§ 5.2.77 - Regolamento Regionale 10 maggio 1999, n. 3.
Norme sull'istituto della dipendenza dell'infermità da causa di servizio e liquidazione dell'equo indennizzo.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:10/05/1999
Numero:3


Sommario
Art. 1.  Oggetto.
Art. 2.  Procedimento a domanda.
Art. 3.  Procedimento d'ufficio.
Art. 4.  Istruttoria della pratica.
Art. 5.  Accertamenti sanitari.
Art. 6.  Provvedimento finale.
Art. 7.  Spese di cura.
Art. 8.  Anticipi su spese.
Art. 9.  Domanda di concessione dell'equo indennizzo.
Art. 10.  Comitato tecnico-medico-legale.
Art. 11.  Liquidazione dell'equo indennizzo.
Art. 12.  Revisione dell'equo indennizzo per aggravamento o per insorgenza di altra menomazione.
Art. 13.  Rinvio alla legislazione statale.
Art. 14.  Clausola di adeguamento automatico.
Art. 15.  Abrogazioni.
Art. 16.  Norma transitoria.


§ 5.2.77 - Regolamento Regionale 10 maggio 1999, n. 3.

Norme sull'istituto della dipendenza dell'infermità da causa di servizio e liquidazione dell'equo indennizzo.

(B.U. n. 42 del 14 maggio 1999).

TITOLO I

Ambito di applicazione

 

Art. 1. Oggetto.

     1. Il presente regolamento, in attuazione del comma 1 bis dell'articolo 124 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12, come introdotto dall'articolo 2 comma 8 della legge regionale 23 agosto 1996, n. 28, disciplina il procedimento diretto all'accertamento della dipendenza da causa di servizio di infermità o lesioni contratte dal dipendente nonché il conseguente procedimento per la concessione di un equo indennizzo.

TITOLO II

Procedimento a domanda - Procedimento

d'ufficio - Istruttoria della pratica - Accertamenti

sanitari - Spese di cura - Anticipi su spese

 

     Art. 2. Procedimento a domanda.

     1. Il dipendente, che abbia contratto infermità o lesioni, può farne accertare la eventuale dipendenza da causa di servizio, presentando nel termine perentorio di sei mesi, decorrenti dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso, o da quello in cui ha avuto conoscenza piena dell'infermità, domanda scritta diretta alla struttura presso cui presta servizio, indicando specificamente la natura dell'infermità, le circostanze che vi concorsero, la causa che la produsse e, ove possibile, le conseguenze sull'integrità fisica: alla domanda dovrà essere altresì allegata tutta la documentazione sanitaria in possesso del richiedente.

     2. Ai fini del presente regolamento alla causa di servizio viene equiparata la "concausa", purché nel processo patogeno assuma un ruolo preponderante e necessario, tale da poterla considerare giuridicamente come causa efficiente dell'evento.

     3. Con la medesima domanda di cui al comma 1, l'impiegato che, per infermità o lesione contratta per causa di servizio, ha subito una menomazione dell'integrità fisica ascrivibile ad una delle categorie di cui alle tabelle A e B annesse al Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni e integrazioni, richiede la concessione dell'equo indennizzo così come previsto e regolato dal Titolo III del presente regolamento, qualora la menomazione si sia manifestata contemporaneamente all'infermità o lesione.

     4. L'infermità non prevista in dette tabelle è indennizzabile solo nel caso in cui essa sia da ritenersi equivalente ad alcuna di quelle contemplate nelle tabelle stesse, anche quando la menomazione dell'integrità fisica si manifesti entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego, elevato a dieci anni per invalidità derivante da parkinsonismo.

     5. Per il dipendente già affetto da un'infermità non dipendente da causa di servizio, la quale per causa di servizio si aggravi, il termine per la presentazione della domanda di cui al comma 1, decorre dalla data in cui si è verificato l'aggravamento. Tale disposizione si applica altresì, in caso di aggravamento, al dipendente già affetto da una infermità dipendente da causa di servizio per il riconoscimento della quale siano già scaduti i termini di presentazione della domanda.

