§ 41.4.7 - D.Lgs. 12 aprile 1948, n. 487 .
Provvidenze per l'acquisto di nuovo materiale mobile da parte di aziende municipalizzate esercenti trasporti urbani.


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.4 enti ausiliari e strumentali
Data:12/04/1948
Numero:487


Sommario
Art. 1.      Le aziende municipalizzate od in maggioranza di proprietà dei Comuni, ammesse, in applicazione del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1406, ai benefici di cui al [...]
Art. 2.      Per l'approvvigionamento del materiale mobile, semprechè costruito secondo i tipi unificati di cui al precedente art. 1 e per il quale non venga accordato il concorso [...]
Art. 3.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del presente decreto
Art. 4.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana


§ 41.4.7 - D.Lgs. 12 aprile 1948, n. 487 [1] .

Provvidenze per l'acquisto di nuovo materiale mobile da parte di aziende municipalizzate esercenti trasporti urbani.

(G.U. 21 maggio 1948, n. 117)

 

 

     Art. 1.

     Le aziende municipalizzate od in maggioranza di proprietà dei Comuni, ammesse, in applicazione del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1406, ai benefici di cui al decreto legislativo 15 ottobre 1944, n. 346, sono tenute, per l'approvvigionamento del nuovo materiale mobile, ad adottare tipi unificati da stabilirsi dal Ministero dei trasporti (Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione).

 

          Art. 2.

     Per l'approvvigionamento del materiale mobile, semprechè costruito secondo i tipi unificati di cui al precedente art. 1 e per il quale non venga accordato il concorso dello Stato, previsto dal decreto legislativo 15 ottobre 1944, n. 346, il Ministero dei trasporti può concedere alle aziende indicate all'art. 1 un contributo nel pagamento degli interessi sui mutui contratti per lo scopo, in misura non eccedente il 3% e per un periodo non superiore a quattro anni.

     L'ammontare complessivo dei mutui che potranno essere ammessi al beneficio del precedente comma, è fissato in lire otto miliardi.

 

          Art. 3.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del presente decreto.

 

          Art. 4.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana.

 


[1] Ratificato dall'art. unico della L. 5 gennaio 1953, n. 32. Abrogato dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.