§ 4.3.16 - Legge regionale 1 dicembre 1989, n. 52.
Disciplina del demanio lacuale e della navigazione sul lago di Garda.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.3 trasporti
Data:01/12/1989
Numero:52


Sommario
Art. 1.  Finalità della legge.
Art. 2.  Efficacia della legge.
Art. 3.  Comitato permanente d'intesa.
Art. 4.  Consulenza esterna.
Art. 5.  Aree del demanio lacuale.
Art. 6.  Utilizzo del demanio lacuale.
Art. 7.  Ormeggi e ancoraggi.
Art. 8.  Aree demaniali portuali di terra.
Art. 9.  Divieto di occupazione.
Art. 10.  Porti, approdi turistico-ricreativi, rimessaggi e cantieri.
Art. 11.  Utilizzo dei proventi dell'attività concessoria.
Art. 12.  Protezione della fascia costiera.
Art. 13.  Divieti di navigazione.
Art. 14.  Limitazioni alla circolazione delle unità di navigazione.
Art. 15.  Ambito di applicazione.
Art. 16.  Norme di comportamento in navigazione.
Art. 17.  Manutenzioni e rifornimenti.
Art. 18.  Scarico di rifiuti.
Art. 19.  Sci nautico.
Art. 20.  Impiego delle tavole a vela.
Art. 21.  Immersioni.
Art. 22.  Balneazione.
Art. 23.  Utilizzo delle banchine dei pontili e dei moli pubblici.
Art. 24.  Manifestazioni sportive.
Art. 25.  Norme di comportamento degli utenti.
Art. 26.  Rumori molesti.
Art. 27.  Segnaletica.
Art. 28.  Sanzioni.
Art. 29.  Vigilanza.
Art. 30.  Norma di rinvio.
Art. 31.  Disposizioni finali e transitorie.


§ 4.3.16 - Legge regionale 1 dicembre 1989, n. 52.

Disciplina del demanio lacuale e della navigazione sul lago di Garda.

(B.U. n. 66 del 4 dicembre 1989).

Titolo I

INTESA PER LA NORMATIVA COMUNE

 

Art. 1. Finalità della legge.

     1. Al fine di garantire la sicurezza della navigazione e della balneazione, la salvaguardia dell'ambiente naturale e il miglioramento dello sviluppo turistico, le funzioni amministrative relative al demanio lacuale, incluso quello portuale, nonché alla navigazione sul lago di Garda sono disciplinate in modo uniforme a livello legislativo dalla Regione Lombardia, dalla Regione Veneto e dalla Provincia autonoma di Trento, in applicazione degli articoli 59, 97 e 98 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e dell'articolo 1 del D.P.R. 19 novembre 1987, n. 527.

     2. Nei successivi articoli della presente legge le Regioni Lombardia e Veneto e la Provincia autonoma di Trento sono indicate, salvo diversa denominazione per specifiche ragioni, come gli enti preposti.

 

     Art. 2. Efficacia della legge.

     1. L'efficacia delle disposizioni oggetto dell'intesa, inserite nei Titoli II, III e IV della presente legge, è subordinata all'approvazione, da parte di ciascuno degli enti preposti, di provvedimenti legislativi d'identico contenuto a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei provvedimenti medesimi.

     2. Ogni integrazione o modifica delle predette disposizioni è disposta ed emanata con l'osservanza delle medesime forme e modalità.

 

     Art. 3. Comitato permanente d'intesa. [1]

     1. E' istituito un comitato permanente d'intesa fra gli enti preposti per l'attuazione della normativa in materia, nonché per lo studio e l'elaborazione dei suoi eventuali aggiornamenti.

     2. Il comitato è composto dai presidenti delle rispettive giunte, o da un assessore da ciascuno di essi delegato, nonché da tre componenti di ciascuno dei tre consigli, di cui almeno uno della minoranza, eletti dai consigli medesimi; esso è convocato due volte all'anno entro il 31 marzo ed entro il 31 ottobre e inoltre ogni qualvolta lo richiedano tre dei componenti.

     2 bis. Fino all'istituzione del Comitato permanente d'intesa è autorizzata la concessione di un contributo annuale, a favore della comunità del Garda, per il funzionamento della segreteria dell'Autorità Interregionale del Garda, costituita ai sensi dell'atto istitutivo sottoscritto il 26 marzo 1988 dai Presidenti della Regione Lombardia, della Regione del Veneto e della Provincia Autonoma di Trento (u.p.b. U0126) [2].

