§ 5.7.6. - L.R. 14 agosto 2003, n. 17.
Norme per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva delle persone con disabilità.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.7 sport
Data:14/08/2003
Numero:17


Sommario
Art. 1.  Finalità e soggetti beneficiari.
Art. 2.  Interventi in materia di pratica sportiva.
Art. 3.  Interventi di adeguamento degli impianti.
Art. 4.  Disposizioni attuative.
Art. 5.  Disposizioni finanziarie.
Art. 6.  Norma transitoria.
Art. 7.  Norma di abrogazione.


§ 5.7.6. - L.R. 14 agosto 2003, n. 17. [1]

Norme per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva delle persone con disabilità.

(B.U. 19 agosto 2003, n. 77).

 

     Art. 1. Finalità e soggetti beneficiari.

     l. La Regione del Veneto promuove e favorisce lo sviluppo della pratica sportiva delle persone con disabilità considerando l'attività sportiva uno strumento di integrazione e aggregazione del cittadino, nonché di miglioramento della sua condizione psicofisica.

     2. Per il raggiungi mento delle finalità di cui al comma 1, la Regione del Veneto concede contributi:

     a) per favorire l'accesso alla pratica sportiva da parte delle persone con disabilità;

     b) [per l' adeguamento delle strutture sportive alle necessità poste dalla pratica sportiva dei soggetti con disabilità] [2].

     3. Possono beneficiare dei contributi di cui alla presente legge:

     a) società ed associazioni sportive, enti di promozione sportiva, federazioni sportive ed enti morali che hanno sede nella regione e hanno quale prevalente finalità statutaria la promozione, senza fini di lucro. della pratica sportiva dei disabili, per le iniziative di cui alla lettera a) del comma 2;

     b) [comuni e province del Veneto, per le provvidenze di cui alla lettera b) del comma 2] [3].

 

     Art. 2. Interventi in materia di pratica sportiva.

     1. La Giunta regionale concede contributi ai soggetti di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 1 per la promozione della partecipazione dei disabili alla pratica di attività sportive, con riguardo ai seguenti ambiti di intervento:

     a) organizzazione e partecipazione a manifestazioni sportive e sportivo-agonistiche;

     b) organizzazione di corsi di qualificazione e aggiornamento di istruttori e tecnici;

     c) realizzazione di attività sportive e motorio-ricreative per l'avviamento allo sport e lo sviluppo della pratica sportiva delle persone con disabilità;

     d) acquisto di specifiche attrezzature sportive.

     2. Le domande presentate dai soggetti di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 1, sono corredate dal parere dell'organo sportivo federale competente.

     3. Non sono ammissibili a contributo gli interventi realizzati nell'ambito di programmi di medicina riabilitativa.

     4. Sono fatte salve le competenze delle province ai sensi dell'articolo 149 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11.

 

     Art. 3. Interventi di adeguamento degli impianti. [4]

     [1. La Giunta regionale concede contributi ai soggetti di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 1 per l' adeguamento delle strutture degli impianti sportivi alle necessità poste dalla pratica sportiva delle persone con disabilità.

     2. I beneficiari dei contributi sono obbligati, per dieci anni, a mantenere la destinazione degli impianti realizzati, fatta salva l'autorizzazione di mutamento da parte della Giunta regionale quando sia accertata la sopravvenuta impossibilità o non convenienza della destinazione stessa.]

 

     Art. 4. Disposizioni attuative.

     1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, definisce, a valere per l'esercizio successivo:

     a) i termini, le modalità e la documentazione per la presentazione delle domande per accedere ai contributi;

     b) i criteri di priorità per la ammissione a contributo;

     c) le tipologie di spesa ammissibili a contributo;

     d) gli importi minimi delle spese ammissibili a contributo relativamente agli interventi di cui all'articolo 3.

     e) l'ammontare minimo del contributo per gli interventi di cui all'articolo 3;

     f) le modalità di concessione dei contributi;

     g) la disciplina delle ipotesi di revoca;

     2. La Giunta regionale trasmette annualmente al Consiglio regionale una relazione sugli interventi attuati ai sensi della presente legge.

 

     Art. 5. Disposizioni finanziarie.

     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, relativi a contributi a comuni, province, società, associazioni, enti di promozione sportiva, federazioni sportive ed enti morali del Veneto per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva delle persone con disabilità e per l'adeguamento delle strutture sportive alle necessità della pratica sportiva delle persone con disabilità, quantificati in euro 200.000,00 a decorrere dall'esercizio finanziario 2004, si provvede con lo stanziamento iscritto nel bilancio di previsione pluriennale 2004-2005 all'u.p.b. 00178 "Iniziative per lo sviluppo dello sport".

 

     Art. 6. Norma transitoria.

     1. Per l'esercizio 2003 una quota pari a euro 200.000.00 dello stanziamento già iscritto nel bilancio di previsione 2003 all'u.p.b. 00178 "Iniziative per lo sviluppo dello sport" è riservato alle domande presentate ai sensi dell' articolo 2, lettera b) della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 "Norme in materia di sport e tempo libero".

 

     Art. 7. Norma di abrogazione.

     1. Sono abrogati:

     a) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12;

     b) il riferimento alla lettera "b)" nelle lettere b), c), d), f) e h) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12.

 


[1] Abrogata dall'art. 29 della L.R. 11 maggio 2015, n. 8.

[2] Lettera abrogata dall'art. 60 della L.R. 27 febbraio 2008, n. 1.

[3] Lettera abrogata dall'art. 60 della L.R. 27 febbraio 2008, n. 1.

[4] Articolo abrogato dall'art. 60 della L.R. 27 febbraio 2008, n. 1.