§ 41.7.117 - D.P.R. 1 luglio 1977, n. 684.
Norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di demanio marittimo.


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:01/07/1977
Numero:684


Sommario
Art. 1.      In attuazione dell'art. 32 dello statuto della regione siciliana sono esclusi dal trasferimento alla regione i beni appartenenti al demanio marittimo utilizzati dall'amministrazione militare.
Art. 2.      Il passaggio alla regione dei beni alla stessa assegnati avrà luogo, in uno alle pertinenze ed agli oneri relativi, con decorrenza dal 1° gennaio 1978 ovvero, successivamente, dalla data in cui [...]
Art. 3.      Nell'ambito del territorio della regione le attribuzioni delle amministrazioni dello Stato relative ai beni del demanio marittimo trasferiti alla regione siciliana sono esercitate [...]
Art. 4.      Per l'esercizio delle attribuzioni previste dal precedente articolo, l'amministrazione regionale, fino a quando non si sarà diversamente provveduto, si avvale delle capitanerie di porto e degli [...]
Art. 5.      Restano fermi gli effetti degli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria compiuti dall'amministrazione statale o da quella regionale anteriormente alle date degli elenchi di cui [...]


§ 41.7.117 - D.P.R. 1 luglio 1977, n. 684.

Norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di demanio marittimo.

(G.U. 8 settembre 1977, n. 245)

 

     Art. 1.

     In attuazione dell'art. 32 dello statuto della regione siciliana sono esclusi dal trasferimento alla regione i beni appartenenti al demanio marittimo utilizzati dall'amministrazione militare.

     Qualora per le esigenze della difesa, l'amministrazione militare debba disporre di aree del demanio marittimo già trasferite alla regione, tali aree vengono, a richiesta della stessa amministrazione militare, ritrasferite al demanio ed assegnate all'amministrazione militare.

     Sono altresì esclusi i beni del demanio marittimo interessanti i servizi di carattere nazionale.

     Per i beni trasferiti che si rendessero successivamente necessari per la destinazione ai servizi di cui al comma precedente, la retrocessione allo Stato avverrà su richiesta dell'amministrazione competente e di intesa con la regione.

     I provvedimenti di retrocessione vengono adottati con decreto del Presidente della Repubblica.

     Per il trasferimento dei beni del demanio marittimo alla regione, si applicano in quanto compatibili le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1961, n. 1825.

     Il termine previsto dall'art. 5, primo comma, del sopracitato decreto è elevato ad anni due e decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     Qualora entro i termini previsti dal comma precedente non si sia provveduto alla formulazione degli elenchi di cui al citato art. 5, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1961, n. 1825, vi provvede l'amministrazione regionale avvalendosi anche dei competenti uffici dello Stato.

     Gli elenchi così compilati saranno trasmessi al Ministero delle finanze e dai Ministeri interessati per le previste intese.

 

          Art. 2.

     Il passaggio alla regione dei beni alla stessa assegnati avrà luogo, in uno alle pertinenze ed agli oneri relativi, con decorrenza dal 1° gennaio 1978 ovvero, successivamente, dalla data in cui vengono a cessare i motivi che avevano determinato il mantenimento dei beni stessi tra quelli del demanio dello Stato.

     Nel caso previsto dal precedente comma il passaggio dei beni alla regione ha luogo anche quando questi vengano a far parte del patrimonio indisponibile o disponibile dello Stato.

 

          Art. 3.

     Nell'ambito del territorio della regione le attribuzioni delle amministrazioni dello Stato relative ai beni del demanio marittimo trasferiti alla regione siciliana sono esercitate dall'amministrazione della regione.

     Relativamente ai beni del demanio marittimo la cui appartenenza rimane allo Stato, ad eccezione di quelli interessanti la difesa, l'amministrazione regionale esercita le attribuzioni di cui all'ultima parte del primo comma dell'art. 20 dello statuto.

 

          Art. 4.

     Per l'esercizio delle attribuzioni previste dal precedente articolo, l'amministrazione regionale, fino a quando non si sarà diversamente provveduto, si avvale delle capitanerie di porto e degli uffici da esse dipendenti, nonchè degli altri organi dello Stato competenti in materia. Tali uffici ed organi esercitano le attribuzioni ad essi spettanti in materia di demanio marittimo in relazione funzionale con l'amministrazione regionale.

 

          Art. 5.

     Restano fermi gli effetti degli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria compiuti dall'amministrazione statale o da quella regionale anteriormente alle date degli elenchi di cui all'ottavo e nono comma dell'art. 1 del presente decreto e relativi ai beni del demanio marittimo.