§ 41.7.2 - D.Lgs.Lgt. 28 dicembre 1944, n. 417.
Provvedimenti regionali per la Sardegna.


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:28/12/1944
Numero:417


Sommario
Art. 1.      L'art. 1 del regio decreto-legge 16 marzo 1944, n. 90, è modificato come segue:
Art. 2.      Rientrano nella competenza dell'Alto Commissario:
Art. 3.      L'art. 6 del regio decreto-legge 16 marzo 1944, n. 90, è modificato come segue:
Art. 4.      La Consulta regionale esamina i problemi dell'Isola, formula proposte per l'ordinamento regionale ed assiste l'Alto Commissario nell'esercizio delle sue funzioni, pronunciandosi sui [...]
Art. 5.      A decorrere dall'esercizio finanziario 1945-46 sarà istituita negli stati di previsione delle spese dei Ministeri competenti una rubrica speciale nella quale saranno raggruppate le spese di [...]
Art. 6.      Per quanto non innovato o modificato dal presente decreto, restano ferme le disposizioni dei regi decreti-legge 27 gennaio 1944, n. 21, e 16 marzo 1944, n. 90.
Art. 7.      E' istituito presso l'Alto Commissariato per la Sardegna un Comitato regionale per la bonifica ed il miglioramento fondiario, presieduto dall'Alto Commissario e composto del provveditore alle [...]
Art. 8.      Il Comitato regionale predispone i programmi complessivi delle opere di cui all'art. 2 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e delle conseguenti trasformazioni dell'agricoltura, stabilendo [...]
Art. 9.      Il Comitato regionale ha, per il periodo di emergenza, il compito:
Art. 10.      Sulla base delle determinazioni di cui alla lettera b) dell'articolo precedente, l'ispettore agrario compartimentale prescrive la compilazione dei piani di utilizzazione e di miglioramento da [...]
Art. 11.      La concessione di terre non coltivate o insufficientemente coltivate a cooperative e ad altri enti, a norma del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, è subordinata [...]
Art. 12.      Anche nel caso in cui non abbiano luogo le concessioni previste dall'articolo precedente, i proprietari dei fondi, per i quali sono stati prescritti piani di coltivazione e di miglioramento, [...]
Art. 13.      L'Alto Commissario, sentita la Consulta regionale, promuoverà il riordinamento dell'Ente sardo di colonizzazione.
Art. 14.      Per l'esecuzione in Sardegna di opere, pubbliche o private, di bonifica e di miglioramento fondiario a norma del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, nonchè per scopi di istruzione tecnica, è [...]
Artt. 15. - 20. 
Artt. 21. - 35. 
Art. 36.      E' autorizzata la spesa di lire trecento milioni a titolo di anticipazioni alle imprese minerarie sarde per il finanziamento di spese resesi necessarie in dipendenza dell'attuale stato di guerra [...]
Art. 37.      Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.
Art. 38.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno.


§ 41.7.2 - D.Lgs.Lgt. 28 dicembre 1944, n. 417. [1]

Provvedimenti regionali per la Sardegna.

(G.U. 13 gennaio 1945, n. 6)

 

Capo I

ALTO COMMISSARIATO E CONSULTA REGIONALE

 

     Art. 1.

     L'art. 1 del regio decreto-legge 16 marzo 1944, n. 90, è modificato come segue:

     "L'Alto Commissario per la Sardegna:

     a) sovraintende nel territorio dell'Isola a tutte le Amministrazioni statali, civili e militari, nonchè agli enti ed istituti di diritto pubblico ed in genere a tutti gli enti sottoposti a tutela o vigilanza dello Stato;

     b) dirige e coordina l'azione dei prefetti e delle altre autorità civili dell'Isola e ne assicura l'unità di indirizzo;

     c) ferma restando la competenza del Consiglio dei Ministri, esplica nel detto territorio tutte le attribuzioni delle amministrazioni centrali, escluso quanto attiene all'amministrazione della giustizia e dell'istruzione superiore, alle amministrazioni militari, all'applicazione delle leggi fiscali e degli ordinamenti contabili dello Stato ed a tutto quanto si riferisce alla gestione del bilancio, alla vigilanza e alla disciplina del credito e alla tutela del risparmio.

