§ 41.4.2 - R.D. 11 luglio 1941, n. 971.
Approvazione delle tariffe dei diritti di segreteria dei consigli provinciali delle corporazioni.


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.4 enti ausiliari e strumentali
Data:11/07/1941
Numero:971


Sommario
Art. 1.      Sono approvate e rese esecutive le tariffe annesse al presente decreto-allegato A - dei diritti di cui all'art. 52, lettera a) e b), del testo unico delle leggi sui [...]
Art. 2.      In caso di variazioni nella classifica dei consigli, effettuata in base all'art. 3 del citato regio decreto 10 giugno 1937–XV, n. 2727, le tariffe corrispondenti alla [...]
Art. 3.      Sono abrogati tutti i decreti con i quali sono state approvate le tariffe e i regolamenti per l'esazione dei diritti di cui alle lettere a) e b) del predetto art. 52, [...]
Art. 1.      I diritti previsti dall'art. 52, lettere a) e b) del testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali delle corporazioni sono riscossi, sotto la [...]
Art. 2.      L'importo dei diritti dovrà essere anticipato dagli interessati all'atto della presentazione della domanda di rilascio dell'atto o di iscrizione nei ruoli. Quando la [...]
Art. 3.      Anche gli atti rilasciati in carta libera ai sensi delle leggi sul bollo debbono essere assoggettati al diritto di cui all'art. 1, esclusi quelli rilasciati ad autorità [...]
Art. 4.      I certificati e gli atti vengono rilasciati nell'ordine cronologico di presentazione delle singole domande
Art. 5.      I certificati e gli atti rilasciati dovranno essere registrati in apposito protocollo, nel quale dovrà essere indicato l'importo dei singoli diritti riscossi
Art. 6.      Le marche saranno tenute in deposito dall'economo del consiglio, il quale stabilirà il periodo in cui deve avvenire la consegna delle marche stesse, ed il relativo [...]
Art. 7.      Le somme riscosse in applicazione del presente regolamento dovranno essere versate al cassiere del consiglio in base a disposizioni da impartire al riguardo della [...]
Art. 8.      Assieme alla marca medesima dovrà essere apposta ed annullata, a carico del richiedente, una marca da bollo del valore stabilito dalle vigenti tariffe sul bollo per [...]


§ 41.4.2 - R.D. 11 luglio 1941, n. 971.

Approvazione delle tariffe dei diritti di segreteria dei consigli provinciali delle corporazioni.

(G.U. 19 settembre 1941, n. 222)

 

 

     Art. 1.

     Sono approvate e rese esecutive le tariffe annesse al presente decreto-allegato A - dei diritti di cui all'art. 52, lettera a) e b), del testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali delle corporazioni, per le singole classi di consigli di cui al regio decreto 10 giungo 1937–XV, n. 2727, tariffe che saranno applicate ai termini del regolamento, anche esso annesso al presente decreto - allegato B - e vistati entrambi, d'ordine nostro, dal ministro per le corporazioni.

 

          Art. 2.

     In caso di variazioni nella classifica dei consigli, effettuata in base all'art. 3 del citato regio decreto 10 giugno 1937–XV, n. 2727, le tariffe corrispondenti alla nuova classe saranno applicate con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale è stabilita la variazione di classe.

 

          Art. 3.

     Sono abrogati tutti i decreti con i quali sono state approvate le tariffe e i regolamenti per l'esazione dei diritti di cui alle lettere a) e b) del predetto art. 52, vigenti presso i singoli consigli.

     Restano tuttavia in vigore le tariffe dei diritti vigenti in materia di borsa valori e quelle relative alle aziende speciali istituite presso i consigli.

 

     Allegato A

 

TARIFFE

 

I

II

III

IV

1° Certificati ed attestazioni in estratto dal registro delle ditte o delle firme

L.

3

3

2

2

2° Certificati di idoneità per adire ad aste ed appalti, ecc.

"

10

10

7

7

3° Certificati di origine ed analoghe attestazioni o dichiarazioni relative a scambi di merce anche su fatture e simili

"

2

2

1

1

4° Vidimazione ed autenticazione di firme

"

2

2

1

1

5° Carte di legittimazione per viaggiatori di commercio

"

5

5

4

4

6° Certificati di usi e consuetudini già accertati, o di prezzi e media di prezzi desunti dai listini consiliari (1)

"

6

5

4

3

7° Certificati di usi e consuetudini o di prezzi da accertare espressamente (2)

"

12

10

8

6

8° Copie autentiche di atti e documenti esistenti presso il consiglio e l'ufficio o di deliberazioni consiliari (3)

"

8

6

4

2

9° Certificati di iscrizione e cancellazione nei vari ruoli consiliari

"

5

4

3

2

10° Designazione di arbitri o di periti

"

15

10

8

5

11° Atti e certificazioni non compresi nelle voci precedenti

"

3

3

3

3

12° Duplicati di atti e certificati chiesti contemporaneamente all'originale

la metà dell'originale

13° Diritto d'urgenza per certificati da rilasciare in giornata

"

3

3

2

1

14° Diritto di iscrizione nei ruoli consiliari

"

50

40

30

20

 

     Allegato B - Regolamento per l'applicazione dei diritti di segreteria

 

          Art. 1.

     I diritti previsti dall'art. 52, lettere a) e b) del testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali delle corporazioni sono riscossi, sotto la denominazione di diritti di segreteria, a mezzo di apposite marche da apporre sugli atti e certificati e simili rilasciati dal consiglio o dall'ufficio, e a mezzo di ricevuta, quando l'assoggettamento al diritto compete senza che sia dato luogo alla emissione di atti scritti.

 

          Art. 2.

     L'importo dei diritti dovrà essere anticipato dagli interessati all'atto della presentazione della domanda di rilascio dell'atto o di iscrizione nei ruoli. Quando la riscossione abbia luogo a mezzo di marche, l'importo anticipato non verrà restituito anche se gli atti richiesti non verranno ritirati.

 

          Art. 3.

     Anche gli atti rilasciati in carta libera ai sensi delle leggi sul bollo debbono essere assoggettati al diritto di cui all'art. 1, esclusi quelli rilasciati ad autorità statali.

 

          Art. 4.

     I certificati e gli atti vengono rilasciati nell'ordine cronologico di presentazione delle singole domande.

     Il rilascio in via di urgenza può essere consentito, previo pagamento del diritto d'urgenza previsto nell'apposita voce della tabella.

 

          Art. 5.

     I certificati e gli atti rilasciati dovranno essere registrati in apposito protocollo, nel quale dovrà essere indicato l'importo dei singoli diritti riscossi.

 

          Art. 6.

     Le marche saranno tenute in deposito dall'economo del consiglio, il quale stabilirà il periodo in cui deve avvenire la consegna delle marche stesse, ed il relativo conteggio; periodo che, in ogni caso, non potrà essere superiore ai sette giorni.

 

          Art. 7.

     Le somme riscosse in applicazione del presente regolamento dovranno essere versate al cassiere del consiglio in base a disposizioni da impartire al riguardo della presidenza, e non oltre il termine stabilito per la consegna delle nuove marche.

 

          Art. 8.

     Assieme alla marca medesima dovrà essere apposta ed annullata, a carico del richiedente, una marca da bollo del valore stabilito dalle vigenti tariffe sul bollo per l'importo corrispondente al diritto riscosso.