§ 5.5.38 – L.R. 20 marzo 1995, n. 13.
Norme per la promozione della cultura musicale di tipo corale e bandistico.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.5 informazione e cultura
Data:20/03/1995
Numero:13


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Contributi.
Art. 3.  Requisiti dei destinatari.
Art. 4.  Disposizioni esecutive di attuazione.
Art. 5.  Presentazione delle domande ed erogazione dei contributi.
Art. 6.  Abrogazione.
Art. 7.  Norma finanziaria.
Art. 8.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 5.5.38 – L.R. 20 marzo 1995, n. 13. [1]

Norme per la promozione della cultura musicale di tipo corale e bandistico.

(B.U. 24 marzo 1995, n. 27).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione del Veneto, in attuazione dei principi statutari e dell'articolo 49 del dpr 24 luglio 1977, n. 616, promuove la diffusione della cultura musicale di tipo bandistico e corale, mediante il sostegno dell'attività di associazioni a larga base rappresentativa, costituite per atto pubblico e la cui attività riguardante la didattica musicale risulti dai rispettivi statuti.

     2. L'intervento della Regione è finalizzato in particolare a:

     a) incentivare, soprattutto tra i giovani, la conoscenza e la pratica musicale;

     b) promuovere iniziative di aggiornamento dei docenti dei corsi, dei maestri direttori di banda e dei complessi corali;

     c) favorire il recupero e promuovere la conoscenza della tradizione musicale veneta a carattere popolare.

 

     Art. 2. Contributi.

     1. La Regione persegue le finalità di cui all'articolo 1 mediante la concessione di contributi fino al novanta per cento della spesa ammessa per lo svolgimento delle attività di gestione dei corsi di orientamento musicale, dando la priorità alle spese relative agli onorari dei docenti e ai sussidi didattici.

     2. Gli stanziamenti di cui alla presente legge non possono essere utilizzati per l'acquisto di strumenti musicali, arredamenti o ristrutturazione di aule o altro materiale.

 

     Art. 3. Requisiti dei destinatari.

     1. Le associazioni che possono beneficiare dei contributi di cui alla presente legge devono:

     a) operare senza scopo di lucro;

     b) disporre di struttura organizzativa adeguata allo svolgimento dell'attività;

     c) garantire la frequenza gratuita ai corsi;

     d) utilizzare personale didattico in possesso dei requisiti generali previsti per l'ammissione al pubblico impiego di riconosciuta esperienza e in possesso dei requisiti di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 4;

     e) provvedere all'aggiornamento dei docenti dei corsi e dei maestri direttori di banda e di complessi corali.

 

     Art. 4. Disposizioni esecutive di attuazione.

     1. La Giunta regionale detta disposizioni esecutive di attuazione della presente legge ai sensi dell'articolo 32, lettera g) dello Statuto in ordine a:

     a) età degli allievi;

     b) programma dei corsi;

     c) ore di insegnamento e durata dei corsi;

     d) requisiti dei docenti;

     e) limiti di orario;

     f) numero minimo di allievi;

     g) registro di presenza;

     h) modalità di rendicontazione.

 

     Art. 5. Presentazione delle domande ed erogazione dei contributi.

     1. Le domande, corredate dalla documentazione attestante i requisiti di cui all'articolo 4, devono pervenire a pena di decadenza, entro il 31 maggio di ogni anno al Presidente della Giunta regionale.

     2. La Giunta regionale delibera il riparto dei contributi entro il 30 agosto.

     3. Per l'organizzazione dell'attività di aggiornamento dei docenti e dei maestri direttori di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 3, è consentito l'utilizzo fino al dieci per cento del contributo concesso.

     4. I contributi di cui alla presente legge sono vincolati alla realizzazione dell'attività ammessa a contributo e non possono essere utilizzati per altre finalità.

     5. L'erogazione del contributo avviene per il cinquanta per cento entro il 31 dicembre e la restante quota dopo la presentazione del consuntivo dell'attività svolta.

 

     Art. 6. Abrogazione.

     1. E' abrogata la legge regionale 30 aprile 1982, n. 16, fatti salvi gli effetti relativi all'espletamento delle procedure amministrative in essere, e quelli concernenti contributi concessi negli esercizi precedenti.

 

     Art. 7. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dalla presente legge per l'anno finanziario 1995, quantificabili in lire 650 milioni, si fa fronte mediante riduzione per pari importo, per competenza e per cassa, dello stanziamento del capitolo n. 70060 "Interventi regionali per i corsi di orientamento musicale (legge regionale 30 aprile 1982, n. 16)" iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 1995. Nel medesimo stato di previsione della spesa e istituito il capitolo n. 70064 "Contributi per la diffusione della cultura musicale di tipo bandistico e corale, mediante l'organizzazione di corsi promossi da associazioni a larga base rappresentativa" con stanziamento di lire 650 milioni per competenza e per cassa.

     2. Per gli esercizi successivi al 1995 si farà fronte ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni.

 

     Art. 8. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


[1] Abrogata dall'art. 40 della L.R. 16 maggio 2019, n. 17, con la decorrenza ivi prevista.