     Resta in ogni caso riservata alle rispettive amministrazioni, ai sensi delle disposizioni vigenti, la competenza circa le nomine, i licenziamenti, le promozioni, i trasferimenti ed ogni altro provvedimento concernente lo stato economico e giuridico del personale dello Stato e degli enti di diritto pubblico;

     d) interviene senza voto deliberativo al Consiglio dei Ministri, su convocazione del Presidente del Consiglio, limitatamente agli affari riguardanti la Sardegna".

 

          Art. 2.

     Rientrano nella competenza dell'Alto Commissario:

     a) l'esercizio di tutte le attribuzioni spettanti ai Ministri per i lavori pubblici e per l'agricoltura e le foreste nei confronti del provveditore alle opere pubbliche con sede in Cagliari e dell'ispettore agrario compartimentale della Sardegna.

     Entro i limiti di spesa che saranno fissati per l'esecuzione in Sardegna di opere pubbliche di qualsiasi specie, ivi comprese quelle di bonifica e per le opere di miglioramento fondiario, spetta all'Alto Commissario, sentiti gli organi tecnici locali, approvare, anche in deroga a tutte le vigenti disposizioni, i piani ed i progetti e, osservando nel resto le norme sulla contabilità generale dello Stato e quelle sull'esecuzione delle opere pubbliche, assumere impegni di spese e disporre i relativi pagamenti.

     Sempre entro i limiti di spesa fissati dai Ministeri competenti, l'Alto Commissario ha la facoltà di estendere le attribuzioni spettanti al provveditore alle opere pubbliche, e di disporre l'esecuzione, a cura dello stesso provveditore, di qualsiasi opera di pubblico interesse, comprese quelle per la riparazione dei danni di guerra, sostituendosi, se del caso, alle amministrazioni e agli enti pubblici locali;

     b) la facoltà di emanare, sentita la Consulta regionale, norme per l'attuazione, in relazione alle condizioni particolari della Sardegna, delle disposizioni concernenti l'agricoltura, le foreste, l'industria, il commercio, il lavoro, le comunicazioni e gli approvvigionamenti.

 

          Art. 3.

     L'art. 6 del regio decreto-legge 16 marzo 1944, n. 90, è modificato come segue:

     "È istituita presso l'Alto Commissariato per la Sardegna una Consulta regionale, presieduta dall'Alto Commissario e composta di diciotto membri scelti fra i rappresentanti delle organizzazioni politiche, economiche, sindacali e culturali e fra competenti ed esperti.

     I membri della Consulta sono nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri su proposta dell'Alto Commissario. Alle riunioni della Consulta intervengono il provveditore alle opere pubbliche, l'ispettore agrario compartimentale, il capo delegazione delle Ferrovie dello Stato, un delegato della Sanità pubblica nominato dal Ministro per l'interno su proposta dell'Alto Commissario, il presidente dell'Ente sardo di colonizzazione e il direttore generale del Banco di Sardegna, per dare il proprio voto sugli affari che rientrano nella loro rispettiva competenza.

     Possono inoltre essere chiamati a partecipare ai lavori della Consulta, per determinati argomenti, altri esperti, funzionari e rappresentanti di pubbliche amministrazioni".

 

          Art. 4.

     La Consulta regionale esamina i problemi dell'Isola, formula proposte per l'ordinamento regionale ed assiste l'Alto Commissario nell'esercizio delle sue funzioni, pronunciandosi sui provvedimenti che saranno sottoposti al suo esame.

 

          Art. 5.

     A decorrere dall'esercizio finanziario 1945-46 sarà istituita negli stati di previsione delle spese dei Ministeri competenti una rubrica speciale nella quale saranno raggruppate le spese di gestione nelle materie di competenza dell'Alto Commissariato per la Sardegna.

