§ 5.5.14 - L.R. 5 settembre 1984, n. 52.
Norme in materia di promozione e diffusione di attività artistiche, musicali, teatrali e cinematografiche.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.5 informazione e cultura
Data:05/09/1984
Numero:52


Sommario
Art. 1.  Princìpi generali.
Art. 2.  Ambiti, destinatari e modalità di intervento.
Art. 3.  Riconoscimento regionale.
Art. 4.  Documentazione delle attività.
Art. 5.  Contributi per attività musicali.
Art. 6.  Commissione consultiva per le attività musicali.
Art. 7.  Contributi per attività teatrali.
Art. 8.  Commissione consultiva per le attività teatrali.
Art. 9.  Contributi per attività cinematografiche.
Art. 10.  Commissione consultiva per le attività cinematografiche.
Art. 11.  Modalità di presentazione delle domande.
Art. 12.  Norme per l'erogazione dei contributi.
Art. 13.  Iniziative della Regione.
Art. 14.  Approvazione del piano generale di riparto.
Art. 15.  Non cumulabilità.
Art. 16.  Disposizioni comuni per la costituzione e il funzionamento delle Commissioni.
Art. 17.  Abrogazioni di disposizioni precedenti.
Art. 18.  Domande di contributo.
Art. 19.  Contributo 1984 agli Enti e Istituzioni di rilevante importanza.
Art. 20.  Contributi integrativi.
Art. 21.  Commissioni consultive.
Art. 22.  Norma finanziaria.
Art. 23.  Variazione di bilancio.
Art. 24.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 5.5.14 - L.R. 5 settembre 1984, n. 52. [1]

Norme in materia di promozione e diffusione di attività artistiche, musicali, teatrali e cinematografiche.

(B.U. n. 41 del 7-9-1984).

 

Titolo I

OGGETTO E FINALITÀ DELLA LEGGE

 

Art. 1. Princìpi generali.

     La Regione Veneto promuove e favorisce lo sviluppo, la diffusione e la valorizzazione delle attività artistiche, musicali, teatrali e cinematografiche nell'ambito del territorio regionale.

 

     Art. 2. Ambiti, destinatari e modalità di intervento.

     Per il raggiungimento delle finalità enunciate nell'articolo precedente la Regione:

     a) sostiene l'attività di Enti e Istituzioni musicali e teatrali di riconosciuta importanza nell'ambito del suo territorio;

     b) favorisce iniziative e attività artistiche, musicali, teatrali e cinematografiche realizzate da Enti locali singoli o associati, Istituzioni, Fondazioni, Associazioni, Cooperative senza scopo di lucro e/o loro aggregazioni a livello regionale;

     c) promuove iniziative e manifestazioni nei settori della musica, del teatro, del cinema direttamente, di norma in collaborazione con altri soggetti o per affidamento.

 

Titolo II

ENTI E ISTITUZIONI DI RILEVANTE IMPORTANZA

 

     Art. 3. Riconoscimento regionale. [2]

     La Regione Veneto riconosce la rilevante importanza, nel campo della musica, delle attività artistiche e dello spettacolo, delle Istituzioni di cui all'allegato A) e ne favorisce l'attività mediante l'erogazione di un contributo annuo.

     L'elenco di cui al comma precedente può essere modificato con apposito provvedimento del Consiglio regionale.

 

     Art. 4. Documentazione delle attività. [3]

     Le Istituzioni di cui al precedente articolo sono tenute a presentare alla Giunta regionale, entro il 30 novembre di ogni anno, una relazione sull'attività svolta anche ai fini della determinazione dell'entità del contributo da concedere per l'anno successivo.

     Entro la stessa data dette Istituzioni presentano anche il programma dell'attività per l'anno successivo.

 

Titolo III

MUSICA

 

     Art. 5. Contributi per attività musicali.

     La Regione, per la realizzazione di iniziative e attività nel settore musicale, concede contributi a:

     a) Enti locali, singoli o associati;

     b) Enti, Istituti, Associazioni, Fondazioni, Cooperative senza fine di lucro;

     c) Aggregazioni dei soggetti di cui alla precedente lettera b) a larga base rappresentativa nel territorio regionale.

     I contributi sono concessi per:

     - la diffusione dell'attività musicale nel territorio regionale;

     - il recupero e la promozione della cultura musicale veneta;

     - la realizzazione di programmi musicali specifici con particolare riguardo alle esigenze dei settori: scolastico, giovanile, del lavoro e degli anziani.

