§ 5.6.4 – L.R. 15 gennaio 1985, n. 9.
Promozione di iniziative editoriali riguardanti la storia, la cultura e la civiltà di Venezia e del Veneto.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.6 musei e biblioteche
Data:15/01/1985
Numero:9


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4.  (Omissis)
Art. 5.  (Omissis)


§ 5.6.4 – L.R. 15 gennaio 1985, n. 9. [1]

Promozione di iniziative editoriali riguardanti la storia, la cultura e la civiltà di Venezia e del Veneto.

(B.U. 18 gennaio 1985, n. 3).

 

Art. 1.

     La Regione Veneto, in attuazione degli artt. 2 e 4 dello Statuto e art. 49 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, promuove un programma di iniziative editoriali, di durata almeno decennale, finalizzate alla valorizzazione del patrimonio storico della civiltà di Venezia e del Veneto.

     Tale programma prevede la realizzazione delle seguenti iniziative: 1) un'opera completa sulla storia di Venezia;

2) la pubblicazione di fonti relative alla storia del Veneto.

 

     Art. 2.

     Per la realizzazione dell'iniziativa di cui al n. 1 del precedente articolo, la Giunta regionale è autorizzata, sentita la Commissione consiliare competente, a stipulare apposita convenzione con la Fondazione Cini e con l'Istituto dell'Enciclopedia Italiana, il quale provvederà in collaborazione con la Fondazione stessa, alla designazione del Comitato scientifico e alla stesura del piano generale dell'opera, e si incaricherà quindi della cura delle incombenze redazionali, della stampa e della diffusione dell'opera in parola.

     Nella convenzione saranno stabiliti i tempi e i termini di attuazione, la proprietà letteraria, l'entità del contributo finanziario regionale - anche sotto forma di acquisto di copie dell'opera per fini di pubblica utilità - e il prezzo di vendita al pubblico.

     L'Istituto è tenuto a presentare alla Regione una relazione annuale sullo stato di avanzamento dell'opera, ai fini della migliore realizzazione della stessa.

     La Regione ha la facoltà di accertare lo stato di avanzamento dell'opera e la rispondenza del contenuto della relazione annuale alla realizzazione degli obiettivi previsti dalla convenzione.

 

     Art. 3.

     Per la realizzazione dell'iniziativa di cui al n. 2 del precedente art. 1, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con il Comitato per la pubblicazione delle fonti relative alla storia di Venezia, nonché, sentito il parere di detto Comitato e anche sulla base di sue indicazioni, con istituti universitari e culturali e/o singoli studiosi. Nelle convenzioni anzidette saranno definiti i titoli e gli argomenti delle opere in progetto e le modalità di erogazione dei contributi regionali per la pubblicazione delle stesse e/o per acquisto di copie a fine di pubblica utilità.

 

     Art. 4. (Omissis) [2]

 

     Art. 5. (Omissis) [3].


[1] Abrogata dall'art. 40 della L.R. 16 maggio 2019, n. 17.

[2] Norme finanziarie.

[3] Norme finanziarie.