§ 4.3.81 - L.R. 3 aprile 2009, n. 11.
Disposizioni in materia di attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente e modifica dell'articolo 4 della [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.3 trasporti
Data:03/04/2009
Numero:11


Sommario
Art. 1.  Oggetto.
Art. 2.  Funzioni della Regione.
Art. 3.  Funzioni delle province.
Art. 4.  Funzioni dei comuni.
Art. 5.  Autorizzazione all’attività di noleggio.
Art. 6.  Requisiti per il rilascio dell’autorizzazione.
Art. 7.  Istanza di autorizzazione.
Art. 8.  Registro regionale delle imprese esercenti l'attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus.
Art. 9.  Divieto di utilizzo di autobus acquistati con finanziamenti pubblici.
Art. 10.  Contributo per le spese dell'attività amministrativa
Art. 11.  Divieti per i conducenti.
Art. 12.  Documenti di viaggio.
Art. 13.  Dispositivi di controllo.
Art. 14.  Carta dei servizi.
Art. 15.  Attività di vigilanza.
Art. 16.  Tipologie di infrazioni e sanzioni amministrative pecuniarie.
Art. 17.  Sospensione dell’autorizzazione.
Art. 18.  Revoca dell’autorizzazione.
Art. 19.  Disposizioni transitorie.
Art. 20.  Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale” e successive modificazioni.


§ 4.3.81 - L.R. 3 aprile 2009, n. 11.

Disposizioni in materia di attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente e modifica dell'articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale"

(B.U. 7 aprile 2009, n. 29)

 

CAPO I - Disposizioni generali

 

Art. 1. Oggetto.

     1. La presente legge disciplina l’attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente, di seguito denominata attività di noleggio, nel rispetto dei principi a tutela della concorrenza previsti dalla legge 11 agosto 2003, n. 218 “Disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente” e successive modificazioni.

     2. In particolare, la presente legge:

a) individua l’ente competente al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di noleggio;

b) determina i requisiti e la procedura per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di noleggio;

c) disciplina l’attività di vigilanza;

d) istituisce il Registro regionale delle imprese autorizzate all’esercizio dell’attività di noleggio.

     3. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 218/2003 e successive modificazioni.

 

     Art. 2. Funzioni della Regione.

     1. Spettano alla Regione le funzioni riguardanti:

a) la tenuta e l’aggiornamento del Registro regionale delle imprese autorizzate all’esercizio dell’attività di noleggio di cui all’articolo 8;

b) l’invio, entro il 31 marzo di ogni anno, al Ministero dei trasporti dell’elenco delle imprese autorizzate nell’anno precedente, con la specificazione del numero di autobus in dotazione e degli autobus acquistati con finanziamenti pubblici;

c) l’accertamento della permanenza dei requisiti per l’esercizio dell’attività di noleggio di cui all’articolo 6;

d) la vigilanza sull’osservanza delle disposizioni della presente legge.

 

     Art. 3. Funzioni delle province.

     1. Spettano alle province, nell’ambito territoriale di competenza, le funzioni riguardanti:

a) l’accertamento della permanenza dei requisiti per l’esercizio dell’attività di noleggio di cui all’articolo 6;

b) la vigilanza sull’osservanza delle disposizioni della presente legge.

 

     Art. 4. Funzioni dei comuni.

     1. Spettano ai comuni le funzioni riguardanti:

a) il rilascio, la sospensione e la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di noleggio alle imprese aventi la sede legale o la principale organizzazione aziendale nel territorio di competenza;

b) l’invio alla struttura regionale competente in materia di mobilità di copia delle autorizzazioni rilasciate nonché la comunicazione di tutti i dati e loro successive modifiche, relativi alle imprese autorizzate, ai fini dell’annotazione nel Registro regionale delle imprese autorizzate all’esercizio dell’attività di noleggio di cui all’articolo 8;

c) la comunicazione alla struttura regionale competente in materia di mobilità dell’adozione, da parte delle imprese autorizzate, della carta dei servizi di cui all’articolo 14;

d) l’accertamento della permanenza dei requisiti di cui all’articolo 6;

e) la vigilanza sull’osservanza delle disposizioni della presente legge;

f) l’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 16.

 

CAPO II - Attività di noleggio

 

     Art. 5. Autorizzazione all’attività di noleggio.

     1. L’attività di noleggio è soggetta ad autorizzazione.

     2. L’autorizzazione costituisce titolo per lo svolgimento professionale dell’attività di noleggio e per l’immatricolazione degli autobus da destinare all’esercizio della medesima.

