(ottiltiometil)-6-metilfenolo

LMS(T) = 5 mg/kg (40)

40160

061269-61-2

Copolimero di N,N'-bis(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)esametilendiammina-1,2-dibromoetano

LMS = 2,4 mg/kg

40720

025013-16-5

ter-butil-4idrossianisolo (= BHA)

LMS = 30 mg/kg

40800

013003-12-8

4,4'-Butilidenbis(6-terz-butil-3-metilfenil-ditridecile fosfito)

LMS = 6 mg/kg

40980

019664-95-0

Butirrato di manganese

LMS(T) = 0,6 mg/kg (10) (espresso come manganese)

42000

063438-80-2

Tris(isoottile tioglicolato) di (2-carbobutossietil)stagno

LMS = 30 mg/kg

42400

010377-37-4

Carbonato di litio

LMS(T) = 0,6 mg/kg (8) (espresso come litio)

42480

000584-09-8

Carbonato di rubidio

LMS = 12 mg/kg

43600

004080-31-3

Cloruro di 1-(3-cloroallil)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantano

LMS = 0,3 mg/kg

43680

000075-45-6

Clorodifluorometano LMS = 6 mg/kg.

In accordo con le specifiche dell'allegato V

44960

011104-61-3

Ossido di cobalto

LMS(T) = 0,05 mg/kg (14) (espresso come cobalto)

45440

-

Cresoli butilati, stirenati

LMS = 12 mg/kg

45650

006197-30-4

Acido 2-ciano-3,3-difenil-2-propenoico,2-etilesil estere

LMS = 0,05 mg/kg

46640

000128-37-0

2,6-di-ter-butil-p-cresolo (= BHT)

LMS = 3,0 mg/kg

47600

084030-61-5

Bis(isoottile tioglicolato) di di-n-dodecilstagno

LMS = 12 mg/kg

48640

000131-56-6

2,4-Diidrossibenzofenone

LMS(T) = 6 mg/kg (15)

48800

000097-23-4

2,2'-Diidrossi-5,5'-diclorodifenilmetano

LMS = 12 mg/kg

48880

000131-53-3

2,2'-Diidrossi-4-metossibenzofenone

LMS(T) = 6 mg/kg (15)

49595

057583-35-4

Bis(etilesil tioglicolato) di stagno dimetile

LMS(T) = 0,18 mg/kg (16) (espresso come stagno)

49600

026636-01-1

Bis(isoottile tioglicolato) di dimetilstagno

LMS(T) = 0,18 mg/kg (16) (espresso come stagno)

49840

002500-88-1

Disolfuro di diottadecile

LMS = 3 mg/kg 50160 - Bis[n-alchile(C10-C16) tioglicolato] di di-n-ottilstagno LMS(T) = 0,04 mg/kg (17) (espresso come stagno)

50160

Bis[n-alchile(C10-C16) tioglicolato] di di-n-ottilstagno)

LMS(T) = 0,006 mg/kg (17) (espresso come stagno)

50240

010039-33-5

Bis(2-etilesil maleato) di di-n-ottilstagno

LMS(T) = 0,006 mg/kg (17) (espresso come stagno)

50320

015571-58-1

Bis(2-etilesil tioglicolato) di di-nottilstagno

LMS(T) = 0,006 mg/kg (17) (espresso come stagno)

50360

Bis(etil maleato) di di-n-ottilstagno

LMS(T) = 0,006 mg/kg (17) (espresso come stagno)

50400

033568-99-9

Bis(isoottil maleato) di di-n-ottilstagno

LMS(T) = 0,006 mg/kg (17) (espresso come stagno)

50480

026401-97-8

Bis(isoottil tioglicolato) di di-n-ottilstagno)

LMS(T) = 0,006 mg/kg (17) (espresso come stagno)

50560

1,4-butanodiol bis(tioglicolato) di di-n-ottilstagno

LMS(T) = 0,006 mg/kg (17) (espresso come stagno)

50640

003648-18-8

Dilaurato di di-n-ottilstagno

LMS(T) = 0,006 mg/kg (17) (espresso come stagno)

50720

015571-60-5

Dimaleato di di-n-ottilstagno

LMS(T) = 0,006 mg/kg (17) (espresso come stagno)

50800

Dimaleato di diottilstagno, esterificato

LMS(T) = 0,006 mg/kg (17) (espresso come stagno)

50880

Dimaleato di di-n-ottilstagno, polimeri (n = 2-4)

LMS(T) = 0,006 mg/kg (17) (espresso come stagno)

50960

069226-44-4

Etilenglicole bis(tioglicolato) di di-n-ottilstagno

LMS(T) = 0,006 mg/kg (17) (espresso come stagno)

