§ 5.2.51 - Legge Regionale 11 agosto 1994, n. 37.
Modifica della legge regionale 28 giugno 1988, n. 29 «Iniziative e coordinamento delle attività a favore dei giovani».


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:11/08/1994
Numero:37


Sommario
Art. 1.  Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 29.
Art. 2.  Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 29.
Art. 3.  Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 29.
Art. 4.  Introduzione dell'articolo 4 bis nella legge regionale 28 giugno 1988, n. 29.
Art. 5.  Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 29.
Art. 6.  Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 29.
Art. 7.  Modifica dell'articolo 7 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 29.
Art. 8.  Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 29.
Art. 9.  Abrogazione dell'articolo 9 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 29.
Art. 10.  Modifica dell'articolo 10 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 29.
Art. 11.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 5.2.51 - Legge Regionale 11 agosto 1994, n. 37.

Modifica della legge regionale 28 giugno 1988, n. 29 «Iniziative e coordinamento delle attività a favore dei giovani».

(B.U. 16 agosto 1994, n. 67).

 

Art. 1. Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 29.

     1. Al primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 29 sono aggiunte le seguenti lettere:

     (Omissis).

     2. All'articolo 1 è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 2. Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 29.

     1. L'articolo 3 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 29 è così sostituito:

     (Omissis).

 

     Art. 3. Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 29.

     1. L'articolo 4 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 29 è così sostituito:

     (Omissis).

 

     Art. 4. Introduzione dell'articolo 4 bis nella legge regionale 28 giugno 1988, n. 29.

     1. Dopo l'articolo 4 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 29 è aggiunto il seguente articolo 4 bis:

     (Omissis).

 

     Art. 5. Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 29.

     1. L'articolo 5 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 29 è così sostituito:

     (Omissis).

 

     Art. 6. Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 29.

     1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 29 è così sostituito:

     (Omissis).

 

     Art. 7. Modifica dell'articolo 7 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 29.

     (Omissis).

 

     Art. 8. Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 29.

     1. Alla fine dell'articolo 8 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 29, sono aggiunte le parole:

     (Omissis).

 

     Art. 9. Abrogazione dell'articolo 9 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 29.

     1. L'articolo 9 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 29 è abrogato.

 

     Art. 10. Modifica dell'articolo 10 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 29.

     1. L'articolo 10 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 29 è così sostituito:

     (Omissis).

 

     Art. 11. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.