§ 5.1.27 - Legge Regionale 6 settembre 1983, n. 50.
Norme di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in materia di procedure concorsuali e di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:06/09/1983
Numero:50


Sommario
Art. 1.  Oggetto della legge.
Art. 2.  Attivazione delle procedure concorsuali.
Art. 3.  Indizione dei concorsi.
Art. 4.  Indizione di concorsi per esigenze di carattere urgente.
Art. 5.  Pubblicità dei bandi.
Art. 6.  Domande di ammissione.
Art. 7.  Registrazione delle domande.
Art. 8.  Ammissione dei concorrenti.
Art. 9.  Commissione di sorteggio.
Art. 10.  Procedura per il sorteggio.
Art. 11.  Commissioni esaminatrici.
Art. 12.  Comitati di vigilanza.
Art. 13.  Calendario e sede degli esami.
Art. 14.  Approvazione della graduatoria e dichiarazione dei vincitori.
Art. 15.  Posti conferibili.
Art. 16.  Assegnazione dei vincitori.
Art. 17.  Utilizzazione della graduatoria.
Art. 18.  Riserva di posti in fattore di personale già in servizio presso strutture private convenzionate.
Art. 19.  Inquadramento del personale medico e veterinario al termine del triennio di formazione.
Art. 20.  Concorsi a posti di personale laureato appartenenti alle posizioni funzionali apicali.
Art. 21.  Pubblicazione dei posti disponibili.
Art. 22.  Domande di trasferimento.
Art. 23.  Graduatoria dei trasferimenti.
Art. 24.  Delega alle Unità locali socio-sanitarie.
Art. 25.  Individuazione dei posti da ricoprire.
Art. 26.  Indizione delle selezioni.
Art. 27.  Commissione esaminatrice.
Art. 28.  Norme applicabili.
Art. 29.  Incarichi.
Art. 30.  Supplenze.
Art. 31.  Conferimento di incarichi e supplenze.
Art. 32.  Conservazione del posto.
Art. 33.  Competenze della regione.
Art. 34.  Passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica.
Art. 35.  Assegnazione di personale per soppressione del posto.
Art. 36.  Adeguamento delle piante organiche provvisorie.
Art. 37.  Concorsi riservati a posti di aiuto corresponsabile ospedaliero e di vice direttore sanitario.
Art. 38.  Accesso alla posizione funzionale di veterinario dirigente.
Art. 39.  Trasferimenti riservati.
Art. 40.  Procedure per il primo inquadramento del personale nelle piante organiche delle Unità locali socio-sanitarie.
Art. 41.  Personale comandato ad altra Unità locale socio-sanitaria.
Art. 42.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 5.1.27 - Legge Regionale 6 settembre 1983, n. 50. [1]

Norme di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in materia di procedure concorsuali e di disciplina del rapporto di impiego del personale delle Unità locali socio-sanitarie.

(B.U. n. 43 del 9-9-1983).

 

Art. 1. Oggetto della legge.

     La presente legge detta norme di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in materia di procedure concorsuali e di disciplina del rapporto di impiego del personale delle Unità locali socio-sanitarie.

     Il decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, integrato con modifiche dal dm 3 dicembre 1982, concernente «Normativa concorsuale del personale delle Unità locali socio-sanitarie, in applicazione dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n 761» viene di seguito denominato decreto ministeriale.

 

Titolo I

CONCORSI DI ASSUNZIONE

 

     Art. 2. Attivazione delle procedure concorsuali.

     Le Unità locali socio-sanitarie, con deliberazione del comitato di gestione, presentano annualmente al Presidente della giunta regionale richiesta di indizione di pubblici concorsi per la copertura dei posti di organico che siano vacanti e disponibili alle date:

     a) dell'1 gennaio di ogni anno, per i posti delle posizioni funzionali comprese nelle seguenti tabelle di cui all'allegato n. 1 al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761:

- ruolo sanitario:

- tabelle A, B, C, D, E, F e G;

- ruolo professionale:

- tabelle A, B, C e D;

- ruolo tecnico:

- tabelle A, B, e C;

- ruolo amministrativo:

- tabella A;

     b) dall'1 luglio di ogni anno, per i posti delle posizioni funzionali comprese nelle seguenti tabelle di cui all'allegato n. 1 al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761:

- ruolo sanitario:

- tabelle H, L, M e, limitatamente al quadro primo, tabella I e N;

- ruolo tecnico:

- tabelle D e E;

- ruolo amministrativo:

- tabella B.

     Ai fini della determinazione dei posti da mettere a concorso si considerano disponibili anche quelli che si rendono vacanti per motivi indicati al terzo e quarto comma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, entro sei mesi dalle date del 28 febbraio e 31 agosto di cui al primo comma del successivo art. 3.

     Le richieste di indizione dei concorsi di cui al primo comma devono pervenire al Presidente della Giunta regionale rispettivamente entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno.

     Le richieste di indizione di concorsi per l'assunzione di personale medico devono specificare i posti per i quali è prescritto il rapporto di lavoro a tempo pieno ai sensi dell'art. 47, comma sesto, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

     I posti di cui al primo e secondo comma per i quali non sia stata presentata richiesta di indizione di concorso non possono essere coperti nei modi previsti dall'art. 13, commi terzo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

 

     Art. 3. Indizione dei concorsi.