51040

015535-79-2

Tioglicolato di di-n-ottilstagno

LMS(T) = 0,006 mg/kg (17) (espresso come stagno)

51120

Tiobenzoato (2-etilesil tioglicolato) di di-n-ottilstagno

LMS(T) = 0,006 mg/kg (17) (espresso come stagno)

51570

000127-63-9

Difenilsolfone

LMS = 3 mg/kg (25)

51680

000102-08-9

N,N'-Difeniltiourea

LMS = 3 mg/kg

52000

027176-87-0

Acido dodecilbenzensolfonico

LMS = 30 mg/kg

52320

052047-59-3

2-(4-Dodecilfenil)indolo

LMS = 0,06 mg/kg

52880

023676-09-7

4-Etossibenzoato di etile

LMS = 3,6 mg/kg

53200

023949-66-8

2-Etossi-2'-etilossanilide

LMS = 30 mg/kg

54880

000050-00-0

Formaldeide

LMS(T) = 15 mg/kg (22)

55200

001166-52-5

Gallato di dodecile

LMS(T) = 30 mg/kg (34)

55280

001034-01-1

Gallato di ottile

LMS(T) = 30 mg/kg (34)

55360

000121-79-9

Gallato di propile

LMS(T) = 30 mg/kg (34)

58960

000057-09-0

Bromuro di esadeciltrimetilammonio

LMS = 6 mg/kg

59120

023128-74-7

1,6-Esametilenbis[3-(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil)propionammide]

LMS = 45 mg/kg

59200

035074-77-2

1,6-Esametilenbis[3-(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil)propionato]

LMS = 6 mg/kg

60320

070321-86-7

2-[2-Idrossi-3,5-bis(1,1-dimetilbenzil)fenil]benzotriazolo

LMS = 1,5 mg/kg

60400

003896-11-5

2-(2'-Idrossi-3'-terz-butil-5'-metilfenil)-5-clorobenzotriazolo

LMS(T) = 30 mg/kg (19)

60800

065447-77-0

Copolimero 1-(2-idrossietil)-4-idrossi-2,2,6,6-tetrametilpiperidina - succinato di dimetile

LMS = 30 mg/kg

61280

003293-97-8

2-Idrossi-4-n-esilossibenzofenone

LMS(T) = 6 mg/kg (15)

61360

000131-57-7

2-Idrossi-4-metossibenzofenone

LMS(T) = 6 mg/kg (15)

61440

002440-22-4

2-(2'-Idrossi-5'-metilfenil)benzotriazolo

LMS(T) = 30 mg/kg (19)

61600

001843-05-6

2-Idrossi-4-n-ottilossibenzofenone

LMS(T) = 6 mg/kg (15)

63200

051877-53-3

Lattato di manganese

LMS(T) = 0,6 mg/kg (10) (espresso come manganese)

63940

008062-15-5

Acido lignosolfonico

LMS = 0,24 mg/kg e da utilizzare solo come disperdente per dispersioni di plastica

64320

010377-51-2

Ioduro di litio

LMS(T) = 1 mg/kg (11) (espesso come iodio) e LMS(T) = 0,6 mg/kg (8) (espresso come litio)

65120

007773-01-5

Cloruro di manganese

LMS(T) = 0,6 mg/kg (10) (espresso come manganese)

65200

012626-88-9

Idrossido di manganese

LMS(T) = 0,6 mg/kg (10) (espresso come manganese)

65280

010043-84-2

Ipofosfito di manganese

LMS(T) = 0,6 mg/kg (10) (espresso come manganese)

66350

085209-93-4

Fosfato di 2,2′-metilene-bis(4,6diterz-butilfenile) di litio

LMS = 5 mg/kg and LMS(T)= 0,6 (8) (espresso come litio)

65360

011129-60-5

Ossido di manganese

LMS(T) = 0,6 mg/kg (10) (espresso come manganese)

65440

-

Pirofosfito di manganese

LMS(T) = 0,6 mg/kg (10) (espresso come manganese)

66360

085209-91-2

2',2'-metilenbis(4,6-di-terz-butilfenil)sodio fosfato

LMS = 5 mg/kg

66400

000088-24-4

2,2'-Metilenbis(4-etil-6-terz-butilfenolo)

LMS(T) = 1,5 mg/kg (20)

66480

000119-47-1

2,2'-Metilenbis(4-metil-6-terz-butilfenolo)

LMS(T) = 1,5 mg/kg (20)

67180

Miscela di (50 % p/p) di ftalato n-decile e n-ottile, di (25 % p/p) ftalato di-n-decile e (25 % p/p) ftalato di-n-ottile

LMS = 5 mg/kg (1)

