§ 3.3.200 - Direttiva 15 gennaio 1980, n. 232.
Direttiva (CEE) n. 80/232 del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle gamme di quantità nominali e [...]


Settore:Normativa europea
Materia:3. politica industriale e mercato interno
Capitolo:3.3 ravvicinamento delle legislazioni
Data:15/01/1980
Numero:232


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      I prodotti di cui all'art. 1 si suddividono in tre gruppi:
Art. 3.      In tutti i casi gli imballaggi preconfezionati debbono recare l'indicazione della massa nominale o del volume nominale del prodotto contenuto secondo le prescrizioni della direttiva 76/211/CEE. [...]
Art. 4.      Se un imballaggio collettivo è costituito da due o più imballaggi preconfezionati individuali, le gamme dei valori menzionate negli allegati I, II e III si applicano agli imballaggi [...]
Art. 5. 
Art. 6.      Gli Stati membri non possono rifiutare, vietare o limitare, prima del 1 gennaio 1982, l'immissione sul mercato degli imballaggi preconfezionati conformi alla direttiva 76/211/CEE se la quantità [...]
Art. 7.      Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di ventiquattro mesi dalla notifica e ne informano immediatamente la [...]
Art. 8.      Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.


§ 3.3.200 - Direttiva 15 gennaio 1980, n. 232. [1]

Direttiva (CEE) n. 80/232 del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle gamme di quantità nominali e capacità nominali ammesse per taluni prodotti in imballaggi preconfezionati.

(G.U.C.E. 25 febbraio 1980, n. L 51).

 

Art. 1. [2]

     1. La presente direttiva si applica ai prodotti che sono presentati in imballaggi preconfezionati conformi agli articoli 1 e 2 della direttiva 76/211/CEE e che figurano negli allegati della presente direttiva; sono esclusi i prodotti in imballaggi preconfezionati destinati esclusivamente ad usi professionali.

     2. In deroga al paragrafo 1, la presente direttiva si applica anche ai filati per lavori a maglia di cui al punto 11 dell'allegato I, presentati sotto un'altra forma di imballaggio.

 

     Art. 2.

     I prodotti di cui all'art. 1 si suddividono in tre gruppi:

     a) i prodotti venduti in massa o in volume, fatta eccezione per i prodotti di cui ai punti b) e c).

L'allegato I stabilisce, per tali prodotti, le gamme dei valori delle quantità nominali del contenuto degli imballaggi preconfezionati;

     b) i prodotti venduti in massa o in volume che vengono condizionati nei contenitori rigidi elencati nell'allegato II, ad eccezione dei prodotti di cui all'allegato I.

L'allegato II stabilisce, per tali prodotti, le gamme dei valori delle capacità di tali contenitori;

     c) i prodotti presentati sotto forma di aerosol.

L'allegato III stabilisce i volumi della fase liquida per tali prodotti e, per quanto riguarda i contenitori metallici, anche la capacità del contenitore.

 

     Art. 3.

     In tutti i casi gli imballaggi preconfezionati debbono recare l'indicazione della massa nominale o del volume nominale del prodotto contenuto secondo le prescrizioni della direttiva 76/211/CEE. Nei casi di cui all'articolo 2, punti b) e c), i contenitori debbono anche recare, in modo da non creare confusione con l'indicazione di cui al primo comma, l'indicazione della loro capacità nominale secondo quanto stabilito nell'allegato II e nell'allegato III, punto 1 o, all'occorrenza, un riferimento alle norme CEN citate negli allegati.

 

     Art. 4.

     Se un imballaggio collettivo è costituito da due o più imballaggi preconfezionati individuali, le gamme dei valori menzionate negli allegati I, II e III si applicano agli imballaggi preconfezionati individuali. Se un imballaggio preconfezionato è costituito da due o più imballaggi individuali, non destinati ad essere venduti separatamente, le gamme dei valori menzionati negli allegati I, II e III si applicano all'imballaggio preconfezionato.

 

     Art. 5. [3]

     Gli Stati membri non possono rifiutare, vietare o limitare l'immissione sul mercato degli imballaggi preconfezionati conformi alla presente direttiva per motivi attinenti al valore della quantità nominale per gli imballaggi preconfezionati elencati nell'allegato I e nell'allegato III, punto 2, al valore della capacità nominale dei contenitori per gli imballaggi preconfezionati elencati nell'allegato II, o per entrambi i motivi per i prodotti elencati nell'allegato III, punto 1.

Imballaggi preconfezionati contenenti i prodotti elencati al punto 11 dell'allegato I possono essere commercializzati dopo il 31 dicembre 1989 soltanto nelle quantità nominali indicate a tale punto.