     Il Presidente della Giunta regionale, sulla base delle richieste delle Unità locali socio-sanitarie, indice con proprio decreto i concorsi successivamente al 28 febbraio e al 31 agosto rispettivamente per i posti di cui alle lettere a) e b) del primo comma del precedente articolo.

     I concorsi sono unici per la copertura nell'ambito delle diverse posizioni funzionali, dei posti della medesima disciplina o figura professionale, ovvero, per gli assistenti medici e i veterinari collaboratori, dei posti appartenenti alla stessa area funzionale.

 

     Art. 4. Indizione di concorsi per esigenze di carattere urgente.

     Le Unità locali socio-sanitarie, per motivate esigenze di carattere urgente che non possano essere soddisfatte mediante l'utilizzazione dell'ultima graduatoria o mediante personale trasferito o comandato, hanno facoltà di chiedere alla Giunta regionale, fuori dei termini prescritti, l'indizione di pubblici concorsi per la copertura di posti resisi vacanti successivamente ai termini indicati al primo comma del precedente art. 2, esclusi i posti di cui al secondo comma dello stesso articolo.

     Il Presidente della Giunta regionale indice il concorso solo se i posti vacanti non possano essere coperti mediante utilizzazione di graduatoria di concorsi già espletati o in via di espletamento.

 

     Art. 5. Pubblicità dei bandi.

     Le Unità locali socio-sanitarie sono tenute a dare la massima diffusione ai bandi di concorso in osservanza ai disposti degli artt. 12 del dpr 20 dicembre 1979, n. 761 e n. 2 del decreto ministeriale e in conformità alle disposizioni della Giunta regionale.

 

     Art. 6. Domande di ammissione.

     Le domande di ammissione ai concorsi devono essere presentate, secondo le prescrizioni contenute nel bando, direttamente all'ufficio competente ovvero inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale.

     Le domande devono essere accompagnate dall'indicazione delle Unità locali socio-sanitarie in cui il candidato è disposto a prestare servizio.

     L'indicazione può comprendere una o più o tutte le Unità locali socio- sanitarie, elencate in ordine preferenziale.

     Chi sia inserito nella graduatoria dei vincitori e rifiuti una assegnazione che rientri nell'elenco delle preferenze espresse, viene escluso dalla graduatoria.

     Nei concorsi per personale medico i candidati devono indicare se sono disponibili ad accettare la nomina in posti per i quali sia prescritto il rapporto di lavoro a tempo pieno.

     Per le domande presentate direttamente, l'ufficio competente rilascerà apposita ricevuta.

     Alla domanda di ammissione dovrà essere allegata, a pena di esclusione; ricevuta del versamento della tassa di partecipazione del concorso.

 

     Art. 7. Registrazione delle domande.

     Per ciascun concorso è istituito apposito protocollo di arrivo delle domande.

     Dopo la scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione delle domande, il responsabile dell'ufficio competente e l'impiegato addetto alla registrazione, procedono congiuntamente alla chiusura del protocollo.

     Nel protocollo di arrivo sono altresì registrate, dopo la chiusura, le domande presentate oltre i termini.

 

     Art. 8. Ammissione dei concorrenti.

     L'ammissione dei concorrenti è disposta con decreto del coordinatore del dipartimento regionale alla sanità a ciò delegato.

Con lo stesso provvedimento è disposta altresì la non ammissione dei concorrenti che, in base alle dichiarazioni contenute nelle domande, risultino privi dei requisiti prescritti e di quelli le cui domande siano irregolari o pervenute fuori termine.

     Ai sensi dell'art. 5, comma secondo, del decreto ministeriale, costituisce motivo di esclusione, salvo quanto previsto dallo stesso decreto, l'essere iscritto nei ruoli nominativi della Regione, nella stessa posizione funzionale, per la medesima disciplina o figura professionale cui si riferisce il concorso.

     Durante il triennio di formazione, il personale appartenente alle posizioni funzionali di assistente medico e veterinario collaboratore può partecipare ai concorsi o posti di pari posizione in area funzionale diversa di quella si appartenenza.

 

     Art. 9. Commissione di sorteggio.

     Il Presidente della Giunta regionale nel decreto con cui procede alla nomina della commissione di sorteggio prevista dall'art. 7 del decreto ministeriale, individua il funzionario al quale affidare la presidenza della commissione stessa e indica, ove occorra, le Regioni limitrofe i cui ruoli nominativi regionali devono essere utilizzati per assicurare che il sorteggio venga effettuato fra un numero di iscritti non inferiore a dieci e provvede all'integrazione degli elenchi nazionali dei professori universitari prevista dal quarto comma del sopracitato art. 7.

 

     Art. 10. Procedura per il sorteggio.

     Il sorteggio dei componenti delle commissioni esaminatrici si svolge alla presenza di tutti i membri della commissione di sorteggio secondo le modalità e procedure stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

     Le operazioni di sorteggio si svolgono di norma in seduta unica per la composizione di tutte le commissioni esaminatrici dei concorsi indetti in ciascuna sessione.

