§ 5.2.91 - L.R. 3 agosto 2001, n. 16.
Norme per il diritto al lavoro delle persone con disabilità in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio integrazione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:03/08/2001
Numero:16


Sommario
Art. 1.  Finalità e principi.
Art. 2.  Destinatari.
Art. 3.  Azioni e strumenti.
Art. 4.  Programmazione regionale degli interventi.
Art. 5.  Programmazione provinciale.
Art. 6.  Servizio di inserimento lavorativo.
Art. 7.  Conferenza permanente.
Art. 8.  Fondo regionale per l’occupazione delle persone con disabilità.
Art. 9.  Ripartizione del fondo nazionale per il diritto al lavoro delle persone con disabilità.
Art. 10.  Convenzioni tipo.
Art. 11.  Istituzione del servizio di integrazione lavorativa presso le aziende ULSS del Veneto.
Art. 12.  Norme di organizzazione.
Art. 13.  Norma finanziaria.
Art. 14.  Norma transitoria.
Art. 15.  Dichiarazione d’urgenza.


§ 5.2.91 - L.R. 3 agosto 2001, n. 16. [1]

Norme per il diritto al lavoro delle persone con disabilità in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio integrazione lavorativa presso le aziende ULSS.

(B.U. n. 71 del 7 agosto 2001).

 

CAPO I - Attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68

"Norme per il diritto al lavoro delle persone con disabilità" e successive modificazioni

 

Art. 1. Finalità e principi.

1. La Regione del Veneto in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e in linea con la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità ratificata con la legge 3 marzo 2009, n. 18, favorisce il diritto al lavoro delle persone con disabilità promuovendo interventi per l’inserimento lavorativo, la permanenza nel lavoro nonché le attività di lavoro autonomo delle stesse, secondo quanto previsto dalla legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro” e successive modificazioni.

2. La realizzazione della finalità di cui al comma 1 è improntata, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, ai seguenti principi:

a) coinvolgimento dei destinatari di cui all’articolo 2 e delle loro famiglie;

b) integrazione e collaborazione fra tutti i servizi competenti, anche educativi e della formazione professionale;

c) promozione delle attività di orientamento, istruzione e formazione professionale a supporto delle persone con disabilità;

d) personalizzazione delle attività di formazione e verifica della loro efficacia in relazione alle peculiarità delle persone con disabilità da inserire al lavoro;

e) cooperazione fra soggetti pubblici e privati accreditati nella realizzazione degli interventi valorizzando, in particolare, il ruolo delle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali" e loro consorzi, nonché la funzione del sistema di formazione professionale, anche ai sensi della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale” e successive modificazioni;

e bis) coinvolgimento delle associazioni delle persone con disabilità nonché delle organizzazioni sindacali e associazioni datoriali comparativamente più rappresentative a livello regionale.

 

     Art. 2. Destinatari.

1. I destinatari della presente legge sono le persone con disabilità di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

 

     Art. 3. Azioni e strumenti.

1. La Regione del Veneto realizza la finalità di cui all’articolo 1 attraverso:

a) azioni di monitoraggio, programmazione, riqualificazione, orientamento, formazione anche professionale nonché di sostegno alle aziende, con impiego di strutture e risorse proprie, secondo la disciplina della presente legge e legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 e successive modificazioni;

b) un sistema integrato di servizi per il lavoro, socio-riabilitativi ed abilitativi, formativi ed educativi, anche di assistenza nel posto di lavoro nelle fasi pre e post assunzione delle persone con disabilità, modulata sulla base degli specifici bisogni e del progetto personalizzato;

c) un sistema di incentivi e di convenzioni volto al proficuo inserimento lavorativo;

d) servizi di supporto ai datori di lavoro per la realizzazione degli adempimenti richiesti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68.

 

     Art. 4. Programmazione regionale degli interventi.

1. La Giunta regionale, sentita la commissione regionale per la gestione del fondo regionale per l’occupazione delle persone con disabilità di cui al comma 3 dell’articolo 8, a seguito delle risultanze dei lavori della conferenza permanente di cui all'articolo 7, predispone annualmente un programma degli interventi sulla base delle analisi fornite dall’ente regionale Veneto Lavoro in relazione al bacino potenziale di collocamento, che deve tenere conto delle effettive professionalità richieste dai datori di lavoro, della stima delle risorse disponibili e dell’esito dei programmi e progetti realizzati nell’anno precedente.

