§ 5.5.109 – L.R. 30 giugno 2006, n. 7.
Interventi per la valorizzazione del patrimonio culturale di Bolca.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.5 informazione e cultura
Data:30/06/2006
Numero:7


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Iniziative culturali, di ricerca e di valorizzazione.
Art. 3.  Istituzione del Comitato permanente per la valorizzazione culturale del patrimonio paleontologico di Bolca.
Art. 4.  Funzioni del Comitato permanente per la valorizzazione culturale del patrimonio paleontologico di Bolca.
Art. 5.  Programma annuale degli interventi.
Art. 6.  Norma di prima applicazione.
Art. 7.  Norma finanziaria.


§ 5.5.109 – L.R. 30 giugno 2006, n. 7. [1]

Interventi per la valorizzazione del patrimonio culturale di Bolca.

(B.U. 4 luglio 2006, n. 60).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione del Veneto riconosce il sito paleontologico di Bolca (Verona) quale patrimonio di interesse naturalistico, scientifico e culturale del Veneto con valenza internazionale.

     2. Allo scopo di valorizzare il sito paleontologico di Bolca, la Regione del Veneto promuove e sostiene le iniziative di cui alla presente legge direttamente o indirettamente mediante il concorso di enti locali ed istituzioni pubbliche e private.

 

     Art. 2. Iniziative culturali, di ricerca e di valorizzazione.

     1. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, la Regione del Veneto, d'intesa con la Direzione regionale per i beni culturali e il paesaggio del Ministero competente e in accordo con la Provincia di Verona, il museo civico di storia naturale di Verona, la Comunità montana della Lessinia e il Parco regionale della Lessinia:

     a) promuove indagini, ricerche e studi relativi agli scavi paleontologici nei vari siti di Bolca e ne sostiene l’attività di divulgazione e di informazione scientifica;

     b) promuove e sostiene l’attuazione di interventi intesi a favorire nuove ricerche paleontologiche a Bolca ed il conseguente incremento del patrimonio di reperti;

     c) promuove l’inventariazione, la schedatura, il recupero e la valorizzazione dei reperti fossili di Bolca;

     d) favorisce iniziative atte far conoscere l'area di Bolca ed a valorizzarne gli aspetti turistico/culturali;

     e) sostiene le iniziative di collaborazione, gemellaggio e scambi culturali con altri enti che gestiscono siti di interesse paleontologico nazionale ed internazionale;

     f) promuove, d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale, presso le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione, iniziative volte a far conoscere l'area di Bolca e a valorizzarne gli aspetti culturali e scientifici, anche mediante l'attivazione di borse di studio.

 

     Art. 3. Istituzione del Comitato permanente per la valorizzazione culturale del patrimonio paleontologico di Bolca.

     1. Per realizzare le iniziative di cui all'articolo 2, è istituito il Comitato permanente per la valorizzazione del patrimonio paleontologico di Bolca.

     2. Il Comitato è composto da:

     a) il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato che lo presiede;

     b) il Presidente della Provincia di Verona o suo delegato;

     c) il Direttore regionale per i beni culturali e il paesaggio, o suo delegato, d'intesa con il Ministero competente;

     d) il Direttore del museo civico di storia naturale di Verona, o suo delegato;

     e) il Presidente della Comunità montana della Lessinia, o suo delegato;

     f) il Presidente del Parco regionale della Lessinia, o suo delegato;

     g) due consiglieri componenti della Commissione consiliare competente per materia, di cui uno in rappresentanza della minoranza, dalla stessa designati;

     h) due esperti della materia designati dal Direttore del museo civico di storia naturale.

     3. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un funzionario regionale.

     4. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni dalla data dell'insediamento. Il Comitato è validamente costituito con la designazione di almeno la metà dei suoi componenti.

     5. Ai componenti del Comitato è corrisposto, ove spetti, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista dall'articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e successive modifiche.

 

     Art. 4. Funzioni del Comitato permanente per la valorizzazione culturale del patrimonio paleontologico di Bolca.

     1. Il Comitato permanente svolge le seguenti funzioni:

     a) propone alla Giunta regionale, entro il mese di giugno di ogni anno, le iniziative di cui all'articolo 2 da inserire nel programma annuale delle attività, unitamente ad una relazione sullo stato di attuazione delle iniziative assunte nell'anno precedente;

     b) collabora con la Giunta regionale nella realizzazione dei progetti più significativi previsti dal programma.

 

     Art. 5. Programma annuale degli interventi.

     1. La Giunta regionale, entro il mese di settembre di ogni anno, approva, sentita la competente commissione consiliare, il programma annuale degli interventi e ne definisce i criteri e le modalità di attuazione.

 

     Art. 6. Norma di prima applicazione.

     1. In sede di prima applicazione della presente legge, il Comitato di cui all’articolo 3 formula le proposte entro sessanta giorni dalla sua costituzione e la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, approva il programma di interventi entro i successivi sessanta giorni.

 

     Art. 7. Norma finanziaria.

     1. Alle spese correnti derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificate in euro 70.000,00 per ogni esercizio del triennio 2006-2008, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'upb U0185 "Fondo speciale per le spese correnti", partita n. 8 "Interventi per la cultura", del bilancio di previsione 2006 e pluriennale 2006-2008; contestualmente lo stanziamento dell'upb U0168 "Archivi, biblioteche e musei" viene incrementato di euro 70.000,00 per competenza e cassa nell'esercizio 2006 e per sola competenza nei due esercizi successivi.

     2. Alle spese d'investimento derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificate in euro 130.000,00 per ogni esercizio del triennio 2006-2008, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'upb U0185 "fondo speciale per le spese correnti", partita n. 8 "Interventi per la cultura", del bilancio di previsione 2006 e pluriennale 2006-2008; contestualmente lo stanziamento dell'upb U0171 "Edilizia, patrimonio culturale ed edifici di culto" viene incrementato di euro 130.000,00 per competenza e cassa nell'esercizio 2006 e per sola competenza nei due esercizi successivi.


[1] Abrogata dall'art. 40 della L.R. 16 maggio 2019, n. 17, con la decorrenza ivi prevista.