§ 4.3.25 - Legge Regionale 14 settembre 1994, n. 47.
Istituzione del fondo per la progettazione della rete stradale.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.3 trasporti
Data:14/09/1994
Numero:47


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Attività della Giunta regionale.
Art. 3.  Norma finanziaria.


§ 4.3.25 - Legge Regionale 14 settembre 1994, n. 47. [1]

Istituzione del fondo per la progettazione della rete stradale.

(B.U. 16 settembre 1994, n. 77).

 

Art. 1. Finalità.

     1. Per la realizzazione degli interventi di potenziamento, adeguamento e ammodernamento della rete stradale del Veneto con priorità a quelli previsti nel piano decennale della viabilità di grande comunicazione dell'ANAS di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 531 e nel conseguente piano attuativo triennale 1994-1996 e successivi aggiornamenti, nonché nelle convenzioni stipulate dalla Regione con l'ANAS nell'ambito delle attività di cui alla legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39, la Giunta regionale è autorizzata a finanziare in tutto od in parte, direttamente o avvalendosi delle provincie, dei comuni e delle comunità montane, le relative spese per la progettazione ivi comprese le indagini geologiche, geognostiche, la valutazione di impatto ambientale ed ogni altra rilevazione o indagine utile.

 

     Art. 2. Attività della Giunta regionale.

     1. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 1 la Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con l'ANAS, individuando le progettazioni, i tempi, le modalità di realizzazione ed ogni altro adempimento connesso e le modalità di conferimento degli incarichi di progettazione secondo le normative vigenti in materia di incarichi professionali. La stessa convenzione deve prevedere gli eventuali rimborsi da parte dell'ANAS delle spese di progettazione, ai sensi del DL 5 ottobre 1993, n. 398 convertito con modificazioni nella legge 4 dicembre 1993, n. 493, sostenute direttamente o a mezzo degli enti locali.

     2. La Giunta regionale è altresì autorizzata a promuovere studi, analisi e attività di progettazione per la realizzazione di interventi viari di interesse regionale [2].

 

     Art. 3. Norma finanziaria.

     1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di 8,5 miliardi di lire per l'anno 1994.

     2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante prelevamento per pari importo, per competenza e per cassa, dello stanziamento iscritto al capitolo 80230 «Fondo globale per spese di investimento» partita n. 7, dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1994 e contestuale istituzione, nel medesimo stato di previsione, del capitolo 45278 denominato «Spese per la progettazione della rete stradale di interesse regionale» con lo stanziamento di 8,5 miliardi di lire per competenza e per cassa.

     3. Per gli esercizi successivi si provvederà ai sensi dell'articolo 32/bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni e integrazioni.

     4. Le entrate derivanti dalle eventuali restituzioni delle somme anticipate dalla Regione così come previste all'articolo 2 della presente legge, sono introitate al capitolo n. 8317 istituito nello stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione 1994, denominato «Rimborsi da parte dell'ANAS delle spese di progettazione».

     5. Tali somme potranno essere destinate ad integrare le disponibilità del sopranominato capitolo di spesa n. 45278 da effettuarsi con apposito provvedimento della Giunta regionale.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 13 agosto 2009, n. 19.

[2] Articolo così modificato dall'art. 8 della L.R. 9 febbraio 2001, n. 5.