 

     Art. 4. Consulenza esterna.

     1. Il comitato può avvalersi di esperti estranei alle amministrazioni interessate, anche al fine di individuare gli strumenti di vigilanza più idonei a garantire la rigorosa applicazione della normativa in modo omogeneo negli ambiti territoriali di relativa competenza.

     2. La nomina degli esperti di cui al comma 1 è ratificata da ciascuno degli enti preposti nei modi e nelle forme rispettivamente previsti per ciascuno di essi, e i relativi oneri sono suddivisi in parti eguali a carico dei singoli bilanci.

 

Titolo II

DEMANIO LACUALE

 

     Art. 5. Aree del demanio lacuale.

     1. In attuazione dell'articolo 59 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e dell'articolo 1 del D.P.R. 19 novembre 1987, n. 527, le funzioni amministrative per l'utilizzazione turistico-ricreativa delle aree del demanio lacuale interessante il lago di Garda sono esercitate dagli enti preposti, secondo la rispettiva competenza territoriale.

 

     Art. 6. Utilizzo del demanio lacuale.

     1. Al fine di assicurare il corretto utilizzo del bacino gardesano gli enti preposti stabiliscono, con propri atti di indirizzo, criteri uniformi circa l'utilizzo delle zone demaniali portuali e delle aree demaniali lacuali del lago di Garda.

     2. Detti criteri riguardano in particolare:

     a) la individuazione e la delimitazione delle:

     - aree portuali riservate all'esercizio di attività inerenti alla navigazione interna, in servizio pubblico, professionale o da diporto;

     - aree portuali di terra destinate all'esercizio di attività artigianali e commerciali;

     - aree destinate a utilizzazione turistico-ricreativa per l'esercizio di attività sportive, di balneazione e per la realizzazione di porti o approdi turistici;

     - zone di rilevanza archeologica, naturalistica e ambientale, nonché zone mantenute a canneto;

     b) l'utilizzo degli introiti della attività concessoria.

 

     Art. 7. Ormeggi e ancoraggi.

     1. La concessione per l'occupazione di spazi acquei è rilasciata dagli enti preposti, sulla base delle norme di indirizzo di cui all'articolo 6 e della specifica legislazione in materia concessionale, salvo la facoltà di delega ai comuni.

 

     Art. 8. Aree demaniali portuali di terra.

     1. Le concessioni di aree demaniali portuali di terra sono rilasciate dagli enti preposti, salva la facoltà di delega ai comuni i quali provvederanno nel quadro delle norme di indirizzo di cui all'articolo 6.

     2. I canoni relativi all'occupazione di aree demaniali destinate ad attività di scuola nautica sono ridotti del 70% ove si tratti di attività esercitate da associazioni sportive non aventi fini di lucro riconosciute o affiliate alle rispettive federazioni.

 

     Art. 9. Divieto di occupazione.

     1. E' vietato occupare la fascia portuale immediatamente a ridosso degli spazi acquei per una larghezza di almeno ml 2.50, nonché le aree di accesso e di rispetto attorno alle apparecchiature di alaggio, agli scivoli e ai dispositivi di segnaletica diurna e notturna e relative pertinenze.

     2. Le aree di cui al comma 1 sono individuate e delimitate dai competenti organi degli enti preposti.

 

     Art. 10. Porti, approdi turistico-ricreativi, rimessaggi e cantieri.

     1. La realizzazione di nuovi porti o di approdi turistico-ricreativi nonché di rimessaggi e cantieri nell'ambito del demanio lacuale è subordinata al rilascio di apposita concessione da parte degli enti preposti, ai sensi dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 e dell'articolo 1 del D.P.R. 19 novembre 1987, n. 527.

     2. I canoni relativi alle concessioni di cui al comma 1 sono incamerati dagli enti preposti per le opere insistenti sulle aree del demanio regionale e provinciale e dallo Stato per le opere interessanti il demanio statale.

 

     Art. 11. Utilizzo dei proventi dell'attività concessoria.