     Nella concessione dei contributi agli Enti di cui alla lettera a) costituisce elemento di preferenza l'attivazione di programmi di decentramento musicale realizzati in collaborazione con Enti lirici, Teatri di tradizione e Istituzioni concertistico-orchestrali.

 

     Art. 6. Commissione consultiva per le attività musicali.

     Al fine di esprimere alla Giunta regionale parere sulla validità e sulla rilevanza culturale e artistica delle attività di cui al precedente articolo 5, è costituita una Commissione consultiva, presieduta dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato e composta da:

     a) il dirigente del Dipartimento competente;

     b) cinque rappresentanti delle Associazioni a larga base rappresentativa che operano con continuità nel campo musicale, individuate dalla Giunta regionale;

     c) un rappresentante dell'AGIS;

     d) un rappresentante dell'ANCI veneta;

     e) un rappresentante dell'URPV;

     f) tre esperti del settore musicale, designati dal Consiglio regionale con voto limitato a due.

     Funge da segretario un dipendente regionale nominato dal Presidente della Giunta regionale.

 

Titolo IV

TEATRO

 

     Art. 7. Contributi per attività teatrali.

     La Regione, per la realizzazione di iniziative e attività nel settore teatrale, concede contributi a:

     a) Enti locali, singoli o associati;

     b) Enti, Istituti, Associazioni, Fondazioni, Gruppi di teatro amatoriale legalmente costituiti, Cooperative senza fine di lucro;

     c) Aggregazioni dei soggetti di cui al precedente punto b) a larga rappresentatività nell'ambito regionale.

     I contributi sono concessi per:

     - attività di produzione con particolare riguardo a quelle rivolte alla conoscenza e valorizzazione del teatro veneto;

     - costituzione di circuiti per la distribuzione organica e coordinata dell'attività teatrale nel territorio della Regione;

     - organizzazione di decentramento teatrale nei quartieri, nei distretti scolastici, nelle scuole e in altre sedi ove il teatro diventa momento di promozione culturale;

     - organizzazione di attività di teatro per ragazzi;

     - iniziative di ricerca e divulgazione della cultura teatrale;

     - iniziative che, in modo stabile e continuativo, contribuiscono allo sviluppo delle attività e della cultura teatrale.

 

     Art. 8. Commissione consultiva per le attività teatrali.

     Al fine di esprimere alla Giunta regionale parere sulla validità e sulla rilevanza culturale e artistica delle attività e iniziative di cui al precedente articolo 7, è costituita una Commissione consultiva, presieduta dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato e composta da:

     a) il dirigente del Dipartimento competente;

     b) cinque rappresentanti delle Associazioni scelti tra quelli designati dalle Associazioni a più larga base rappresentativa che operano con continuità nel campo teatrale, individuate dalla Giunta regionale;

     c) un rappresentante dell'AGIS;

     d) un rappresentante dell'ANCI veneta;

     e) un rappresentante dell'URPV;

     f) tre esperti del settore teatrale designati dal Consiglio regionale con voto limitato a due.

     Funge da segretario un dipendente regionale nominato dal Presidente della Giunta regionale.

 

Titolo V

CINEMA

 

     Art. 9. Contributi per attività cinematografiche. [4]

     [La Regione, per la realizzazione di iniziative e attività nel settore cinematografico, concede contributi a:

     a) Enti locali, singoli o associati;

     b) Enti, Istituti, Associazioni, Cooperative senza fine di lucro;

     c) Aggregazioni dei soggetti di cui al precedente punto b) a larga base rappresentativa nell'ambito regionale.

     I contributi sono concessi per:

     - la promozione in forma continuativa e la diffusione della cultura cinematografica, anche nei quartieri e nelle scuole;

     - la promozione di attività cinematografiche rivolte alla ricerca, informazione e documentazione del territorio e della civiltà del Veneto.

     Sono concessi altresì contributi ad Associazioni di base o Cooperative, senza fine di lucro, che realizzino, in forma continuativa, una programmazione cinematografica di carattere educativo e ricreativo rivolta al pubblico giovanile.]