67360

067649-65-4

Tris(isoottile tioglicolato) di mono-n-dodecilstagno

LMS = 24 mg/kg

67515

057583-34-3

Tris(etilesil tioglicolato) di stagno monometile

LMS(T) = 0,18 mg/kg (16) (espresso come stagno)

67520

054849-38-6

Tris(isoottile tioglicolato) di monometilstagno

LMS(T) = 0,18 mg/kg (16) (espresso come stagno)

67600

-

Tris[alchile(C10-C16) tioglicolato] di mono-n-ottilstagno

LMS(T) = 1,2 mg/kg (18) (espresso come stagno)

67680

027107-89-7

Tris(2-etilesile tioglicolato) di mono-n-ottilstagno

LMS(T) = 1,2 mg/kg (18) (espresso come stagno)

67760

026401-86-5

Tris(isoottile tioglicolato) di mono-n-ottilstagno

LMS(T) = 1,2 mg/kg (18) (espresso come stagno)

67896

020336-96-3

Acido miristico, sale di litio

LMS(T) = 0,6 mg/kg (8) (espresso come litio)

68320

002082-79-3

3-(3,5-Di-terz-butil-4-idrossifenil)propionato di ottadecile

LMS = 6 mg/kg

68400

010094-45-8

Ottadecilerucammide

LMS = 5 mg/kg

68860

004724-48-5

Acido n-ottilfosfonico

LMS = 0,05 mg/kg

69160

014666-94-5

Acido oleico, sale di cobalto

LMS(T) = 0,05 mg/kg (14) (espresso come cobalto)

69840

016260-09-6

Oleilpalmitammide

LMS = 5 mg/kg

71935

007601-89-0

Acido perclorico, sale di iodio

LMS = 0,05 mg/kg (31)

72160

000948-65-2

2-Fenilindolo

LMS = 15 mg/kg

72800

001241-94-7

Fosfato di difenile 2-etilesile

LMS = 2,4 mg/kg

73040

013763-32-1

Fosfato di litio

LMS(T) = 0,6 mg/kg (8) (espresso come litio)

73120

010124-54-6

Fosfato di manganese

LMS(T) = 0,6 mg/kg (10) (espresso come manganese)

74400

-

Fosfito di tris(nonil- e/o dinonilfenile)

LMS = 30 mg/kg

76681

Policiclopentadiene, idrogenato

LMS = 5 mg/kg (1)

77440

-

Diricinoleato di polietilenglicole

LMS = 42 mg/kg

77520

061791-12-6

Estere di polietilenglicole con olio di ricino

LMS = 42 mg/kg

78320

009004-97-1

Monoricinoleato di polietilenglicole

LMS = 42 mg/kg

81200

071878-19-8

Poli[6-[(1,1,3,3-tetrametilbutil)ammino]-1,3,5-triazin-2,4-diil]-[(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)imino]-esametilen-[(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)imino]

LMS = 3 mg/kg

81680

007681-11-0

Ioduro di potassio

LMS(T) = 1 mg/kg (11) (espresso come iodo)

82020

019019-51-3

Propionato di cobalto

LMS(T) = 0,05 mg/kg (14) (espresso come cobalto)

83595

119345-01-6

Prodotto di reazione del fosfonito di di-terz-butile con difenile, ottenuto da condensazione di 2,4-di-terz-butilfenolo con il prodotto di reazione di Friedel Craft di tricloruro di fosforo con difenile

LMS = 18 mg/kg e in accordo con le specifiche dell'allegato V

83700

000141-22-0

Acido ricinoleico

LMS = 42 mg/kg

84800

000087-18-3

Salicilato di 4-terz-butilfenile LMS = 12 mg/kg

 

84880

000119-36-8

Salicilato di metile

LMS = 30 mg/kg

85760

012068-40-5

Silicato di litio alluminio (2:1:1)

LMS(T) = 0,6 mg/kg (8) (espresso come litio)

85920

012627-14-4

Silicato di litio

LMS(T) = 0,6 mg/kg (8) (espresso come litio)

85950

037296-97-2

Sale di magnesio-sodio-fluoruro dell’acido silicico

LMS = 0,15 mg/kg (espresso come fluoruro). Da usare solo in strati di materiali multistrato che non entrano in contatto diretto con alimenti

86480

007631-90-5

Bisolfito di sodio

LMS(T) = 10 mg/kg (30) (espresso come S02)

86800

007681-82-5

Ioduro di sodio

LMS(T) = 1 mg/kg (11) (espresso come iodo)

86880

-

Dialchilfenossibenzendisolfonato di monoalchile, sale di sodio

LMS = 9 mg/kg

86920

007632-00-0

Nitrito di sodio

LMS = 0,6 mg/kg

86960

007757-83-7

Solfito di sodio

LMS(T) = 10 mg/kg (30) (espresso come S02)

