§ 41.5.5 - D.Lgs.Lgt. 17 novembre 1944, n. 426.
Soppressione del Governatorato di Roma e disciplina giuridica dell'Amministrazione comunale della Capitale


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.5 province
Data:17/11/1944
Numero:426


Sommario
Art. 1.      Il titolo VIII del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato conregio decreto 3 marzo 1934, n. 383, nonchè il titolo VIII del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con [...]
Art. 2. 
Art. 3.      Sono sottoposte all'approvazione del Ministro per l'interno le deliberazioni che riguardano i seguenti oggetti:
Art. 4.      Le opere pubbliche del Comune si eseguono in base a progetti compilati dall'ufficio tecnico.
Art. 5.      I contratti del Comune riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni ed appalti di opere, devono essere preceduti da pubblici incanti con le forme stabilite per i contratti [...]
Art. 6.      Il bilancio di previsione del comune di Roma è deliberato nei modi e termini di cui all'art. 129 del testo unico approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148.
Art. 7.      Le deliberazioni del Consiglio comunale di Roma concernenti l'assunzione dei mutui sono approvate con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quello per il tesoro.
Art. 8.      Il decreto Ministeriale che approva il bilancio deve essere pubblicato per copia all'albo pretorio per otto giorni e durante lo stesso termine il bilancio deve essere depositato in segreteria a [...]
Art. 9.      L'assegnazione e la erogazione dei contributi dello Stato a favore del comune di Roma sono regolate dalle relative leggi speciali.
Art. 10.      Gli atti del Comune, concernenti la erogazione di somme poste a carico del bilancio dello Stato, sono parificati, a tutti gli effetti, a quelli compiuti dall'Amministrazione dello Stato.
Art. 11.      Il tesoriere del Comune rende il conto nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio.
Art. 12.      Il decreto Ministeriale che approva il conto consuntivo è notificato e pubblicato, a cura del sindaco, nei modi e nei termini stabiliti nel quinto comma dell'articolo precedente. Contro di esso [...]
Art. 13.      Per quanto riguarda l'applicazione dei tributi restano ferme, per il comune di Roma, le disposizioni del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni ed aggiunte nonchè [...]
Art. 14.      In casi eccezionali il sindaco prende, sotto la sua responsabilità, le deliberazioni che, a termine dell'articolo 139 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, e successive modificazioni e [...]
Art. 15.      Il Ministro per l'interno assegna al sindaco ed agli assessori del comune di Roma un'annua indennità di carica che grava sul bilancio del Comune.
Art. 16.      Sono abrogate tutte le norme contrarie od incompatibili col presente decreto.
Art. 17.      Fino a quando non saranno espletate le elezioni amministrative, il sindaco verrà nominato dal Ministro per l'interno. Verrà parimenti nominata dal Ministro per l'interno una Giunta municipale [...]
Art. 18.      Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno.


§ 41.5.5 - D.Lgs.Lgt. 17 novembre 1944, n. 426. [1]

Soppressione del Governatorato di Roma e disciplina giuridica dell'Amministrazione comunale della Capitale

(G.U. 20 gennaio 1945, n. 9)

 

     Art. 1.

     Il titolo VIII del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato conregio decreto 3 marzo 1934, n. 383, nonchè il titolo VIII del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, relativi al Governatorato di Roma, sono abrogati.

     Salvo quanto è disposto dagli articoli seguenti, al comune di Roma si applicano le disposizioni del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e successive modificazioni e aggiunte.

 

          Art. 2. [2]

 

          Art. 3.

     Sono sottoposte all'approvazione del Ministro per l'interno le deliberazioni che riguardano i seguenti oggetti:

     1) spese vincolanti il bilancio per oltre cinque anni;

     2) liti attive e passive e transazioni per un valore eccedente le lire un milione;

     3) alienazione di immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito e di azioni industriali, quando il valore del contratto superi la somma di lire un milione, nonchè la costituzione di servitù e di enfiteusi, quando il valore del fondo ecceda la somma suddetta;

     4) locazioni e conduzioni di immobili oltre i dodici anni, quando l'importo annuo della locazione o conduzione superi la somma di L. 100.000;

     5) assunzione diretta di pubblici servizi;

     6) piani regolatori edilizi e di ampliamento;

     7) regolamenti di uso dei beni comunali, di igiene, edilizia, polizia locale e quelli concernenti le istituzioni che appartengono al Comune;

     8) ordinamento degli uffici e servizi e regolamenti concernenti il trattamento economico e lo stato giuridico del personale.

