§ 3.3.675 - Decisione 25 febbraio 2002, n. 173.
Decisione n. 2002/173/CE della Commissione che proroga il periodo di validità della decisione n. 1999/427/CE che stabilisce i criteri [...]


Settore:Normativa europea
Materia:3. politica industriale e mercato interno
Capitolo:3.3 ravvicinamento delle legislazioni
Data:25/02/2002
Numero:173


Sommario
Art. 1.      Il periodo di validità stabilito all'articolo 3 della decisione 1999/427/CE della definizione del gruppo di prodotti contrassegnato dal numero di codice 15 e dei relativi criteri ecologici [...]
Art. 2.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione


§ 3.3.675 - Decisione 25 febbraio 2002, n. 173.

Decisione n. 2002/173/CE della Commissione che proroga il periodo di validità della decisione n. 1999/427/CE che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai detersivi per lavastoviglie.

(G.U.C.E. 27 febbraio 2002, n. L 56).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica, in particolare gli articoli 4 e 6,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 1980/2000 stabilisce che il marchio di qualità ecologica sia assegnato a prodotti le cui caratteristiche contribuiscono in maniera significativa a risolvere problemi ambientali di primaria importanza.

     (2) L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1980/2000 stabilisce che l'assegnazione del marchio di qualità ecologica sia regolata da criteri specifici relativi a ciascun gruppo di prodotti e che il riesame dei criteri relativi al marchio di qualità ecologica e dei requisiti di valutazione e verifica della conformità sia effettuato con congruo anticipo rispetto al termine di validità dei criteri stabiliti per ciascun gruppo di prodotti e dia luogo ad una proposta di proroga, revoca o revisione.

     (3) Con la decisione 1999/427/CE, la Commissione ha stabilito i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai detersivi per lavastoviglie che, in conformità dell'articolo 3, scadono il 31 maggio 2002.

     (4) A seguito del riesame si ritiene opportuno prorogare il periodo di validità della definizione del gruppo di prodotti e dei relativi criteri ecologici senza alcuna modifica per un periodo di diciotto mesi, in particolare per consentire alle imprese cui è stato concesso il marchio di qualità ecologica di continuare ad utilizzarlo almeno fino a quando non sia ultimata la revisione della decisione 1999/427/CE.

     (5) Il periodo di validità stabilito all'articolo 3 della decisione 1999/427/CE deve pertanto essere prorogato.

     (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1980/2000,

     ha adottato la presente decisione:

 

Art. 1.

     Il periodo di validità stabilito all'articolo 3 della decisione 1999/427/CE della definizione del gruppo di prodotti contrassegnato dal numero di codice 15 e dei relativi criteri ecologici specifici è prorogato fino al 30 novembre 2003.

 

     Art. 2.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.