§ 5.1.16 - Legge Regionale 20 marzo 1980, n. 18.
Norme di contabilità delle Unità sanitarie locali in attuazione dell'art. 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 [*].


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:20/03/1980
Numero:18


Sommario
Art. 50.      I contratti dell'Unità sanitaria locale, relativi a forniture, somministrazioni, acquisti, vendite, permute, locazioni e servizi, debbono essere, di regola, preceduti da apposite gare aventi [...]
Art. 51.      La decisione di addivenire alla stipulazione del contratto, la determinazione delle condizioni essenziali, nonché la scelta della forma di contrattazione, sono di competenza del Comitato di [...]
Art. 52.      L'asta pubblica è preceduta da avviso affisso presso la sede dell'Unità sanitaria locale.
Art. 53.      La licitazione privata ha luogo mediante l'invio, alle ditte e alle persone ritenute idonee, del capitolato in cui sono descritti l'oggetto e le condizioni generali e particolari del contratto. [...]
Art. 54.      Le gare per asta pubblica e per licitazione privata si svolgono nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti dall'avviso di asta o dalla lettera di invito.
Art. 55.      I contratti, sia preceduti da asta pubblica che da licitazione privata, sono aggiudicati in base ai seguenti criteri:
Art. 56.      Per speciali lavori o forniture, per la cui esecuzione l'Unità sanitaria locale ritenga conveniente avvalersi della collaborazione e dell'apporto di particolari competenze tecniche, scientifiche [...]
Art. 57.      Il ricorso alla trattativa privata è ammesso:
Art. 58.      Nei contratti per la fornitura di beni e servizi, non possono porsi termini di pagamento superiori a 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura come risultante dal protocollo generale.
Art. 59.      Le Unità sanitarie locali provvedono in economia, secondo apposito regolamento, a quei lavori, provviste, forniture che per la loro natura non possono essere eseguiti o utilmente e [...]
Art. 68.      Entro il quarto anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, le Unità sanitarie locali dovranno adottare un sistema di contabilità dei costi, volto alla rilevazione analitica dei [...]
Art. 69.      Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale deve predisporre la normativa tipo, che deve essere adottata dalle Unità sanitarie locali, diretta a disciplinare [...]
Art. 70.      Allo scopo di consentire l'ottenimento delle migliori condizioni contrattuali, nonché una tendenziale standardizzazione dei prodotti e materiali occorrenti, le Unità sanitarie locali possono [...]
Art. 71.      Alle Unità sanitarie locali non possono essere imputate situazioni attive e passive conseguenti alla gestione delle funzioni sanitarie anteriori al 1° gennaio 1980.
Art. 72.      Le Unità sanitarie locali sono tenute a fornire alla Regione ogni informazione di natura economico-finanziaria occorrente ai fini della programmazione sanitaria nazionale e regionale ed ai fini [...]
Art. 73.      (Omissis)
Art. 74.      Gli amministratori ed i responsabili dei servizi e degli uffici dell'Unità sanitaria locale che vengano a conoscenza, direttamente o a seguito di rapporto cui sono tenuti i titolari degli uffici [...]
Art. 75.      In pendenza dell'esecutività del bilancio relativo all'anno finanziario in cui entrano in funzione le Unità sanitarie locali, la limitazione all'assunzione di impegni di spesa, di cui al [...]
Art. 76.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.


§ 5.1.16 - Legge Regionale 20 marzo 1980, n. 18.

Norme di contabilità delle Unità sanitarie locali in attuazione dell'art. 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 [*].

(B.U. n. 19 del 25-3-1980).

 

 

Titolo I

GESTIONE DEI SERVIZI SANITARI

 

     Artt. 1. - 49.

     (Omissis). [1]

 

Art. 50.

     I contratti dell'Unità sanitaria locale, relativi a forniture, somministrazioni, acquisti, vendite, permute, locazioni e servizi, debbono essere, di regola, preceduti da apposite gare aventi normalmente la forma dell'asta pubblica o della licitazione privata, a giudizio discrezionale del Comitato di gestione.