 

     Art. 10. Commissione consultiva per le attività cinematografiche. [5]

     [Al fine di esprimere alla Giunta regionale parere sulla validità e sulla rilevanza culturale e artistica delle attività e iniziative di cui al precedente articolo 9, è costituita una Commissione consultiva, presieduta dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato e composta da:

     a) il dirigente del Dipartimento competente;

     b) cinque rappresentanti delle Associazioni nazionali di cultura cinematografica, individuate dalla Giunta regionale;

     c) un rappresentante dell'AGIS;

     d) un rappresentante dell'ANCI veneta;

     e) un rappresentante dell'URPV;

     f) tre esperti del settore cinematografico designati dal Consiglio regionale con voto limitato a due.

     Funge da segretario un dipendente regionale nominato dal Presidente della Giunta regionale.]

 

Titolo VI

PROCEDIMENTI

 

     Art. 11. Modalità di presentazione delle domande.

     Le domande per la concessione dei contributi di cui ai precedenti articoli 5, 7 e 9 sono presentate al Presidente della Giunta regionale, ogni anno, nel termine di decadenza del 30 settembre, corredate da:

     a) una relazione illustrativa delle finalità e delle modalità di realizzazione del programma per il quale è richiesto il contributo;

     b) un preventivo dettagliato delle entrate e delle spese.

     Per le domande spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la data di spedizione vale quale data di presentazione.

 

     Art. 12. Norme per l'erogazione dei contributi.

     Per ogni manifestazione o iniziativa di cui ai precedenti articoli 5, 7 e 9 il contributo non può essere superiore al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

     Il soggetto richiedente deve, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di concessione del contributo, presentare al Presidente della Giunta regionale una dichiarazione di accettazione espressa con l'impegno ad assicurare la copertura finanziaria della rimanente spesa prevista per l'attuazione dell'iniziativa, nonchè di ogni eventuale maggiore spesa comunque sopravvenuta.

     L'erogazione del contributo è disposta in unica soluzione, previa presentazione di idonea documentazione attestante l'attività svolta.

     La mancata presentazione di detta documentazione, entro il 31 dicembre dell'esercizio successivo a quello di riferimento, comporta la decadenza del diritto al contributo assegnato.

     La Giunta regionale può corrispondere acconti fino al 50 per cento del contributo concesso.

     Il contributo concesso sarà proporzionalmente ridotto qualora venga accertata una diminuzione della spesa ammessa.

     La concessione del contributo può essere revocata altresì con deliberazione della Giunta regionale qualora:

     a) non intervengano entro il termine stabilito l'accettazione e l'impegno di cui al secondo comma del presente articolo;

     b) l'iniziativa non venga realizzata in maniera conforme alla proposta a suo tempo presentata alla Regione;

     c) vengano accertate irregolarità nella contabilizzazione della spesa;

     d) vengano apportate all'iniziativa ammessa a contributo modifiche non preventivamente autorizzate dalla Giunta regionale.

 

Titolo VII

INIZIATIVE DELLA REGIONE

 

     Art. 13. Iniziative della Regione.

     Per il raggiungimento delle finalità enunciate nell'art. 1 della presente legge, la Regione:

     a) promuove iniziative culturali direttamente, di norma in collaborazione con gli Enti e Istituzioni di cui agli articoli 5, 7 e 9, o per affidamento; [6]

     b) dispone l'attivazione di servizi finalizzati alla rilevazione delle Istituzioni culturali esistenti nel territorio regionale, alla catalogazione e schedatura dei beni culturali conservati da dette Istituzioni, alla realizzazione di un sistema regionale di raccolta e trasmissione dei dati relativi a tali beni culturali.

 

Titolo VIII

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 14. Approvazione del piano generale di riparto.

     La Giunta regionale, entro il mese di marzo di ogni anno, approva, sentita la competente Commissione consiliare:

     [a) il piano dei contributi da assegnare alle Istituzioni di cui al precedente art. 3;] [7]

     b) il piano di riparto dei contributi agli Enti, Istituzioni, Associazioni e Cooperative di cui ai precedenti articoli 5, 7 e 9;

     c) il programma di iniziative di cui alla lettera a) del precedente art. 13.

     Qualora si ravvisi l'opportunità di procedere all'immediata realizzazione di una delle iniziative culturali di cui alla lettera a) del precedente art. 13, senza attendere l'approvazione del programma annuale, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere le conseguenti deliberazioni, dandone comunicazione alla Commissione consiliare competente.

 

     Art. 15. Non cumulabilità.

     In ogni caso i contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con quelli previsti per le stesse iniziative di altre leggi regionali.

 

     Art. 16. Disposizioni comuni per la costituzione e il funzionamento delle Commissioni.

     Le Commissioni di cui agli artt. 6, 8 e 10 sono nominate con decreto del Presidente della Giunta regionale.

