§ 41.4.6 - D.Lgs.C.P.S. 3 aprile 1947, n. 372 .
Istituzione del Consorzio per la zona industriale apuana


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.4 enti ausiliari e strumentali
Data:03/04/1947
Numero:372


Sommario
Art. 1.  [2]
Art. 2.  [3]
Art. 3.  [4]
Art. 4.  [5]
Art. 5.      Il presidente del Consorzio è nominato dal Ministro per l'industria e il commercio, su una terna di nomi designati dal Consiglio del consorzio
Art. 6.  [6]
Art. 7.      La vigilanza sul Consorzio spetta al Ministero dell'industria e del commercio. I bilanci sono approvati con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, di [...]
Art. 8.      E' attribuita al Consorzio la potestà di chiedere la espropriazione di edifici e di fondi compresi nel perimetro della zona da destinare a stabilimenti industriali, a [...]
Art. 9.      Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto del Capo dello Stato che approva lo statuto, il Consorzio compilerà il piano urbanistico generale della zona [...]
Art. 10.      E' autorizzata per l'esecuzione delle opere e dei lavori necessari per le sistemazioni stradali e per i servizi generali della zona la spesa di L. 100.000.000
Art. 11.      Alle spese di funzionamento il Consorzio provvede con contributi a carico degli enti consorziati, secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro per [...]
Art. 12.      L'agevolazione tributaria di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 24 luglio 1938, n. 1266, è prorogata fino al 31 dicembre 1951
Art. 13.      Sono richiamate in vigore le agevolazioni ferroviarie di cui agli articoli 10 e 11 del regio decreto-legge 24 luglio 1938, n. 1266, abrogate con il decreto legislativo [...]
Art. 14.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana


§ 41.4.6 - D.Lgs.C.P.S. 3 aprile 1947, n. 372 [1] .

Istituzione del Consorzio per la zona industriale apuana

(G.U. 28 maggio 1947, n. 120)

 

 

     Art. 1. [2]

     E' istituito il Consorzio per la zona industriale apuana. Esso ha lo scopo di promuovere le iniziative pubbliche e private per l'incremento, il completamento e il perfezionamento della zona industriale, di promuovere lo studio e l'esecuzione delle opere pubbliche per l'impianto e l'esercizio delle industrie della zona, di coordinare le iniziative, gli investimenti, i piani urbanistici e di distribuzione del lavoro e di assumere ogni altra iniziativa ritenuta utile per lo sviluppo della zona industriale, quale l'esecuzione di infrastrutture e di opere per la sistemazione dei terreni e per la manutenzione di quelle già in esercizio e dei servizi relativi.

     Allo scopo di formare il patrimonio consortile, il consorzio può inoltre direttamente chiedere l'espropriazione di aree e fabbricati da destinare a nuovi impianti industriali e ad attività artigianali, nonché all'attuazione del piano regolatore generale della zona industriale apuana e dei piani particolareggiati e per l'apprestamento dei servizi.

 

          Art. 2. [3]

     Il consorzio è costituito dai comuni di Massa, Carrara e Montignoso, dalla provincia di Massa Carrara, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Massa Carrara, nonché dai comuni indicati nell'art. 1 della legge 21 luglio 1950, n. 818. Ad esso possono aderire, su loro richiesta, e su deliberazione dell'assemblea del consorzio, altri enti pubblici nonché enti privati che perseguono scopi di generale interesse.

     Al consorzio possono inoltre aderire, con le stesse modalità e previo parere favorevole del comitato regionale della programmazione economica e dei Ministri per il bilancio e per il tesoro, altri comuni limitrofi.

     I comuni facenti parte attualmente del consorzio e quelli che vi aderiranno sono tenuti a determinare le zone dei rispettivi territori destinate agli insediamenti industriali, qualora non l'abbiano già fatto, mediante l'adozione di un piano regolatore generale.

 

          Art. 3. [4]

     Il consorzio è retto da una assemblea composta:

     a) dal presidente del consorzio;

     b) da sedici componenti di cui tre nominati dal consiglio comunale di Massa, tre da quello di Carrara e uno per ciascuno da quello dei comuni di Montignoso, Aulla, Villafranca, Filattiera, Pontremoli, Fivizzano, Seravezza, Pietrasanta, Stazzema e Forte dei Marmi, tra i cittadini dei rispettivi comuni aventi sicura ed effettiva esperienza in materia economica, amministrativa e industriale;

     c) da due rappresentanti della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e due rappresentanti dell'amministrazione provinciale di Massa Carrara;

     d) da un rappresentante di ciascun altro comune, ente pubblico o privato facente parte del consorzio;

     e) da due rappresentanti degli industriali e da due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

     Fanno parte di diritto dell'assemblea del consorzio il direttore dell'ufficio provinciale industria, commercio e artigianato di Massa Carrara, l'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile di Massa Carrara, un rappresentante del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, uno del Ministero del tesoro ed un urbanista di chiara fama nominato dall'istituto nazionale d'urbanistica.