 

     Art. 6.

     Gli Stati membri non possono rifiutare, vietare o limitare, prima del 1 gennaio 1982, l'immissione sul mercato degli imballaggi preconfezionati conformi alla direttiva 76/211/CEE se la quantità nominale o la capacità del contenitore ha un valore che non figura nella presente direttiva e che erano commercializzati alla data della sua notifica.

Il primo comma non si applica ai provvedimenti che saranno attuati nel Regno Unito e in Irlanda per definire gamme in unità del sistema internazionale (SI).

 

     Art. 7.

     Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di ventiquattro mesi dalla notifica e ne informano immediatamente la Commissione. Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

     Art. 8.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

ALLEGATO I [4]

GAMME DEI VALORI DELLE QUANTITA' NOMINALI DEL CONTENUTO DEGLI IMBALLAGGI

PRECONFEZIONATI

 

     1. PRODOTTI ALIMENTARI VENDUTI A PESO (valore in g)

     1.1. Burro (voce 04.03 della TDC), margarina, grassi emulsionati o non emulsionati, di origine animale e vegetale, paste de spalmare con scarso tenore di grassi

125 - 250 - 500 - 1000 - 1500 - 2000 - 2500 - 5000

     1.2. Formaggi freschi eccettuati i formaggi detti «petits suisses» e i formaggi di uguale presentazione (voce ex 04.04 E I c) della TDC) 62,5 - 125 - 250 - 500 - 1000 - 2000 - 5000

     1.3. Sale da tavola o da cucina (voce 25.01 A della TDC) 125 - 250 - 500 - 750 - 1000 - 1500 - 5000

     1.4. Zuccheri impalpabili, zucchero rosso o bruno, zucchero candito 125 - 250 - 500 - 750 - 1000 - 1500 - 2000 - 2500 - 3000 - 4000 - 5000

     1.5. Prodotti a base di cereali (eccettuati i prodotti destinati all'alimentazione della prima infanzia) 1.5.1. Farine, semole, fiocchi e semola di cereali, fiocchi e farine di avena (eccettuati i prodotti elencati al punto 1.5.4)

125 - 250 - 500 - 1000 - 1500 - 2000 - 2500 [1] - 5000 - 10000

     1.5.2. Paste alimentari (voce 19.03 della TDC)

125 - 250 - 500 - 1000 - 1500 - 2000 - 3000 - 4000 - 5000 - 10000

     1.5.3. Riso (voce 10.06 della TDC)

125 - 250 - 500 - 1000 - 2000 - 2500 - 5000

     1.5.4. Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (puffed rice, corn flakes e simili (voce 19.05 della tariffa doganale comune)

250 - 375 - 500 - 750 - 1000 - 1500 - 2500

     1.6. Ortaggi secchi (voce 07.05 della TDC) [2], frutta secca (voci ex 08.01,08.03 B, 08.04 B, 08.12 della TDC)

125 - 250 - 500 - 1000 - 1500 - 2000 - 5000 - 7500 - 10000

     1.7. Caffè torrefatto macinato o non macinato, cicoria, succedanei del caffè

125 - 250 - 500 - 1000 - 2000 - 3000 - 4000 - 5000 - 10000

     1.8. Prodotti surgelati 1.8.1. Ortofrutticoli e patate precotte da friggere

150 - 300 - 450 - 600 - 750 - 1000 - 1500 - 2000 - 2500

     1.8.2. Filetti e porzioni di pesce, impanati o non impanati 100 - 200 - 300 - 400 - 500 - 600 - 800 - 1000 - 2000

     1.8.3. Bastoncini di pesce

150 - 300 - 450 - 600 - 900 - 1200 - 1500 - 1 800

 

     2. PRODOTTI ALIMENTARI VENDUTI A VOLUME (valore in ml)

     2.1. Gelati in quantità superiore a 250 ml

(ad eccezione dei gelati il cui volume non sia determinato dalla forma del

recipiente)

300 - 500 - 750 - 1000 - 1500 - 2000 - 2500 - 3000 - 4000 - 5000

 

     3. ALIMENTI SECCHI PER CANI E GATTI [3] (valore in g)

200 - 300 - 400 - 500 - 600 - 800 - 1000 - 1500 - 2000 - 3000 - 5000 - 7500

- 10000

 

     4. PITTURE E VERNICI PRONTE ALL'USO (con o senza aggiunta di solventi; sottovoce 32.09 A II della tariffa doganale comune, ad eccezione dei pigmenti macinati e delle soluzioni) (valore in ml)

