§ 6.1.13 – L.R. 14 dicembre 1990, n. 43.
Determinazione della tassa automobilistica regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:6. finanza, contabilità e patrimonio
Capitolo:6.1 tributi regionali
Data:14/12/1990
Numero:43


Sommario
Art. 1.      1. A decorrere dall'1 gennaio 1991 ai sensi dell'art. 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sostituito dall'art. 5 della legge 14 giugno 1990, n. 158, come modificato dal comma 3 dell'art. 4 del [...]
Art. 2.      1. A decorrere dall'1 gennaio 1991 è abrogata la legge regionale 23 dicembre 1982, n. 62


§ 6.1.13 – L.R. 14 dicembre 1990, n. 43. [1]

Determinazione della tassa automobilistica regionale.

(B.U. 18 dicembre 1990, n. 102).

 

     Art. 1.

     1. A decorrere dall'1 gennaio 1991 ai sensi dell'art. 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sostituito dall'art. 5 della legge 14 giugno 1990, n. 158, come modificato dal comma 3 dell'art. 4 del decreto legge 31 ottobre 1990, n. 310, l'ammontare della tassa automobilistica regionale è determinato in misura pari al 110% dell'ammontare complessivo della corrispondente tassa erariale determinata dallo Stato per il relativo anno di riferimento.

 

     Art. 2.

     1. A decorrere dall'1 gennaio 1991 è abrogata la legge regionale 23 dicembre 1982, n. 62.


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 7 novembre 2008, n. 16.