§ 5.3.6 - Legge Regionale 19 gennaio 2001, n. 1.
Interventi a favore delle famiglie degli alunni delle scuole statali e paritarie.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.3 assistenza scolastica
Data:19/01/2001
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Obiettivi.
Art. 3.  Destinatari.
Art. 4.  Buoni scuola.
Art. 5.  Norma finale.
Art. 6.  Norma finanziaria.


§ 5.3.6 - Legge Regionale 19 gennaio 2001, n. 1.

Interventi a favore delle famiglie degli alunni delle scuole statali e paritarie.

(B.U. n. 8 del 23 gennaio 2001).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione del Veneto nell'ambito della completa applicazione delle norme in materia di diritto allo studio e di riordino dei cicli e al fine di garantire la parità scolastica, interviene in favore delle famiglie degli alunni del sistema scolastico d'istruzione.

 

     Art. 2. Obiettivi.

     1. Per le finalità di cui all'articolo 1 ed in particolare per garantire il diritto all'accesso ed alla frequenza, la parità nell'accesso e nella frequenza e per promuovere il successo formativo, la Regione interviene mediante buoni scuola agli alunni e alle loro famiglie di cui all'articolo 3.

     2. I buoni scuola di cui al comma 1 sono destinati a totale o parziale copertura delle spese effettivamente sostenute a partire da quelle d'iscrizione, di acquisto di testi e sussidi scolastici, di frequenza e di sostegno dei disabili.

 

     Art. 3. Destinatari.

     1. Sono destinatari degli interventi previsti dalla presente legge le famiglie degli studenti residenti nel territorio regionale frequentanti le scuole statali e paritarie private e degli enti locali, nell'adempimento dell'obbligo scolastico e nella successiva frequenza alla scuola secondaria.

     2. Fino alla definizione del percorso triennale per la parificazione delle scuole di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono destinatari degli interventi previsti dalla presente legge le famiglie degli alunni residenti nel territorio regionale, frequentanti le scuole statali e non statali che siano legalmente riconosciute, paritarie, parificate, autorizzate, atte a garantire l'adempimento dell'obbligo scolastico e la successiva frequenza della scuola secondaria superiore.

 

     Art. 4. Buoni scuola.

     1. I buoni scuola di cui all'articolo 2, devono essere rapportati alle condizioni reddituali e al numero dei componenti del nucleo familiare, secondo i criteri del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 "Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449", nonché all'entità delle spese scolastiche complessivamente gravanti sul nucleo medesimo, privilegiando le famiglie a minor reddito.

     2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare che si esprime nel termine di sessanta giorni, nel rispetto di quanto previsto al comma 1, determina i criteri e le modalità per l'erogazione dei buoni scuola.

     3. Per l'assegnazione dei buoni scuola si provvede a mezzo di appositi bandi.

 

     Art. 5. Norma finale.

     1. Gli interventi di cui alla presente legge sono integrativi e complementari a quelli previsti in materia dalla vigente normativa statale e regionale.

 

     Art. 6. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificabili in lire 20 miliardi per l'anno 2001, si fa fronte mediante prelevamento, in termini di competenza, dal capitolo n. 80210 "Fondo globale spese correnti" di lire 17.800 milioni e dal capitolo n. 71204 "Spese per il funzionamento degli enti per il diritto allo studio universitario (ESU) (articolo 18 legge regionale 7 aprile 1998, n. 8) di lire 2.200 milioni, iscritti nello stato di previsione della spesa, esercizio 2001, del bilancio pluriennale 2000-2002.

     2. Contestualmente nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 2001 del bilancio pluriennale 2000-2002 viene istituito il capitolo n. 61516, denominato "Interventi per garantire la parità scolastica a favore delle famiglie degli alunni frequentanti il sistema scolastico di istruzione".

     3. Per gli anni successivi al 2001 si provvede ai sensi dell'articolo 32 bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modifiche e integrazioni.