     I membri di cui alle lettere b), c), d) ed e) dei predetti articoli sono designati dagli organismi interessati. Tali designazioni devono pervenire al Presidente della Giunta regionale entro i trenta giorni dal ricevimento della richiesta, trascorsi i quali il Presidente stesso provvede alle nomine tenendo conto delle designazioni pervenute.

     Per la validità delle sedute delle Commissioni istituite con la presente legge è necessaria la presenza di almeno un terzo dei componenti. Per la validità delle deliberazioni è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

     I membri delle Commissioni durano in carica fino all'avvenuto rinnovo del Consiglio regionale e possono essere riconfermati. La durata in carica è prorogata fino all'avvenuta sostituzione.

 

     Art. 17. Abrogazioni di disposizioni precedenti.

     Le leggi regionali:

     - 23 marzo 1979, n. 17: «Adeguamento dello stanziamento regionale e modalità per la concessione di contributi a favore dell'Ente Autonomo "La Biennale di Venezia"»;

     - 18 maggio 1979, n. 37: «Norme in materia di promozione e diffusione di attività musicali, teatrali e cinematografiche»;

     - 26 maggio 1980, n. 61: «Concessione di contributi per Enti "L'Arena di Verona", "La Fenice di Venezia", "Orchestra da camera di Padova", "Teatro sociale di Rovigo" e "Teatro comunale di Treviso"»; sono abrogate a tutti gli effetti salvo quelli relativi all'espletamento dei procedimenti amministrativi attualmente in essere e concernenti la concessione dei contributi per l'anno 1984.

 

Titolo IX

NORME TRANSITORIE

 

     Art. 18. Domande di contributo.

     Nella prima applicazione della presente legge, le domande di cui al precedente art. 11 devono essere presentate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

 

     Art. 19. Contributo 1984 agli Enti e Istituzioni di rilevante importanza.

     Per l'anno 1984 l'entità dei contributi concessi agli Istituti di particolare rilevanza culturale è determinata nella misura indicata nell'allegato A) della presente legge.

     Agli Enti di cui alle leggi:

     - 23 marzo 1979, n. 17: «Adeguamento dello stanziamento regionale e modalità per la concessione di contributi a favore dell'Ente Autonomo "La Biennale di Venezia"»;

     - 26 maggio 1980, n. 61: «Concessione di contributi per Enti "L'Arena di Verona", "La Fenice di Venezia", "Orchestra da camera di Padova", "Teatro sociale di Rovigo" e "Teatro comunale di Treviso"»; è corrisposta per l'anno 1984 l'eventuale integrazione tra la somma indicata nell'allegato A) e la somma già corrisposta, o da corrispondere, ai sensi di dette leggi.

 

     Art. 20. Contributi integrativi.

     La Giunta regionale è autorizzata per l'esercizio 1984 a erogare ai destinatari dei contributi di cui al provvedimento di riparto 1984 relativo alla legge regionale 18 maggio 1979, n. 37, un ulteriore contributo fino a un massimo del 20 per cento della somma prevista in detto riparto.

     La Giunta regionale è altresì autorizzata a utilizzare lo stanziamento residuo attraverso l'erogazione di contributi anche a Enti e Associazioni le cui domande, ai fini della legge regionale di cui al primo comma, siano state presentate in termini e comunque perfezionate entro la data di approvazione della presente legge.

     Dai contributi di cui al presente articolo sono comunque esclusi i soggetti di cui all'allegato A).

     La Giunta regionale darà immediata comunicazione alla Commissione consiliare competente dell'elenco dei contributi erogati a norma dei precedenti commi.

 

     Art. 21. Commissioni consultive.

     Le commissioni tecnico-consultive, nominate prima dell'entrata in vigore della presente legge, ai sensi degli artt. 4, 8 e 10 della legge regionale 18 maggio 1979, n. 37, restano in carica sino all'insediamento delle Commissioni consultive di cui ai precedenti articoli 6, 8 e 10 e ne assumono le relative funzioni.

     Per la legalità delle sedute e la validità delle deliberazioni si applica il disposto di cui al precedente art. 16, terzo comma.

 

Titolo X

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

 

     Art. 22. Norma finanziaria.