     6. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche qualora la menomazione dell'integrità fisica si manifesti dopo la cessazione del rapporto d'impiego.

     7. La domanda di cui al comma 1, può essere proposta anche dagli eredi del dipendente (o ex dipendente) deceduto, a pena di decadenza entro sei mesi dalla data del decesso dello stesso.

 

     Art. 3. Procedimento d'ufficio.

     1. La struttura di appartenenza del dipendente procede d'ufficio quando risulti che questi abbia riportato lesioni per certa o presunta ragione di servizio e dette infermità siano tali che possano, anche col tempo, divenire causa d'invalidità o di altra menomazione dell'integrità fisica del dipendente stesso.

 

     Art. 4. Istruttoria della pratica.

     1. La struttura di appartenenza del dipendente, dopo aver ricevuto la domanda o essere venuta a conoscenza dell'evento lesivo, provvede ad effettuare le indagini sulle circostanze di tempo, modo e luogo in cui si è verificata la lesione o contratta l'infermità e a raccogliere tutti gli elementi idonei a provare la realtà del fatto cui viene attribuita l'infermità, la natura dell'infermità stessa, la sussistenza del nesso causale tra questa ed il fatto di servizio, le eventuali circostanze da cui possa emergere che la menomazione dell'integrità sia stata contratta per dolo o colpa grave del dipendente e a redigere apposito rapporto informativo.

     2. La struttura di cui al comma 1, entro e non oltre novanta giorni dalla data di presentazione della domanda, ovvero dalla data di inizio del procedimento d'ufficio, provvede a completare l'istruttoria ed a trasmettere tutta la documentazione, in triplice copia, alla struttura competente in materia di personale, che provvede all'espletamento degli adempimenti successivi.

 

     Art. 5. Accertamenti sanitari.

     1. Al ricevimento della documentazione di cui all'articolo precedente, la struttura competente in materia di personale, ai fini dell'accertamento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o lesione contratta dal dipendente, trasmette tutta la documentazione raccolta alla Commissione medico ospedaliera di cui all'articolo 171 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 nella cui circoscrizione ha sede l'Ufficio cui il dipendente è assegnato.

     2. Della riunione della Commissione dovrà essere data comunicazione al richiedente venti giorni prima per consentire al medesimo di provvedere alla designazione di un proprio medico di fiducia (con spese a proprio carico) che farà parte della Commissione stessa.

     3. La Commissione redige processo verbale firmato da tutti i componenti dal quale, oltre alle generalità del dipendente e all'esposizione dei fatti che vengono riferiti come causa della menomazione dell'integrità fisica, dovrà risultare:

     a) se sia stato rispettato il termine di presentazione della domanda di cui al comma 1, articolo 2 del presente regolamento;

     b) se le infermità o lesioni lamentate siano da considerare conseguenza di un fatto specifico di servizio, quale causa diretta ed esclusiva o concausa predominante di tale affezione, e gli elementi presi in considerazione ai fini di tale valutazione;

     c) se le infermità o lesioni costituiscano, o meno, impedimento temporaneo o permanente alla prestazione del servizio da parte del dipendente, al fine di porre in grado l'Amministrazione di disporre le conseguenti misure previste dal CCNL Comparto Regioni - Autonomie locali;

     d) se l'infermità abbia prodotto al dipendente una menomazione dell'integrità fisica ascrivibile alle categorie di cui alle tabelle A e B annesse al DPR 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni, unitamente alla data di stabilizzazione dell'infermità medesima.

     4. Il processo verbale del collegio medico viene comunicato all'Ufficio competente ad emanare il provvedimento finale.

 

     Art. 6. Provvedimento finale.