     1. I canoni introitati dagli enti preposti e dai comuni per le concessioni previste dagli articoli 7, 8 e 10 sono destinati, a cura di ciascun ente, esclusivamente per interventi di sistemazione e manutenzione delle aree demaniali e per l'esercizio dell'attività di vigilanza, secondo i criteri previsti all'articolo 6.

 

Titolo III

NAVIGAZIONE E PRATICHE SPORTIVE

 

     Art. 12. Protezione della fascia costiera.

     1. Nella fascia costiera, sino a una distanza di 300 metri dalla riva, la navigazione è consentita soltanto ai natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, a remi, a pedale e alle tavole a vela.

     2. La fascia di protezione di cui al precedente comma è ridotta a metri 150 nei tratti costieri dei golfi di Salò e della Romantica compresi tra la foce del torrente Barbarano e la Rocca di Manerba, intorno all'Isola di Garda, nonché della estremità del promontorio di Sirmione-Punta Grotte.

     3. Alle unità a motore è consentito, a una velocità non superiore a 3 nodi, l'attraversamento della fascia di cui al comma 1 per l'approdo e la partenza purché la manovra sia effettuata perpendicolarmente alla costa.

 

     Art. 13. Divieti di navigazione.

     1. E' vietata la navigazione con qualsiasi tipo di unità nelle zone riservate alla balneazione appositamente delimitate.

     2. E altresì vietato l'accesso a qualsiasi unità nelle zone mantenute a canneto e in quelle di rilevanza archeologica o naturalistica appositamente delimitate nonché nella fascia esterna di metri 300.

     3. Sono infine, vietati l'ammaraggio e il decollo di idrovolanti e di altri tipi di aeromobili, salvo negli eventuali corridoi appositamente delimitati a cura degli enti preposti.

 

     Art. 14. Limitazioni alla circolazione delle unità di navigazione.

     1. Al di fuori della fascia di protezione di cui all'articolo 12, è obbligo dei conducenti delle unità di navigazione regolare la velocità avuto riguardo alla manovrabilità del mezzo, con speciale riferimento alle sue qualità evolutive nelle condizioni del momento, alla distanza di arresto, alla densità del traffico, alla visibilità e allo stato del lago, in modo da non costituire pericolo per le persone e per le altre unità.

     2. In ogni caso la velocità non può superare il limite massimo di 20 nodi nelle ore diurne e di 5 nodi nelle ore notturne, tranne che per le unità in prova o in collaudo debitamente autorizzate dagli organi competenti.

     3. Nelle acque di competenza della Provincia autonoma di Trento, considerate le particolari caratteristiche della parte settentrionale del lago e la vocazione della stessa alla navigazione a vela, è vietata la navigazione delle unità a motore.

 

     Art. 15. Ambito di applicazione.

     1. Le disposizioni di cui agli articoli 12, 13 e 14 non si applicano alle seguenti unità:

     a) unità in servizio di ordine pubblico, vigilanza, soccorso nonché unità operative appositamente autorizzate;

     b) unità in servizio di trasporto pubblico di linea;

     c) unità adibite a operazioni di controllo, assistenza e giuria durante lo svolgimento di manifestazioni sportive autorizzate.

     2. Le unità adibite e utilizzate in modo esclusivo per la pesca, di proprietà di pescatori professionali o muniti di licenza di categoria «A», residenti nei comuni rivieraschi, possono operare anche nella fascia costiera adottando particolari accorgimenti atti a evitare interferenze con altri utenti.

 

     Art. 16. Norme di comportamento in navigazione.

     1. In navigazione hanno precedenza le seguenti unità:

     a) unità adibite al pubblico servizio di linea;

     b) unità addette ai servizi di pronto soccorso, di ordine pubblico, vigilanza e altri servizi pubblici;

     c) unità impegnate in operazioni di pesca professionale.

     2. Le unità a motore e a vela hanno l'obbligo di tenersi almeno a 100 metri dalle unità adibite al pubblico servizio e dalle unità impegnate in operazioni di pesca professionale, nonché di osservare particolare prudenza in prossimità delle scuole a vela.

     3. E' vietato in ogni caso intralciare la rotta delle unità in servizio pubblico di navigazione e ostacolarne le manovre di accosto e attracco.

     4. E' vietato altresì ostacolare le unità impegnate in operazioni di pesca professionale e le unità impegnate in regate veliche.