     3. Gli autobus per i quali sono decorsi quindici anni dalla prima immatricolazione non possono essere utilizzati per l'attività di noleggio nella Regione del Veneto, ad eccezione che per lo svolgimento degli autoservizi atipici di cui alla legge regionale 14 settembre 1994, n. 46 “Disciplina degli autoservizi atipici” [1].

 

     Art. 6. Requisiti per il rilascio dell’autorizzazione.

     1. Il rilascio da parte del comune dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di noleggio è subordinato:

a) al possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività di trasporto di viaggiatori su strada di cui al decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 "Attuazione della direttiva 98/76/CE del 1° ottobre 1998 del Consiglio dell'unione europea, modificativa della direttiva 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali" e successive modificazioni;

b) alla disponibilità, a qualsiasi titolo, di un piazzale o deposito o rimessa per lo stazionamento degli autobus, nel territorio della Regione del Veneto, idoneo all’uso sotto il profilo edilizio ed urbanistico ed avente una superficie adeguata al parco mezzi posseduto in relazione ai servizi di cui la presente legge; le imprese non aventi sede legale nel territorio della Regione del Veneto dovranno costituire una unità locale, ai sensi del DM 11 maggio 2001, n. 359 “Regolamento per l’attuazione dell’articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale versato dalle imprese in favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura [2];

c) alla dotazione di personale con la qualifica di conducente di autobus, ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 218 del 2003, in numero non inferiore ad un conducente ogni due autobus immatricolati per noleggio;

d) all’adozione di un regime di contabilità separata per le imprese che svolgono attività di noleggio e servizi di trasporto pubblico locale.

     2. L’autorizzazione per l’attività di noleggio non può essere rilasciata alle associazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 “Legge quadro sul volontariato” e successive modificazioni, mentre per le cooperative sociali di tipo A di cui all’articolo 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381 “Disciplina delle cooperative sociali”, la suddetta autorizzazione può essere rilasciata limitatamente all’esercizio degli autoservizi atipici di cui alla legge regionale 14 settembre 1994, n. 46 “Disciplina degli autoservizi atipici” strettamente connessi alle attività socio-sanitarie, assistenziali ed educative svolte dalle cooperative stesse [3].

 

     Art. 7. Istanza di autorizzazione.

     1. L’istanza di rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di noleggio, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, è presentata al comune nel cui territorio l’impresa ha la sede legale o la principale organizzazione aziendale ed è corredata da una dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa." e successive modificazioni, avente ad oggetto:

a) la denominazione, la sede legale o la sede della principale organizzazione aziendale, il codice fiscale e la partita IVA dell’impresa;

b) le generalità del titolare o del legale rappresentante dell’impresa e del soggetto che dirige in maniera continuativa ed effettiva l’attività di trasporto ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 395/2000 e successive modificazioni;

c) l’iscrizione al registro delle imprese della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

d) il possesso dei requisiti di cui all’articolo 6;

e) il numero di autobus da immatricolare o già immatricolati, con relativo numero di targa, da adibire all'attività di noleggio, con la specificazione di quelli acquistati con finanziamenti pubblici;

f) la natura giuridica del rapporto di lavoro del personale adibito all’attività di conducente e il possesso da parte del medesimo dell’abilitazione professionale di cui all’articolo 116, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada.” e successive modificazioni;

g) il possesso dell’attestato di idoneità professionale esteso all’attività internazionale di cui all’articolo 5, comma 3, della legge n. 218/2003, in caso di esercizio di servizi internazionali.

     2. Le imprese autorizzate comunicano al comune ogni modifica dei dati dichiarati ai sensi del comma 1, entro quindici giorni dall’avvenuta modifica compreso il numero di targa degli autobus immatricolati successivamente al rilascio dell'autorizzazione.

 

     Art. 8. Registro regionale delle imprese esercenti l'attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus.

     1. La Giunta regionale entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge istituisce, presso la struttura regionale competente in materia di mobilità, il Registro regionale delle imprese esercenti l’attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di seguito denominato Registro.

     2. Nel Registro sono annotati i dati forniti dal comune competente al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 4 ed in particolare:

a) la denominazione dell’impresa che svolge attività di noleggio;

b) l’indicazione del soggetto che dirige in maniera continuativa ed effettiva l’attività di noleggio;

c) gli estremi dell’autorizzazione e il comune che ha provveduto al rilascio della medesima;

d) il numero di autobus in dotazione;

e) l’eventuale svolgimento dell’attività di noleggio a livello internazionale.

