§ 41.7.39 - D.P.R. 21 novembre 1951, n. 1396.
Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:21/11/1951
Numero:1396


Sommario
Art. 1.      Ai fini dell'attuazione dei commi primo e terzo dell'art. 85 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, le Amministrazioni dello Stato anche con ordinamento autonomo possono, per il [...]
Art. 2.      Le disposizioni dell'articolo precedente sono applicabili anche ai concorsi banditi dallo Stato per l'assunzione di personale destinato a prestare servizio alle dipendenze degli enti locali.
Art. 3.      Per l'applicazione degli articoli precedenti le Amministrazioni possono integrare la composizione delle commissioni di esame previste dai rispettivi regolamenti.


§ 41.7.39 - D.P.R. 21 novembre 1951, n. 1396.

Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

(G.U. 29 dicembre 1951, n. 298)

 

     Art. 1.

     Ai fini dell'attuazione dei commi primo e terzo dell'art. 85 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, le Amministrazioni dello Stato anche con ordinamento autonomo possono, per il periodo di cinque anni dall'entrata in vigore del presente decreto, inserire la lingua tedesca fra le prove di esame nei concorsi per l'ammissione ai gradi iniziali dei ruoli del personale dei gruppi A, B, C e subalterno.

     È in facoltà delle Amministrazioni di prescrivere in singoli bandi di concorso la lingua tedesca come materia d'esame obbligatoria; oppure di introdurre la prova di esame facoltativa di lingua tedesca e di riservare in tal caso un'aliquota dei posti messi a concorso a favore dei candidati che abbiano superato tale prova e siano risultati idonei nelle prove obbligatorie; oppure di includere detta materia come facoltativa con l'attribuzione di un punteggio.

     Nei concorsi per titoli la conoscenza della lingua tedesca potrà formare oggetto di una prova d'esame integrativa.

 

          Art. 2.

     Le disposizioni dell'articolo precedente sono applicabili anche ai concorsi banditi dallo Stato per l'assunzione di personale destinato a prestare servizio alle dipendenze degli enti locali.

 

          Art. 3.

     Per l'applicazione degli articoli precedenti le Amministrazioni possono integrare la composizione delle commissioni di esame previste dai rispettivi regolamenti.