87120

007772-98-7

Tiosolfato di sodio

LMS(T) = 10 mg/kg (30) (espresso come S02)

89170

013586-84-0

Stearato di cobalto

LMS(T) = 0,05 mg/kg (14) (espresso come cobalto)

92000

007727-43-7

Sulfato di bario

LMS(T) = 1 mg/kg (12) (espresso come bario)

92320

-

Etere di tetradecil-poliossietilene(EO=3-8) dell'acido glicolico

LMS = 15 mg/kg

92560

038613-77-3

Difosfonito di tetrakis(2,4-di-terz-butilfenil)-4,4'-bifenililene

LMS = 18 mg/kg

92800

000096-69-5

4,4_-Tiobis(6-terz-butil-3-metilfenolo)

LMS = 0,48 mg/kg

92880

041484-35-9

Bis[3-(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil)propionato] di tiodietanolo

LMS = 2,4 mg/kg

93120

000123-28-4

Tiodipropionato di didodecile

LMS(T) = 5 mg/kg (21)

93280

000693-36-7

Tiodipropionato di diottadecile

LMS(T) = 5 mg/kg (21)

94400

036443-68-2

Trietilenglicole-bis[3-(3-ter-butil-4-idrossi-5-metilfenil)propionato]

LMS = 9 mg/kg

94560

000122-20-3

Triisopropanolammina

LMS = 5 mg/kg

95265

227099-60-7

1,3,5-tris(4-benzoilfenil)benzene LMS = 0,05 mg/kg

 

95280

040601-76-1

1,3,5-Tris(4-terz-butil-3-idrossi-2,6-dimetilbenzil)-1,3,5-triazin-2,4,6 (1H,3H,5H)-trione

LMS = 6 mg/kg

95360

027676-62-6

1,3,5-Tris(3,5-di-terz-butil-4-idrossibenzil)-1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trione

LMS = 5 mg/kg

95600

001843-03-4

1,1,3-Tris(2-metil-4-idrossi-5-terz-butilfenil)butano

LMS = 5 mg/kg

 

 

 

ALLEGATO IV [15]

PRODOTTI OTTENUTI MEDIANTE FERMENTAZIONE BATTERICA

 

 

 

N. rif.

N. CAS

Denominazione

Restrizioni e/o specifiche

(1)

(2)

(3)

(4)

18888

080181-31-3

Copolimero fra acido 3-idrossibutanoico e acido 3-idrossi-pentanoico

In conformità alle specifiche dell'allegato V.»

 

 

ALLEGATO V

SPECIFICHE

 

Parte A: Specifiche generali

 

     I materiali e gli oggetti fabbricati utilizzando isocianati aromatici o coloranti preparati mediante accoppiamento diazo non devono rilasciare amine aromatiche primarie (espresse come anilina) in quantità rilevabile (LR = 0,02 mg/kg di alimento o di simulante alimentare, compresa la tolleranza analitica). I valori di migrazione delle amine aromatiche primarie contenute nella presente direttiva sono, tuttavia, esclusi da tale restrizione.

 

Parte B: Altre specifiche [16]

 

N. Rif.

ALTRE SPECIFICHE

 

11530

Acrilato di 2-idrossipropile

Può contenere fino al 25 % (m/m) di acrilato di 2-idrossipropile (N. CAS 002918-23-2)

16690

Divinilbenzene

 

Può contenere fino al 45 % (m/m) di etilvinilbenzene

18888

Copolimero fra acido 3-idrossibutanoico e acido 3-idrossi-pentanoico

 

Definizione

Questi copolimeri vengono prodotti mediante fermentazione controllata di Alcaligenes eutrophus utilizzando miscele di glucosio e acido propanoico come fonti di carbonio. L'organismo utilizzato non è un prodotto dell'ingegneria genetica e deriva da un unico organismo naturale inalterato di Alcaligenes eutrophus del ceppo H16 NCIMB 10442. I campioni di base dell'organismo vengono conservati in ampolle di liofilizzato. Con il campione di base si prepara il campione di lavoro che viene conservato nell'azoto liquido e utilizzato per preparare gli inoculi destinati al fermentatore. I campioni del fermentatore vengono esaminati quotidianamente sia al microscopio, sia con analisi volte ad individuare ogni eventuale cambiamento morfologico della colonia coltivata su agar diversi a differenti temperature. I copolimeri vengono isolati dai batteri sottoposti a trattamento termico tramite digestione controllata delle altre componenti cellulari, lavaggio e asciugamento. Solitamente vengono presentati sotto forma di granuli formulati per fusione, contenenti additivi quali agenti nucleanti, plastificanti, riempitivi, stabilizzanti e pigmenti conformi alle specifiche generali e individuali