Tutte le operazioni sono pubbliche e devono risultare da apposito verbale.

     La data e il luogo del sorteggio devono essere notificati mediante pubblicazione nel Bollettino della Regione che deve avere luogo almeno 30 giorni prima della data stabilita per il sorteggio.

     Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per sorteggio dei professori universitari e per i sorteggi da effettuarsi da elenchi diversi dai ruoli nominativi regionali nei casi previsti dall'art. 7 del decreto ministeriale, nonché per i sorteggi da effettuarsi, in via sostitutiva, ai sensi dell'art. 6, quinto comma, dello stesso.

     Gli elenchi nominativi diversi dai ruoli nominativi regionali debbono essere esposti, debitamente numerati, prima del sorteggio nel locale in cui si svolgono le estrazioni.

 

     Art. 11. Commissioni esaminatrici.

     Le commissioni esaminatrici sono nominate dal Presidente della Giunta regionale con proprio decreto.

     Per assicurare l'osservanza delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, sulla periodicità annuale dei concorsi e il rispetto dei termini previsti dal decreto ministeriale e per la conclusione delle procedure concorsuali, il Presidente della Giunta regionale può delegare la funzione di presidente delle commissioni a consiglieri regionali o a membri dei comitati di gestione delle Unità locali socio-sanitarie della Regione.

     Per i fini di cui al precedente secondo comma a segretario delle commissioni esaminatrici, delle sottocommissioni e dei comitati di cui all'art. 6 del decreto ministeriale possono essere nominati anche funzionari amministrativi delle Unità locali socio-sanitarie appartenenti ai profili professionali di direttore amministrativo o collaboratore amministrativo.

     Della commissione esaminatrice non possono far parte coloro che hanno presentato domanda di trasferimento per i posti messi a concorso.

     Il segretario della commissione provvede a tutti i compiti previsti dal decreto ministeriale nonché a ogni altro adempimento utile ad assicurare il corretto e tempestivo svolgimento dei lavori secondo le disposizioni impartite dal presidente della commissione. Cura, altresì, le predisposizioni delle sedi di esame e delle attrezzature e il reperimento del personale necessario alla commissione per l'attività della stessa.

     Il coordinatore del dipartimento regionale alla sanità è delegato a individuare le Unità locali socio-sanitarie tenute a fornire i supporti necessari al regolare svolgimento delle procedure concorsuali, nonché a mettere a disposizione il personale per l'attività delle commissioni. Eventuali spese anticipate dalle Unità locali socio-sanitarie sono a carico della Regione.

     Ai componenti e al segretario delle commissioni esaminatrici è riconosciuta parità di trattamento in relazione alle funzioni assolte.

     Le norme di cui al presente articolo si applicano anche all'apposita commissione prevista dall'art. 41, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

 

     Art. 12. Comitati di vigilanza.

     I comitati di vigilanza di cui all'art. 6, comma ottavo, del decreto ministeriale, sono nominati con decreto del coordinatore del dipartimento regionale alla sanità a ciò delegato e sono composti, oltre che dal segretario, da non meno di due dipendenti messi a disposizione dalla Regione o dalle Unità locali socio-sanitarie.

 

     Art. 13. Calendario e sede degli esami.

     Il bando di concorso può prevedere che la notifica ai candidati della sede e del calendario delle prove di esame sia effettuata mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

     Art. 14. Approvazione della graduatoria e dichiarazione dei vincitori.

     Al termine dei lavori della commissione esaminatrice il Presidente trasmette i verbali e ogni altro atto del concorso, al coordinatore del dipartimento regionale alla sanità.

     Il coordinatore del dipartimento regionale alla sanità a ciò delegato, riconosciuta la regolarità degli atti, provvede mediante decreto alla loro approvazione e alla dichiarazione dei vincitori.

     Il decreto di cui al precedente comma è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

     Art. 15. Posti conferibili.

     Sono conferibili secondo l'ordine di graduatoria e in base alle preferenze espresse:

     a) i posti messi a concorso non coperti mediante trasferimento ai sensi dell'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

     b) i posti resisi vacanti e disponibili a seguito di trasferimento ai sensi dell'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

     c) i posti che, entro la data di nomina della commissione esaminatrice, si siano resi vacanti e dei quali l'Unità locale socio- sanitaria abbia chiesto la copertura nei 30 giorni successivi alla vacanza, esclusi quelli di nuova istituzione e quelli di cui al secondo comma del precedente art. 2;

     d) i posti già ricoperti, in base a convenzione con ordini religiosi, da personale che abbia lasciato il servizio entro la data di nomina della commissione esaminatrice per disdetta della convenzione o per altro motivo e non venga sostituito, sempreché l'Unità locale socio-sanitaria ne abbia chiesto la copertura nei 30 giorni successivi alla vacanza.

     I bandi devono precisare che il numero dei posti messi a concorso potrà essere ridotto nei casi in cui venga disposto il trasferimento di personale non appartenente alle Unità locali socio-sanitarie, che abbia titolo al trasferimento stesso in forza di particolari disposizioni di leggi dello Stato.

 

     Art. 16. Assegnazione dei vincitori.