     1. Il provvedimento di accoglimento o di reiezione del riconoscimento della dipendenza della infermità o lesione da causa di servizio è adottato con proprio decreto del dirigente della struttura competente in materia di personale, entro trenta giorni dal ricevimento del processo verbale di cui all'articolo precedente.

     2. Il provvedimento, corredato del processo verbale di cui all'articolo precedente, deve essere notificato al richiedente entro dieci giorni dalla data della sua adozione.

     3. Avverso il provvedimento di cui al precedente comma, può essere proposto ricorso in sede giurisdizionale nei termini di legge, a decorrere dalla data di notifica dello stesso.

 

     Art. 7. Spese di cura.

     1. Il dipendente, in servizio o in quiescenza, i superstiti o i suoi eredi, nella stessa istanza diretta ad ottenere il riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, o con domanda successiva, da proporsi entro il termine di cui all'articolo 2, comma 1, possono chiedere che siano poste a carico dell'Amministrazione le spese di cura, comprese quelle per il ricovero in istituti sanitari o per protesi inerenti all'infermità stessa.

     2. Il rimborso di cui al comma 1, subordinato all'avvenuto riconoscimento della sussistenza della dipendenza da causa di servizio della infermità lamentata, riguarda solo la parte eccedente le spese che siano a carico di enti o istituti assistenziali, previdenziali o assicurativi ai quali il dipendente abbia il diritto a rivolgersi in base a specifiche norme. A tale scopo deve essere presentata una dichiarazione dell'ente o istituto da cui l'impiegato è assistito dalla quale risulti l'importo delle spese assunte a carico dell'ente e una dichiarazione dell'impiegato stesso dalla quale risulti che non abbia ottenuto, né per sè né per i propri familiari, alcun rimborso da parte di terzi.

     3. Il rimborso delle spese di cura avviene con decreto del dirigente della struttura competente in materia di personale subordinatamente alla presentazione di documenti giustificativi, da prodursi nel termine di trenta giorni dalla data del certificato di guarigione o dalla data di fornitura della protesi o dalla data della morte, salvo comprovato impedimento.

     4. Nel caso d'inabilità permanente o di malattia cronica, il dipendente può presentare nel corso della malattia tutti i documenti relativi al pregresso svolgimento, fino a una data qualunque della malattia stessa, ottenendo così un rimborso parziale, salva documentazione futura delle spese affrontate nel proseguo.

 

     Art. 8. Anticipi su spese.

     1. Sia nel caso in cui sia già stato adottato il provvedimento di riconoscimento della causa di servizio, sia quando le circostanze che hanno dato causa all'infermità siano tali da far fondatamente ritenere allo stato degli atti come probabile il riconoscimento della causa di servizio, possono essere concessi dal dirigente della struttura competente in materia di personale, con riserva di eventuale recupero sulle competenze dovute al dipendente e, ove occorra, sul trattamento di quiescenza, congrui anticipi al fine di permettere particolari cure mediche o protesi alle quali non sono tenuti gli enti o istituti assistenziali, previdenziali, assicurativi o casse mutue, ai quali il dipendente sia iscritto in base a norme di legge o di regolamento.

TITOLO III

Domanda di concessione dell'equo indennizzo -

Comitato tecnico-medico-legale - Liquidazione

dell'equo indennizzo - Revisione dell'equo

indennizzo per aggravamento o per

insorgenza di altra menomazione

 

     Art. 9. Domanda di concessione dell'equo indennizzo.

