| Settore: | Normativa europea | 
| Materia: | 3. politica industriale e mercato interno | 
| Capitolo: | 3.3 ravvicinamento delle legislazioni | 
| Data: | 25/02/2002 | 
| Numero: | 173 | 
| Sommario | 
| Art. 1. Il periodo di validità stabilito all'articolo 3 della decisione 1999/427/CE della definizione del gruppo di prodotti contrassegnato dal numero di codice 15 e dei relativi criteri ecologici [...] | 
| Art. 2. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione | 
§ 3.3.675 - Decisione 25 febbraio 2002, n. 173.
Decisione n. 2002/173/CE della Commissione che proroga il periodo di validità della decisione n. 1999/427/CE che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai detersivi per lavastoviglie.
(G.U.C.E. 27 febbraio 2002, n. L 56).
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
     visto il 
considerando quanto segue:
     (1) Il 
     (2) L'articolo 4 del 
     (3) Con la 
     (4) A seguito del riesame si ritiene opportuno prorogare il periodo di validità della definizione del gruppo di prodotti e dei relativi criteri ecologici senza alcuna modifica per un periodo di diciotto mesi, in particolare per consentire alle imprese cui è stato concesso il marchio di qualità ecologica di continuare ad utilizzarlo almeno fino a quando non sia ultimata la revisione della 
     (5) Il periodo di validità stabilito all'articolo 3 della 
     (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 17 del 
ha adottato la presente decisione:
     Il periodo di validità stabilito all'articolo 3 della 
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.