§ 5.4.50 - L.R. 3 ottobre 2002, n. 32.
Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1, all’articolo 55 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, e all’articolo 8 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.4 formazione professionale
Data:03/10/2002
Numero:32


Sommario
Art. 1.  Modifica all’articolo 6 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1.
Art. 2.  Modifica all’articolo 55 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11.
Art. 3.  Modifica all’articolo 8 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3.
Art. 4.  Dichiarazione d’urgenza.


§ 5.4.50 - L.R. 3 ottobre 2002, n. 32.

Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1, all’articolo 55 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, e all’articolo 8 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3, in materia di sostegno e informazione alle imprese.

(B.U. 8 ottobre 2002, n. 99).

 

Art. 1. Modifica all’articolo 6 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1.

     1. All’articolo 6 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 2. Modifica all’articolo 55 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11.

     1. La rubrica dell'articolo 55 è così sostituita:

     (Omissis).

     2. All’articolo 55 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, il comma 3 è sostituito dal seguente comma:

     (Omissis).

     3. Dopo il comma 7 dell’articolo 55 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, sono aggiunti i seguenti commi:

     (Omissis).

 

     Art. 3. Modifica all’articolo 8 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3.

     1. Alla rubrica dell’articolo 8 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3, le parole “il Centro Estero” sono sostituite con le parole

     (Omissis).

     2. Alla rubrica dell’articolo 8 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3, dopo la parola “iniziative” è inserita la parola

     (Omissis).

     3. Al comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 le parole “il Centro Estero” sono sostituite con le parole

     (Omissis).

     4. Al comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3, dopo la parola “iniziative” è inserita la parola

     (Omissis).

 

     Art. 4. Dichiarazione d’urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.