§ 4.3.58 - L.R. 26 novembre 2004, n. 24.
Modifica alla legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale” e successive modificazioni.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.3 trasporti
Data:26/11/2004
Numero:24


Sommario
Art. 1.      1. Dopo l’articolo 33 della legge regionale 25 ottobre 1998 n. 25 è aggiunto il seguente articolo:


§ 4.3.58 - L.R. 26 novembre 2004, n. 24.

Modifica alla legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale” e successive modificazioni.

(B.U. 30 novembre 2004, n. 121).

 

Art. 1.

     1. Dopo l’articolo 33 della legge regionale 25 ottobre 1998 n. 25 è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 33 bis. Libera circolazione sui mezzi del trasporto pubblico locale da parte delle forze dell’ordine.

1. Per la circolazione in ragione delle funzioni e del servizio sui mezzi di trasporto pubblico locale di cui all’articolo 2, gli agenti e gli ufficiali di pubblica sicurezza, gli appartenenti all’arma dei carabinieri, alla polizia di Stato, al corpo degli agenti di custodia, al corpo della guardia di finanza, al corpo forestale dello Stato, alla polizia municipale utilizzano la tessera di servizio rilasciata dai rispettivi comandi. Per gli appartenenti alla polizia municipale la circolazione è limitata ai servizi di trasporto svolti nell’ambito del territorio comunale.

2. Nel caso di presenza di barriere connesse all’introduzione della bigliettazione automatica, le aziende esercenti i servizi ovvero i soggetti gestori dei sistemi di bigliettazione rilasciano agli interessati, a richiesta dei rispettivi comandi, i titoli di libera circolazione.

3. In caso di circolazione in ragione delle funzioni e del servizio sui mezzi di trasporto pubblico locale da parte dei soggetti di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 49, comma 7, e non è dovuto alcun rimborso alle aziende esercenti il pubblico trasporto.”.