 

Denominazione chimica

Poli(3-D-idrossibutanoato-co-3-D-idrossipentanoato)

 

Numero CAS

080181-31-3

 

Formula strutturale

 

dove n/(m + n) > 0 e < 0,25

 

Peso molecolare medio

Non inferiore a 150 000 dalton (misurati con cromatografia di gelpermeazione)

 

Saggio

Non meno del 98 % di poli (3-D-idrossibutanoato-co-3-D-idrossipentanoato) analizzato dopo idrolisi come miscela degli acidi 3-D-idrossibutanoico e 3-D-idrossipentanoico

 

Descrizione

Polvere da bianca a biancastra dopo isolamento

 

Caratteristiche

 

 

Prove di identificazione

 

 

Solubilità

Solubile in idrocarburi clorurati come il cloroformio o il cloruro di metilene, ma praticamente insolubile in etanolo, alcani alifatici e acqua

 

Restrizioni

QMA per l'acido crotonico = 0,05 mg/6 dm2

 

Purezza

Prima della granulazione il copolimero grezzo in polvere deve contenere:

 

- Azoto

non oltre 2 500 mg/kg di materiale plastico

 

- Zinco

non oltre 100 mg/kg di materiale plastico

 

- Rame

non oltre 5 mg/kg di materiale plastico

 

- Piombo

non oltre 2 mg/kg di materiale plastico

 

- Arsenico

non oltre 1 mg/kg di materiale plastico

 

- Cromo

non oltre 1 mg/kg di materiale plastico

23547

Polidimetilsilossano (PM > 6 800)

 

Viscosità minima 100 x 10-6 m2/s(= 100 centistoke) a 25 °C

24903

Sciroppi idrogenati da amido idrolizzato

 

In conformità con i criteri di purezza per lo sciroppo di maltitolo E 965 (ii) [direttiva 95/31/CE della Commissione (GU L 178 del 28.7.1995, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 2004/46/CE (GU L 114 del 21.4.2004, pag. 15)]

25385

Triallilammina

 

40 mg/kg di idrogel con un rapporto di 1 kg di prodotto alimentare per un massimo di 1,5 grammi di idrogel. Da utilizzare solo in idrogel non destinati a venire a contatto diretto con gli alimenti

38320

4-(2-Benzossazolil)-4'-(5-metil-2-benzossazolil)stilbene

 

Non oltre 0,05 % p/p (quantità di sostanza utilizzata/quantità di formulazione)

43480

Carbone attivo

 

Da usare solo nel PET (max.: 10 mg/kg di polimero). Stessi requisiti di purezza del carbone vegetale (E 153) di cui alla direttiva 95/45/CE della Commissione [GU L 226 del 22.9.1995, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/47/CE (GU L 113 del 20.4.2004, pag. 24)], ad eccezione del tenore di ceneri che può essere fino al 10 % (p/p)

43680

Clorodifluorometano

 

Contenuto di clorofluorometano inferiore a 1 mg/kg della sostanza

47210

Polimero dell'acido dibutiltiostannoico

 

Unità molecolare = (C8H18S3Sn2)n (n = 1,5-2)

64990

Copolimero stirene e anidride maleica, sale di sodio

 

Frazione PM < 1 000 inferiore allo 0,05 % (p/p)

67155

Miscela di 4-(2-benzossazolil)-4'-(5-metil-2-benzossazolil)stilbene, 4,4'-bis(2-benzossazolil)stilbene e 4,4'-bis(5-methyl-2-benzossazolil)stilbene

 

Miscela ottenuta dal processo di produzione nella tipica proporzione di (58-62 %):(23-27 %): (13-17 %)

76815

Poliestere dell’acido adipico con glicerolo o pentaeritritolo, esteri con acidi grassi C12-C22, pari, lineari

 

Frazione PM < 1 000 inferiore al 5 % (p/p)

76845

Poliestere di Caprolattone con 1,4-butanediolo

 

Frazione PM < 1 000 inferiore al 0,05 % (p/p)

76721

Polidimetilsilossano (PM > 6 800)

 

Viscosità minima 100 x 10-6 m2/s(= 100 centistoke) a 25 °C

77895

Etere monoalchilico (C16-C18) di polietilenglicole (OE = 2-6)

La composizione di questa miscela è la seguente:

— etere monoalchilico (C16-C18) di polietilenglicole (OE = 2-6) (circa 28 %)

— alcoli grassi (C16-C18) (circa 48 %)

— etere monoalchilico (C16-C18) di etilenglicole (circa 24 %)

