§ 3.3.686 - Direttiva 8 maggio 2002, n. 40.
Direttiva n. 2002/40/CE della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva n. 92/75/CEE del Consiglio per quanto [...]


Settore:Normativa europea
Materia:3. politica industriale e mercato interno
Capitolo:3.3 ravvicinamento delle legislazioni
Data:08/05/2002
Numero:40


Sommario
Art. 1.      1. La presente direttiva si applica ai forni elettrici per uso domestico alimentati dalla rete elettrica, compresi i forni integrati in apparecchi più grandi.
Art. 2.      1. I dati da fornire a norma della presente direttiva devono essere ottenuti mediante misurazione conforme alle norme armonizzate adottate dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica [...]
Art. 3.      1. La documentazione tecnica di cui all’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 92/75/CEE contiene quanto segue:
Art. 4.      A titolo transitorio gli Stati membri consentono fino al 30 giugno 2003 l’immissione sul mercato, la commercializzazione e/o l’esposizione di prodotti nonché la distribuzione, ai sensi [...]
Art. 5.      1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 31 dicembre 2002 le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Art. 6.      La direttiva 79/531/CEE è abrogata con effetto dal 1° gennaio 2003.
Art. 7.      La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Art. 8.      Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.


§ 3.3.686 - Direttiva 8 maggio 2002, n. 40.

Direttiva n. 2002/40/CE della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva n. 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo di energia dei forni elettrici per uso domestico.

(G.U.C.E. 15 maggio 2002, n. L 128).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 92/75/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1992, concernente l’indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l’etichettatura e informazioni uniformi relative ai prodotti, in particolare l’articolo 9,

     considerando quanto segue:

     (1) La direttiva 92/75/CEE fa obbligo alla Commissione di adottare direttive di applicazione in relazione a vari apparecchi per uso domestico, compresi i forni elettrici.

     (2) Il consumo di energia elettrica dei forni elettrici rappresenta una parte considerevole del consumo globale di energia elettrica per uso domestico nella Comunità. Il potenziale di riduzione dei consumi energetici di tali apparecchi è notevole.

     (3) Le norme armonizzate sono specificazioni tecniche adottate dagli organismi europei di normalizzazione elencati nell’allegato I della direttiva 98/34/CE Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, modificata dalla direttiva 98/48/CE.

     (4) Le informazioni riguardanti le emissioni sonore devono essere comunicate dagli Stati membri, su richiesta, ai sensi della direttiva 86/594/CEE del Consiglio, del 1° dicembre 1986, relativa al rumore aereo emesso dagli apparecchi domestici.

     (5) La direttiva 79/531/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1979, che applica ai forni elettrici la direttiva 79/530/CEE concernente l’informazione, mediante etichettatura, sul consumo di energia degli apparecchi domestici, modificata da ultimo dall’atto di adesione di Austria, Finlandia e Svezia, deve essere abrogata con effetto decorrente dalla data in cui diviene applicabile la presente direttiva.

     (6) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 10 della direttiva 92/75/CEE,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

Art. 1.

     1. La presente direttiva si applica ai forni elettrici per uso domestico alimentati dalla rete elettrica, compresi i forni integrati in apparecchi più grandi.

     2. La presente direttiva non si applica ai forni seguenti:

     a) forni che possono essere alimentati anche da altre fonti di energia;

     b) forni che non rientrano nell’ambito di applicazione delle norme armonizzate di cui all’articolo 2;

     c) forni portatili, consistenti in apparecchi non fissi con massa inferiore a 18 kg, purché non destinati ad installazioni componibili.

     3. Il consumo di energia delle funzioni di produzione di vapore - fatta eccezione per la funzione vapore caldo - non è contemplato dalla presente direttiva.

 

     Art. 2.

     1. I dati da fornire a norma della presente direttiva devono essere ottenuti mediante misurazione conforme alle norme armonizzate adottate dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (Cenelec) su mandato della Commissione ai sensi della direttiva 98/34/CE, i cui numeri di riferimento siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e per le quali gli Stati membri abbiano pubblicato i numeri di riferimento delle norme nazionali di recepimento.