     Per l'attuazione della presente legge è autorizzata un'ulteriore spesa di lire 2.190.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1984, 1985 e 1986, di cui:

     a) lire 1.730.000.000 per contributi a Enti e Istituzioni di rilevante importanza, ai sensi dell'art. 3 della presente legge;

     b) lire 380.000.000 per contributi a Enti, Istituzioni e Associazioni per il settore musicale (lire 200.000.000), teatrale (lire 140.000.000) e cinematografico (lire 40.000.000), ai sensi degli artt. 5, 7 e 9 della presente legge;

     c) lire 80.000.000 per le iniziative promosse direttamente dalla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 13 della presente legge.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio sono istituiti degli appositi nuovi capitoli per gli interventi previsti nei punti a), b) e c) del precedente comma.

     Per l'esercizio finanziario 1984 i contributi di cui ai punti a) e b) del primo comma verranno erogati secondo le procedure previste rispettivamente negli artt. 19 e 20 della presente legge.

     L'Amministrazione regionale fa fronte agli oneri di cui al primo comma mediante il prelievo di quota parte degli importi a tal uopo accantonati nel fondo globale per le spese correnti (cap. 80210) secondo l'esatta destinazione attribuita alla partita n. 7 - Interventi nel settore culturale del bilancio regionale relativamente all'esercizio finanziario 1984 e pluriennale 1984-1986 -.

     I capitoli istituiti dalle leggi regionali abrogate dalla presente legge a norma del precedente art. 17 rimangono in essere solamente fino ad avvenuta erogazione dei contributi per l'anno 1984. A partire dall'esercizio finanziario 1985 gli importi già iscritti nel bilancio pluriennale su tali capitoli, ammontanti a complessive lire 1.980.000.000, verranno stornati a favore dei capitoli di nuova istituzione creati a norma del presente articolo.

     La spesa complessiva prevista per l'attuazione della presente legge è così determinata in lire 4.170.000.000 per gli esercizi finanziari 1985 e 1986.

     Lo stanziamento dei capitoli di spesa istituiti dalla presente legge, sarà determinato annualmente dalla legge di approvazione del bilancio regionale a norma dell'art. 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, come modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43, tenuto conto degli accantonamenti previsti sul bilancio pluriennale in corrispondenza alla partita di spesa che hanno fissato la copertura finanziaria per l'esercizio finanziario 1984.

 

     Art. 23. Variazione di bilancio.

     (omissis).

 

     Art. 24. Dichiarazione d'urgenza.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

 

 

     ALLEGATO A) [8]

     relativo alla legge regionale 5 settembre 1984, n. 52: «Norme in materia di promozione e diffusione di attività artistiche, musicali, teatrali e cinematografiche».

 

        ELENCO DELLE ISTITUZIONI DI RILEVANTE IMPORTANZA CULTURALE

 

Ente Arena di Verona                                L. 400.000.000

Ente Autonomo La Fenice di Venezia                  L. 400.000.000

Teatro Sociale di Rovigo                            L. 100.000.000

Teatro Comunale di Treviso                          L. 100.000.000

Ente Orchestra da Camera di Padova                  L. 100.000.000

Solisti Veneti                                      L.  50.000.000

Veneto Teatro                                       L. 450.000.000

Comune di Padova per Teatro Verdi                   L.  50.000.000

Comune di Vicenza per le manifestazioni musicali

nel Teatro Olimpico                                 L.  50.000.000

Ente Autonomo «La Biennale di Venezia»              L. 300.000.000

Orchestra Filarmonica Veneta                        L. 500.000.000

Comune di Verona per Estate Teatrale Veronese       L.  60.000.000

 


[1] Abrogata dall'art. 40 della L.R. 16 maggio 2019, n. 17, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Articolo abrogato dall'art. 10 della L.R. 10 agosto 2006, n. 16, con effetto dal 1° gennaio 2007.

[3] Articolo abrogato dall'art. 10 della L.R. 10 agosto 2006, n. 16, con effetto dal 1° gennaio 2007.

[4] Articolo abrogato dall'art. 21 della L.R. 9 ottobre 2009, n. 25.

[5] Articolo abrogato dall'art. 21 della L.R. 9 ottobre 2009, n. 25.

[6] Lettera così modificata dall'art. 10 della L.R. 10 agosto 2006, n. 16, con effetto dal 1° gennaio 2007.

[7] Lettera abrogata dall'art. 10 della L.R. 10 agosto 2006, n. 16, con effetto dal 1° gennaio 2007.

[8] Allegato abrogato dall'art. 10 della L.R. 10 agosto 2006, n. 16, con effetto dal 1° gennaio 2007.