79600

Fosfato tridecilico d’etere di polietileneglicole

 

Fosfato tridecilico d’etere di polietileneglicole (EO < 11) (estere di mono- e dialchile) con tenore massimo polietileneglicole (EO < 11) trideciletere pari al 10 %»

83595

Prodotto di reazione del fosfonito di di-terz-butile con difenile, ottenuto da condensazione di 2,4-di-terz-butilfenolo con il prodotto di reazione di Friedel Craft di tricloruro di fosforo con difenile

 

Composizione:

 

- 4,4'-Bifenilen-bis [0,0-bis(2,4-di-terz-butilfenil)fosfonito] (N. CAS 38613-77-3) (36-46 % p/p (*)),

 

- 4,3'-Bifenilen-bis [0,0-bis(2,4-di-terz-butilfenil)fosfonito] (N. CAS 118421-00-4) (17-23 % p/p (*)),

 

- 3,3'-Bifenilen-bis [0,0-bis(2,4-di-terz-butilfenil)fosfonito] (N. CAS 118421-01-5) (1-5 % p/p (*)),

 

- 4-Bifenilen-0,0-bis [0,0-bis(2,4-di-terz-butilfenil)fosfonito] (N. CAS 91362-37-7) (11-19 % p/p (*)),

 

- Tris(2,4-di-terz-butilfenil) fosfito (N. CAS 31570-04-4) (9-18 % p/p (*)),

 

- 4,4'-Bifenilen-0,0-bis(2,4-di-terz-butilfenil)fosfonato-0,0-bis(2,4-di-terz-butilfenil)fosfonito (N. CAS 112949-97-0) (< 5 % p/p (*))

 

Altre specifiche:

 

- Contenuto in fosforo compreso tra minimo 5,4 % e massimo 5,9 %

 

- Valore acido: massimo 10 mg KOH per grammo

 

- Intervallo di fusione: 85-110 °C

88640

Olio di soia, epossidato

 

Ossirano < 8 %, numero di iodio < 6

95859

Cere raffinate derivate da materie prime di origine petrolifera o da idrocarburi sintetici

 

Il prodotto dovrebbe avere le seguenti specifiche:

 

- Tenore di idrocarburi contenenti un numero di atomi di carbonio inferiore a 25: non più del 5 % (p/p)

 

- Viscosità non inferiore 11 x 10-6 m2/s(= 11 centistoke) a 100 °C

 

- Peso molecolare medio non inferiore a 500

95883

Oli minerali bianchi, paraffinici, derivati da idrocarburi di origine petrolifera

 

Il prodotto dovrebbe avere le seguenti specifiche:

 

- Tenore di idrocarburi contenenti un numero di atomi di carbonio inferiore a 25: non più del 5 % (p/p)

 

- Viscosità non inferiore a 8,5 x 10-6 m2/s(= 8,5 centistoke) a 100 °C

 

- Peso molecolare medio non inferiore a 480

(*) Quantità di sostanza impiegata/quantità di formulazione.

 

 

ALLEGATO VI [17]

NOTE RELATIVE ALLA COLONNA “RESTRIZIONI E SPECIFICHE”

 

     (1) Attenzione: sussiste il rischio di superamento dell'LMS nei simulanti delle sostanze grasse.

     (2) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come Nn. rif. 10060 e 23920, non deve superare la restrizione indicata.

     (3) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come Nn. rif. 15760, 16990, 47680, 53650 e 89440, non deve superare la restrizione indicata.

     (4) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come Nn. rif. 19540, 19960 e 64800, non deve superare la restrizione indicata.

     (5) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come Nn. rif. 14200, 14230 e 41840, non deve superare la restrizione indicata.

     (6) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come Nn. rif. 66560 e 66580, non deve superare la restrizione indicata.

     (7) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come Nn. rif. 30080, 42320, 45195, 45200, 53610, 81760, 89200 e 92030, non deve superare la restrizione indicata.

     (8) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. Rif. 38000, 42400, 64320, 66350, 67896, 73040, 85760, 85840, 85920 e 95725, non deve superare la restrizione indicata.

     (9) Attenzione: sussiste il rischio di migrazione della sostanza con conseguente deterioramento delle caratteristiche organolettiche dell'alimento a contatto con il materiale, tale da rendere il prodotto finito non conforme alle disposizioni di cui all'articolo 2, secondo trattino, della direttiva 89/109/CEE.

     (10) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come Nn. rif. 30180, 40980, 63200, 65120, 65200, 65280, 65360, 65440 e 73120, non deve superare la restrizione indicata.

     (11) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze (espressa come iodio), indicate come Nn. rif. 45200, 64320, 81680 e 86800, non deve superare la restrizione indicata.

