§ 6.2.15 - Legge regionale 25 gennaio 1991, n. 7.
Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1991 e bilancio pluriennale per il triennio 1991/1993.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:6. finanza, contabilità e patrimonio
Capitolo:6.2 contabilità e programmazione
Data:25/01/1991
Numero:7


Sommario
Art. 1.      1. Lo stato di previsione dell'entrata della Regione del Veneto per l'anno finanziario 1991, annesso alla presente legge, è approvato in lire 11.798.618.000.000 in termini di competenza e in [...]
Art. 2.      1. Lo stato di previsione della spesa della Regione del Veneto per l'anno finanziario 1991, annesso alla presente legge, è approvato in lire 11.798.618.000.000 in termini di competenza e in lire [...]
Art. 3.      1. E' approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1991, con i prospetti allegati di cui all'articolo 13 della [...]
Art. 4.      1. Sono considerate spese obbligatorie, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16 della legge regionale di contabilità, quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge
Art. 5.      1. Il fondo di riserva di cassa di cui all'articolo 18 della legge regionale di contabilità è determinato in lire 552.773.000.000 ed è iscritto al capitolo 80030
Art. 6.      1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre, con proprio atto, il prelevamento di somme dal fondo per le spese impreviste (capitolo 80020) e la loro iscrizione ai capitoli di bilancio o a [...]
Art. 7.      1. A norma del primo comma dell'articolo 20 della legge regionale di contabilità, la Giunta regionale è autorizzata a disporre, con proprio atto, l'iscrizione negli stati di previsione [...]
Art. 8.      1. A norma dell'articolo 20, quarto comma, della legge regionale di contabilità, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con proprio atto, le variazioni ai capitoli di spesa delle [...]
Art. 9.      1. Gli importi da iscrivere nei fondi globali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 della vigente legge regionale di contabilità, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si [...]
Art. 10.      1. Il fondo a disposizione della Presidenza della Giunta regionale, di cui al capitolo 2120 dello stato di previsione della spesa, è erogato mediante apertura di credito in favore di un [...]
Art. 11.      1. L'autorizzazione di spesa per l'esercizio 1991 derivante da leggi regionali e statali in vigore che regolano attività o interventi di carattere continuativo o ricorrente è disposta dalla [...]
Art. 12.      1. E' autorizzata l'applicazione al bilancio di previsione 1991 dell'avanzo presunto di amministrazione dell'esercizio finanziario 1990 per l'ammontare di lire 863.162.000.000
Art. 13.      1. L'assunzione degli impegni di spesa sugli stanziamenti iscritti ai capitoli 72045, 72047, 72049, 72053, 72055, 72057, 72059, 72061 e 31055 dello stato di previsione della spesa del bilancio [...]
Art. 14.      1. Con provvedimenti di variazione del bilancio, da adottare in seguito all'entrata in vigore della legge finanziaria dello Stato per l'anno 1991 e dei provvedimenti legislativi alla medesima [...]
Art. 15.      1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31 della legge regionale di contabilità, sono approvati i bilanci di previsione dei seguenti Enti dipendenti dalla Regione annessi alla presente legge
Art. 16.      1. A norma dell'articolo 11 della legge regionale di contabilità è approvato il bilancio pluriennale per il triennio 1991/1993 della Regione Veneto nel testo allegato alla presente legge
Art. 17.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto con effetto [...]


§ 6.2.15 - Legge regionale 25 gennaio 1991, n. 7. [1]

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1991 e bilancio pluriennale per il triennio 1991/1993.

(B.U. n. 8 del 28-1-1991).

 

Art. 1.

     1. Lo stato di previsione dell'entrata della Regione del Veneto per l'anno finanziario 1991, annesso alla presente legge, è approvato in lire 11.798.618.000.000 in termini di competenza e in lire 14.006.412.000.000 in termini di cassa (tabella 1).

     2. Sono autorizzate, secondo le leggi in vigore, l'accertamento, la riscossione e il versamento nella cassa della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante nell'anno finanziario 1991.

 

     Art. 2.

     1. Lo stato di previsione della spesa della Regione del Veneto per l'anno finanziario 1991, annesso alla presente legge, è approvato in lire 11.798.618.000.000 in termini di competenza e in lire 14.006.412.000.000 in termini di cassa (tabella 2).