2. Il programma di cui al comma 1 prevede:

a) gli obiettivi quantitativi e qualitativi dell’inserimento lavorativo;

b) le risorse finanziarie impiegate, con indicazione analitica della fonte di finanziamento e dei diversi interventi;

c) gli organismi pubblici e privati accreditati all’intervento in forma diretta o a mezzo convenzione;

d) criteri di ulteriore indirizzo applicativo del disposto degli articoli 11, 12 e 12 bis della legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni in materia di convenzioni che il servizio di inserimento lavorativo delle persone con disabilità di cui all’articolo 6 può sottoscrivere con il datore di lavoro, anche con predisposizione di disciplinare tipo per esigenze di omogeneità in tutto il territorio regionale;

e) [abrogata];

3. Il programma regionale sarà definito coerentemente con la programmazione nazionale e regionale in materia di formazione e lavoro.

 

     Art. 5. Programmazione provinciale.

     [Abrogato]

 

     Art. 6. Servizio di inserimento lavorativo.

1. Per le finalità dell’articolo 34, comma 1, della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 e successive modificazioni è istituito il servizio di inserimento lavorativo delle persone con disabilità. Il servizio è gestito dall’ente regionale Veneto Lavoro, in conformità agli indirizzi regionali, nell’ambito delle funzioni esercitate ai sensi dell’articolo 54 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2018” e successive modificazioni.

2. Le attività vengono erogate dai centri per l’impiego di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e successive modificazioni, in attuazione del programma regionale in tema di collocamento mirato ed assicurando i livelli essenziali delle prestazioni.

3. Il servizio di cui al comma 1 collabora con il servizio di integrazione lavorativa delle aziende ULSS di cui all’articolo 11 nelle attività di progettazione, accompagnamento e monitoraggio degli inserimenti lavorativi delle persone con disabilità.
4. Il servizio di cui al comma 1 per i servizi di orientamento e di formazione professionale si avvale di specifiche convenzioni con il sistema dei centri accreditati di formazione professionale.

5. Le attività di cui al comma 3 possono essere assicurate, a mezzo di apposite convenzioni, da cooperative sociali e da organismi pubblici e privati accreditati ai servizi per il lavoro che documentino esperienza consolidata e professionalità degli addetti.

6. La Regione realizza il monitoraggio e la valutazione degli interventi attuati con riferimento alla quantità e qualità degli inserimenti lavorativi effettuati.

6 bis. L’ente regionale Veneto Lavoro, nell’attuazione del programma regionale e secondo gli indirizzi regionali, consulta, su base territoriale d’ambito dei centri per l’impiego, le associazioni di persone con disabilità, le organizzazioni sindacali e le associazioni datoriali.

 

     Art. 7. Conferenza permanente.

1. É istituita la conferenza permanente per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità quale momento di incontro e di confronto sulle problematiche relative allo specifico settore nonché di verifica dello stato di attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e della presente legge.

2. La conferenza di cui al comma 1, presieduta dal Presidente della Regione o suo delegato, si riunisce almeno una volta all'anno e, comunque, entro il 30 giugno di ogni anno.

3. Ai lavori della conferenza partecipano: il Direttore dell’ente regionale Veneto Lavoro o suo delegato, il rappresentante dell’Ufficio scolastico regionale per il Veneto, le rappresentanze regionali dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM), delle associazioni delle persone con disabilità, della cooperazione sociale, degli imprenditori, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e il coordinamento dei servizi di inserimento lavorativo delle aziende ULSS.

4. Compiti della conferenza sono:

a) monitoraggio degli interventi di inserimento lavorativo delle persone con disabilità;

b) proposta di iniziative finalizzate ad un impegno coordinato delle risorse destinate a vario titolo all'integrazione lavorativa delle persone con disabilità;

c) promozione di una cultura dell'inclusione sociale.

 

     Art. 8. Fondo regionale per l’occupazione delle persone con disabilità.

1. É istituito il fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità ai sensi dell'articolo 14 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

2. Il fondo di cui al comma 1 è anche alimentato dalle risorse di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68.

2 bis. Nell’arco temporale di riferimento del Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo 2014-2020, le risorse del fondo regionale per l’occupazione delle persone con disabilità di cui al comma 1 possono essere destinate al cofinanziamento di azioni per i destinatari di tutti gli Assi del Programma Operativo, ai fini della piena attuazione del Programma stesso.

2 ter. Nell’ipotesi di cui al comma 2 bis, le azioni destinate a programmi per l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità, realizzate o da realizzare con le risorse del Fondo Sociale Europeo, devono essere programmate e rendicontate, per importi almeno equivalenti a quanto complessivamente utilizzato a titolo di cofinanziamento, in modo da garantire il pieno rispetto del vincolo di destinazione delle risorse del fondo regionale per l’occupazione delle persone con disabilità.

2 quater. L’Autorità di gestione del Fondo Sociale Europeo provvede, nei bandi e avvisi che approvano le azioni cofinanziate di cui al comma 2 ter, a fornire un’adeguata motivazione che giustifichi la coerenza tra le azioni medesime e le finalità di cui al fondo previsto dal comma 1.