     (12) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come Nn. rif. 36720, 36800, 36840 e 92000, non deve superare la restrizione indicata.

     (13) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come Nn. rif. 39090 e 39120, non deve superare la restrizione indicata.

     (14) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. Rif. 44960, 68078, 69160, 82020 e 89170, non deve superare la restrizione indicata.

     (15) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come Nn. rif. 15970, 48640, 48720, 48880, 61280, 61360 e 61600, non deve superare la restrizione indicata.

     (16) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. Rif. 49595, 49600, 67515, 67520 e 83599 non deve superare la restrizione indicata.

     (17) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come Nn. rif. 50160, 50240, 50320, 50360, 50400, 50480, 50560, 50640, 50720, 50800, 50880, 50960, 51040 e 51120, non deve superare la restrizione indicata.

     (18) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come Nn. rif. 67600, 67680 e 67760, non deve superare la restrizione indicata.

     (19) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come Nn. rif. 60400, 60480 e 61440, non deve superare la restrizione indicata.

     (20) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come Nn. rif. 66400 e 66480, non deve superare la restrizione indicata.

     (21) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come Nn. rif. 93120 e 93280, non deve superare la restrizione indicata.

     (22) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come Nn. rif. 17260, 18670, 54880 e 59280, non deve superare la restrizione indicata.

     (23) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come Nn. rif. 13620, 36840, 40320 e 87040, non deve superare la restrizione indicata.

     (24) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come Nn. rif. 13720 e 40580, non deve superare la restrizione indicata.

     (25) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come Nn. rif. 16650 e 51570, non deve superare la restrizione indicata.

     (26) QM(T) significa in questo caso specifico che la somma delle quantità residue delle seguenti sostanze, indicate come N rif. 14950, 15700, 16240, 16570, 16600, 16630, 18640, 19110, 22332, 22420, 22570, 25210, 25240 e 25270, non deve superare la restrizione indicata.

     (27) QMA(T) significa in questo caso specifico che la somma delle quantità residue delle seguenti sostanze, indicate come Nn. rif. 10599/90A, 10599/91, 10599/92A e 10599/93, non deve superare la restrizione indicata.

     (28) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come Nn. rif. 13480 e 39680, non deve superare la restrizione indicata.

     (29) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come Nn. rif. 22775 e 69920, non deve superare la restrizione indicata.

     (30) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come Nn. rif. 86480, 86960 e 87120, non deve superare la restrizione indicata.

     (31) Le prove di conformità in presenza di contatto con grassi vanno effettuate utilizzando simulanti delle sostanze grasse sature come simulante D.

     (32) Le prove di conformità in presenza di contatto con grassi vanno effettuate utilizzando isoottano come sostituto del simulante D (instabile).

     (33) QMA(T) significa in questo caso specifico che la somma delle quantità residue delle seguenti sostanze, indicate come Nn. rif. 14800 e 45600, non deve superare la restrizione indicata.

     (34) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come Nn. rif. 55200, 55280 e 55360, non deve superare la restrizione indicata.

     (35) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. Rif. 25540 e 25550 non deve superare la restrizione indicata.

      (36) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. Rif. 10690, 10750, 10780, 10810, 10840, 11470, 11590, 11680, 11710, 11830, 11890, 11980 e 31500 non deve superare la restrizione indicata.

      (37) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. Rif. 20020, 20080, 20110, 20140, 20170, 20890, 21010, 21100, 21130, 21190, 21280, 21340 e 21460 non deve superare la restrizione indicata.

      (38) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. Rif. 81515, 96190, 96240 e 96320 nonché dei sali (compresi sali doppi e sali acidi) di zinco di acidi, fenoli o alcool autorizzati non deve superare la restrizione indicata. La stessa restrizione dello zinco si applica a sostanze il cui nome contiene i termini “… acido/i, sali,” che compaiono negli elenchi, se non è/sono menzionato/i il/i corrispondente/i acido/i libero/i.

      (39) Il limite di migrazione potrebbe essere superato a temperatura molto elevata.

      (40) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. Rif. 38940 e 40020 non deve superare la restrizione indicata.