     1. Salvo il caso di contemporanea manifestazione della menomazione di cui all'articolo 2, comma 3 del presente regolamento, il dipendente che, lamentando l'insorgenza di postumi invalidanti di carattere permanente ascrivibili a una delle categorie di cui alle tabelle A e B del DPR 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modifiche, intenda conseguire l'equo indennizzo, una volta ottenuto il riconoscimento della dipendenza della malattia da causa di servizio ai sensi del Titolo II del presente regolamento, deve presentare apposita domanda nel termine perentorio di sei mesi dalla data di notifica del provvedimento inerente al predetto riconoscimento. Nella domanda, che dovrà essere indirizzata al dirigente competente in materia di personale, dovranno essere indicate le menomazioni derivanti dall'infermità, ancorché già dichiarate in occasione della presentazione della domanda per il riconoscimento della dipendenza dell'infermità stessa da causa di servizio; e dovrà altresì essere allegata la documentazione sanitaria comprovante l'attuale esistenza delle asserite menomazioni.

     2. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, il dirigente della struttura competente in materia di personale, esperiti gli accertamenti istruttori e verificata la regolarità dell'istanza, trasmette tutti gli atti al Comitato di cui al successivo articolo 10.

     3. Entro tre mesi dal ricevimento degli atti, il Comitato di cui al successivo articolo 10 accerta:

     a) la derivazione causale della menomazione lamentata o del conseguente decesso dalla infermità riconosciuta a suo tempo come dipendente da causa di servizio;

     b) l'entità della menomazione ascrivibile alla categoria prevista dal DPR 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, riconosciuta esistente all'esito degli accertamenti sanitari di cui all'articolo 5 del presente regolamento.

     4. L'atto di accertamento, firmato da tutti i componenti il Comitato, viene trasmesso con tutti gli altri atti istruttori al dirigente della struttura competente in materia di personale.

     5. L'atto di accertamento costituisce parere obbligatorio, ma non vincolante ai fini della decisione finale: l'amministrazione, con il provvedimento di cui al comma seguente, è tenuta a motivare le ragioni per le quali, eventualmente decide di discostarsene.

     6. La concessione dell'equo indennizzo avviene con decreto del dirigente della struttura competente in materia di personale, debitamente motivato, da adottarsi entro un mese dalla data di ricevimento del parere del Comitato. Nei confronti del provvedimento, trattandosi di atto definitivo, è ammesso solo ricorso giurisdizionale nei modi e termini di legge.

 

     Art. 10. Comitato tecnico-medico-legale.

     1. Il comitato tecnico-medico-legale è costituito con provvedimento della Giunta regionale e composto come segue:

     a) medico specialista designato dall'ULSS di Venezia, con funzioni di Presidente;

     b) esperto sanitario designato del Capo del Servizio Sanitario della Regione Militare Nord Est;

     c) medico specialista designato dalla Direzione interregionale dell'INAIL di Venezia.

     2. Le funzioni di segretario sono affidate ad un dipendente regionale inquadrato con qualifica non inferiore a quella di istruttore direttivo (VII qualifica funzionale).

     3. Ai membri esterni del Comitato è corrisposto un gettone di presenza di lire 350.000, salvo successivo adeguamento con provvedimento della Giunta regionale in base all'indice inflativo programmato.

 

     Art. 11. Liquidazione dell'equo indennizzo.

     1. L'indennizzo viene liquidato in base alla retribuzione prevista alla data di presentazione della domanda o alla data di avvio di procedimento d'ufficio, con riferimento alla qualifica funzionale rivestita dal dipendente al momento dell'evento dannoso.

     2. Vanno dedotte dall'equo indennizzo e fino a concorrenza del medesimo, eventuali somme percepite dal dipendente in virtù di assicurazione obbligatoria o facoltativa i cui contributi o premi siano stati corrisposti dall'Amministrazione stessa.

     3. Nulla è dovuto al dipendente se la menomazione dell'integrità sia stata contratta per dolo o colpa grave dello stesso.

 

     Art. 12. Revisione dell'equo indennizzo per aggravamento o per insorgenza di altra menomazione.

     1. Entro cinque anni dalla data della comunicazione del provvedimento di liquidazione dell'equo indennizzo, nel caso di aggravamento della menomazione dell'integrità fisica per la quale sia stato concesso un equo indennizzo o, nell'ipotesi di insorgenza di altra menomazione, può essere concessa con atto del dirigente della struttura competente in materia di personale su richiesta del dipendente e per una sola volta, la revisione dell'indennizzo già concesso.

