§ 3.3.452 - Direttiva 22 febbraio 1999, n. 4.
Direttiva n. 1999/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli estratti di caffè e agli estratti di cicoria.


Settore:Normativa europea
Materia:3. politica industriale e mercato interno
Capitolo:3.3 ravvicinamento delle legislazioni
Data:22/02/1999
Numero:4


Sommario
Art. 1.      La presente direttiva si applica agli estratti di caffè ed agli estratti di cicoria definiti nell'allegato
Art. 2.      La direttiva 79/112/CEE si applica ai prodotti definiti nell'allegato, alle seguenti condizioni
Art. 3.      Per i prodotti definiti nell'allegato, gli Stati membri non adottano disposizioni nazionali non previste dalla presente direttiva
Art. 4.      Gli adeguamenti della presente direttiva alle disposizioni comunitarie generali in materia di prodotti alimentati sono decisi secondo la procedura di cui all'articolo 5
Art. 5. 
Art. 6.      La direttiva 77/436/CEE è abrogata a decorrere dal 13 settembre 2000. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva
Art. 7.      1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 13 settembre 2000. Essi ne [...]
Art. 8.      La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
Art. 9.      Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva


§ 3.3.452 - Direttiva 22 febbraio 1999, n. 4.

Direttiva n. 1999/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli estratti di caffè e agli estratti di cicoria.

(G.U.C.E. 13 marzo 1999, n. L 66).

 

Art. 1.

     La presente direttiva si applica agli estratti di caffè ed agli estratti di cicoria definiti nell'allegato.

La presente direttiva non si applica al «café torrefacto soluble».

 

     Art. 2.

     La direttiva 79/112/CEE si applica ai prodotti definiti nell'allegato, alle seguenti condizioni:

     a) Le denominazioni previste nell'allegato sono riservate ai prodotti in esso indicati e devono essere utilizzate nel commercio per designarli. Se del caso, le denominazioni di vendita sono completate dai termini:

     - «in pasta» o «in forma pastosa» o

     - «liquido» o «in forma liquida».

Tuttavia le denominazioni di vendita possono essere completate dal termine

«concentrato»:

     - nel caso del prodotto definito al punto 1, lettera c) dell'allegato, a condizione che il tenore di sostanza secca ottenuta dal caffè sia superiore al 25% in peso;

     - nel caso del prodotto definito al punto 2, lettera c) dell'allegato, a condizione che il tenore di sostanza secca ottenuta dalla cicoria sia superiore al 45% in peso.

     b) L'etichettatura reca la dicitura «decaffeinato» per i prodotti definiti al punto 1 dell'allegato il cui tenore di caffeina anidra non sia superiore, in peso, allo 0,3% della sostanza secca ottenuta dal caffè. Tale dicitura deve figurare nello stesso campo visivo della denominazione di vendita.

     c) Per i prodotti definiti al punto 1, lettera c) e al punto 2, lettera c) dell'allegato, l'etichettatura reca la dicitura «con ...» o «conservato con ...» o «con aggiunta di ...» o «torrefatto con .. » seguita dal tipo/dai tipi di zucchero utilizzato.

Tali diciture devono figurare nello stesso campo visivo della denominazione di vendita.

     d) Per i prodotti definiti al punto 1, lettere b) e c) dell'allegato, l'etichettatura indica il tenore minimo di sostanza secca ottenuta dal caffè oppure, per i prodotti definiti al punto 2, lettere b) e c) dell'allegato, essa indica il tenore minimo di sostanza secca ottenuta dalla cicoria. Tali tenori sono espressi in percentuale del peso del prodotto finito.

 

     Art. 3.

     Per i prodotti definiti nell'allegato, gli Stati membri non adottano disposizioni nazionali non previste dalla presente direttiva.

 

     Art. 4.

     Gli adeguamenti della presente direttiva alle disposizioni comunitarie generali in materia di prodotti alimentati sono decisi secondo la procedura di cui all'articolo 5.