     Le disposizioni degli allegati I, II e III della presente direttiva che stabiliscono l’obbligo di fornire informazioni relative al rumore si applicano solo se queste informazioni siano prescritte dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 86/594/CEE. In tal caso, i dati richiesti sono misurati in conformità con tale direttiva.

     2. Il significato dei termini usati nella presente direttiva è identico a quello ad essi attribuito nella direttiva 92/75/CEE.

 

     Art. 3.

     1. La documentazione tecnica di cui all’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 92/75/CEE contiene quanto segue:

     a) il nome e l’indirizzo del fabbricante;

     b) una descrizione generale dell’apparecchio che consenta di identificarlo univocamente e agevolmente;

     c) informazioni, eventualmente in forma di disegni, riguardanti le principali caratteristiche progettuali del modello, in particolare quelle che incidono maggiormente sul consumo di energia;

     d) i risultati delle principali misurazioni effettuate in base alle procedure di prova stabilite dalle norme armonizzate di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della presente direttiva;

     e) le eventuali istruzioni per l’uso.

     2. L’etichetta di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 92/75/CEE deve essere conforme al modello contenuto nell’allegato I della presente direttiva.

     L’etichetta deve essere apposta sullo sportello dell’apparecchio, in modo da essere chiaramente visibile e non occultata. Nei forni a compartimenti multipli, ciascuno di questi deve essere dotato della propria etichetta, ad eccezione dei compartimenti che non rientrano nell’ambito di applicazione delle norme armonizzate di cui all’articolo 2.

     3. Il contenuto e la forma della scheda informativa, di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 92/75/CEE devono corrispondere alle disposizioni dell’allegato II della presente direttiva.

     4. Se l’apparecchio viene offerto in vendita, locazione o locazione-vendita mediante comunicazione a stampa o scritta, ovvero mediante altri mezzi che implichino l’impossibilità, per il potenziale cliente, di vedere esposto l’apparecchio (offerta scritta, catalogo di vendita per corrispondenza, annunci pubblicitari su Internet o altri mezzi elettronici), la comunicazione deve contenere tutte le informazioni di cui all’allegato III.

     La suddetta regola si applica anche per le offerte di forni a incasso per cucine componibili.

     5. La categoria di efficienza energetica di ogni compartimento del forno deve essere determinata conformemente all’allegato IV.

     6. I termini da usare nell’etichetta e nella scheda informativa ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 92/75/CEE devono essere scelti dalla tabella contenuta nell’allegato V della presente direttiva.

 

     Art. 4.

     A titolo transitorio gli Stati membri consentono fino al 30 giugno 2003 l’immissione sul mercato, la commercializzazione e/o l’esposizione di prodotti nonché la distribuzione, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, di comunicazioni non conformi alle disposizioni della presente direttiva.

 

     Art. 5.

     1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 31 dicembre 2002 le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

     Essi applicano dette disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2003.

     Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

     Art. 6.

     La direttiva 79/531/CEE è abrogata con effetto dal 1° gennaio 2003.

 

     Art. 7.

     La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

     Art. 8.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

ALLEGATO I

Etichetta

 

     Modello dell’etichetta

     1. L’etichetta deve essere conforme alla versione linguistica adeguata, secondo il seguente modello:

     (Omissis).

     2. Nelle note seguenti sono definite le informazioni da fornire:

     Nota

     I. Nome o marchio del costruttore.

     II. Identificazione del modello del costruttore.

     III. Categoria di efficienza energetica del compartimento/dei compartimenti dell’apparecchio determinata conformemente all’allegato IV. La punta della freccia che contiene la lettera distintiva deve trovarsi all’altezza della punta della freccia che indica la classe.

     La freccia che contiene la lettera distintiva della categoria deve avere un’altezza minima non inferiore a quella delle frecce delle diverse categorie e un’altezza massima non superiore a due volte la loro altezza.

     IV. Fatte salve le disposizioni relative al sistema di attribuzione del marchio UE di qualità ecologica, per gli apparecchi che abbiano ricevuto un “marchio UE di qualità ecologica” ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica, è possibile aggiungere qui una riproduzione del marchio ecologico.