25 - 50 - 125 - 250 - 375 - 500 - 750 - 1000 - 2000 - 2500 - 4000 - 5000 - 10000

 

     5. COLLE ED ADESIVI SOLIDI O IN POLVERE (valore in g)

25 - 50 - 125 - 250 - 500 - 1000 - 2500 - 5000 - 8000 - 10000

 

     6. PRODOTTI PER PULITURA E LUCIDATURA (solidi o in polvere in g, liquidi o in pasta in ml)

Ad esempio : prodotti per cuoio e scarpe, legno e rivestimenti di pavimenti, forni e metalli compresi quelli per automobili, vetri e specchi compresi quelli per automobili (voce 34.05 della TDC), smacchiatori, appretti e tinture domestiche (voci 38.12 A della TDC e 32.09 C della TDC), insetticidi domestici (voce ex 38.11 della TDC), disincrostatori (voce 34.02 della TDC), deodoranti domestici (voce 33.06 B della TDC) disinfettanti non farmaceutici.

25 - 50 - 75 - 100 - 150 - 200 - 250 - 375 - 500 - 750 - 1000 - 1500 - 2000

- 5000 - 10000

 

     7. COSMETICI : PRODOTTI DI BELLEZZA E DA TOLETTA (voce 33.06 A e B della TDC) (solidi o in polvere in g, liquidi o in pasta in ml)

     7.1. Prodotti per la pelle e l'igiene della bocca

Creme da barba, creme e lozioni per uso generale, creme e lozioni per le

mani, prodotti solari, prodotti per l'igiene della bocca (escluse le paste

dentifricie)

15 - 30 - 40 - 50 - 75 - 100 - 125 - 150 - 200 - 250 - 300 - 400 - 500 -

1000

     7.2. Paste dentifricie

25 - 50 - 75 - 100 - 125 - 150 - 200 - 250 - 300

     7.3. Prodotti non coloranti per capelli e prodotti da bagno Lacche, shampooings, prodotti per risciacquare i capelli, rinvigorenti, brillantine, creme per capelli (escluse le lozioni per capelli comprese alla voce 7.4), schiume ed altri prodotti schiumanti da bagno e da doccia 25 - 50 - 75 - 100 - 125 - 150 - 200 - 250 - 300 - 400 - 500 - 750 - 1000 - 2000

     7.4. Prodotti a base di alcole

Comprendenti meno del 3 % in volume di olio di profumo naturale o sintetico e meno del 70 % in volume di alcole etilico puro : acque aromatiche, lozioni per capelli, lozioni pre e dopo barba

15 - 25 - 30 - 40 - 50 - 75 - 100 - 125 - 150 - 200 - 250 - 300 - 400 - 500

- 750 - 1000

     7.5. Deodoranti e prodotti per l'igiene intima

20 - 25 - 30 - 40 - 50 - 75 - 100 - 150 - 200

     7.6. Talchi

50 - 75 - 100 - 150 - 200 - 250 - 500 - 1000

 

     8. PRODOTTI PER LAVAGGIO

     8.1. Saponi solidi da toletta e di uso domestico (valore in g) (voce 34.01 della TDC)

25 - 50 - 75 - 100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 400 - 500 - 1000

     8.2. Saponi molli (valore in g) (voce 34.01 della TDC) 125 - 250 - 500 - 750 - 1000 - 5000 - 10000

     8.3. Saponi in scaglie e fiocchi (valore in g) (voce 34.01 della TDC) 250 - 500 - 750 - 1000 - 3000 - 5000 - 10000

     8.4. Prodotti liquidi per lavaggio, pulitura e lucidatura e prodotti ausiliari (voce 34.02 della TDC), nonché preparati con ipocloriti (esclusi i prodotti di cui al punto 6) (valore in ml)

125 - 250 - 500 - 750 - 1000 - 1250 [4] - 1500 - 2000 - 3000 - 4000 - 5000

- 6000 - 7000 - 10000

     8.5. Polveri per lucidatura (valore in g)

250 - 500 - 750 - 1000 - 10000

     8.6. Prodotti in polvere per prelavaggio e ammollo (valore in g) 250 - 500 - 1000 - 2000 - 5000 - 10000

 

     9. SOLVENTI (valore in ml)

Ai sensi della direttiva 73/173/CEE del Consiglio del 4 giugno 1973 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (solventi) [5] 25 - 50 - 75 - 125 - 250 - 500 - 1000 - 1500 - 2500 - 5000 - 10000

 

     10. OLI PER INGRASSAGGIO (valore in ml)

125 - 250 - 500 - 1000 - 2000 - 2500 - 3000 - 4000 - 5000 - 10000

 

     11. FILATI PER LAVORI A MAGLIA (valori in g) composti di fibre naturali (animali, vegetali e minerali), di fibre chimiche e di miscugli di queste fibre.