     Per i soli contratti attivi la forma ordinaria di contrattazione è l'asta pubblica, Può, tuttavia, essere adottata la citazione privata nei casi di assoluta convenienza, da motivare opportunamente nella deliberazione di cui all'articolo successivo.

     Per la cessione dei beni mobili, materiali di risulta e cascami, è ammesso il ricorso alla trattativa privata, interpellando almeno tre ditte o persone, quando il valore presunto non superi lire 70.000.000.

     E' ammesso il ricorso all'appalto-concorso, alla trattativa privata o al sistema in economia, nei casi previsti rispettivamente dagli artt. 56, 57, 59 e seguenti.

     Per l'aggiudicazione e l'esecuzione di opere pubbliche vale la normativa regionale vigente in materia.

 

     Art. 51.

     La decisione di addivenire alla stipulazione del contratto, la determinazione delle condizioni essenziali, nonché la scelta della forma di contrattazione, sono di competenza del Comitato di gestione, salvo quanto disposto dal regolamento per gli acquisti e lavori in economia di cui al successivo articolo 59 e salva la riserva disposta in ordine alla competenza dell'Assemblea generale di cui all'ottavo comma dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

 

     Art. 52.

     L'asta pubblica è preceduta da avviso affisso presso la sede dell'Unità sanitaria locale.

     Un estratto di esso è altresì pubblicato in due o più giornali quotidiani a divulgazione nazionale o a larga diffusione locale, almeno venti giorni prima di quello fissato per la gara.

     L'avviso deve contenere, oltre all'oggetto del contratto, le condizioni e prescrizioni per l'ammissione alla gara e per l'esecuzione del contratto, nonché i criteri di aggiudicazione di cui al successivo articolo 55.

 

     Art. 53.

     La licitazione privata ha luogo mediante l'invio, alle ditte e alle persone ritenute idonee, del capitolato in cui sono descritti l'oggetto e le condizioni generali e particolari del contratto. L'offerta deve pervenire entro il termine prefissato e contenere l'indicazione del prezzo o della variazione del prezzo-base ove questo sia stato stabilito, nonché la dichiarazione di accettazione delle condizioni generali e particolari del contratto. Ove occorra, sarà richiesta la restituzione, firmata per accettazione, di copia del capitolato.

     Nella lettera d'invito alla gara dovrà essere inoltre precisato il criterio scelto fra quelli di cui al successivo articolo 55, in base al quale si procederà all'aggiudicazione.

     L'individuazione delle ditte o delle persone da invitare alla gara è fatta dal Comitato di gestione, assicurando la più ampia partecipazione possibile alla gara, di norma con lo stesso atto di cui al precedente articolo 51. Il Comitato di gestione si avvale di elenchi all'uopo predisposti ed aggiornati dai competenti uffici dell'Unità sanitaria locale.

     I contratti e i processi verbali di aggiudicazione nella licitazione privata, nonché nell'asta pubblica, sono ricevuti da un funzionario, all'uopo designato di anno in anno, quale ufficiale rogante.

     I contratti e i processi verbali ricevuti come stabilito al comma precedente sono atti pubblici a tutti gli effetti.

 

     Art. 54.

     Le gare per asta pubblica e per licitazione privata si svolgono nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti dall'avviso di asta o dalla lettera di invito.

     Il Presidente del Comitato di gestione o un suo delegato presiede allo svolgimento della gara assistito dall'ufficiale rogante e coadiuvato dal responsabile del Servizio competente in materia.

     La gara è dichiarata deserta, con verbale di chi la presiede, qualora non siano state presentate almeno due offerte valide a tutti gli effetti, o quando, sulla base di una precedente comunicazione del settore competente, chi presiede la gara accerti e verbalizzi che le offerte pervenute propongano prezzi superiori a quelli di mercato, per i contratti che comportino una spesa per l'Unità locale socio-sanitaria.

     L'aggiudicatario non può impugnare l'efficacia dell'atto di gara per il motivo che non sia stato da lui firmato il relativo verbale.

 

     Art. 55.