     2. E' autorizzato l'impegno delle spese della Regione per l'anno finanziario 1991 entro i limiti degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione di cui al precedente comma, fatto salvo l'impegno delle disponibilità autorizzate sugli esercizi futuri a norma degli articoli 52 e 53/bis della vigente legge regionale di contabilità 9 dicembre 1977, n. 72, modificata dalla legge regionale 3 settembre 1982, n. 43.

     3. E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l'anno finanziario 1991 entro i limiti degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione di cui al comma 1 del presente articolo.

 

     Art. 3.

     1. E' approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1991, con i prospetti allegati di cui all'articolo 13 della legge regionale di contabilità.

 

     Art. 4.

     1. Sono considerate spese obbligatorie, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16 della legge regionale di contabilità, quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge.

     2. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto il prelevamento di somme dal fondo di riserva di cui al capitolo 80010 e la loro iscrizione ai capitoli di bilancio indicati nell'elenco di cui al comma 1 del presente articolo.

 

     Art. 5.

     1. Il fondo di riserva di cassa di cui all'articolo 18 della legge regionale di contabilità è determinato in lire 552.773.000.000 ed è iscritto al capitolo 80030.

     2. Il prelevamento di somme dal fondo di riserva di cassa a favore di altri stanziamenti di cassa del bilancio è disposto con deliberazione del Consiglio regionale non soggetta a controllo, ai sensi dell'articolo 18, primo comma, della stessa legge regionale di contabilità.

 

     Art. 6.

     1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre, con proprio atto, il prelevamento di somme dal fondo per le spese impreviste (capitolo 80020) e la loro iscrizione ai capitoli di bilancio o a nuovi capitoli di spesa ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 17 della legge regionale di contabilità.

 

     Art. 7.

     1. A norma del primo comma dell'articolo 20 della legge regionale di contabilità, la Giunta regionale è autorizzata a disporre, con proprio atto, l'iscrizione negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1991 dei capitoli e degli stanziamenti concernenti l'acquisizione al bilancio delle assegnazioni statali vincolate a scopi specifici e la relativa destinazione, quando questa sia tassativamente regolata dalla legge.

 

     Art. 8.

     1. A norma dell'articolo 20, quarto comma, della legge regionale di contabilità, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con proprio atto, le variazioni ai capitoli di spesa delle partite di giro in relazione agli accertamenti sui corrispondenti capitoli di entrata ed entro i limiti tassativi d'importo degli accertamenti stessi.

 

     Art. 9.

     1. Gli importi da iscrivere nei fondi globali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 della vigente legge regionale di contabilità, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'anno 1991, sono determinati in lire 16.300.000.000 per il fondo globale destinato alle spese correnti (capitolo 80210), in lire 60.475.000.000 per il fondo globale destinato alle spese in conto capitale da finanziare con mezzi propri della Regione (capitolo 80230) e in lire 193.067.000.000 per spese in conto capitale da finanziare con assegnazioni dello Stato (capitolo 80251), secondo gli elenchi di cui alle tabelle 3 e 4 allegate alla presente legge.

     2. I prelevamenti delle somme iscritte al capitolo 80251 sono subordinati alla preventiva entrata in vigore dei singoli provvedimenti legislativi di cui alla tabella B della legge finanziaria dello Stato 1991.

 

     Art. 10.

     1. Il fondo a disposizione della Presidenza della Giunta regionale, di cui al capitolo 2120 dello stato di previsione della spesa, è erogato mediante apertura di credito in favore di un funzionario regionale con le modalità stabilite dagli articoli 85 e seguenti della legge regionale di contabilità.

 

     Art. 11.

     1. L'autorizzazione di spesa per l'esercizio 1991 derivante da leggi regionali e statali in vigore che regolano attività o interventi di carattere continuativo o ricorrente è disposta dalla presente legge negli importi indicati in corrispondenza a ciascun capitolo di spesa nell'allegato stato di previsione.

     2. Le procedure di gestione e le modalità di erogazione sono quelle stabilite dalle leggi statali e regionali espressamente richiamate nella denominazione dei capitoli e alla normativa in materia di gestione delle spese dettate dalla legge regionale di contabilità.

 

     Art. 12.

     1. E' autorizzata l'applicazione al bilancio di previsione 1991 dell'avanzo presunto di amministrazione dell'esercizio finanziario 1990 per l'ammontare di lire 863.162.000.000.