     3. Al Registro è assicurata adeguata pubblicità anche mediante strumenti telematici.

     4. La gestione dei dati annotati nel Registro è effettuata in collaborazione con la struttura regionale competente in materia di statistica ai sensi della legge regionale 29 marzo 2002, n. 8 “Norme sul sistema statistico regionale”.

     5. L’iscrizione dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di noleggio nel Registro non costituisce condizione di efficacia dell’autorizzazione medesima.

     6. La revoca dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 18, comporta la cancellazione dell’impresa dal Registro.

 

     Art. 9. Divieto di utilizzo di autobus acquistati con finanziamenti pubblici.

     1. Ai sensi dell’articolo 1 comma 3 della legge n. 218/2003 è vietato l’utilizzo per l’attività di noleggio, anche occasionale, di autobus acquistati con finanziamenti pubblici di cui non possano beneficiare la totalità delle imprese nazionali.

     2. L’inosservanza del divieto di cui al comma 1 comporta la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di noleggio.

     3. Per le imprese che svolgono servizi di trasporto pubblico locale ai sensi della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale” il divieto di cui al comma 1 non si applica:

a) agli autobus acquistati in autofinanziamento;

b) agli autobus acquistati con finanziamento pubblico trascorsi dodici anni dalla data di prima immatricolazione.

 

     Art. 10. Contributo per le spese dell'attività amministrativa

     1. Le imprese autorizzate all’attività di noleggio corrispondono un contributo annuo, pari a euro 55,00, per la tenuta del Registro di cui all’articolo 8 e per l’attività svolta dai comuni ai sensi della presente legge [4].

     2. Il contributo è maggiorato di 20,00 euro per ogni autobus immatricolato per il noleggio, fino ad un massimo di euro 600,00 [5].

     3. Il contributo è versato entro il mese di dicembre di ogni anno per l’anno successivo, in misura del 50 per cento alla Regione, secondo le modalità definite dalla Giunta regionale, e per il 50 per cento al comune che ha rilasciato l’autorizzazione.

     4. Le somme versate alla Regione ai sensi del comma 3 sono allocate all’upb E0147 “Altri introiti” del bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2011.

 

CAPO III - Disposizioni in materia di regolarità, sicurezza e qualità del servizio

 

     Art. 11. Divieti per i conducenti.

     1. Ai conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio è fatto divieto:

a) di modificare il percorso stabilito all’atto della definizione del servizio, salvi casi di forza maggiore;

b) di far salire sull’autobus, anche durante le soste, persone estranee a quelle per le quali l’autobus è stato noleggiato;

c) di interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dei viaggiatori o nei casi di forza maggiore o di evidente pericolo.

 

     Art. 12. Documenti di viaggio.

     1. Il comune competente rilascia alle imprese autorizzate un contrassegno originale per ogni autobus immatricolato per l’attività di noleggio con l'indicazione del numero di targa del veicolo.

     2. Il contrassegno è apposto nella parte anteriore del veicolo in modo da essere agevolmente visibile dall’esterno.

     3. A bordo di ogni autobus immatricolato per l’attività di noleggio è conservata copia conforme dell’autorizzazione.

     4. La Giunta regionale approva il modello del contrassegno di cui al comma 1.

 

     Art. 13. Dispositivi di controllo.

     1. Alle imprese autorizzate all’attività di noleggio si applicano le disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e successive modificazioni, con particolare riferimento al monitoraggio ed alle disposizioni di utilizzazione.

     2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 è sanzionata ai sensi dell'articolo 179 del decreto legislativo n. 285/1992, e successive modificazioni.

 

     Art. 14. Carta dei servizi.

     1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sentite le associazioni regionali di categoria maggiormente rappresentative, approva uno schema-tipo della carta dei servizi dell’attività di noleggio che costituisce riferimento per le imprese esercenti tale attività.

     2. Le imprese autorizzate adottano la carta dei servizi entro centottanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto dello schema-tipo di cui al comma 1 e trasmettono al comune competente copia della carta medesima e dei successivi aggiornamenti da effettuarsi almeno ogni tre anni.

     3. Le imprese garantiscono una adeguata conoscenza della carta dei servizi presso la clientela mediante idonei strumenti di pubblicità.

 

CAPO IV - Attività di vigilanza e sanzioni amministrative

 

     Art. 15. Attività di vigilanza.