     Il Presidente della Giunta regionale dispone l'assegnazione dei vincitori, secondo la graduatoria formulata dalla commissione esaminatrice e in base alle preferenze espresse dai candidati, alle Unità locali socio- sanitarie in cui risultino posti da conferire dopo i trasferimenti previsti dall'art. 23 della presente legge.

 

     Art. 17. Utilizzazione della graduatoria.

     Entro un anno dall'approvazione della graduatoria, le Unità locali socio-sanitarie possono chiedere al Presidente della Giunta regionale l'assegnazione dei candidati idonei per la copertura dei posti resisi vacanti per rinuncia o decadenza dei vincitori. Entro gli stessi termini può essere altresì richiesta l'assegnazione dei candidati idonei per la copertura dei posti resisi vacanti successivamente al termine di cui al precedente art. 15 comma primo, lettere c) e d). esclusi quelli individuati ai sensi del precedente art. 2 e quelli di nuova istituzione.

     Il Presidente della Giunta regionale con scadenze semestrali e dopo aver disposto ai sensi del successivo art. 23, il trasferimento degli aventi titolo, assegna i candidati idonei secondo l'ordine di graduatoria e in base alle preferenze espresse, alle Unità locali socio-sanitarie in cui risultino posti da ricoprire.

 

     Art. 18. Riserva di posti in fattore di personale già in servizio presso strutture private convenzionate.

     Il personale già in servizio a rapporto di impiego continuativo presso strutture private, convenzionate ai sensi dell'art. 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con Unità locali socio-sanitarie della Regione, che cessino il rapporto convenzionale, ha titolo alla riserva di posti prevista dall'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

     La domanda di ammissione al concorso o alla selezione di cui al successivo articolo 25 deve essere corredata:

     a) da una dichiarazione del legale rappresentante della struttura privata convenzionata da cui risulti il servizio a rapporto di impiego continuativo per almeno un anno nonché l'intervenuto licenziamento, entro il biennio precedente la data del bando, per motivi di cui al primo comma;

     b) da una attestazione rilasciata dal presidente del comitato di gestione dell'Unità locale socio-sanitaria convenzionata con la struttura privata comprovante la cessazione del rapporto convenzionale.

     La percentuale dei posti riservati è stabilita nei relativi bandi, nei limiti indicati al primo comma dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, dall'organo competente a indire il concorso o la selezione.

     Il personale già in servizio a rapporto di impiego continuativo presso strutture private convenzionate con compiti e funzioni trasfusionali e sanitarie riabilitative che cessino - ope legis - le attività per essere state le stesse ricomprese nei fini istituzionali delle Unità locali socio- sanitarie, in sede di prima copertura dei posti delle piante organiche definitive, è ammesso, in deroga al limite di età, ai concorsi riservati indetti ed espletati con le modalità di cui al dm 30 gennaio 1982 per posti di corrispondente profilo professionale e posizione funzionale eventualmente vacanti.

 

     Art. 19. Inquadramento del personale medico e veterinario al termine del triennio di formazione.

     Ai fini dell'inquadramento nei posti vacanti di assistente medico e di veterinario collaboratore al termine del triennio di formazione, il comitato di gestione dell'Unità locale socio-sanitaria nomina, per ciascuna area funzionale, una apposita commissione così composta:

Presidente:

- il presidente del comitato di gestione o un componente suo delegato; Componenti:

- il coordinatore sanitario;

- tre dipendenti appartenenti a posizione funzionale apicale nell'area funzionale interessata;

Segretario:

- un funzionario amministrativo appartenente a posizione funzionale per la quale sia richiesto il diploma di laurea.

     Se gli appartenenti alla posizione funzionale apicale sono in numero inferiore a tre, il comitato di gestione procede all'integrazione con personale di posizione funzionale intermedia della stessa area funzionale o con personale di altra Unità locale socio-sanitaria.

     La commissione formula proposte al comitato di gestione per il definitivo inquadramento nei posti di organico vacanti nei diversi reparti di specialità, servizi e settori di attività, nei quali è articolata l'area funzionale, secondo le modalità e i criteri previsti dall'art. 17, comma quinto, del dpr 20 dicembre 1979, n. 761.

 

     Art. 20. Concorsi a posti di personale laureato appartenenti alle posizioni funzionali apicali.

     Nei concorsi a posti di personale laureato appartenente a posizioni funzionali apicali l'apposita commissione di cui all'art. 41, comma quarto, del dpr 20 dicembre 1979, n. 761, formula la graduatoria unica comprendente i vincitori del concorso e gli interessati al trasferimento, per la copertura dei posti messi a concorso, di quelli resisi vacanti successivamente all'indizione del concorso nei casi previsti dal precedente art. 15, lettera e), nonché di quelli che si rendano disponibili a seguito dei trasferimenti.

     In caso di conferimento di posti a personale non appartenente a Unità locale socio-sanitaria che abbia titolo al trasferimento in forza di particolari disposizioni di legge, dalla graduatoria unica viene escluso l'ultimo dei concorrenti dichiarato vincitore del pubblico concorso.

     I posti non coperti mediante la graduatoria unica di cui al precedente primo comma sono assegnati agli idonei del pubblico concorso secondo l'ordine della relativa graduatoria e in base alle preferenze espresse.