10 - 25 - 50 - 100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400 - 450 - 500 - 1000 Questo valore è la massa secca del filo alla quale è applicato il tasso di umidità convenzionale fissato dalla direttiva 71/307/CEE.

 

 

[1] Valore non ammesso per i fiocchi e le farine d'avena.

[2] Sono esclusi da questa voce gli ortaggi disidratati e le patate. [3] Trattasi di prodotti con tenore di umidità inferiore al 14 %. [4] Unicamente per gli ipocloriti.

[5] GU n. L 189 dell'11.7.1973, pag. 7.

 

 

ALLEGATO II

GAMME DEI VALORI DELLE CAPACITA' AMMESSE PER CONTENITORI

 

Le norme EN 23, 1, seconda edizione (maggio 1978) e EN 76, prima edizione (dicembre 1978) sono applicabili eccettuati in casi in cui i prodotti e le gamme di capacità previste da tali norme differiscono da quelle riportate nel presente allegato.

 

     1. CONSERVE E SEMICONSERVE CONFEZIONATE IN SCATOLE METALLICHE ED IN IMBALLAGGI DI VETRO : PRODOTTI VEGETALI (FRUTTA, ORTAGGI, POMODORI, PATATE, ESCLUSI ASPARAGI, MINESTRE, SUCCHI DI FRUTTA O DI ORTAGGI E NETTARI DI FRUTTA) DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA

     1.1. Scatole metalliche e imballaggi di vetro (capacità in ml) 106 - 156 - 212 [1] - 228 [1] - 314 - 370 - 425 [1] - 446 [1] - 580 - 720 - 850 - 1062 - 1700 - 2650 - 3100 - 4250 - 10200

     1.1.1. Elenco supplementare per i bicchieri

53 [2] - 125 [2] - 250 [2]

     1.2. Elenco delle capacità ammesse per i prodotti speciali (in ml) - Tartufi : 26 - 53 - 71 - 106 - 212 - 425 - 720 - 850

- Pomodori:

concentrati : 71 - 142 - 212 - 370 - 425 - 720 - 850 - 3 100 - 4 250 pelati o non pelati : 236 - 370 - 425 - 720 - 850 - 2650 - 3 100

- Macedonie di frutta, frutta allo sciroppo : 106 - 156 - 212 [1] - 228 [1]

- 236 - 314 - 370 - 425 [1] - 446 [1] - 580 - 720 - 850 - 1062 - 1700 -

2650 - 3100 - 4250 - 10200

 

     2. ALIMENTI UMIDI PER CANI E GATTI (capacità in ml)

212 [1] - 228 [1] - 314 - 425 [1] - 446 [1] - 850 - 1062 - 1700 - 2650

 

     3. PRODOTTI IN POLVERE PER LAVAGGIO E PER PULITURA

     Le capacità degli imballaggi preconfezionati sono le seguenti: (Omissis)

 

[1] Queste capacità saranno riesaminate entro 5 anni dalla data di adozione della direttiva.

[2] Volumi ammessi per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di adozione della direttiva.

 

 

ALLEGATO III [5]

GAMME DEI VOLUMI PER I PRODOTTI VENDUTI IN AEROSOL, ECCETTUATI I PRODOTTI NON CONTEMPLATI NELL'ALLEGATO I, PUNTO 7.4 ED I MEDICINALI

 

In deroga all'articolo 8, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 75/324/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative ai generatori aerosol, i prodotti venduti in aerosol conformi alle prescrizioni della presente direttiva possono non recare l'indicazione della quantità nominale espressa in massa

 

     1. PRODOTTI VENDUTI IN CONTENITORI METALLICI

(omissis)

 

     2. PRODOTTI VENDUTI IN CONTENITORI DI VETRO O DI PLASTICA TRASPARENTE O NON TRASPARENTE (volume in ml della fase liquida)

25 - 50 - 75 - 100 - 125 - 150

 

 


[1] Abrogata dall'art. 6 della Direttiva n. 2007/45/CE.

[2] Articolo così modificato dall'art. 1 della direttiva (CEE) 87/356.

[3] Articolo così modificato dall'art. 1 della direttiva (CEE) 87/356.

[4] Allegato già modificato dall'art. 1 della direttiva (CEE) n. 86/96 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della direttiva (CEE) n. 87/356.

[5] Allegato così modificato dall'art. 1 della direttiva (CEE) n. 86/96.