     I contratti, sia preceduti da asta pubblica che da licitazione privata, sono aggiudicati in base ai seguenti criteri:

     1) per i contratti dai quali derivi un'entrata per l'ente, al prezzo più alto rispetto a quello indicato nell'avviso di asta o nella lettera di invito;

     2) per i contratti dai quali derivi una spesa per l'ente, ferme restando per gli appalti delle opere pubbliche le disposizioni di cui alla legge 2 febbraio 1973, n. 14:

     a) al prezzo più basso, qualora i lavori, la fornitura dei beni o dei servizi, che formano oggetto del contratto, debbano essere conformi ad appositi capitolati o disciplinari tecnici:

ovvero

     b) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione quali il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica. In questo caso i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara devono essere menzionati nel capitolato di oneri o nel bando di gara, con precisazione dei coefficienti attribuiti a ciascun elemento.

     Per i contratti di cui al punto 2), lettera a), il Presidente della gara esclude dalla gara stessa le offerte che risultino inferiori di oltre il venticinque per cento alla media delle offerte, quando ciò sia espressamente previsto dalle condizioni dell'appalto.

     L'aggiudicazione effettuata al termine della gara è provvedimento esecutivo a tutti gli effetti e non necessita di ratifica da parte del Comitato di gestione, salvo che la spesa risultante superi quella stanziata nella deliberazione di indizione della gara stessa.

 

     Art. 56.

     Per speciali lavori o forniture, per la cui esecuzione l'Unità sanitaria locale ritenga conveniente avvalersi della collaborazione e dell'apporto di particolari competenze tecniche, scientifiche o artistiche, è ammessa la forma dell'appalto-concorso per la elaborazione del progetto definitivo e per la determinazione delle condizioni di esecuzione.

     Le persone o ditte partecipanti all'appalto-concorso devono presentare nei termini, nelle forme e nei modi stabiliti dall'invito o dal bando, il progetto del lavoro o della fornitura, corredato dai relativi prezzi.

     L'aggiudicazione, da effettuarsi da parte di una Commissione di esperti all'uopo istituita e presieduta dal Presidente del Comitato di gestione o da un suo delegato, ha luogo in base all'esame comparativo dei diversi progetti, all'analisi dei relativi prezzi, tenuto conto degli elementi economici e tecnici delle singole offerte.

     Svolge le funzioni di segretario della Commissione un funzionario amministrativo dell'Unità locale socio-sanitaria nominato dal Comitato di gestione; il segretario ha l'obbligo di verbalizzare tutte le fasi dell'attività della Commissione, onde ne risulti la coerenza e l'imparzialità. L'aggiudicazione è ratificata dal Comitato di gestione.

     Nessun compenso o rimborso spetta alle persone o ditte per la compilazione dei progetti presentati.

     Qualora i progetti presentati non risultino rispondenti alle esigenze dell'Unità sanitaria locale, la Commissione può proporre che venga indetto un nuovo appalto-concorso con l'eventuale adozione di nuove prescrizioni.

 

     Art. 57.

     Il ricorso alla trattativa privata è ammesso:

     1) quando, per qualsiasi motivo, la pubblica gara non abbia dato luogo ad aggiudicazione;

     2) per l'acquisto di beni la cui produzione è garantita da privativa industriale o che una sola ditta può fornire con requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti;

     3) per l'acquisto e locazione di immobili;

     4) quando l'urgenza degli acquisti, delle vendite, dei lavori e delle forniture di beni o servizi - dovuta a circostanze imprevedibili da motivare adeguatamente nel provvedimento, ovvero alla necessità di far eseguire le prestazioni a spese ed a rischio degli imprenditori inadempienti - non consenta l'indugio della pubblica gara;

     5) per l'affidamento di studi, ricerche, sperimentazioni e consulenze a persone o ditte aventi alta competenza tecnica o scientifica;

     6) per i lavori o forniture complementari che siano resi necessari da circostanze impreviste, da motivare adeguatamente nel provvedimento, a condizione che siano affidati allo stesso contraente e non possano essere tecnicamente o economicamente separabili dalla prestazione principale, ovvero, benché separabili, siano strettamente necessari per il completamento dei lavori delle forniture e che il loro ammontare non superi complessivamente il 20 per cento dell'importo originario;