 

 

Titolo II

TRASFERIMENTI

 

     Art. 21. Pubblicazione dei posti disponibili.

     Ai fini dei trasferimenti di cui all'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, la Regione, all'atto dell'indizione dei pubblici concorsi, notifica alle Unità locali socio- sanitarie i posti messi a concorso, mediante pubblicazione di apposito bando nel Bollettino ufficiale della Regione.

     I bandi relativi al personale appartenente alle posizioni funzionali di assistente medico e di veterinario collaboratore devono contenere l'indicazione delle discipline cui i posti si riferiscono.

     Nella notifica devono essere indicati i posti di personale medico per i quali è prescritto il rapporto di lavoro a tempo pieno ai sensi dell'art. 47, comma sesto, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

     Le Unità locali socio-sanitarie sono tenute a provvedere alla diffusione dei bandi di trasferimento in conformità alle disposizioni della Giunta regionale.

 

     Art. 22. Domande di trasferimento.

     Le domande di trasferimento ad altra Unità locale socio-sanitaria della Regione, redatte in carta semplice, devono essere indirizzate al Presidente della Giunta regionale e inviate per conoscenza al presidente del comitato di gestione dell'Unità locale socio-sanitaria di appartenenza.

     La firma in calce alla domanda deve essere autenticata nei modi di legge.

     Il termine per la presentazione delle domande di trasferimento scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione dell'apposito bando nel Bollettino ufficiale della Regione ai sensi del precedente articolo 21. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.

     Per le modalità di presentazione e registrazione delle domande, si applicano le norme di cui ai precedenti articoli 6 e 7.

     Il personale laureato appartenente alle posizioni funzionali intermedie deve allegare alla domanda tutta la documentazione relativa ai titoli che ritenga opportuno presentare agli effetti della formazione della graduatoria.

     Nella domanda devono essere indicate, secondo l'ordine di preferenza, le Unità locali socio-sanitarie richieste ivi comprese, ai fini di cui al secondo comma del precedente art. 17, quelle non previste nel bando di trasferimento.

     Il personale medico deve altresì indicare se è disponibile ad accettare posti per i quali sia prescritto il rapporto di lavoro a tempo pieno.

     Può presentare domanda di trasferimento il personale iscritto nei ruoli nominativi regionali che abbia superato il periodo di prova e che non abbia ottenuto un trasferimento nel biennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

     Il personale appartenente alle posizioni funzionali di assistente medico e di veterinario collaboratore può presentare domanda di trasferimento decorso il triennio di formazione.

     Può presentare domanda di trasferimento anche il personale di ruolo dipendente da istituti, enti e istituzioni aventi sede nel territorio della Regione, che abbia titolo al trasferimento in forza di norme statali.

 

     Art. 23. Graduatoria dei trasferimenti.

     Prima dell'inizio della prova di esame dei singoli concorsi, devono essere predisposte le graduatorie del personale che abbia presentato domanda di trasferimento ai sensi dell'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

     Per il personale laureato appartenente a posizioni funzionali intermedie, alla formazione delle graduatorie provvede la commissione costituita per il corrispondente concorso, in base ai titoli posseduti dagli aspiranti da valutarsi in conformità ai criteri stabiliti per i rispettivi concorsi di assunzione. Il relativo verbale è trasmesso al coordinatore regionale alla sanità il quale è delegato a effettuarne l'approvazione con apposito decreto.

     Per il restante personale, alla formazione delle graduatorie provvede con apposito decreto il coordinatore del dipartimento regionale alla sanità a ciò delegato, secondo l'ordine di anzianità degli aspiranti nella posizione funzionale di appartenenza.

     In caso di parità di titoli si applicano, per le preferenze, le norme vigenti per i concorsi pubblici.

     Sulla base delle graduatorie approvate, il coordinatore del dipartimento regionale alla sanità all'uopo delegato, dispone con apposito decreto l'assegnazione alle Unità locali socio-sanitarie degli aventi titolo al trasferimento.

     Il trasferimento ha effetto dalla data di immissione in servizio nello stesso posto del vincitore del corrispondente concorso.

     I provvedimenti di cui al presente articolo sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 

Titolo III

ASSUNZIONI DI SPECIALI CATEGORIE DI PERSONALE

 

     Art. 24. Delega alle Unità locali socio-sanitarie.

     Ai sensi del secondo comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è delegata alle Unità locali socio-sanitarie la selezione per l'assunzione del personale appartenente ai seguenti profili professionali:

- Ruolo sanitario:

     Tabella I, quadro secondo, profilo professionale: operatori professionali di seconda categoria;

     Tabella N, quadro secondo, profilo professionale: operatori professionali di seconda categoria;

- Ruolo tecnico:

     Tabella F, profilo professionale: operatori tecnici;

     Tabella G, profilo professionale: agenti tecnici;

- Ruolo amministrativo:

     Tabella C, profilo professionale: coadiutori amministrativi;

     Tabella D, profilo professionale: commessi.

     I relativi atti sono adottati dal comitato di gestione.

 

     Art. 25. Individuazione dei posti da ricoprire.

     Le Unità locali socio-sanitarie individuano annualmente con deliberazione del comitato di gestione, i posti di organico vacanti e disponibili alla data del 30 giugno che intendono ricoprire ai sensi del precedente art. 24.