     2. L'avanzo di amministrazione presunto di cui al comma precedente è destinato alla copertura delle seguenti spese:

     a) quanto a lire 562.162.000.000, per spese iscritte nel bilancio per l'anno finanziario 1991 in corrispondenza del trasferimento allo stesso di autorizzazioni di spesa finanziate da assegnazioni dello Stato a destinazione vincolata già previste a carico degli esercizi precedenti a seguito del loro mancato impegno (capitolo 10509, 11005, 11121, 11513, 11515, 11537, 11565, 20561, 21239, 21241, 21271, 21273, 21277, 22101, 22103, 22107, 31057, 31101, 40049, 40051, 45101, 45149, 45775, 45777, 50055, 50101, 50103, 50135, 50161, 50165, 50179, 50181, 50195, 50199, 50215, 50301, 50303, 50307, 50511, 50513, 52217, 53021, 53025, 53205, 60025, 60027);

     b) quanto a lire 300.000.000.000 per spese relative ai residui perenti iscritte nei fondi di cui ai capitoli 84000 e 84100;

     c) quanto a lire 1.000.000.000 per la copertura della spesa stanziata al capitolo 10508.

 

     Art. 13.

     1. L'assunzione degli impegni di spesa sugli stanziamenti iscritti ai capitoli 72045, 72047, 72049, 72053, 72055, 72057, 72059, 72061 e 31055 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno finanziario 1991 è subordinata al preventivo accertamento delle corrispondenti entrate (capitoli 7210, 7220 e 7550).

 

     Art. 14.

     1. Con provvedimenti di variazione del bilancio, da adottare in seguito all'entrata in vigore della legge finanziaria dello Stato per l'anno 1991 e dei provvedimenti legislativi alla medesima collegati aventi riflessi sul bilancio della Regione, si procederà ad adeguare le entrate previste nell'annessa tabella numero 1 alle relative disposizioni in essi contenute.

 

     Art. 15.

     1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31 della legge regionale di contabilità, sono approvati i bilanci di previsione dei seguenti Enti dipendenti dalla Regione annessi alla presente legge:

     - Istituto lattiero caseario e di biotecnologie agro-alimentari di Thiene (Vi) (deliberazione n. 96 del 4 settembre 1990);

     - Ente per il diritto allo studio universitario (Esu) di Venezia (deliberazione n. 143 del 6 novembre 1990);

     - Ente per il diritto allo studio universitario (Esu) di Verona (deliberazione n. 142 del 19 settembre 1990);

     - Ente per il diritto allo studio universitario (Esu) di Padova (deliberazione n. 316 del 3 dicembre 1990);

     - Azienda regionale delle foreste (Arf) (deliberazione n. 157 del 26 novembre 1990);

     - Ente di sviluppo agricolo del Veneto (Esav) (deliberazione n. 18 dell'11 dicembre 1990);

     - Istituto regionale per le ville venete (Irvv) (deliberazione n. 40 del 10 ottobre 1990);

     - Istituto regionale per gli studi e ricerche economico-sociali del Veneto (Irsev) (deliberazione n. 62 del 10 dicembre 1990);

     - Ente parco dei Colli Euganei (deliberazione n. 11 del 5 ottobre 1990);

     - Ente parco Colli Euganei (deliberazione n. 11 del 5 ottobre 1990).

     2. Sono altresì approvate le deliberazioni:

     - n. 287 del 21 novembre 1990 dell'Esu di Padova;

     - n. 156 del 26 novembre 1990 dell'Arf;

     - n. 61 del 29 novembre 1990 dell'Istituto regionale di studi e ricerche economico-sociali del Veneto (Irsev);

concernenti variazioni ai rispettivi bilanci di previsione 1990.

     3. Con provvedimenti di variazione di bilancio 1991 gli Enti dipendenti dalla Regione sono tenuti ad adeguare le entrate per contributi della Regione, nonché le correlative spese, all'effettivo ammontare delle assegnazioni che saranno disposte dalla Regione medesima.

 

     Art. 16.

     1. A norma dell'articolo 11 della legge regionale di contabilità è approvato il bilancio pluriennale per il triennio 1991/1993 della Regione Veneto nel testo allegato alla presente legge.

 

     Art. 17.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto con effetto dall'1 gennaio 1991.

 

 

 


[1] Abrogata dall’art. 1 della L.R. 12 febbraio 2004, n. 3 con le limitazioni stabilite dal comma 2, art. 1, della stessa L.R. 3/2004.