     5. E' vietato infine seguire, nella scia o a distanza inferiore a 50 metri, le unità trainanti sciatori nautici.

 

     Art. 17. Manutenzioni e rifornimenti.

     1. Per ridurre l'inquinamento, è fatto obbligo di mantenere in perfetta efficienza i motori di tutte le unità di navigazione e gli impianti delle stazioni di servizio.

     2. Le operazioni di manutenzione e rifornimento devono essere effettuate in modo da evitare perdite o spargimento in acqua di olio, carburanti o altri detriti, adottando mezzi o attrezzature idonei.

 

     Art. 18. Scarico di rifiuti.

     1. In tutta la sponda veneta del lago, nonché su banchine, moli e pontili, è vietato lo svuotamento di acque di sentina, il getto di rifiuti di qualsiasi genere, di oggetti, di liquidi, di detriti o altro.

     2. E altresì vietato scaricare in acqua residui di combustione di olii lubrificanti, acqua di lavaggio e ogni altra sostanza pericolosa o inquinante.

     3. I rifiuti solidi e liquidi vanno posti esclusivamente in adeguati contenitori da depositare integri nelle apposite strutture predisposte dalle amministrazioni comunali rivierasche.

     4. I rifiuti speciali vanno depositati negli appositi contenitori di raccolta messi obbligatoriamente a disposizione dalle stazioni di servizio e dagli approdi di custodia.

 

     Art. 19. Sci nautico.

     1. Lo sci nautico è consentito dalle ore otto alle ore venti, con tempo favorevole e lago calmo, nelle acque distanti almeno 500 metri dalla riva.

     2. Nell'esercizio dello sci nautico si osservano le seguenti norme:

     a) i conduttori delle unità sono assistiti da persona esperta nel nuoto; la partenza e il recupero dello sciatore avvengono in acque libere da bagnanti e da unità o entro gli eventuali corridoi di lancio;

     b) la distanza laterale di sicurezza fra il battello trainante e le altre unità deve essere superiore alla lunghezza del cavo di traino;

     c) durante le varie fasi dell'esercizio la distanza tra il mezzo e lo sciatore non deve mai essere inferiore a 12 metri;

     d) le unità adibite allo sci devono essere munite di dispositivo per l'inversione della marcia e per la messa in folle del motore e dotate di un'adeguata cassetta di pronto soccorso e di un salvagente per lo sciatore trainato;

     e) è vietata a tali unità trasportare altre persone oltre al conducente, e all'accompagnatore esperto di nuoto, ed eseguire il rimorchio contemporaneo di più di due sciatori;

     1) gli sciatori devono indossare il giubbotto di salvataggio.

     3. Per l'esercizio dello sci nautico, in deroga al limite di velocità previsto dall'articolo 14, comma 2, è consentito alle unità di raggiungere la velocità massima di 25 nodi; per le scuole di sci nautico legalmente riconosciute, all'interno di aree appositamente concesse e delimitate, valgono le norme previste dai regolamenti sportivi.

 

     Art. 20. Impiego delle tavole a vela.

     1. La navigazione con tavole a vela è consentita solo di giorno e con buona visibilità, da un'ora dopo l'alba fino al tramonto.

     2. I conduttori regolano il natante in modo da non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla navigazione.

     3. E' obbligo dei conduttori indossare il giubbotto di salvataggio. La presenza di persone o animali a bordo è consentita solo ove l'unità sia convenientemente armata.

     4. E' vietato l'impegno delle tavole a vela:

     a) sulla rotta delle unità in servizio pubblico di linea;

     b) nei porti e in prossimità dei loro accessi;

     c) nelle zone riservate alla balneazione;

     e) nei corridoi di lancio dello sci nautico.

 

     Art. 21. Immersioni.

     1. Coloro che praticano immersioni sono tenuti all'osservanza dei seguenti obblighi:

     a) segnalazione della propria presenza mediante boa con bandiera rossa con striscia diagonale bianca;

     b) utilizzo di apposita unità di appoggio.

     2. Nei casi di immersione con partenza da riva, è sufficiente l'adempimento dell'obbligo di cui alla lettera a) del comma 1.

     3. E' vietato praticare immersioni:

     a) sulla rotta delle unità di servizio pubblico di linea;

     b) nei porti e in prossimità dei loro accessi;

     c) nelle zone riservate alla balneazione;

     d) nelle zone mantenute a canneto;

     e) nei corridoi di lancio dello sci nautico.