     Ai fini della determinazione dei posti, si considerano disponibili solo quelli resisi vacanti per collocamento a riposo, per scadenza o disdetta di convenzione con ordini religiosi, di cui al terzo e quarto comma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nei sei mesi successivi alla data del 31 luglio.

     La deliberazione di cui al primo comma deve essere trasmessa entro il 31 luglio alla Giunta regionale per gli adempimenti di cui ai precedenti articoli 21, 22 e 23.

 

     Art. 26. Indizione delle selezioni.

     Il comitato di gestione dell'Unità locale socio-sanitaria, entro trenta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del provvedimento regionale che dispone i trasferimenti indice la selezione per la copertura dei posti individuati e non coperti mediante trasferimento nonché di quelli resisi vacanti a seguito di trasferimento dei quali ritenga necessaria la copertura.

     Il bando di selezione è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Nelle selezioni per la copertura dei posti per i quali, a norma di legge, siano richiesti specifici titoli abilitativi, sono ammessi i concorrenti in possesso oltre che dei titoli di studi di cui al secondo comma dell'art. 159 del decreto ministeriale, anche del prescritto titolo abilitativo.

 

     Art. 27. Commissione esaminatrice.

     La commissione esaminatrice è nominata dal comitato di gestione dell'Unità locale socio-sanitaria ed è composta dal presidente del comitato di gestione dell'Unità locale socio-sanitaria, che la presiede, o da un componente del comitato stesso da lui delegato; da un rappresentante della Regione designato dal Presidente della Giunta regionale, da due dipendenti di ruolo del profilo professionale cui si riferisce il concorso, di cui uno sorteggiato tra i dipendenti dell'Unità locale socio-sanitaria e uno designato dalle organizzazioni sindacali provinciali; da un dipendente dell'Unità locale socio-sanitaria del relativo profilo professionale.

     Svolge le funzioni di segretario un funzionario amministrativo dell'Unità locale socio-sanitaria.

 

     Art. 28. Norme applicabili.

     Alle assunzioni di cui al presente titolo si applicano sempreché compatibili, le norme in materia di procedure concorsuali previste dalla presente legge, salvo quanto stabilito dall'accordo nazionale unico di lavoro di cui all'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

 

 

Titolo IV

INCARICHI E SUPPLENZE

 

     Art. 29. Incarichi.

     Nelle more dell'espletamento dei concorsi di assunzione le Unità locali socio-sanitarie possono conferire incarichi temporanei per la copertura di posti vacanti che non sia stato possibile ricoprire entro tre mesi dalla vacanza, mediante trasferimento interno o comando.

     L'incarico, salvo revoca o rinuncia cessa con la copertura del posto a seguito della conclusione delle relative procedure concorsuali ovvero nel caso in cui l'Unità locale socio-sanitaria non individui il posto stesso tra quelli da ricoprire secondo le procedure previste dalla presente legge.

 

     Art. 30. Supplenze.

     Per sopperire a indilazionabili esigenze di servizio le Unità locali socio-sanitarie possono conferire incarichi di supplenza in posti disponibili per assenza o impedimento del titolare, qualora non sia stato possibile provvedere entro sei mesi dalla disponibilità, mediante trasferimento interno o comando.

     La supplenza salvo revoca o rinuncia cessa con il venir meno del presupposto che l'ha determinato.

 

     Art. 31. Conferimento di incarichi e supplenze.

     L'incarico e la supplenza sono conferiti dal comitato di gestione dell'Unità locale socio-sanitaria mediante l'utilizzazione dell'ultima graduatoria secondo l'ordine della stessa, anche dopo un anno dalla sua approvazione.

     In mancanza di graduatoria utilizzabile, il comitato di gestione emana apposito avviso pubblico e conferisce l'incarico o la supplenza al candidato che risulti in possesso dei requisiti prescritti per la copertura del posto e che presenti i maggiori titoli da valutarsi con i criteri previsti per i relativi concorsi pubblici o selezioni.

     Per particolari posizioni funzionali il regolamento organico dell'Unità locale socio-sanitaria può stabilire che la selezione avvenga, oltre che per i titoli, sulla base di apposita prova orale o pratica volta ad accertare il possesso degli specifici requisiti di professionalità richiesti.

     L'avviso deve avere la massima diffusione ed essere pubblicato, per estratto, nel Bollettino ufficiale della Regione.

     Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a giorni quindici dalla data di pubblicazione dell'avviso.

     L'incarico o la supplenza conferiti con le modalità di cui al presente articolo decadono dalla data di utilizzazione della graduatoria di cui al primo comma.

 

     Art. 32. Conservazione del posto.

     Il personale iscritto nei ruoli nominativi regionali cui venga conferito incarico o supplenza presso la stessa o altra Unità locale socio- sanitaria conserva la titolarità del proprio posto di ruolo per la durata dell'incarico o della supplenza.

 

 

Titolo V

NORME PARTICOLARI DI ATTUAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

20 DICEMBRE 1979, N. 761

 

     Art. 33. Competenze della regione.

     Le funzioni attribuite alla Regione dagli articoli 16, 44, 46 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 sono esercitate dal direttore generale dell'Azienda sanitaria [2].

