§ 41.7.76 - D.P.R. 9 agosto 1966, n. 833.
Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di trasporti su funivie e linee automobilistiche, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:09/08/1966
Numero:833


Sommario
Art. 1.      Salvo quanto disposto negli articoli seguenti, le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di funivie e linee automobilistiche tranviarie e filoviarie di interesse [...]
Art. 2.      Per le linee di interesse nazionale o interregionale che si svolgono nel territorio della Regione, il provvedimento di concessione, di competenza del Ministero dei trasporti e dell'aviazione [...]
Art. 3.      Nulla è innovato alle attribuzioni degli organi dello Stato relative a:
Art. 4.  [2]
Art. 5.      Ai fini del coordinamento dei prezzi dei servizi pubblici di trasporto, la Regione determina le tariffe dei servizi di trasporto di sua competenza, sentito il Ministero dei trasporti e [...]
Art. 6.      Spetta alla Regione impartire le disposizioni necessarie per garantire la regolarità e la sicurezza dei servizi pubblici di trasporto che è competente a concedere.
Art. 7.      Per l'istituzione, la regolamentazione e la modificazione dei servizi nazionali di comunicazione e dei trasporti che interessano in modo particolare la Regione, dovrà essere chiesto il parere [...]


§ 41.7.76 - D.P.R. 9 agosto 1966, n. 833.

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di trasporti su funivie e linee automobilistiche, tranviarie e filoviarie, di interesse regionale.

(G.U. 21 ottobre 1966, n. 263)

 

     Art. 1.

     Salvo quanto disposto negli articoli seguenti, le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di funivie e linee automobilistiche tranviarie e filoviarie di interesse regionale, sono esercitate dall'Amministrazione regionale, ai sensi e nei limiti dell'art. 8 dello Statuto, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.

     (Omissis) [1]

 

          Art. 2.

     Per le linee di interesse nazionale o interregionale che si svolgono nel territorio della Regione, il provvedimento di concessione, di competenza del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, è adottato previo parere della Giunta regionale, da emettersi nel termine perentorio di giorni trenta dalla richiesta.

 

          Art. 3.

     Nulla è innovato alle attribuzioni degli organi dello Stato relative a:

     1) trasporto degli effetti postali;

     2) trasporto dei recipienti destinati a contenere gas compressi liquefatti e disciolti;

     3) trasporto con trazione a fune limitatamente alle prescrizioni tecniche per l'impianto e l'esercizio, all'approvazione dei progetti, alle operazioni di collaudo ed alla vigilanza tecnica.

     Gli organi statali nell'esercizio delle attribuzioni di cui al precedente comma devono riferire alla Regione per i provvedimenti di sua competenza.

 

          Art. 4. [2]

 

          Art. 5.

     Ai fini del coordinamento dei prezzi dei servizi pubblici di trasporto, la Regione determina le tariffe dei servizi di trasporto di sua competenza, sentito il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

 

          Art. 6.

     Spetta alla Regione impartire le disposizioni necessarie per garantire la regolarità e la sicurezza dei servizi pubblici di trasporto che è competente a concedere.

     La Regione, nell'impartire sia all'atto della concessione e sia successivamente le disposizioni del precedente comma, dovrà sentire il parere dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per il Friuli-Venezia Giulia.

     Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge regionale, la Regione, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 1, si avvale dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per il Friuli-Venezia Giulia.

 

          Art. 7.

     Per l'istituzione, la regolamentazione e la modificazione dei servizi nazionali di comunicazione e dei trasporti che interessano in modo particolare la Regione, dovrà essere chiesto il parere della Regione stessa, da emettersi non oltre trenta giorni dalla richiesta.

 


[1]  Comma abrogato dall'art. 12 del D.P.R. 25 novembre 1975, n. 902.

[2]  Articolo abrogato dall'art. 12 del D.P.R. 25 novembre 1975, n. 902.