§ 41.7.4 - D.Lgs.Lgt. 7 settembre 1945, n. 546.
Agevolazioni di ordine economico e tributario a favore della Valle d'Aosta.


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:07/09/1945
Numero:546


Sommario
Art. 1.      Tutte le acque pubbliche esistenti nel territorio della "Valle d'Aosta" sono a questa date in concessione gratuita per novantanove anni. La concessione potrà essere rinnovata.
Art. 2.      Nei casi di subconcessione per sfruttamento idraulico, la Valle non potrà applicare canoni che superino i limiti che saranno stabiliti con successivo provvedimento legislativo, sentito il [...]
Art. 3.      Su domanda della Valle, saranno a questa date in concessione gratuita, per novantanove anni, le miniere esistenti nel territorio della Valle stessa. Tale concessione potrà essere rinnovata.
Art. 4.      Il territorio compreso nella circoscrizione della Valle è posto fuori della linea doganale e costituisce zona franca.
Art. 5.      Con separato provvedimento legislativo, sentito il Consiglio della Valle, sarà stabilito il concorso da parte dello Stato per sopperire alle necessità della ricostruzione della Valle.
Art. 6.      Il presente decreto sarà sottoposto all'Assemblea Costituente. Esso entra in vigore alla data della restituzione della provincia di Aosta all'amministrazione del Governo italiano od anche [...]


§ 41.7.4 - D.Lgs.Lgt. 7 settembre 1945, n. 546.

Agevolazioni di ordine economico e tributario a favore della Valle d'Aosta.

(G.U. 20 settembre 1945, n. 113)

 

     Art. 1.

     Tutte le acque pubbliche esistenti nel territorio della "Valle d'Aosta" sono a questa date in concessione gratuita per novantanove anni. La concessione potrà essere rinnovata.

     Dalla concessione sono escluse le acque che alla data del presente decreto abbiano già formato oggetto di riconoscimento di uso o di concessione, anche quando tale uso o concessione vengano a cessare.

     Le acque concesse alla Valle potranno da questa essere subconcesse purchè la loro utilizzazione avvenga nel territorio dello Stato e secondo un piano generale, da stabilirsi da un Comitato misto composto di rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici e del Consiglio della Valle.

     Le subconcessioni saranno istruite secondo la procedura e le norme tecniche per le concessioni fatte dallo Stato.

     Qualora, per difetto di iniziativa privata o per altra causa, sia ritardata l'utilizzazione delle acque, questa potrà essere promossa dallo Stato, fermi restando i benefici economici a favore della Valle.

     Non è consentita ad alcun titolo e sotto alcuna forma la cessione della concessione prevista dal presente articolo.

 

          Art. 2.

     Nei casi di subconcessione per sfruttamento idraulico, la Valle non potrà applicare canoni che superino i limiti che saranno stabiliti con successivo provvedimento legislativo, sentito il Consiglio della Valle.

     La subconcessione può essere subordinata anche all'impegno di fornire gratuitamente energia elettrica per servizi pubblici, nei limiti di quantità previsti dalle leggi vigenti, e a prezzi ridotti per usi domestici o per l'artigianato locale.

     Lo Stato cederà a favore della Valle i due terzi dell'importo del canone annuale percepito a norma di legge. Tale quota sarà mantenuta anche quando i canoni attualmente corrisposti verranno riveduti in relazione alla mutata situazione economica. Inoltre, nel caso di revisione delle concessioni già esistenti, potrà essere imposto l'obbligo di fornire energia elettrica, nei modi e per gli scopi previsti nel comma precedente.

     I termini per l'applicazione dell'art. 52 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, che risultassero prescritti, sono riaperti a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     Le concessioni per uso potabili ed irrigui già esistenti non saranno soggette ad alcuna imposizione di canone.

 

          Art. 3.

     Su domanda della Valle, saranno a questa date in concessione gratuita, per novantanove anni, le miniere esistenti nel territorio della Valle stessa. Tale concessione potrà essere rinnovata.

     Dalla concessione sono escluse le miniere che alla data del presente decreto formino oggetto di regolari concessioni, anche quando queste vengano a cessare.

     Per quanto non disposto dal comma precedente, si osservano le disposizioni della legge mineraria.

 

          Art. 4.

     Il territorio compreso nella circoscrizione della Valle è posto fuori della linea doganale e costituisce zona franca.

     Il beneficio della zona franca si estende anche alle merci che provengono dagli Stati non limitrofi alla Valle.

     Il beneficio della zona franca non comprende l'esenzione dalle imposte erariali di fabbricazione e di consumo e dai diritti sui generi di privativa, nè dall'imposta generale sulle entrate.

     Avranno vigore nella Valle le disposizioni generali relative al controllo valutario e agli eventuali contingentamenti delle importazioni ed esportazioni.

     Con successivo provvedimento verranno stabilite le modalità di attuazione della zona franca, comprese quelle relative alla franchigia per i prodotti valdostani da introdurre nel territorio doganale italiano, e quelle concernenti la disciplina, ai fini doganali, degli stabilimenti industriali e commerciali esistenti nella Valle. Nel provvedimento stesso sarà stabilita la data nella quale il beneficio della zona franca avrà inizio.

     Alla scadenza del triennio dalla data prevista nel comma precedente, il Parlamento, sentito il Consiglio della Valle, delibererà definitivamente circa il beneficio della zona franca previsto dal presente articolo.

 

          Art. 5.

     Con separato provvedimento legislativo, sentito il Consiglio della Valle, sarà stabilito il concorso da parte dello Stato per sopperire alle necessità della ricostruzione della Valle.

 

          Art. 6.

     Il presente decreto sarà sottoposto all'Assemblea Costituente. Esso entra in vigore alla data della restituzione della provincia di Aosta all'amministrazione del Governo italiano od anche anteriormente, se ciò sarà disposto dal Governo Militare Alleato.