§ 5.5.15 – L.R. 9 gennaio 1986, n. 2.
Istituzione del Centro regionale di documentazione dei beni culturali e ambientali del Veneto.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.5 informazione e cultura
Data:09/01/1986
Numero:2


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Compiti.
Art. 3.  Istituzione e funzionamento.
Art. 4.  Comitato Tecnico Scientifico.
Art. 5.  Strutture.
Art. 6.  Attrezzature.
Art. 7.  Norma finanziaria.
Art. 8. 


§ 5.5.15 – L.R. 9 gennaio 1986, n. 2. [1]

Istituzione del Centro regionale di documentazione dei beni culturali e ambientali del Veneto.

(B.U. 10 gennaio 1986, n. 2).

 

Art. 1. Finalità.

     La Regione del Veneto promuove la conservazione, la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali della Regione attraverso la programmazione dei propri interventi in armonia con quelli dello Stato.

     Per le finalità enunciate è istituito, in attuazione di quanto previsto nel protocollo d'intesa 12 maggio 1983 tra il Ministero dei Beni Culturali e Ambientali e le Regioni, il Centro regionale di documentazione dei beni culturali e ambientali del Veneto.

 

     Art. 2. Compiti.

     Il Centro ha il compito di raccogliere, elaborare e fornire ogni informazione relativa al patrimonio storico della civiltà del Veneto.

     In particolare:

     1) attinge dati e notizie da qualsiasi fonte originaria di informazione, ovvero da materiale già elaborato e catalogato da altri centri, servizi ed enti;

     2) cataloga il materiale raccolto con le modalità e le forme indicate dall'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione;

     3) cura la pubblicazione dei dati e dei risultati delle ricerche in appositi cataloghi e periodici, in modo da assicurarne la disponibilità al pubblico;

     4) fornisce il materiale raccolto ed elaborato agli organismi statali e regionali, agli enti locali, alle istituzioni culturali e in genere a chiunque ne faccia motivata richiesta.

     Per il funzionamento del Centro, per l'accesso al materiale, per l'utilizzazione dei dati, è emanato apposito regolamento approvato dal Consiglio regionale entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 3. Istituzione e funzionamento.

     Il Centro è istituito nell'ambito della Segreteria regionale per i servizi sociali.

     Il Centro può avvalersi della collaborazione di esperti in materia di censimento, catalogazione, conservazione di beni culturali, nonché delle competenze scientifiche e tecniche degli organi periferici del Ministero dei Beni Culturali e di altri Centri pubblici e privati.

     Per i compiti di cui al comma precedente, la Giunta regionale provvede, mediante consulenze esterne, ai sensi della legge regionale 3 agosto 1978, n. 40, e per i rapporti e le collaborazioni con gli Organi ministeriali, le Università e le Istituzioni culturali, mediante apposite convenzioni.

     Nella predisposizione dei programmi riguardanti i beni culturali immobili: urbanistici, architettonici e ambientali, il Centro opererà d'intesa con la Segreteria regionale per il territorio.

 

     Art. 4. Comitato Tecnico Scientifico.

     Per l'assistenza tecnico-scientifica alla programmazione e all'attività del Centro, è istituito un apposito Comitato.

     Esso è presieduto dal Presidente della Giunta regionale, o da un assessore da lui delegato, ed è composto da:

     a) quattro membri designati dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, appartenenti al personale tecnico scientifico degli Istituti centrali e degli Uffici periferici del Ministero;

     b) quattro membri designati dalla Giunta regionale, appartenenti al personale degli Uffici regionali e degli Istituti culturali e scientifici regionali operanti nel settore.

     Le funzioni di segretario del Comitato sono esercitate da un funzionario regionale assegnato al Centro.

     Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e resta in carica fino all'avvenuto rinnovo del Consiglio regionale, esercitando comunque le funzioni sino all'insediamento del nuovo Comitato.

 

     Art. 5. Strutture.

     Il Centro si articola nelle seguenti strutture:

     1) Archivio delle fonti di documentazione, con il compito di provvedere:

     a) al censimento ragionato delle fonti, con riguardo ad aree storicamente definite del territorio e a settori disciplinari;

     b) alla classificazione delle informazioni e delle documentazioni disponibili;

     2) Schedario dei beni culturali, con il compito di:

     a) raccogliere i dati fondamentali delle informazioni e documentazioni, organizzati su base comunale;

     b) rendere i dati accessibili e utilizzabili;

     c) documentare gli studi, le ricerche e le esperienze attuati da enti pubblici, da centri di ricerca e da privati, relativamente ai beni culturali;

     3) Servizio informativo, con il compito di:

     a) curare la pubblicazione, con le modalità di cui alla legge regionale 10 gennaio 1984, n. 5, di strumenti informativi di carattere generale (cataloghi territoriali, repertori, cartografie, carto-tematiche, strumenti didattico-promozionali, ecc.);

     b) fornire informazioni finalizzate alla programmazione generale del settore o per specifici obiettivi;

     4) Sistema informatico, di norma avvalendosi delle specifiche strutture regionali, con il compito di provvedere alla raccolta ed elaborazione automatica di dati.

     In sede di prima attuazione, saranno sperimentate procedure, in proprio o in consorzio con le altre strutture esistenti, integrabili e compatibili con un sistema informativo unico nazionale, da costituirsi secondo gli indirizzi di metodo definiti dall'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione.

 

     Art. 6. Attrezzature.

     Per il funzionamento, il Centro è dotato delle seguenti attrezzature:

     1) biblioteca specializzata per la raccolta dei documenti di letteratura specialistica, funzionali alle attività del Centro;

     2) apparecchiature per la gestione automatizzata delle documentazioni audiovisive in possesso del Centro (microfiches, videodischi, nastri, cartografie, ecc.);

     3) apparecchiature per l'esercizio delle attività del sistema informatico, in connessione con le strutture di cui all'articolo 5, punto 4).

 

     Art. 7. Norma finanziaria.

     (omissis).

 

     Art. 8.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.


[1] Abrogata dall'art. 40 della L.R. 16 maggio 2019, n. 17.