     V. Consumo di energia in kWh per la funzione/le funzioni di riscaldamento (convezione naturale e/o convezione forzata) degli apparecchi riferito a un carico normalizzato determinato conformemente alle procedure di prova delle norme armonizzate di cui all’articolo 2.

     VI. Volume utile del compartimento espresso in litri, determinato conformemente alle norme armonizzate di cui all’articolo 2.

     VII. Dimensioni dell’apparecchio, determinate nel modo seguente:

 

piccolo:

12 l ≥ volume <35 l

medio:

35 l ≥ volume <65 l

grande:

65 l ≥ volume.

 

     La freccia di identificazione deve trovarsi all’altezza della dimensione corrispondente.

     VIII. Ove applicabile, rumorosità misurata durante la funzione che determina l’efficienza energetica, conformemente alla direttiva 86/594/CEE [1].

 

[1] Le norme relative sono le norme EN 60704-2-10 (misurazione del rumore) e EN 60704-3 (verifica).

NB: La traduzione nelle altre lingue dei termini impiegati si trova nell’allegato V.

 

     Stampa

     3. I seguenti elementi definiscono alcune caratteristiche dell’etichetta:

 

     Colori usati:

     CMYK - ciano, magenta, giallo, nero

     Es. 07X0: 0% ciano, 70% magenta, 100% giallo, 0% nero.

     Frecce

     A X0X0

     B 70X0

     C 30X0

     D 00X0

     E 03X0

     F 07X0

     G 0XX0

     Colore del contorno: X070

 

     La freccia che indica la classe di efficienza energetica è di colore nero.

     Tutto il testo è nero su fondo bianco.

     (Omissis).

 

 

ALLEGATO II

Scheda

 

     La scheda deve contenere le informazioni seguenti, le quali possono essere inserite in una tabella comprendente diversi apparecchi forniti dallo stesso costruttore; in tal caso esse devono essere elencate nell’ordine indicato o riportate accanto alla descrizione dell’apparecchio:

     1) Marchio del costruttore.

     2) Identificazione del modello del costruttore.

     3) La classe di efficienza energetica del compartimento/dei compartimenti del modello determinata secondo l’allegato IV espressa come “classe di efficienza energetica su una scala da A (bassi consumi) a G (alti consumi)”. Se viene usata una tabella questa informazione può essere espressa in altro modo purché sia chiaro che la scala va da A (bassi consumi) a G (alti consumi). Si deve indicare anche la funzione di riscaldamento con cui è stata determinata la classe di efficienza.

     4) Se le informazioni sono fornite in una tabella, per gli apparecchi che abbiano ricevuto un “marchio UE di qualità ecologica” ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000, tale informazione può essere inserita nella tabella. In tal caso nell’intestazione deve risultare la dicitura “marchio UE di qualità ecologica” e deve essere riprodotto il contrassegno ecologico. Questa possibilità non pregiudica l’applicazione di tutte le disposizioni relative al sistema di assegnazione del marchio UE di qualità ecologica.

     5) Consumo di energia in kWh per la funzione/le funzioni di riscaldamento (convezione naturale e/o convezione forzata di aria e/o vapore caldo) degli apparecchi riferito a un carico normalizzato determinato conformemente alle procedure di prova delle norme armonizzate di cui all’articolo 2.

     6) Volume utile del compartimento espresso in litri, determinato secondo le norme armonizzate di cui all’articolo 2.

     7) Dimensione, determinata nel modo seguente:

 

compartimento di piccolo volume:

12 l ≥ volume <35 l

compartimento di medio volume:

35 l ≥ volume <65 l

compartimento di grande volume:

65 l ≥ volume.

 

     La freccia di identificazione deve trovarsi all’altezza della dimensione corrispondente.

     8) Il tempo impiegato per la cottura di un carico normalizzato, determinato conformemente alle procedure di prova delle norme armonizzate di cui all’articolo 2.