     Per i prescritti controlli saranno istituiti, presso l'Alto Commissariato per la Sardegna, un ufficio del Ministero del tesoro, con le funzioni delle Ragionerie centrali, ed una delegazione della Corte dei conti.

 

          Art. 6.

     Per quanto non innovato o modificato dal presente decreto, restano ferme le disposizioni dei regi decreti-legge 27 gennaio 1944, n. 21, e 16 marzo 1944, n. 90.

 

Capo II

PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO AGRICOLO

 

          Art. 7.

     E' istituito presso l'Alto Commissariato per la Sardegna un Comitato regionale per la bonifica ed il miglioramento fondiario, presieduto dall'Alto Commissario e composto del provveditore alle opere pubbliche, dell'ispettore agrario compartimentale, del rappresentante dell'Ente sardo di colonizzazione, di due agricoltori e di due lavoratori agricoli nominati dall'Alto Commissario, sentita la Consulta regionale.

     Il Comitato coordina l'azione degli organi statali, dell'Ente sardo di colonizzazione, dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario e delle cooperative di lavoro e di produzione agraria, con lo scopo di promuovere ed aiutare lo sviluppo delle opere di bonifica e di miglioramento fondiario.

 

          Art. 8.

     Il Comitato regionale predispone i programmi complessivi delle opere di cui all'art. 2 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e delle conseguenti trasformazioni dell'agricoltura, stabilendo il loro ordine graduale di svolgimento. Determina inoltre criteri di massima per le opere previste dagli articoli 38 e 43 del citato decreto.

 

          Art. 9.

     Il Comitato regionale ha, per il periodo di emergenza, il compito:

     a) di promuovere l'esecuzione, preferibilmente a mezzo dei consorzi di bonifica e dell'Ente sardo di colonizzazione, di quelle fra le opere indicate nell'art. 2 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, che si ritengano più urgenti ai fini della lotta antimalarica e della più rapida attuazione delle trasformazioni culturali, con particolare riguardo alla disciplina delle acque ed alla loro utilizzazione per uso potabile ed irriguo;

     b) di stabilire i criteri e le forme di utilizzazione agraria e di miglioramento immediato da adottare per i terreni non coltivati od insufficientemente coltivati;

     c) di favorire la costituzione di associazioni e cooperative agricole, con speciale riguardo a quelle di lavoratori della terra per la conduzione diretta di aziende agrarie.

 

          Art. 10.

     Sulla base delle determinazioni di cui alla lettera b) dell'articolo precedente, l'ispettore agrario compartimentale prescrive la compilazione dei piani di utilizzazione e di miglioramento da attuare nei terreni incolti o insufficientemente coltivati e, qualora gli interessati non li presentino nei termini stabiliti, li redige direttamente.

     I piani, approvati, modificati o redatti dall'ispettore, sono resi esecutivi dall'Alto Commissario.

     Il compito di vigilare sull'osservanza degli obblighi imposti spetta all'ispettore agrario compartimentale.

     L'ispettore agrario compartimentale, per l'espletamento delle attribuzioni demandategli dal presente articolo, può anche valersi, oltre che degli ispettori agrari provinciali, dell'opera dell'Ente sardo di colonizzazione e dei consorzi di bonifica.

 

          Art. 11.

     La concessione di terre non coltivate o insufficientemente coltivate a cooperative e ad altri enti, a norma del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, è subordinata all'obbligo di attuare i piani approvati.

 

          Art. 12.

     Anche nel caso in cui non abbiano luogo le concessioni previste dall'articolo precedente, i proprietari dei fondi, per i quali sono stati prescritti piani di coltivazione e di miglioramento, sono tenuti ad attuarli.

     Qualora i proprietari non assumano impegno di dare esecuzione ai piani loro imposti, ovvero l'ispettore agrario compartimentale constati che i lavori ed i miglioramenti non sono eseguiti nei termini e con le modalità prescritti, l'Alto Commissario, sentito il Comitato regionale, può provvedere, a spese dei proprietari, alla esecuzione dei piani stessi a mezzo dell'Ente sardo di colonizzazione e dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario.