 

 

ALLEGATO VII

 

Parte A

DIRETTIVA ABROGATA E SUE MODIFICHE

(Di cui all'articolo 10, paragrafo 1)

 

     Direttiva 90/128/CEE della Commissione (GU L 349 del 13.12.1990, pag. 26)

     Direttiva 92/39/CEE della Commissione (GU L 168 del 23.6.1992, pag. 21)

     Direttiva 93/9/CEE della Commissione (GU L 90 del 14.4.1993, pag. 26)

     Direttiva 95/3/CE della Commissione (GU L 41 del 23.2.1995, pag. 44)

     Direttiva 96/11/CE della Commissione (GU L 61 del 12.3.1996, pag. 26)

     Direttiva 1999/91/CE della Commissione (GU L 310 del 4.12.1999, pag. 41)

     Direttiva 2001/62/CE della Commissione (GU L 221 del 17.8.2001, pag. 18)

     Direttiva 2002/17/CE della Commissione (GU L 58 del 28.2.2002, pag. 19)

 

Parte B

TERMINI PER LA TRASPOSIZIONE NELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE

(Di cui all'articolo 10, paragrafo 1)

 

Direttiva

Termini

 

Per la trasposizione

Per consentire il commercio dei prodotti conformi alla presente direttiva

Per vietare il commercio dei prodotti non conformi alla presente direttiva

90/128/CEE (GU L 349 del 13.12.1990, pag. 26)

31 dicembre 1990

gennaio 1991

gennaio 1993

92/39/CEE (GU L 168 del 23.6.1992, pag. 21)

31 dicembre 1992

31 marzo 1994

aprile 1995

93/9/CEE (GU L 90 del 14.4.1993, pag. 26)

aprile 1994

aprile 1994

aprile 1996

95/3/CE (GU L 41 del 23.2.1995, pag. 44)

aprile 1996

aprile 1996

aprile 1998

96/11/CE (GU L 61 del 12.3.1996, pag. 26)

gennaio 1997

gennaio 1997

gennaio 1999

1999/91/CE (GU L 310 del 4.12.1999, pag. 41)

31 dicembre 2000

gennaio 2002

gennaio 2003

2001/62/CE (GU L 221 del 17.8.2001, pag. 18)

30 novembre 2002

dicembre 2002

dicembre 2002

2002/17/CE (GU L 58 del 28.2.2002, pag. 19)

28 febbraio 2003

marzo 2003

marzo 2004

 

 

 

marzo 2003 per i materiali e gli oggetti che contengono divinilbenzene

 

 

ALLEGATO VIII

TABELLA DI CORRELAZIONE

 

Direttiva 90/128/CEE

Questa direttiva

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 3a

Articolo 4

Articolo 3b

Articolo 5

Articolo 3c

Articolo 6

Articolo 4

Articolo 7

Articolo 5

Articolo 8

Articolo 6

Articolo 9

-

Articolo 10

-

Articolo 11

-

Articolo 12

ALLEGATO I

ALLEGATO I

ALLEGATO II

ALLEGATO II

ALLEGATO III

ALLEGATO III

ALLEGATO IV

ALLEGATO IV

ALLEGATO V

ALLEGATO V

ALLEGATO VI

ALLEGATO VI

-

ALLEGATO VII

-

ALLEGATO VIII

 


[1] Direttiva rettificata con avviso pubblicato nella G.U.U.E 13 febbraio 2003, n. L 39 e abrogata dall'art. 20 del Regolamento (UE) n. 10/2011.

[2] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 della direttiva n. 2004/19/CE.

[3] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 della direttiva n. 2004/19/CE.

[4] Articolo così sostituito dall’art. 1 della direttiva n. 2004/19/CE.

[5] Articolo inserito dall’art. 1 della direttiva n. 2004/19/CE.

[6] Articolo inserito dall’art. 1 della direttiva n. 2004/19/CE.

[7] Articolo inserito dall’art. 1 della direttiva n. 2004/19/CE.

[8] Articolo così sostituito dall’art. 1 della direttiva n. 2004/19/CE.

[9] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 della direttiva n. 2004/19/CE.

[10] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 della direttiva n. 2004/19/CE.

[11] Paragrafo abrogato dall’art. 1 della direttiva n. 2004/19/CE.

[12] Allegato già modificato dall’art. 1 della direttiva n. 2004/19/CE, dall’art. 1 della direttiva n. 2005/79/CE e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della Direttiva n. 2011/8/UE.

[13] Allegato già modificato dall’art. 1 della direttiva n. 2004/1/Ce e dall’art. 1 della direttiva n. 2004/19/CE e così ulteriormente modificato dall’art. 1 della direttiva n. 2005/79/CE.

[14] Sezione così modificata dall’art. 1 della direttiva n. 2004/19/CE.

[15] Allegato così sostituito dall’art. 1 della direttiva n. 2004/19/CE.

[16] Parte già modificata dall’art. 1 della direttiva n. 2004/19/CE e così ulteriormente modificata dall’art. 1 della direttiva n. 2005/79/CE.

[17] Allegato sostituito dall’art. 1 della direttiva n. 2004/19/CE e così modificato dall’art. 1 della direttiva n. 2005/79/CE.