 

          Art. 4.

     Le opere pubbliche del Comune si eseguono in base a progetti compilati dall'ufficio tecnico.

     Quando la speciale natura delle opere lo renda necessario, la compilazione dei progetti può essere affidata, mediante apposita deliberazione, a professionisti privati. L'incarico di compilare un progetto non conferisce titolo al privato professionista per la direzione e la esecuzione dell'opera.

     I progetti di massima ed esecutivi di opere pubbliche del Comune, d'importo superiore a L. 2.000.000, quando all'esecuzione dei lavori si provveda con asta pubblica o licitazione privata, ovvero di importo superiore a L. 1.000.000, quando all'esecuzione dei lavori si provveda a trattativa privata o in economia, devono riportare il parere favorevole del Ministro per i lavori pubblici.

     Non è necessario provocare un nuovo parere per gli aumenti di spesa che si verifichino durante l'esecuzione delle opere, quando l'importo di essi non supera il quinto del preventivo.

     Il parere del Ministro per i lavori pubblici è richiesto anche quando si tratti di progetti parziali per un'opera, la cui spesa complessiva si preveda superiore ai limiti indicati nel comma terzo, salvo che costituiscano esecuzione di un progetto di massima già approvato.

 

          Art. 5.

     I contratti del Comune riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni ed appalti di opere, devono essere preceduti da pubblici incanti con le forme stabilite per i contratti dello Stato.

     E' tuttavia consentito di provvedere mediante licitazione privata:

     1) quando si tratti di contratti il cui valore complessivo e giustificato non ecceda le L. 1.000.000;

     2) quando si tratti di spesa che non superi annualmente le L. 200.000 ed il Comune non resti obbligato oltre cinque anni, sempre che per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale si oltrepassi il limite suddetto;

     3) quando si tratti di locazione di fondi rustici, fabbricati od altri immobili, se il canone complessivo non superi le L. 200.000 e la durata del contratto non ecceda i nove anni.

     Si può anche procedere alla trattativa privata, quando il valore complessivo dei contratti non ecceda la metà delle cifre suindicate.

     Anche all'infuori dei casi previsti nel comma secondo, il Prefetto può consentire che i contratti seguano a licitazione privata, quando tale forma di appalto risulti più vantaggiosa per il Comune.

     Può anche autorizzare la trattativa privata, allorchè ricorrano circostanze eccezionali e ne sia evidente la necessità o la convenienza.

 

          Art. 6.

     Il bilancio di previsione del comune di Roma è deliberato nei modi e termini di cui all'art. 129 del testo unico approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

     Le deliberazioni del Consiglio comunale concernenti il bilancio sono pubblicate in copia nell'albo pretorio per otto giorni. Durante lo stesso termine il bilancio deve essere depositato nella segreteria del Comune a disposizione del pubblico.

     Il bilancio è approvato con decreto del Ministro per l'interno di concerto con il Ministro per le finanze e con quello per il tesoro.

     Col decreto di approvazione del bilancio si provvede anche sui ricorsi e sulle opposizioni al bilancio stesso.

     Al Ministro per l'interno, di concerto con quello per il tesoro, sono demandate le attribuzioni di cui all'articolo 332 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e la determinazione della percentuale delle spese facoltative, anche in deroga al disposto dell'art. 314 del cennato testo unico 3 marzo 1934, n. 383.

 

          Art. 7.

     Le deliberazioni del Consiglio comunale di Roma concernenti l'assunzione dei mutui sono approvate con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quello per il tesoro.

 

          Art. 8.

     Il decreto Ministeriale che approva il bilancio deve essere pubblicato per copia all'albo pretorio per otto giorni e durante lo stesso termine il bilancio deve essere depositato in segreteria a disposizione del pubblico.

     Contro il decreto Ministeriale è ammesso soltanto ricorso per motivi di legittimità al Consiglio di Stato, da parte dell'Amministrazione comunale e di qualsiasi contribuente.

     I termini per la presentazione del ricorso e per il procedimento dinanzi al Consiglio di Stato sono ridotti a metà.

     La Sezione pronunzia in Camera di consiglio sulle memorie e sugli atti presentati dalle parti, senza che occorra ministero di avvocato.

 

          Art. 9.

