§ 5.5.120 - L.R. 27 marzo 2009, n. 10.
Partecipazione della Regione del Veneto alle celebrazioni dell’anno galileiano nel Veneto


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.5 informazione e cultura
Data:27/03/2009
Numero:10


Sommario
Art. 1.  Eventi celebrativi.
Art. 2.  Strutture di ricerca e diffusione della cultura scientifica.
Art. 3.  Modalità di attuazione.
Art. 4.  Norma finanziaria.


§ 5.5.120 - L.R. 27 marzo 2009, n. 10. [1]

Partecipazione della Regione del Veneto alle celebrazioni dell’anno galileiano nel Veneto

(B.U. 31 marzo 2009, n. 27)

 

Art. 1. Eventi celebrativi.

     1. La Giunta regionale è autorizzata a promuovere nel territorio regionale eventi celebrativi del quarto centenario dell’invenzione del cannocchiale di Galileo Galilei in collaborazione con enti pubblici e privati ed istituzioni culturali di rilevanza nazionale ed internazionale.

 

     Art. 2. Strutture di ricerca e diffusione della cultura scientifica.

     1. In occasione delle celebrazioni galileiane, al fine di sostenere strutture di ricerca e diffusione della cultura scientifica, la Giunta regionale è autorizzata a concorrere con l’Università degli studi di Padova alle attività di ricerca scientifica nel settore astronomico e del cannocchiale e alla valorizzazione dell’Osservatorio astronomico di Asiago, nonché con gli enti locali per le iniziative di diffusione del pensiero scientifico di Galileo presso la popolazione studentesca di ogni ordine e grado.

     Art. 3. Modalità di attuazione.

     1. Il programma e le modalità di attuazione degli eventi di cui all’articolo 1 e di partecipazione alle attività di ricerca e diffusione della cultura scientifica di cui all’articolo 2, sono definite dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la competente Commissione consiliare.

 

     Art. 4. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati in euro 800.000,00 per l’esercizio 2009, di cui euro 600.000,00 per le attività di cui all’articolo 1 ed euro 200.000,00 per le attività di cui all’articolo 2, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall’upb U0185 “Fondo speciale per le spese correnti” partita n. 4 “Interventi per la cultura” e contestuale incremento, in termini di competenza, dell’upb U0169 “Manifestazioni ed istituzioni culturali” del bilancio di previsione 2009.


[1] Abrogata dall'art. 40 della L.R. 16 maggio 2019, n. 17.