     2. Per la revisione dell'indennizzo occorre che già in precedenza sia stato attribuito un equo indennizzo; pertanto non potrà presentare istanza il dipendente la cui prima domanda sia stata respinta per decorrenza del termine di decadenza, o perché l'infermità non sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio, o perché la stessa non raggiunga il minimo invalidante, sempre che si denunci, nella seconda domanda, la stessa infermità che dette luogo al primo provvedimento di reiezione.

     3. La revisione può essere concessa quando la menomazione si sia aggravata per cause diverse da quelle connesse alla senescenza, dovendo sussistere un preciso nesso di dipendenza causale fra l'infermità che dette causa alla menomazione originaria ed il peggioramento denunciato.

     4. Nel caso in cui il dipendente riporti per causa di servizio altra menomazione dell'integrità fisica, si procede alla liquidazione di nuovo indennizzo se la menomazione complessiva dell'integrità fisica che ne deriva rientri in una delle categorie superiori a quella in base alla quale fu liquidato il primo indennizzo. Dal nuovo indennizzo andrà detratto quanto in precedenza liquidato.

     5. Ai fini dell'adozione del provvedimento di revisione dell'indennizzo e della conseguente liquidazione si dovrà procedere a nuovi accertamenti sanitari, secondo le stesse modalità, tempi e competenze che hanno regolato l'iter procedurale del primo provvedimento.

TITOLO IV

Disposizioni finali e transitorie

 

     Art. 13. Rinvio alla legislazione statale.

     1. Nei casi non previsti dal presente regolamento si osservano le disposizioni vigenti per i dipendenti civili dello Stato.

 

     Art. 14. Clausola di adeguamento automatico.

     1. Eventuali modificazioni introdotte dalla normativa statale alle tabelle A) e B) allegate al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, si considerano automaticamente applicabili nell'ordinamento regionale.

 

     Art. 15. Abrogazioni.

     1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10, della legge regionale 23 agosto 1996, n. 28, gli articoli 122, 123, 125, 126 e 127 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 sono abrogati dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

 

     Art. 16. Norma transitoria.

     1. Per coloro che antecedentemente alla data del 1° gennaio 1995 avevano in corso il procedimento per l'accertamento della dipendenza da causa di servizio di infermità o lesioni o che, con decorrenza dalla stessa data, abbiano presentato domanda di aggravamento sopravvenuto della menomazione ai sensi dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, continuano a trovare applicazione per la determinazione dell'equo indennizzo le disposizioni previgenti alla legge 23 dicembre 1996, n. 662.

 

 

1. TABELLA I) - Ammontare dell'equo indennizzo, in base agli aggiornamenti introdotti dall'articolo 1 comma 119 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

 

Categorie di menomazione di cui alla Tabella A) allegata al decreto del

Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915:

TABELLA A

 

     - categoria -                     - misura -

 

* Prima categoria      2 volte l'importo dello stipendio base

                        annuo corrispondente al livello

                        retributivo di appartenenza

 

* Seconda categoria    92% dell'importo stabilito per la prima

                        categoria

 

* Terza categoria      75% dell'importo stabilito per la prima

                        categoria

 

* Quarta categoria     61% dell'importo stabilito per la prima

                        categoria

 

* Quinta categoria     44% dell'importo stabilito per la prima

                        categoria

 

* Sesta categoria      27% dell'importo stabilito per la prima

                        categoria

 

* Settima categoria    12% dell'importo stabilito per la prima

                        categoria

 

* Ottava categoria     6% dell'importo stabilito per la prima

                        categoria

 

TABELLA B

     Per tutte le menomazioni ivi previste: 3% dell'importo stabilito per la prima categoria.

 

2. Categorie di cui al DPR 23 dicembre 1978, n. 915.