§ 5.1.18 - Legge Regionale 31 maggio 1980, n. 77.
Attribuzione ed esercizio delle funzioni amministrative in materia veterinaria e riordinamento dei servizi veterinari nelle Unità sanitarie locali.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:31/05/1980
Numero:77


Sommario
Art. 1.  Attribuzione ed esercizio delle funzioni amministrative in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e di olizia veterinaria.
Art. 2.  Attribuzioni del settore veterinario.
Art. 3.  Attribuzioni del sindaco.
Art. 4.  Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale in tema di ordinanze contingibili e urgenti.
Art. 5.  Attività ispettiva, di vigilanza e controllo.
Art. 6.  Sostituzione del veterinario provinciale e del veterinario comunale o consorziale nelle commissioni, collegi e comitati.
Art. 7.  Organizzazione del settore veterinario.
Art. 8.  Distretti veterinari di base.
Art. 9.  Attività operative in materia di profilassi obbligatorie e volontarie.
Art. 10.  Il presidio veterinario multizonale.
Art. 11.  Servizio multizonale di ispezione, vigilanza e controllo nei macelli e nei laboratori di sezionamento e preparazione delle carni e prodotti carnei abilitati all'esportazione.
Art. 12.  Servizi multizonali di disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e di profilassi antirabbica.
Art. 13.  L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.


§ 5.1.18 - Legge Regionale 31 maggio 1980, n. 77.

Attribuzione ed esercizio delle funzioni amministrative in materia veterinaria e riordinamento dei servizi veterinari nelle Unità sanitarie locali.

(B.U. n. 36 del 5-6-1980).

 

 

Capo I

  FUNZIONI AMMINISTRATIVE, ATTRIBUZIONI DELL'UNITA' SANITARIA LOCALE, DEL

COMUNE, DEL SINDACO, DELLA REGIONE

 

Art. 1. Attribuzione ed esercizio delle funzioni amministrative in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e di olizia veterinaria.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 2. Attribuzioni del settore veterinario.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 3. Attribuzioni del sindaco.

     In materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e di polizia veterinaria il Sindaco adotta i provvedimenti autorizzativi o prescrittivi, ivi compresi quelli già demandati al veterinario provinciale e al veterinario comunale o consorziale, ed emana le ordinanze contingibili e urgenti a norma del testo unico della legge comunale e provinciale.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 4. Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale in tema di ordinanze contingibili e urgenti.

     Al Presidente della Giunta regionale spetta l'emanazione di ordinanze contingibili e urgenti in materia di polizia veterinaria interessanti il territorio di più Comuni.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 5. Attività ispettiva, di vigilanza e controllo.

     L'attività ispettiva, di vigilanza e controllo è diretta dal responsabile del settore veterinario, che può avvalersi di personale posto alle sue dipendenze e chiedere di avvalersi di altro personale con qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

     Nell'ambito delle attribuzioni conferitegli dalla legge e limitatamente all'esercizio delle relative funzioni, il personale incaricato di svolgere attività ispettiva, di vigilanza e controllo svolge le funzioni di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.

 

     Art. 6. Sostituzione del veterinario provinciale e del veterinario comunale o consorziale nelle commissioni, collegi e comitati.

     (Omissis) [1].

 

 

Capo II

RIORDINO DEI SERVIZI VETERINARI

 

     Art. 7. Organizzazione del settore veterinario.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 8. Distretti veterinari di base.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 9. Attività operative in materia di profilassi obbligatorie e volontarie.

     Per assicurare il servizio per l'esecuzione delle profilassi obbligatorie pianificate stabilite dallo Stato o dalla Regione e delle profilassi a carattere volontario, ciascuna Unità sanitaria locale, nel caso non possa provvedervi con i propri veterinari, stipula apposite convenzioni con i medici veterinari abilitati al libero esercizio professionale e iscritti a un albo professionale.

     Le convenzioni con i suddetti medici veterinari verranno stipulate in conformità a quanto disposto dall'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

     L'attività dei veterinari convenzionati di cui al presente articolo è programmata e coordinata dal settore veterinario dell'Unità sanitaria locale.

 

     Art. 10. Il presidio veterinario multizonale.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 11. Servizio multizonale di ispezione, vigilanza e controllo nei macelli e nei laboratori di sezionamento e preparazione delle carni e prodotti carnei abilitati all'esportazione.

     (Omissis) [1]

 

     Art. 12. Servizi multizonali di disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e di profilassi antirabbica.

     (Omissis) [1]

 

     Art. 13. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.

     (Omissis) [1].

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 33 della L.R. 14 settembre 1994, n. 56.

[1] Articolo abrogato dall'art. 33 della L.R. 14 settembre 1994, n. 56.

[2] Comma abrogato dall'art. 33 della L.R. 14 settembre 1994, n. 56.

[2] Comma abrogato dall'art. 33 della L.R. 14 settembre 1994, n. 56.

[1] Articolo abrogato dall'art. 33 della L.R. 14 settembre 1994, n. 56.

[1] Articolo abrogato dall'art. 33 della L.R. 14 settembre 1994, n. 56.

[1] Articolo abrogato dall'art. 33 della L.R. 14 settembre 1994, n. 56.

[1] Articolo abrogato dall'art. 33 della L.R. 14 settembre 1994, n. 56.

[1] Articolo abrogato dall'art. 33 della L.R. 14 settembre 1994, n. 56.

[1] Articolo abrogato dall'art. 33 della L.R. 14 settembre 1994, n. 56.

[1] Articolo abrogato dall'art. 33 della L.R. 14 settembre 1994, n. 56.