     9) A titolo facoltativo, rumorosità misurata durante la funzione che determina l’efficienza energetica, conformemente alla direttiva 86/594/CEE [1].

     10) Dichiarazione del consumo di energia dell’apparecchio quando non è attiva alcuna funzione di riscaldamento e il forno è impostato sul minor consumo di energia, non appena sarà disponibile una norma armonizzata adeguata per le perdite in posizione di attesa (stand-by).

     11) Superficie del piano di cottura più grande, espressa in cm2 e determinata come “superficie” secondo le norme armonizzate di cui all’articolo 2.

     Se l’etichetta è riprodotta nella scheda - a colori o in bianco e nero - è sufficiente aggiungere le sole informazioni non riportate sull’etichetta.

     NB:

     La traduzione nelle altre lingue dei termini impiegati si trova nell’allegato V.

 

[1] Le norme relative sono le norme EN 60704-2-10 (misurazione del rumore) e EN 60704-3 (verifica).

 

 

ALLEGATO III

Vendita per corrispondenza e altri tipi di vendita a distanza

 

     I cataloghi di vendita per corrispondenza, le comunicazioni, le offerte scritte, la pubblicità su Internet o mediante altri mezzi elettronici di cui all’articolo 3, paragrafo 4, comprese le offerte di vendita di forni a incasso per cucine componibili, devono contenere le seguenti informazioni, nell’ordine qui specificato:

 

1) Marchio del costruttore e identificazione del modello

(allegato II, punti 1 e 2)

2) Classe di efficienza energetica

(allegato II, punto 3)

3) Consumo di energia

(allegato II, punto 5)

4) Volume utile

(allegato II, punto 6)

5) Dimensioni

(allegato II, punto 7)

6) Rumorosità

(allegato II, punto 9)

 

     Qualsiasi altra informazione inserita nella scheda informativa deve essere fornita nella forma definita nell’allegato II e deve essere inserita nell’elenco di cui sopra nell’ordine prescritto per la scheda.

     NB: La traduzione nelle altre lingue dei termini impiegati si trova nell’allegato V.

 

 

ALLEGATO IV

Classi di efficienza energetica

 

     La classe di efficienza energetica di un compartimento deve essere determinata nel modo seguente:

 

     TABELLA 1

     Compartimenti di piccolo volume

 

Classe di efficienza energetica

Consumo di energia E [1] in kWh riferito al carico normalizzato

A

E < 0,60

B

0,60 ≥ E < 0,80

C

0,80 ≥ E < 1,00

D

1,00 ≥ E < 1,20

E

1,20 ≥ E < 1,40

F

1,40 ≥ E < 1,60

G

1,60 ≥ E

 

[1] Determinato sulla base delle disposizioni dell’allegato I, nota V.

 

     TABELLA 2

     Compartimenti di volume medio

 

Classe di efficienza energetica

Consumo di energia E [1] in kWh riferito al carico normalizzato

A

E < 0,80

B

0,80 ≥ E < 1,00

C

1,00 ≥ E < 1,20

D

1,20 ≥ E < 1,40

E

1,40 ≥ E < 1,60

F

1,60 ≥ E < 1,80

G

1,80 ≥ E

 

[1] Determinato sulla base delle disposizioni dell’allegato I, nota V.

 

     TABELLA 3

     Compartimenti di grande volume

 

Classe di efficienza energetica

Consumo di energia E [1] in kWh riferito al carico normalizzato

A

E < 1,00

B

1,00 ≥ E < 1,20

C

1,20 ≥ E < 1,40

D

1,40 ≥ E < 1,60

E

1,60 ≥ E < 1,80

F

1,80 ≥ E < 2,00

G

2,00 ≥ E

 

[1] Determinato sulla base delle disposizioni dell’allegato I, nota V.

 

 

ALLEGATO V [1]

Traduzione dei termini da usare per l’etichetta e per la scheda

 

     Nelle altre lingue i termini utilizzati nella presente direttiva corrispondenti all’italiano sono i seguenti:

     (Omissis).


[1] Allegato rettificato con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 8 febbraio 2003, n. L 33 e modificato dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.