     Per l'esecuzione dei miglioramenti di cui al presente articolo potranno essere accordati sussidi o mutui col concorso statale nel pagamento degli interessi, a norma del regio decreto 13 febbraio 1933, numero 215.

 

          Art. 13.

     L'Alto Commissario, sentita la Consulta regionale, promuoverà il riordinamento dell'Ente sardo di colonizzazione.

 

          Art. 14.

     Per l'esecuzione in Sardegna di opere, pubbliche o private, di bonifica e di miglioramento fondiario a norma del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, nonchè per scopi di istruzione tecnica, è autorizzata la spesa di lire un miliardo.

     Con decreti del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per l'agricoltura e le foreste e per la pubblica istruzione nei limiti della rispettiva competenza, sarà provveduto a ripartire il fondo anzidetto, fino alla concorrenza di lire novecentoquaranta milioni, in due quote per le opere di competenza statale e per quelle di competenza privata, e ad assegnare lire trenta milioni per la istituzione della facoltà di agraria presso l'Università di Sassari, e di lire trenta milioni per il completamento ed il miglioramento delle attrezzature degli istituti scientifici della facoltà di ingegneria mineraria presso l'Università di Cagliari e di tutte le scuole ad indirizzo industriale della Sardegna. Con gli stessi decreti saranno stabiliti i limiti annui di impegno ed i relativi stanziamenti, da distribuirsi in non più di sei esercizi.

 

Capo III

ISTITUZIONE DEL BANCO DI SARDEGNA

 

          Artt. 15. - 20. [2]

 

Capo IV

PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE

 

          Artt. 21. - 35. [3]

 

Capo V

PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO MINERARIO

 

          Art. 36.

     E' autorizzata la spesa di lire trecento milioni a titolo di anticipazioni alle imprese minerarie sarde per il finanziamento di spese resesi necessarie in dipendenza dell'attuale stato di guerra ed autorizzate dal Comando forze armate o dell'Alto Commissariato per la Sardegna sentito il locale distretto minerario.

     E' altresì autorizzata la spesa di L. 150.000.000 per il finanziamento a favore della Società Mineraria Carbonifera Sarda, di spese incontrate allo stesso titolo anche dopo la fine dello stato di guerra, per far fronte alle perdite subite in confronto ai costi di produzione [4] .

     La restituzione dei finanziamenti di cui al primo e secondo comma da parte delle imprese minerarie sovvenute, sarà regolata con apposite convenzioni da stipularsi dal Ministro per l'industria e commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito l'Alto Commissario per la Sardegna [5] .

     I finanziamenti provvisori effettuati in attesa della erogazione delle anticipazioni di cui al primo e al secondo comma da parte di istituti o aziende di credito saranno, alla scadenza, rimborsati agli istituti o aziende stesse a carico della predetta assegnazione di trecento milioni e rispettivamente di centocinquanta milioni di lire [6] .

     Il pagamento delle anticipazioni di cui al presente articolo può essere anche effettuato a mezzo di ordini di accreditamento da emettersi a favore dell'Alto Commissario per la Sardegna. Per detti ordini non si applicano i limiti di somma stabiliti dalle vigenti disposizioni [7] .

 

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI

 

          Art. 37.

     Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

 

          Art. 38.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno.

 


[1]  A norma dell'art. 36, L. 11 aprile 1953, n. 298 sono abrogate le disposizioni del presente decreto incompatibili  con la stessa L. 298/953.

[2]  Articoli abrogati dall'art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

[3]  Articoli abrogati dall'art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

[4]  Comma inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 14 maggio 1946, n. 464.

[5]  Comma così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 14 maggio 1946, n. 464.

[6]  Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 14 maggio 1946, n. 464.

[7]  Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 14 maggio 1946, n. 464.