     I componenti dell'assemblea durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

 

          Art. 4. [5]

     L'assemblea redigerà lo statuto del consorzio, che sarà approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.

 

          Art. 5.

     Il presidente del Consorzio è nominato dal Ministro per l'industria e il commercio, su una terna di nomi designati dal Consiglio del consorzio.

     Egli ha la rappresentanza del Consorzio ed esegue le deliberazioni del Consiglio.

 

          Art. 6. [6]

     L'assemblea del consorzio elegge nel suo seno un consiglio di amministrazione di sei membri. Di tale consiglio di amministrazione fa inoltre parte il presidente del consorzio che lo presiede.

 

          Art. 7.

     La vigilanza sul Consorzio spetta al Ministero dell'industria e del commercio. I bilanci sono approvati con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con quelli per le finanze e il tesoro, e per l'interno.

     Agli Uffici del Consorzio possono essere distaccati funzionari dello Stato o di Enti pubblici territoriali locali; le retribuzioni di questi ultimi saranno rimborsate dal Consorzio.

 

          Art. 8.

     E' attribuita al Consorzio la potestà di chiedere la espropriazione di edifici e di fondi compresi nel perimetro della zona da destinare a stabilimenti industriali, a opere di protezione sociale e a pubbliche utilizzazioni. L'espropriazione è chiesta dal presidente del Consorzio previa deliberazione del Consiglio del consorzio: si applicano gli articoli 2 e 3 del regio decreto-legge 24 luglio 1938, n. 1266, restando attribuito al Consorzio il potere di cui al secondo comma di detto articolo 3.

     Il Consorzio completerà la procedura di esproprio dei terreni già occupati entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

     Possono altresì essere espropriati i fabbricati industriali e le aree inedificate, la cui destinazione a scopi industriali sia per qualsiasi motivo cessata.

     Sono esclusi dalla espropriazione i beni appartenenti al demanio pubblico.

 

          Art. 9.

     Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto del Capo dello Stato che approva lo statuto, il Consorzio compilerà il piano urbanistico generale della zona industriale.

     Tale piano sarà approvato con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per i trasporti e per l'industria e commercio.

     Il piano particolareggiato dovrà essere eseguito senza interruzioni entro i cinque anni successivi all'approvazione del piano di massima [7].

 

          Art. 10.

     E' autorizzata per l'esecuzione delle opere e dei lavori necessari per le sistemazioni stradali e per i servizi generali della zona la spesa di L. 100.000.000.

     Il Ministro per le finanze e il tesoro provvederà con propri decreti alla iscrizione della detta somma nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di L. 50.000.000 per ciascuno degli esercizi 1946-1947 e 1947-1948.

 

          Art. 11.

     Alle spese di funzionamento il Consorzio provvede con contributi a carico degli enti consorziati, secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro per le finanze e il tesoro di concerto con i Ministri per l'interno e per l'industria e commercio.

 

          Art. 12.

     L'agevolazione tributaria di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 24 luglio 1938, n. 1266, è prorogata fino al 31 dicembre 1951.

     Alle imprese che abbiano attivato o riattivato stabilimenti tecnicamente organizzati entro il 31 dicembre 1951, è concessa l'agevolazione tributaria di cui all'articolo 6 del regio decreto-legge 24 luglio 1938, n. 1266.

     Le agevolazioni tributarie previste dal regio decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 112 e dalla legge 23 marzo 1940, n. 231, sono prorogate sino al 31 dicembre 1951 e il termine di cui al secondo comma dell'articolo unico del regio decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 112, è prolungato a 10 anni.

 

          Art. 13.

     Sono richiamate in vigore le agevolazioni ferroviarie di cui agli articoli 10 e 11 del regio decreto-legge 24 luglio 1938, n. 1266, abrogate con il decreto legislativo Luogotenenziale 20 gennaio 1946, n. 10, fino al 31 dicembre 1951.

 

          Art. 14.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana.


[1]  Ratificato dall'art. unico allegato 10 della L. 17 aprile 1956, n. 561. Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.

[2]  Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 28 marzo 1968, n. 435.

[3]  Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 28 marzo 1968, n. 435.

[4]  Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 28 marzo 1968, n. 435.

[5]  Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 28 marzo 1968, n. 435.

[6]  Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 28 marzo 1968, n. 435.

[7]  Il termine di cui al presente comma è stato elevato a sette anni dall'art. 2 della L. 28 marzo 1968, n. 435.