§ 5.2.35 - Legge regionale 25 giugno 1993, n. 24.
Disposizioni per la privatizzazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:25/06/1993
Numero:24


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Procedure.
Art. 3.  Relazioni.
Art. 4.  Criteri per il riconoscimento regionale.
Art. 5.  Esclusione del riconoscimento.
Art. 6.  Iscrizione al Registro e norme sul personale.


§ 5.2.35 - Legge regionale 25 giugno 1993, n. 24.

Disposizioni per la privatizzazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

(B.U. n. 54 del 29-6-1993).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La presente legge disciplina il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, a norma degli articoli 12 e seguenti del codice civile, alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (Ipab) a carattere regionale ed infraregionale che lo richiedono espressamente, ai sensi del Dpcm 16 febbraio 1990.

     2. Per le finalità di cui ai comma 1, il Dirigente del dipartimento competente [1] provvede a concedere in via amministrativa e in conformità alla normativa vigente il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle Ipab che sin dia loro origine, nel rispetto formale e sostanziale dei volontà espressa dal fondatore, quando sia accertabile, o all'atto costitutivo o dalla tavola di fondazione, abbiano e conservino requisiti propri di persone giuridiche private e che siano state obbligatoriamente assoggettate al regime pubblico della legge 17 luglio 1890, n. 6972, anche se fondata in data posteriore alla sua entrata in vigore.

 

     Art. 2. Procedure.

     1. L'istanza volta a ottenere il riconoscimento è presentata al Dirigente del dipartimento competente [2].

     2. L'istanza è corredata della copia autentica dei seguenti documenti:

     a) atto costitutivo;

     b) statuto;

     c) provvedimento del Consiglio di amministrazione con il quale si manifesta la volontà di richiedere il riconoscimento;

     d) ogni altro documento idoneo a provare l'esistenza della natura di istituzione privata.

     3. L'Ipab trasmette contestualmente copia dell'istanza, corredata della documentazione di cui al comma 2, al Comune ove ha la sede legale il quale, entro trenta giorni dall'avvenuta ricezione della istanza, esprime il proprio parere al Dirigente del dipartimento competente [1], unitamente ad ulteriori eventuali elementi ritenuti rilevanti ai fini del riconoscimento e lo trasmette anche all'Ipab. Decorso tale termine di decisione e assunta anche in mancanza del suddetto parere.

     4. Il competente Dipartimento regionale, qualora non ritenga sufficiente la documentazione allegata alla istanza, entro sessanta giorni dalla ricezione della medesima invita l'Ipab a fornire, entro sessanta giorni dalla richiesta, i chiarimenti e gli elementi integrativi di giudizio ritenuti necessari ai fini del riconoscimento richiesto.

     5. Il Dirigente del dipartimento competente [1] si pronuncia sulla istanza entro 180 giorni dalla ricezione della stessa o dei chiarimenti richiesti.

 

     Art. 3. Relazioni.

     1. La Giunta regionale invia annualmente alla competente Commissione consiliare l'elenco delle Ipab che hanno presentato istanza di riconoscimento nonché l'elenco delle Ipab che lo hanno ottenuto ai sensi dell'art. 1 comma 2.

 

     Art. 4. Criteri per il riconoscimento regionale.

     1. Al fine del riconoscimento di cui alla presente legge l'Ipab deve essere ricompresa in una delle seguenti categorie:

     a) con struttura associativa;

     b) istituzione promossa ed amministrata da privati ed operante prevalentemente con mezzi di provenienza privata;

     c) istituzione di ispirazione religiosa;

     d) istituzione che assiste esclusivamente o prevalentemente religiosi o ministri del culto;

     e) istituzione che svolge in modo precipuo attività inerenti alla sfera educativo-religiosa come a suo tempo espressamente riconosciuto con provvedimento statale ai sensi dell'art. 25 del dpr 24 luglio 1977, n. 616.

