§ 5.5.53 - Legge Regionale 9 agosto 1999, n. 31.
Costituzione dell'Istituto Triveneto di Alta Cultura Europea (ITACE)


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.5 informazione e cultura
Data:09/08/1999
Numero:31


Sommario
Art. 1.  Costituzione dell'Istituto Triveneto di Alta Cultura Europea.
Art. 2.  Finalità e obiettivi dell'ITACE.
Art. 3.  Norma finanziaria.


§ 5.5.53 - Legge Regionale 9 agosto 1999, n. 31. [1]

Costituzione dell'Istituto Triveneto di Alta Cultura Europea (ITACE)

(B.U. n. 69 del 10 agosto 1999).

 

Art. 1. Costituzione dell'Istituto Triveneto di Alta Cultura Europea.

     1. E' costituito l'Istituto Triveneto di Alta Cultura Europea, successivamente denominato ITACE, con sede a Venezia.

     2. Per la finalità di cui al comma 1, la Regione Veneto promuove, d'intesa con i soggetti pubblici e privati che esercitino la loro attività economica, formativa e di ricerca principale negli Stati dell'Unione Europea, la costituzione di un Gruppo europeo di interesse economico (GEIE), secondo quanto previsto dal diritto comunitario.

 

     Art. 2. Finalità e obiettivi dell'ITACE.

     1. L'ITACE, attraverso lo sviluppo di una azione programmata, si propone il raggiungimento delle seguenti finalità e obiettivi:

     a) la diffusione, anche mediante la realizzazione di specifici corsi di formazione europea, della conoscenza delle iniziative della Commissione Europea in materia di sviluppo economico e sociale, di promozione culturale, di tutela ambientale e sanitaria, di assistenza sociale;

     b) la conoscenza delle proposte europee in materia di formazione e ricerca scientifica e tecnologica, anche al fine di individuare specifiche azioni di intervento regionale e di favorire e promuovere l'inserimento delle forze locali in progetti di collaborazione europea;

     c) l'organizzazione di convegni e seminari di studio, fra operatori economico/sociali e le forze della cultura e della ricerca scientifica e tecnologica, al fine di favorire la crescita di una comune cultura dello sviluppo di dimensione europea;

     d) la collaborazione fra enti locali, università, enti di ricerca, industria, forze sociali su argomenti scientifici e culturali di interesse generale, anche al fine di elaborare possibili iniziative legislative di settore.

 

     Art. 3. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, quantificabili in lire 1.000 milioni per l'esercizio finanziario 1999, si fa fronte mediante riduzione di lire 500 milioni dal capitolo n. 3426 e di lire 500 milioni dal capitolo n. 7040, in termini di competenza e di cassa, e contemporanea istituzione, nel medesimo stato di previsione della spesa, del capitolo n. 70098 denominato "Spese per l'Istituto Triveneto di Alta Cultura Europea (ITACE)" con lo stanziamento di lire 1.000 milioni in termini di competenza e di cassa.

     2. Per gli esercizi finanziari successivi al 1999, lo stanziamento è determinato ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 40 della L.R. 16 maggio 2019, n. 17.