     7) per l'acquisto di beni e attrezzature le cui caratteristiche tecniche e/o merceologiche non siano riconducibili, per la loro particolare natura a un capitolato speciale; in tal caso, adeguate motivazioni devono essere formulate nella deliberazione di indizione della trattativa privata. Per gli acquisti di importo superiore a quello stabilito nel successivo punto 8), l'atto di aggiudicazione deve essere preceduto dal parere di una commissione tecnico-amministrativa, nominata dal Presidente dell'Unità locale socio-sanitaria, presieduta da un componente del Comitato di gestione, composta da quattro dipendenti di Unità locale socio-sanitaria della Regione, fra i quali i responsabili dei settori o presìdi o servizi interessati e competenti;

     8) quando trattasi di contratti di importo non superiore a 200.000 unità di conto europee, IVA esclusa, con esclusione di artificiosi frazionamenti o ripetizioni di forniture, lavori e servizi [2].

     L'aggiudicazione è effettuata con atto del Presidente immediatamente esecutivo.

     Per importi non superiori a quelli stabiliti dal precedente punto 8), l'aggiudicazione è effettuata su relazione scritta, motivata e documentata, del responsabile del settore, presìdio o servizio competente, con le modalità previste all'ultimo comma dell'articolo 55.

     Gli acquisti in economia restano disciplinati dal regolamento previsto dall'articolo 69 della presente legge.

     Nei casi indicati ai punti 1, 4, 7 e 8 del primo comma devono essere interpellate almeno tre ditte.

 

     Art. 58.

     Nei contratti per la fornitura di beni e servizi, non possono porsi termini di pagamento superiori a 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura come risultante dal protocollo generale.

     Nel caso di vizio o di difformità dei beni oggetto della fornitura rispetto all'ordine o al contratto, il Presidente dell'Unità locale socio- sanitaria, entro otto giorni dal ricevimento dei beni, contesta il vizio o la difformità mediante invio di raccomandata con avviso di ritorno.

     Dalla data di spedizione della raccomandata i termini di pagamento, ai fini della disposizione di cui al primo comma, restano sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

     Qualora, per causa di forza maggiore, non sia stato possibile procedere al pagamento entro il termine di cui al comma precedente, possono essere corrisposti, se richiesti dal fornitore, interessi risarcitori nella misura del tasso ufficiale di sconto maggiorato di tre punti, calcolati pro die a decorrere dal 31° giorno successivo alla scadenza.

 

     Art. 59.

     Le Unità sanitarie locali provvedono in economia, secondo apposito regolamento, a quei lavori, provviste, forniture che per la loro natura non possono essere eseguiti o utilmente e convenientemente realizzati con le procedure contrattuali previste dai precedenti articoli.

 

 

Titolo II

GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI

 

     Artt. 60.- 67.

     (Omissis) [3]

 

 

NORME FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 68.

     Entro il quarto anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, le Unità sanitarie locali dovranno adottare un sistema di contabilità dei costi, volto alla rilevazione analitica dei costi dei servizi, allo scopo di conoscenza, di decisione e di controllo, affidato al Settore economico-finanziario.

     La Giunta regionale è delegata a predisporre, previa sperimentazione presso Unità sanitarie locali prescelte, uno schema unificato di procedure e di metodologie di rilevazione.

 

     Art. 69.

     Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale deve predisporre la normativa tipo, che deve essere adottata dalle Unità sanitarie locali, diretta a disciplinare l'esecuzione di provviste, forniture e lavori in economia, nonché le condizioni generali d'appalto.

 

     Art. 70.

     Allo scopo di consentire l'ottenimento delle migliori condizioni contrattuali, nonché una tendenziale standardizzazione dei prodotti e materiali occorrenti, le Unità sanitarie locali possono provvedere all'approvvigionamento in forma associata.

     La Giunta regionale provvede a far eseguire idonee ricerche di mercato per realizzare un'efficace informazione, un corretto indirizzo economico- merceologico ed una gestione più economica ed efficiente dell'assistenza sanitaria.

     La funzione di indirizzo di cui al precedente comma può dar luogo ad accordi preliminari vincolanti per i fornitori cui le Unità sanitarie locali possono rivolgersi.