     2. Si ha istituzione con struttura associativa quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

     a) l'ente è sorto per iniziativa volontaria di una maggioranza di soci o di promotori privati;

     b) i soci determinano, per disposizione statutaria, l'amministrazione ed il governo della istituzione eleggendo la maggioranza dei componenti dell'organo collegiale deliberante;

     c) l'attività dell'ente è esplicata, per disposizione statutaria, anche sulla base delle prestazioni volontarie dei soci che possono estrinsecarsi sotto forma di contribuzioni economiche e donazioni patrimoniali.

     3. Si ha istituzione promossa e amministrata da privati quando ricorrono congiuntamente i seguenti elementi:

     a) l'atto costitutivo o l'atto di fondazione è stato posto in essere da una maggioranza di soggetti privati;

     b) la designazione di una quota significativa dei componenti l'organo collegiale deliberante spetta, per disposizione statutaria, a privati;

     c) il patrimonio risulta costituito per oltre il 50 per cento da beni risultanti dalla dotazione originaria o dagli incrementi e dalla trasformazione degli stessi ovvero da beni conseguiti in forza dello svolgimento delle attività d'istituto e che comunque nel quinquennio immediatamente precedente l'istanza di riconoscimento ai sensi della presente legge non abbia beneficiato di finanziamenti pubblici in misura superiore al 10 per cento delle entrate. Nelle entrate complessive non è computato il concorso di enti pubblici per rette o equivalenti.

     4. Si ha istituzione di ispirazione religiosa quando ricorrono congiuntamente i seguenti elementi:

     a) l'attività istituzionale svolta persegue indirizzi religiosi o comunque inquadra l'opera di beneficenza ed assistenza nell'ambito di una più generale finalità religiosa;

     b) l'istituzione risulta collegata ad una confessione religiosa per il tramite della designazione prevista da disposizioni statutarie di ministri del culto, di appartenenti ad istituti religiosi, di rappresentanti di attività o di associazioni religiose ovvero attraverso la collaborazione di persone religioso come modo qualificante di gestione del servizio.

 

     Art. 5. Esclusione del riconoscimento.

     1. Le Ipab già amministrate dal disciolto Ente comunale di assistenza (Eca), o in questo concentrate, non possono ottenere il riconoscimento di cui alla presente legge.

     2. Non possono, inoltre, ottenere il riconoscimento le Ipab che hanno cessato di perseguire finalità socio-assistenziali ovvero di erogare servizi in materia di assistenza e beneficenza pubblica.

 

     Art. 6. Iscrizione al Registro e norme sul personale.

     1. Contestualmente al riconoscimento della persona giuridica di diritto privato, sarà disposta, a cura del Dipartimento regionale competente, l'iscrizione delle Ipab al Registro delle associazioni, fondazioni ed istituzioni private di cui all'art. 20 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 e come tali saranno soggette alle disposizioni di cui agli articoli 20 e 24 della stessa legge.

     2. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, i dipendenti delle Ipab, i quali continuino a prestare servizio presso l'Ente, anche dopo che esso abbia perduto il carattere di istituzione pubblica, hanno facoltà di conservare, a domanda, il regime pensionistico obbligatorio ed il trattamento di fine servizio previsto per il personale dipendente degli Enti locali.

     3. La domanda di cui al comma 2 deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di 90 giorni dalla data del provvedimento [1] di cui all'art. 2 e comunque previa notifica data al personale dipendente almeno 60 giorni prima.

 

 


[1] Comma così modificato dall'art. 73 della L.R. 30 gennaio 1997, n. 6.

[2] Comma così sostituito dall'art. 73 della L.R. 30 gennaio 1997, n. 6.

[1] Comma così modificato dall'art. 73 della L.R. 30 gennaio 1997, n. 6.

[1] Comma così modificato dall'art. 73 della L.R. 30 gennaio 1997, n. 6.

[1] Comma così modificato dall'art. 73 della L.R. 30 gennaio 1997, n. 6.