     Le funzioni attribuite alla Regione dagli articoli 43, 56 e 70 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, sono esercitate dal coordinatore del dipartimento regionale alla sanità a ciò delegato.

 

     Art. 34. Passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica. [3]

 

     Art. 35. Assegnazione di personale per soppressione del posto.

     Il personale di cui all'art. 29, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, al quale non possa essere conferito altro posto di corrispondente profilo, posizione funzionale, disciplina o qualificazione professionale presso l'Unità locale socio-sanitaria di appartenenza, è tenuto a partecipare al primo trasferimento bandito in data successiva a quella di soppressione del posto. Qualora non venga presentata domanda di trasferimento, vi provvede d'ufficio l'Unità locale socio-sanitaria di appartenenza.

     Il personale di cui al precedente comma è assegnato, secondo l'ordine di graduatoria e in base alle preferenze, se espresse, alle Unità locali socio-sanitarie in cui esistano posti da conferire o posti resi disponibili a seguito dei trasferimenti richiesti.

     Qualora non vi siano posti disponibili il personale di cui al primo comma è collocato in disponibilità con provvedimento del comitato di gestione dell'Unità locale socio-sanitaria di appartenenza ai sensi degli articoli 72 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni e integrazioni.

     In attesa della definizione delle procedure di trasferimento di cui al presente articolo, il Presidente della Giunta regionale può disporre con proprio decreto, con l'assenso dell'interessato, la sua provvisoria assegnazione ad altra Unità locale socio-sanitaria della Regione per lo svolgimento di attività proprie del profilo, disciplina o qualificazione professionale rivestita. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche al personale già collocato in disponibilità.

     Il personale trasferito da altra Unità locale socio-sanitaria della Regione ai sensi del presente articolo, per un periodo di cinque anni dalla data di assegnazione, ha titolo di precedenza nelle graduatorie per il trasferimento in posti di corrispondente profilo, posizione funzionale, disciplina o qualificazione professionale vacanti o di nuova istituzione nell'Unità locale socio-sanitaria di precedente appartenenza.

     Il personale in disponibilità e richiamato in servizio quando, entro due anni dalla data del collocamento in tale posizione, si renda vacante un posto di corrispondente profilo, posizione funzionale, disciplina o qualificazione professionale.

 

 

Titolo VI

NORME TRANSITORIE

 

     Art. 36. Adeguamento delle piante organiche provvisorie.

     Ai fini dell'applicazione delle norme di cui all'art. 17, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in carenza delle piante organiche da determinarsi ai sensi dell'art. 15, comma nono, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la Giunta regionale, su proposta delle Unità locali socio-sanitarie interessate, adegua, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le piante organiche provvisorie dei servizi ospedalieri determinate ai sensi dell'art. 1 del decreto legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito con modificazioni in legge 26 gennaio 1982, n. 12, mediante trasformazione di posti di assistente ospedaliero, ancorché coperti da personale di ruolo, in altrettanti posti di aiuto corresponsabile ospedaliero o vice direttore sanitario.

 

     Art. 37. Concorsi riservati a posti di aiuto corresponsabile ospedaliero e di vice direttore sanitario.

     In applicazione delle norme di cui all'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, il Presidente della Giunta regionale, su richiesta delle Unità locali socio-sanitarie, indice con proprio decreto, concorsi riservati per la copertura dei posti di aiuto corresponsabile ospedaliero, vacanti nelle diverse discipline e di vice direttore sanitario.

     Sulla base delle risultanze dei lavori della commissione esaminatrice, è formulata con decreto del Presidente della Giunta regionale un'unica graduatoria su base regionale e distinte graduatorie formate dai dipendenti idonei di ciascuna Unità locale socio-sanitaria.

     La graduatoria unica regionale deve essere utilizzata per il conferimento, secondo l'ordine della stessa, dei posti di aiuto corresponsabile ospedaliero e di vice direttore sanitario messi a concorso, che non derivino dalle trasformazioni previste dal precedente articolo. Le graduatorie distinte per Unità locale socio-sanitaria sono utilizzate per il conferimento dei posti derivanti dalle trasformazioni predette.

     I posti di aiuto corresponsabile ospedaliero e di vice-direttore sanitario eventualmente vacanti dopo l'inquadramento dei vincitori possono essere coperti limitatamente a quelli che eccedano, in ciascuna Unità locale socio-sanitaria, il numero di assistenti mantenuti in soprannumero nell'ambito della medesima disciplina.

     Alla copertura dei posti di aiuto corresponsabile ospedaliero e di vice direttore sanitario che non derivino dalla trasformazione prevista dal precedente articolo si applicano le norme di cui agli articoli 21 e seguenti della presente legge.

 

     Art. 38. Accesso alla posizione funzionale di veterinario dirigente.

     In applicazione delle norme di cui all'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, i posti di posizione funzionale apicale, vacanti nelle due aree indicate dal decreto ministeriale, previsti nelle piante organiche dei servizi veterinari, sono conferiti con decreto del Presidente della Giunta regionale, mediante concorso per soli titoli, ai veterinari collocati nella posizione funzionale intermedia di cui alle tabelle allegate al richiamato decreto.