 

     Art. 71.

     Alle Unità sanitarie locali non possono essere imputate situazioni attive e passive conseguenti alla gestione delle funzioni sanitarie anteriori al 1° gennaio 1980.

     Per gli Enti già erogati di assistenza sanitaria e sciolti ai sensi dell'art. 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le pendenze al 31 dicembre 1979 costituiranno oggetto di apposita contabilità stralcio, trasferita ai Comuni competenti per territorio, e gestita dalle Unità sanitarie locali nelle forme previste dalle leggi contabili in vigore per i rispettivi Enti.

     Le disponibilità finanziarie degli Enti di cui al secondo comma derivanti dagli avanzi delle gestioni anteriori al 1° gennaio 1980 devono essere fatte affluire in un apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria regionale per essere destinate, nell'ambito regionale, alla copertura dei disavanzi accertati presso i medesimi Enti al termine della gestione 1979, indipendentemente dalla gestione di provenienza.

     L'eventuale avanzo netto complessivo sarà fatto affluire all'entrata dello Stato, ai sensi dell'art. 69 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

 

     Art. 72.

     Le Unità sanitarie locali sono tenute a fornire alla Regione ogni informazione di natura economico-finanziaria occorrente ai fini della programmazione sanitaria nazionale e regionale ed ai fini della gestione del servizio sanitario secondo modalità di rilevazione fissate dalla Giunta regionale in relazione anche alle disposizioni previste dalla presente legge.

     Le Unità sanitarie locali sono tenute inoltre a fornirsi reciprocamente ed a richiesta ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni nella materia di cui alla presente legge nonché a svolgere ogni altra forma di collaborazione nell'interesse reciproco e di quello regionale.

 

     Art. 73.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 74.

     Gli amministratori ed i responsabili dei servizi e degli uffici dell'Unità sanitaria locale che vengano a conoscenza, direttamente o a seguito di rapporto cui sono tenuti i titolari degli uffici ad essi sottoposti, di fatti che diano luogo a responsabilità amministrativa e a quella prevista dall'ultimo comma dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, debbono farne denuncia al Procuratore generale della Corte dei Conti indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento delle responsabilità per la determinazione dei danni.

     Se il fatto dannoso sia imputabile ad un amministratore, la denuncia è fatta a cura del Comitato di gestione; se esso sia imputabile al responsabile di un servizio o ufficio, l'obbligo di denuncia incombe al Presidente del Comitato di gestione.

 

     Art. 75.

     In pendenza dell'esecutività del bilancio relativo all'anno finanziario in cui entrano in funzione le Unità sanitarie locali, la limitazione all'assunzione di impegni di spesa, di cui al precedente art. 12, è riferita alla somma attribuita all'U.S.L. come assegnazione annua sul fondo regionale per le spese correnti.

     Qualora il trasferimento delle funzioni sanitarie alle U.S.L. venga realizzato con la gradualità prevista dall'art. 61 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il Comitato di gestione è autorizzato, con i poteri dell'Assemblea generale, ad apportare al bilancio le variazioni rese necessarie dall'acquisizione delle nuove funzioni, con il rispetto dei vincoli finanziari stabiliti dagli appositi provvedimenti regionali.

     Ove, entro un mese dal trasferimento di ogni specifica funzione ai sensi del comma precedente, non sia disposta alcuna variazione, si intendono acquisite al bilancio dell'U.S.L. le poste residuali di bilancio o piano finanziario relative alle attività trasferite.

 

     Art. 76.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

 

 


[*] Testo coordinato con le modifiche apportate dalla L.R. 8 maggio 1985 n. 56 (B.U. n. 19 del 10-5-1985).

[1] Articolo abrogati dall'art. 53 della L.R. 14 settembre 1994, n. 55.

[2] Punto così sostituito dall'art. 52 della L.R. 14 settembre 1994, n. 55.

[3] Articoli abrogati dall'art. 16 della L.R. 15 dicembre 1982, n. 55.

[1] Articolo abrogati dall'art. 53 della L.R. 14 settembre 1994, n. 55.