     L'assegnazione e la erogazione dei contributi dello Stato a favore del comune di Roma sono regolate dalle relative leggi speciali.

 

          Art. 10.

     Gli atti del Comune, concernenti la erogazione di somme poste a carico del bilancio dello Stato, sono parificati, a tutti gli effetti, a quelli compiuti dall'Amministrazione dello Stato.

 

          Art. 11.

     Il tesoriere del Comune rende il conto nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio.

     Qualora il conto non venga presentato entro tale termine, il Ministro per l'interno lo fa compilare d'ufficio, a spese del tesoriere, al quale applica, inoltre, una sanzione consistente nel pagamento di una somma da lire mille a lire diecimila, il cui ammontare viene devoluto a favore delle Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati ed ai salariati degli enti locali.

     Il Consiglio comunale nella sessione di primavera esamina il conto dell'anno precedente in seguito alla relazione della Giunta ed al rapporto dei revisori e delibera sulla sua approvazione.

     Della deliberazione del Consiglio comunale è data notizia al tesoriere, in quanto porti variazione nel carico o discarico ed agli amministratori che furono designati responsabili, con notifica, contenente invito a prenderne cognizione, entro trenta giorni, nella segreteria, insieme col conto e con tutti gli altri documenti che vi si riferiscono.

     Contemporaneamente il sindaco, a mezzo di avviso da affiggersi all'albo pretorio per almeno otto giorni, informa il pubblico dell'avvenuta deliberazione sul conto e del deposito di esso con tutti gli atti e documenti che vi si riferiscono nell'ufficio di segreteria. Entro il termine di otto giorni dall'ultimo del deposito, il tesoriere e gli amministratori nonchè qualunque contribuente possono presentare per iscritto, senza spesa, le loro deduzioni, osservazioni e reclami.

     Trascorso il termine suddetto, il conto, coi documenti giustificativi dell'entrata e della spesa e con le deduzioni, osservazioni e reclami eventualmente presentati, o, in mancanza, con esplicita dichiarazione che nessuna deduzione, osservazione o reclamo venne presentato nei termini prescritti, è trasmesso dal sindaco al Ministro per l'interno, per l'approvazione.

     Il conto consuntivo è approvato con decreto del Ministro per l'interno.

 

          Art. 12.

     Il decreto Ministeriale che approva il conto consuntivo è notificato e pubblicato, a cura del sindaco, nei modi e nei termini stabiliti nel quinto comma dell'articolo precedente. Contro di esso è ammesso ricorso alla Corte dei conti da parte degli interessati, del sindaco nonchè di qualsiasi contribuente, ancorchè non abbia previamente reclamato ai termini del comma suddetto.

 

          Art. 13.

     Per quanto riguarda l'applicazione dei tributi restano ferme, per il comune di Roma, le disposizioni del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni ed aggiunte nonchè quelle del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni e aggiunte.

 

          Art. 14.

     In casi eccezionali il sindaco prende, sotto la sua responsabilità, le deliberazioni che, a termine dell'articolo 139 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, e successive modificazioni e aggiunte, rientrano nella normale competenza della Giunta municipale, quando l'urgenza sia tale da non permetterne la convocazione, e sia dovuta a cause nuove o posteriori all'ultima adunanza della Giunta stessa.

     Di tali deliberazioni è fatta comunicazione alla Giunta municipale nella sua prima seduta per la relativa ratifica. Nella sessione di primavera di ciascun anno è comunicato al Consiglio comunale l'elenco delle deliberazioni d'urgenza adottate dal sindaco nell'anno precedente.

 

          Art. 15.

     Il Ministro per l'interno assegna al sindaco ed agli assessori del comune di Roma un'annua indennità di carica che grava sul bilancio del Comune.

 

          Art. 16.

     Sono abrogate tutte le norme contrarie od incompatibili col presente decreto.

 

          Art. 17.

     Fino a quando non saranno espletate le elezioni amministrative, il sindaco verrà nominato dal Ministro per l'interno. Verrà parimenti nominata dal Ministro per l'interno una Giunta municipale provvisoria che eserciterà anche le attribuzioni del Consiglio comunale. La Giunta municipale provvisoria sarà composta di dodici membri effettivi e sei supplenti.

 

          Art. 18.

     Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno.

 


[1] Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.

[2]  Articolo abrogato dall'art. 20 della L. 9 giugno 1947, n. 530.