§ 6.2.49 - Legge Regionale 18 giugno 1996, n. 16.
Variazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1996.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:6. finanza, contabilità e patrimonio
Capitolo:6.2 contabilità e programmazione
Data:18/06/1996
Numero:16


Sommario
Art. 1.      1. Al bilancio di previsione per l'anno 1996 e al bilancio pluriennale 1996-1998 approvati con la legge regionale 5 febbraio 1996, n. 7 sono apportate le variazioni di cui all'allegata tabella A
Art. 2.      1. Il saldo finanziario presunto di lire 1.682.444.727.000 applicato al bilancio di previsione per l'esercizio 1996 ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 7, è [...]
Art. 3.      1. Il fondo di riserva di cassa iscritto al capitolo n. 80030 determinato in lire 384.917.618.000 ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 7 è ridotto a lire [...]
Art. 4.      1. L'elenco 1 di cui all'articolo 4 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 7, è sostituito dalla tabella B, allegata alla presente legge
Art. 5.      1. Per far fronte alla quota a carico della Regione del finanziamento degli interventi previsti dalla legge n. 211/1992 relativa al settore dei sistemi di trasporto rapido di massa è autorizzata [...]
Art. 6.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto


§ 6.2.49 - Legge Regionale 18 giugno 1996, n. 16. [1]

Variazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1996.

(B.U. 21 giugno 1996, n. 58).

 

Art. 1.

     1. Al bilancio di previsione per l'anno 1996 e al bilancio pluriennale 1996-1998 approvati con la legge regionale 5 febbraio 1996, n. 7 sono apportate le variazioni di cui all'allegata tabella A.

 

     Art. 2.

     1. Il saldo finanziario presunto di lire 1.682.444.727.000 applicato al bilancio di previsione per l'esercizio 1996 ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 7, è elevato a lire 1.725.800.606.000 in conseguenza delle autorizzazioni di spesa analiticamente individuate nell'allegata tabella A, corrispondenti a lire 3.927.879.000 per assegnazioni statali a destinazione vincolata non impegnate nel corso del 1995 e a lire 39.428.000.000 per la copertura di altre spese.

 

     Art. 3.

     1. Il fondo di riserva di cassa iscritto al capitolo n. 80030 determinato in lire 384.917.618.000 ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 7 è ridotto a lire 341.561.739.000 per effetto delle variazioni apportate nell'allegata tabella A.

 

     Art. 4.

     1. L'elenco 1 di cui all'articolo 4 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 7, è sostituito dalla tabella B, allegata alla presente legge.

 

     Art. 5.

     1. Per far fronte alla quota a carico della Regione del finanziamento degli interventi previsti dalla legge n. 211/1992 relativa al settore dei sistemi di trasporto rapido di massa è autorizzata la contrazione di un mutuo nell'esercizio 1996 per un importo massimo di lire 10.000.000.000 (capitolo n. 9662).

     2. A norma dell'articolo 9, lettera h) dello Statuto della Regione per i mutui di cui al comma 1 è autorizzata la contrazione a un tasso effettivo massimo annuo non superiore a quello fissato semestralmente dal Ministero del tesoro per i mutui degli Enti locali in applicazione al decreto ministeriale del tesoro 25 marzo 1991.

     3. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere all'assunzione dei mutui predetti con propri atti deliberativi nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente legge.

     4. Il pagamento delle annualità di ammortamento dei mutui è garantito dalla Regione mediante l'iscrizione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la durata dell'ammortamento, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti.

     5. In via sussidiaria, la Regione può dare incarico al proprio tesoriere del versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate di ammortamento dei mutui alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse, le somme necessarie in ogni esercizio finanziario per gli adempimenti di cui al precedente comma.

     6. L'ammortamento del mutuo di cui al presente articolo non potrà decorrere da data anteriore al 1 gennaio 1997.

     7. L'onere relativo all'ammortamento medesimo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è valutato in lire 1.500.000.000 a partire dall'esercizio 1997 e trova riscontro in copertura nella parte spesa del bilancio pluriennale 1996-1998 (capitolo n. 86204).

 

     Art. 6.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

 

Allegati

(Omissis)

 

 

 


[1] Abrogata dall’art. 1 della L.R. 12 febbraio 2004, n. 3 con le limitazioni stabilite dal comma 2, art. 1, della stessa L.R. 3/2004.