 

     Art. 5. [1]

     1. La Commissione è assistita dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002, in prosieguo denominato "Comitato".

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 6.

     La direttiva 77/436/CEE è abrogata a decorrere dal 13 settembre 2000. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva.

 

     Art. 7.

     1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 13 settembre 2000. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Dette disposizioni sono applicate in modo da:

     - autorizzare l'immissione in commercio dei prodotti definiti nell'allegato se conformi alle definizioni e alle norme previste dalla presente direttiva, a decorrere dal 13 settembre 2000;

     - vietare l'immissione in commercio dei prodotti non conformi alla presente direttiva, a decorrere dal 13 settembre 2001. Tuttavia, l'immissione in commercio dei prodotti non conformi alla presente direttiva, etichettati anteriormente al 13 settembre 2001 a norma della direttiva 77/436/CEE, è autorizzata fino all'esaurimento delle scorte. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

     Art. 8.

     La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

     Art. 9.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

ALLEGATO

DENOMINAZIONI, DEFINIZIONI E CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI

 

     1. «Estratto di caffè», «estratto di caffè solubile»., «caffè solubile» o «caffè istantaneo»

Designa il prodotto concentrato, ottenuto mediante estrazione dai grani di caffè torrefatti, utilizzando l'acqua come unico agente di estrazione, ad esclusione di qualsiasi procedimento di idrolisi con aggiunta di acido o di base. Oltre alle sostanze insolubili, tecnicamente ineliminabili e gli olii non solubili provenienti dal caffè, esso deve contenere esclusivamente i principi solubili e aromatici del caffè. Gli Stati membri accertano che i metodi utilizzati per la determinazione del tenore di idrati di carbonio liberi e totali dei caffè solubili siano conformi ai paragrafi 1 e 2 dell'allegato della direttiva 85/591/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente l'istituzione di modalità di prelievo dei campioni e di metodi d'analisi comunitari per il controllo dei prodotti destinati all'alimentazione umana, e siano omologati o normalizzati o lo diventino quanto prima.

Il tenore di sostanza secca ottenuta dal caffè deve essere:

     a) uguale o superiore al 95% in peso per l'estratto di caffè;

     b) compreso tra il 70 e l'85% in peso per l'estratto di caffè in pasta;

     c) compreso tra il 15 e il 55% in peso per l'estratto di caffè liquido.

L'estratto di caffè solido o in pasta non deve contenere altre sostanze se non quelle ottenute dall'estrazione del caffè. L'estratto di caffè liquido può contenere zuccheri alimentari, torrefatti o meno, in quantità non eccedente il 12% in peso.

 

     2. «Estratto di cicoria», «cicoria solubile» o «cicoria istantanea» Designa il prodotto concentrato, ottenuto mediante estrazione dalla cicoria torrefatta, utilizzando l'acqua come unico agente di estrazione, ad esclusione di qualsiasi procedimento di idrolisi con aggiunta di acido o di base.

Per cicoria si intendono le radici di Cichorium Intybus L., non utilizzate per la produzione di cicoria witloof, opportunamente pulite per essere essiccate e torrefatte in vista della preparazione di bevande. Il tenore di sostanza secca ottenuta dalla cicoria deve essere:

     a) uguale o superiore al 95% in peso per l'estratto di cicoria;

     b) compreso tra il 70 e l'85% in peso per l'estratto di cicoria in pasta;

     c) compreso tra il 25 e il 55% in peso per l'estratto di cicoria liquido.

L'estratto di cicoria o in pasta non può contenere quantità eccedenti l'1% in peso di sostanze non ottenute dalla cicoria.

L'estratto di cicoria liquido può contenere zuccheri alimentari, torrefatto o non, in quantità non eccedenti il 35% in peso.

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 3 del regolamento (CE) n. 1882/2003.