2 quinquies. L’Autorità di gestione del Fondo Sociale Europeo presenta, entro il 31 gennaio di ogni anno, alla Commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all’articolo 6 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro” e alla Commissione regionale di gestione del fondo di cui al comma 3, un rapporto che evidenzi, per l’anno di riferimento e per gli anni precedenti, l’utilizzo del fondo regionale per l’occupazione delle persone con disabilità a titolo di cofinanziamento ai sensi del comma 2 bis, nonché le somme stanziate per bandi e avvisi a valere sul POR FSE 2014-2020 destinate a programmi per l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità, con il relativo avanzamento procedurale e di spesa in termini di importi impegnati, rendicontati ed erogati.

3. La Giunta regionale istituisce la commissione regionale per la gestione del fondo che dura in carica cinque anni ed è composta da:

a) l'assessore regionale con delega alle politiche del lavoro o suo delegato, con funzioni di presidente;

b) il direttore dell’Area regionale competente in materia di lavoro o suo delegato, con funzioni di vicepresidente;

c) cinque rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali, dei quali almeno uno espresso dalle organizzazioni regionali della cooperazione, settore sociale, e cinque rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalla commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all'articolo 6, della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3;

d) cinque rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative a livello regionale, dei quali un rappresentante delle associazioni delle persone con disabilità psichica e uno delle associazioni per la tutela della salute mentale;

e) [abrogata];

3 bis. Ai lavori della commissione partecipano, senza diritto di voto, il direttore dell’Area regionale competente in materia di servizi sociali o suo delegato e il direttore dell’ente regionale Veneto Lavoro o suo delegato.

4. I compiti di segreteria della commissione di cui al comma 3 sono svolti dalla direzione regionale competente in materia di lavoro.

5. La Giunta regionale, decorsi sessanta giorni dalla richiesta delle designazioni dei componenti di cui alle lettere c) e d) del comma 3 o se in possesso di almeno la metà più uno delle medesime designazioni, provvede all'insediamento della commissione.

 

     Art. 9. Ripartizione del fondo nazionale per il diritto al lavoro delle persone con disabilità.

     [Abrogato]

 

     Art. 10. Convenzioni tipo.

1. La Giunta regionale, sentita la commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all’articolo 6 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3, in conformità alla normativa nazionale, approva i modelli di convenzione tipo che i servizi per l’impiego stipulano in attuazione degli articoli 11, 12 e 12 bis della legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni.

 

CAPO II - Istituzione del Servizio di integrazione lavorativa (SIL)

 

     Art. 11. Istituzione del servizio di integrazione lavorativa presso le aziende ULSS del Veneto.

1. Al fine di assicurare efficienti raccordi tra i nuovi servizi all’impiego e i servizi socio-sanitari territoriali, è istituito, presso le aziende ULSS, il servizio di integrazione lavorativa con i seguenti compiti:

a) valutazione delle potenzialità e dei bisogni individuali delle persone con disabilità e delle aziende;

b) programmazione e gestione dei percorsi individualizzati d’integrazione lavorativa per un positivo incontro tra domanda e offerta di lavoro;

c) monitoraggio;

d) promozione di collaborazione fra soggetti istituzionali del mondo imprenditoriale, del sistema della formazione professionale e della cooperazione sociale del volontariato che opera specificamente nel settore, e delle associazioni delle persone con disabilità e dei familiari.

2. Le prestazioni erogate dal servizio di cui al comma 1 sono regolate da apposite convenzioni.

 

     Art. 12. Norme di organizzazione.

1. Il direttore generale dell'azienda ULSS provvede all'articolazione e alla dotazione organica del servizio di cui all'articolo 11, sulla base dei criteri generali approvati dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

CAPO III. Disposizioni transitorie e finali

 

     Art. 13. Norma finanziaria.

1. [Abrogato].

2. [Abrogato].

3. Agli ulteriori oneri derivanti dai programmi regionali di inserimento lavorativo e servizi connessi, quantificabili in lire 400.000.000 per l’anno 2001, si fa fronte con ricorso in termini di competenza e di cassa allo stanziamento iscritto sul capitolo n. 23030 denominato “Fondo regionale per l’occupazione delle persone con disabilità di cui all’articolo 14 della legge 12 marzo 1999, n. 68”.

 

     Art. 14. Norma transitoria.

1. Sino all'adozione del sistema di accreditamento si applicano le disposizioni vigenti in materia di autorizzazione degli organismi di formazione professionale.

 

     Art. 15. Dichiarazione d’urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dalla L.R. 27 luglio 2020, n. 31.