     I posti vacanti in ciascuna Unità locale socio-sanitaria sono riservati ai veterinari in servizio presso la stessa.

     La valutazione dei titoli è effettuata in base ai criteri previsti dall'art. 52 del decreto ministeriale, da una commissione nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e composta da un funzionario regionale, in qualità di presidente, da uno dei presidenti dei comitati di gestione delle Unità locali socio-sanitarie interessate, da due membri designati dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e da un membro designato dalla Federazione nazionale degli ordini dei veterinari.

     Funge da segretario un funzionario amministrativo della Regione.

 

     Art. 39. Trasferimenti riservati.

     Nei concorsi indetti entro l'1 marzo 1985, il 10 per cento dei posti conferibili ai sensi del precedente art. 15, è riservato, in conformità a quanto disposto dall'art. 72 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, al trasferimento del personale già dipendente da amministrazioni o enti pubblici a carattere nazionale, iscritto nei ruoli nominativi regionali di altre regioni.

     Il personale interessato deve presentare domanda al Presidente della Giunta regionale, con le modalità e nei termini di cui al precedente art. 22.

     La scelta dai candidati al trasferimento viene effettuata in base ad apposita graduatoria preliminare determinata secondo l'anzianità di servizio.

     I candidati prescelti concorrono alla selezione per i trasferimenti previsti dagli articoli 21 e seguenti della presente legge e sono inseriti nella graduatoria, da formularsi ai sensi degli articoli 40 e 41 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in posizione utile a conseguire il trasferimento. All'assegnazione dei candidati a una delle sedi vacanti provvede con decreto il coordinatore del dipartimento regionale alla sanità a ciò delegato sulla base della graduatoria finale e delle preferenze espresse, in ordine di gradimento, nella domanda. Le sedi non indicate si considerano non accettate.

     I bandi di concorso devono precisare che il numero dei posti da ricoprire potrà essere ridotto nei casi in cui vengano disposti trasferimenti ai sensi del presente articolo.

 

     Art. 40. Procedure per il primo inquadramento del personale nelle piante organiche delle Unità locali socio-sanitarie.

     Nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, i posti vacanti nelle piante organiche delle Unità locali socio-sanitarie sono assegnati mediante concorso per titoli da valutare con i criteri fissati nel decreto ministeriale e sulla base della documentazione contenuta nel fascicolo personale dell'interessato.

     Il comitato di gestione emana un apposito avviso da notificarsi agli aventi diritto i quali, nel termine stabilito, possono aggiungere alla documentazione già in possesso dell'amministrazione gli ulteriori titoli che ritengano utili ai fini della formazione della graduatoria.

     La graduatoria è formulata da una commissione nominata dal comitato di gestione così composta:

Presidente:

- il presidente del comitato di gestione dell'Unità locale socio-sanitaria o un componente suo delegato.

Componenti:

- un funzionario amministrativo iscritto nei ruoli nominativi regionali in posizione funzionale apicale del profilo professionale dei direttori amministrativi;

- due esperti nelle materie attinenti alla posizione e profilo professionale cui si riferisce il concorso;

- un rappresentante delle organizzazioni sindacali di posizione funzionale non inferiore a quella per la quale è stato bandito il concorso, designato in conformità a quanto disposto dal decreto ministeriale.

Segretario:

- un funzionario amministrativo dell'Unità locale socio-sanitaria appartenente a posizione funzionale per la quale sia richiesto il diploma di laurea.

     Il personale di cui ai commi quattro e cinque dell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è assegnato alle Unità locali sociosanitarie in conformità alle procedure di cui al precedente articolo 37.

 

     Art. 41. Personale comandato ad altra Unità locale socio-sanitaria.

     Il personale iscritto nei ruoli nominativi regionali che alla data di entrata in vigore della presente legge risulti comandato o distaccato da almeno un anno presso altra Unità locale socio-sanitaria può essere inquadrato, a domanda, nella pianta organica della stessa in posto corrispondente alla posizione funzionale rivestita.

     In mancanza di posto vacante l'inquadramento avviene previa istituzione del posto corrispondente, e a condizione che quello occupato nell'Unità locale socio-sanitaria di provenienza sia soppresso.

     Gli atti di cui al presente articolo sono adottati dalle Unità locali socio-sanitarie interessate, d'intesa tra loro.

     Il personale di ruolo dipendente dalla Regione, che risulti comandato o distaccato presso le Unità locali socio-sanitarie del Veneto, alla data di entrata in vigore della presente legge o abbia presentato richiesta di trasferimento entro il 31 dicembre 1982, può essere inquadrato, a domanda da prodursi inderogabilmente entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nella pianta organica della Unità locale socio-sanitaria dove presta servizio o in quella per la quale abbia presentato richiesta di trasferimento, nel posto vacante corrispondente alla posizione funzionale rivestita nell'ente di provenienza, con decorrenza dal 1° gennaio 1984.

 

     Art. 42. Dichiarazione d'urgenza.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 13 agosto 2009, n. 19.

[2] Comma così modificato dall'art. 23 della L.R. 23 agosto 1996, n. 28.

[3] Articolo abrogato dall'art. 23 della L.R. 23 agosto 1996, n. 28.