     1. La Regione, le province e i comuni svolgono attività di vigilanza e controllo sull’osservanza delle disposizioni della presente legge e provvedono all’accertamento della permanenza dei requisiti di cui all’articolo 6, attribuendo le funzioni a soggetti dotati di apposita tessera di servizio. La verifica in ordine alla permanenza dei requisiti e delle condizioni previsti dalla presente legge è effettuata con cadenza annuale [6].

     2. I comuni provvedono, in particolare, all’accertamento della permanenza dei requisiti di cui all’articolo 6, almeno ogni tre anni dal rilascio dell’autorizzazione all’attività di noleggio.

     3. Ai fini di cui al comma 1 la Regione si avvale di dipendenti regionali in servizio presso la struttura regionale competente in materia di mobilità cui siano state attribuite funzioni di vigilanza e controllo.

     4. Al fine dell’irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge la Regione e le province trasmettono al comune competente copia dei verbali di accertamento relativi all’attività di cui al comma 1.

     5. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo n. 395/2000 e successive modificazioni, in caso di accertamento della mancanza dei requisiti di cui all’articolo 6, il comune assegna all’impresa un termine non superiore a trenta giorni per il reintegro dei requisiti di cui è stata accertata la mancanza, pena la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di noleggio.

 

     Art. 16. Tipologie di infrazioni e sanzioni amministrative pecuniarie.

     1. Le tipologie di infrazioni in materia di attività di noleggio si distinguono in:

a) violazioni delle prescrizioni relative alla sicurezza del servizio, da intendersi come complesso di norme dirette a garantire l’incolumità delle persone trasportate, sia con riferimento ai veicoli utilizzati che al loro specifico impiego nel servizio;

b) violazioni delle prescrizioni relative alla regolarità del servizio, da intendersi come complesso di norme dirette a garantire il rispetto delle condizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’attività di noleggio;

c) violazioni delle prescrizioni relative alla regolarità della documentazione inerente il servizio, da intendersi come complesso di norme dirette a consentire la verifica del possesso, da parte delle imprese, sia dei requisiti che degli atti necessari al corretto svolgimento dell’attività di noleggio;

d) violazioni delle prescrizioni relative alla qualità del servizio, da intendersi come complesso di norme dirette ad assicurare che i servizi di trasporto forniti all’utenza rispondano a criteri di comfort, di igiene e di comunicazione con l’utenza adeguati.

     2. L’esercizio dell’attività di noleggio in assenza dell’autorizzazione di cui all’articolo 5 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000,00 a euro 100.000,00.

     3. L’inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 3, costituisce violazione delle prescrizioni relative alla sicurezza del servizio, ai sensi del comma 1, lettera a), ed è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00.

     4. Costituiscono violazione delle prescrizioni relative alla regolarità del servizio, ai sensi del comma 1, lettera b), e sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 2.000,00 le seguenti infrazioni:

a) la mancata comunicazione della modifica dei dati dichiarati di cui all’articolo 7, comma 2;

b) l’inosservanza dei divieti di cui all’articolo 11.

     5. L’inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 12, commi 2 e 3, costituisce violazione delle prescrizioni relative alla regolarità della documentazione inerente il servizio, ai sensi del comma 1, lettera c), ed è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 1.500,00.

     6. L’inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 14 costituisce violazione delle prescrizioni relative alla qualità del servizio, ai sensi del comma 1, lettera d), ed è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 1.000,00.

     7. Per l’individuazione dei soggetti obbligati e per la determinazione e l’irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale” e successive modificazioni.

     8. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati dal comune competente.

 

     Art. 17. Sospensione dell’autorizzazione.

     1. L’autorizzazione all’attività di noleggio è sospesa dal comune competente sulla base del numero delle infrazioni commesse dall’impresa, nell’arco temporale di un anno, e del numero di autobus disponibili immatricolati per il servizio di noleggio, secondo i seguenti parametri:

a) se l’impresa ha la disponibilità da uno a cinque autobus, quando l’impresa ha commesso almeno quattro infrazioni;

b) se l’impresa ha la disponibilità da sei a dieci autobus, quando l’impresa ha commesso almeno cinque infrazioni.

     2. Il numero di infrazioni di cui al comma 1, lettera b) aumenta di una unità, fino ad un massimo di dieci, per ogni cinque autobus in più in disponibilità.

     3. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 5, comma 3, 7, comma 2, e 11 comporta, in presenza delle condizioni di cui ai commi 1 e 2, la sospensione dell’autorizzazione all’attività di noleggio da venti a quaranta giorni.

