§ 41.6.60 - D.P.C.M. 7 marzo 1994, n. 276.
Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio delle politiche-regionali, in attuazione dell'art. 4, comma 4, del [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.6 regioni a statuto ordinario
Data:07/03/1994
Numero:276


Sommario
Art. 1.  Organizzazione e funzionamento dell'Osservatorio delle politiche regionali
Art. 2.  Contingente del personale e organizzazione degli uffici
Art. 3.  Trattamento economico


§ 41.6.60 - D.P.C.M. 7 marzo 1994, n. 276.

Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio delle politiche-regionali, in attuazione dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.

(G.U. 9 maggio 1994, n. 106)

 

 

     Art. 1. Organizzazione e funzionamento dell'Osservatorio delle politiche regionali

     1. L'Osservatorio delle politiche regionali, di seguito denominato Osservatorio, attende ai propri compiti istituzionali nel rispetto del principio di autonomia funzionale, tecnica e organizzativa.

     2. Le deliberazioni dell'Osservatorio sono adottate a maggioranza dei componenti. Nel caso di parità di voti prevale quello del presidente. L'ordine dei lavori dell'Osservatorio è deliberato su proposta del presidente.

     3. Le deliberazioni dell'Osservatorio sono trasmesse ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, anche nella qualità di presidente della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni, al Ministro del bilancio e della programmazione economica, al Ministro del tesoro e al Ministro degli affari regionali e comunitari, nonché ai presidenti delle regioni interessate. Su proposta del presidente l'Osservatorio delibera annualmente un programma di lavoro contenente anche indicazioni sui criteri e metodi da seguire per la rilevazione e l'analisi degli effetti economici, sociali e dello stato di attuazione degli interventi nelle aree depresse nonché della qualità dei servizi pubblici resi in tali aree. Il presidente, o un suo delegato, sovraintendono all'attuazione, da parte delle strutture di supporto dell'Osservatorio , delle direttive emanate con il programma di lavoro.

     4. L'Osservatorio formula proposte al Ministro del bilancio e della programmazione economica per il coordinamento delle sue attività con le attività del Ministero. Può richiedere, in particolare, che siano svolte, da parte degli appositi uffici del Ministero, ispezioni utili alle analisi dell'Osservatorio. Su deliberazione dell'Osservatorio, il Servizio centrale degli affari generali e del personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto anche della normativa comunitaria vigente, conclude contratti o incarichi di studio con soggetti pubblici o privati per attività non altrimenti applicabili e nei limiti degli stanziamenti di bilancio. I compensi sono determinati di concerto con il Ministero del tesoro.

     5. Nell'ambito delle proprie attribuzioni, e al fine di acquisire informazioni e documentazione, l'Osservatorio promuove la cooperazione di tutte le amministrazioni pubbliche interessate e stabilisce rapporti di collaborazione anche con autorità indipendenti.

     6. Al fine della cooperazione con le amministrazioni pubbliche di cui al comma precedente, il presidente dell'Osservatorio convoca, almeno una volta l'anno, una riunione dei componenti dell'Osservatorio e dei rappresentanti delle regioni e delle altre amministrazioni competenti per gli interventi nelle aree depresse, anche al fine di esaminare le questioni di rilievo riguardanti l'attuazione del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.

     7. Le attività relative alla verifica dell'andamento e dell'efficacia degli interventi nelle aree depresse, che richiedono l'acquisizione e valutazione di elementi comunque attinenti alla sfera di autonoma determinazione di soggetti pubblici e privati e la verifica dello svolgimento delle relative azioni e degli effetti diretti ed indiretti, sono svolte in contatto con gli organi ed i soggetti interessati. A tal fine, secondo le procedure deliberate dall'Osservatorio, possono essere indette apposite riunioni presiedute dal presidente dell'Osservatorio o da uno dei componenti all'uopo delegato.

 

          Art. 2. Contingente del personale e organizzazione degli uffici

     1. Il contingente del personale da utilizzare ai fini dell'attività dell'Osservatorio è composto da 30 dipendenti. Nell'ambito di tale contingente sono compresi non più di quattro dipendenti con qualifica di dirigente posti fuori ruolo, dei quali uno con qualifica di dirigente generale, scelti tra personale qualificato con provate esperienze nei settori economico, giuridico, aziendale o urbanistico.

     2. Il personale di cui al comma 1 è messo a disposizione, in posizione di comando, dalle pubbliche amministrazioni; per tale personale comandato nonché per quello appartenente ai ruoli del Ministero del bilancio e della programmazione economica, l'assegnazione è disposta con provvedimento formale del direttore del Servizio centrale degli affari generali e del personale, su richiesta nominativa dell'Osservatorio, con prioritaria utilizzazione del personale del ruolo transitorio ad esaurimento istituito presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica.

     3. L'Osservatorio definisce gli obiettivi e le linee operative delle attività delle strutture di supporto. Sono in ogni caso riservati alla firma del presidente dell'Osservatorio, o di uno dei componenti all'uopo delegato, gli atti che riguardano rapporti con amministrazioni ed enti pubblici, anche territoriali, e con soggetti privati per l'esame e l'analisi degli interventi nelle aree depresse.

     4. Nel quadro dell'assetto organizzativo deliberato dall'Osservatorio su proposta del presidente, il responsabile della struttura di supporto assegna il personale all'ufficio e ne indica le mansioni, sulla base delle specifiche professionalità.

 

          Art. 3. Trattamento economico

     1. Ai componenti dell'Osservatorio spetta una indennità non pensionabile di importo pari allo stipendio iniziale del dirigente generale dello Stato di livello C per il presidente dell'Osservatorio la predetta indennità è commisurata allo stipendio iniziale del dirigente generale dello Stato di livello B.

     2. Al personale di cui al precedente art. 2 spetta una indennità non pensionabile commisurata a quelle di cui all'art. 8 della legge 8 agosto 1985, n. 455, e all'art. 32, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e da corrispondere nei limiti della disciplina del citato art. 8.

     3. In considerazione di comprovate esigenze di servizio, il personale addetto all'Osservatorio può essere autorizzato ad effettuare prestazioni d lavoro straordinario nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente per i dipendenti dei Ministeri.

     4. Al presidente ed ai componenti dell'Osservatorio che, per esigenze di servizio, compiono missioni sul territorio estero o nazionale, compete il trattamento economico di missione previsto per i dirigenti generali dello Stato di livello C.