§ 5.2.81 - Legge Regionale 9 settembre 1999, n. 41.
Contributi a favore dei cittadini in condizioni di disagio economico per le spese di riscaldamento domestico.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:09/09/1999
Numero:41


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Soggetti beneficiari.
Art. 3.  Entità dei contributi.
Art. 4.  Riparto dei fondi.
Art. 5.  Norma finanziaria.
Art. 6.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 5.2.81 - Legge Regionale 9 settembre 1999, n. 41.

Contributi a favore dei cittadini in condizioni di disagio economico per le spese di riscaldamento domestico.

(B.U. n. 79 del 14 settembre 1999).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione Veneto, al fine di assicurare il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita, contribuisce alle spese di riscaldamento sostenute da nuclei familiari economicamente e socialmente deboli in presenza di anziani o bambini o portatori di handicap.

 

     Art. 2. Soggetti beneficiari.

     1. I beneficiari dei contributi sono individuati dai Comuni fra i soggetti che non siano titolari di redditi propri superiori ai quindici milioni di lire annui qualora vivano da soli ovvero non appartengano ad un nucleo familiare che disponga di un reddito annuo complessivo superiore ai trenta milioni di lire [1].

     2. La Giunta regionale è autorizzata, sentita la Commissione consiliare competente, a modificare per gli anni successivi i tetti di reddito indicati al comma 1 [1].

 

     Art. 3. Entità dei contributi.

     1. I contributi sono erogati dai comuni singoli o associati, per la stagione invernale 1999-2000, nella misura massima di lire quattrocentomila per ogni soggetto o nucleo familiare come definiti dagli articoli 1 e 2, secondo modalità e termini che sono individuati con deliberazione della Giunta regionale.

 

     Art. 4. Riparto dei fondi.

     1. La struttura regionale competente trasferisce ai comuni singoli o associati i contributi previsti dalla presente legge entro il termine stabilito con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3.

 

     Art. 5. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificabili in lire 500 milioni per l'anno 1999, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento del capitolo n. 80210 denominato "Fondo globale spese correnti", partita n. 12, iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 1999 e contemporanea istituzione, nel medesimo stato di previsione della spesa, del capitolo n. 61036 denominato "Assegnazione di contributi a favore di cittadini con redditi insufficienti per sostenere le spese di riscaldamento" con lo stanziamento di lire 500 milioni in termini di competenza e di cassa.

     2. Per gli esercizi successivi al 1999, lo stanziamento del capitolo di cui al comma 1 è determinato ai sensi dell'articolo 32 bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni.

 

     Art. 6. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

 

 


[1] Comma così corretto con errata corrige pubblicato nel B.U. 18 febbraio 2000, n. 16.

[1] Comma così corretto con errata corrige pubblicato nel B.U. 18 febbraio 2000, n. 16.