     4. La sospensione di cui al comma 3 è da trenta a sessanta giorni nel caso in cui l’impresa sia sanzionata, nell’arco temporale di un anno, per almeno due infrazioni gravi, indipendentemente dal numero di autobus in propria disponibilità immatricolati in servizio di noleggio.

     5     La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 12, commi 2 e 3, comporta, in presenza delle condizioni di cui ai commi 1 e 2, la sospensione dell’autorizzazione all’attività di noleggio da sette a trenta giorni.

     6. La sospensione di cui al comma 5 è da venti a quarantacinque giorni nel caso in cui l’impresa sia sanzionata, nell’arco temporale di un anno, per almeno due infrazioni gravi, indipendentemente dal numero di autobus in propria disponibilità immatricolati in servizio di noleggio.

     7. Ai fini di cui al presente articolo costituisce infrazione grave la violazione per la quale è stata applicata la sanzione in misura superiore alla metà del massimo previsto.

 

     Art. 18. Revoca dell’autorizzazione.

     1. L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di noleggio è revocata dal comune competente nei seguenti casi:

a) svolgimento dell’attività di noleggio nel periodo di sospensione dell’autorizzazione;

b) sospensione dell’attività di noleggio nell’arco di cinque anni per un periodo complessivamente superiore a centottanta giorni;

c) inosservanza del divieto di utilizzo di autobus acquistati con finanziamenti pubblici ai sensi dell’articolo 9, comma 2;

d) il mancato reintegro dei requisiti nel termine indicato ai sensi dell’articolo 15, comma 5;

d bis) esercizio da parte delle cooperative sociali di tipo A di cui all’articolo 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381 “Disciplina delle cooperative sociali”, oltre il limite di cui all’articolo 6, comma 2 [7].

     2. Il comune provvede alla revoca entro un anno dall’accertamento delle fattispecie di cui al comma 1, o entro il diverso termine indicato dall’ente ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni.

     3. In caso di revoca ai sensi del comma 1 l’impresa non può richiedere una nuova autorizzazione nei tre anni successivi alla data di adozione del provvedimento di revoca.

 

CAPO V - Disposizioni transitorie finali

 

     Art. 19. Disposizioni transitorie.

     1. Le imprese già autorizzate all’esercizio dell’attività di noleggio si adeguano alle disposizioni della presente legge entro centoventi giorni dalla sua entrata in vigore.

     2. Al fine di cui al comma 1 l’impresa presenta, l’istanza per il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 7 al comune competente, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge. Il comune, entro i successivi sessanta giorni, provvede al rilascio o al diniego dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di noleggio.

     3. Le autorizzazioni all’attività di noleggio rilasciate prima della data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia decorso il termine di cui al comma 1, salvo il caso in cui il mancato rilascio della nuova autorizzazione dipenda dall’inerzia del comune. Le medesime autorizzazioni cessano comunque di avere efficacia decorsi duecentoquaranta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

     4. [La disposizione di cui all’articolo 5, comma 3, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2012. Per i soli autobus la cui prima immatricolazione ricada negli anni dal 1995 al 1998, la disposizione di cui all’articolo 5, comma 3, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014] [8].

 

     Art. 20. Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale” e successive modificazioni.

     1. Dopo il comma 4 bis dell’articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale”, è aggiunto il seguente comma:

     “4 ter. E' vietato alle imprese l’esercizio dei servizi autorizzati di cui ai commi 3 e 4 mediante l’utilizzo di autobus acquistati con finanziamenti pubblici prima che siano trascorsi dodici anni dalla data di prima immatricolazione.”


[1] Comma già modificato dall'art. 13 della L.R. 18 marzo 2011, n. 7 e così ulteriormente modificato dall'art. 36 della L.R. 5 aprile 2013, n. 3.

[2] Lettera così sostituita dall'art. 16 della L.R. 21 settembre 2021, n. 27.

[3] Comma così sostituito dall'art. 80 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 11.

[4] Comma così modificato dall'art. 80 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 11.

[5] Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 18 marzo 2011, n. 7.

[6] Comma così modificato dall'art. 17 della L.R. 21 settembre 2021, n. 27.

[7] Lettera aggiunta dall'art. 80 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 11.

[8] Comma sostituito dall'art. 13 della L.R. 18 marzo 2011, n. 7 e abrogato dall'art. 1 della L.R. 9 gennaio 2012, n. 3.