     4. I divieti di cui al comma 3 non si applicano nell'esercizio di attività professionali debitamente autorizzate [3].

 

     Art. 22. Balneazione.

     1. E' vietato praticare la balneazione nelle zone portuali e in quelle destinate all'esercizio di pratiche sportive, nonché negli specchi d'acqua antistanti gli attracchi delle unità in servizio pubblico e nelle aree di manovra delle stesse.

 

     Art. 23. Utilizzo delle banchine dei pontili e dei moli pubblici.

     1. E' vietato:

     a) impegnare per usi privati i pontili, i moli e le strutture di attracco delle unità in servizio pubblico;

     b) accedere ai pontili e ai moli pubblici con veicoli di qualsiasi genere;

     c) ostacolare o intralciare in qualsiasi modo il transito pedonale sui pontili e sui moli pubblici;

     d) esercitare la pesca sulle banchine, sui pontili e moli pubblici.

 

     Art. 24. Manifestazioni sportive.

     1. Lo svolgimento di manifestazioni sportive sul lago è subordinato alla preventiva autorizzazione rilasciata dai competenti organi regionali e provinciali.

     2. In sede di autorizzazione possono anche essere consentite, previa intesa con gli altri enti preposti, deroghe alle norme della presente legge.

     3. Lo svolgimento di manifestazioni sportive a motore. E' comunque vietato, sul lago di Garda, entro la circoscrizione della Regione Veneto.

 

Titolo IV

NORME FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 25. Norme di comportamento degli utenti.

     1. E' vietato asportare, modificare, spostare, manomettere o rendere inefficienti le boe di segnalazione, cartelli monitori e i dispositivi di segnalamento diurni e notturni.

     2. Nelle zone portuali è vietato:

     a) lasciare in sosta veicoli o unità di navigazione, salvo negli eventuali spazi autorizzati;

     b) occupare i corridoi di accesso e di uscita;

     c) intralciare l'esecuzione di lavori pubblici di manutenzione e di sistemazione.

     3. E' comunque vietato abbandonare in qualsiasi parte della sponda veneta del lago e delle sue unità o relitti delle medesime.

 

     Art. 26. Rumori molesti.

     1. E' vietato provocare rumori molesti superiori a 60 decibel misurati a 20 metri di distanza.

 

     Art. 27. Segnaletica.

     1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti preposti, approveranno, con deliberazione, il regolamento per la segnaletica delle vie di navigazione interna.

 

     Art. 28. Sanzioni.

     1. Chiunque violi le disposizioni di cui al Titolo III della presente legge, è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.000.000.

     2. Chiunque violi le disposizioni degli articoli 25 e 26 della presente legge, è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 500.000.

     3. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si asservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 e delle leggi regionali vigenti.

 

     Art. 29. Vigilanza.

     1. La vigilanza ai fini del rispetto della presente legge è effettuata dagli enti preposti a mezzo dei rispettivi uffici, secondo la normativa vigente.

     2. La vigilanza è effettuata altresì dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nonché dai comuni, singoli o associati in una struttura unitaria dei quali ultimi gli enti preposti deliberino di avvalersi.

     3. Gli enti preposti attivano i provvedimenti di avvalimento, di cui al comma 2, mediante formale deliberazione delle rispettive giunte.

     4. Gli accertamenti degli agenti appartenenti agli uffici di cui al comma 1, degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria nonché degli agenti dei comuni, singoli o associati in una struttura unitaria, sono comunicati agli organi competenti all'irrogazione delle sanzioni, secondo la normativa vigente.

     5. Nell'ambito del comitato dell'intesa di cui all'art. 3 sono periodicamente verificati i risultati dell'azione di vigilanza, ivi promuovendosi le opportune iniziative per finalizzarli all'integrale applicazione della legge.

     6. La Regione mette a disposizione degli uffici cui è attribuita la vigilanza i mezzi necessari per l'esercizio della stessa e con oneri a proprio carico.

 

     Art. 30. Norma di rinvio.

     1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le norme in materia di navigazione interna.

 

     Art. 31. Disposizioni finali e transitorie.

     1. E' abrogata la Legge regionale 2 novembre 1983, n. 52.

     2. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai procedimenti amministrativi in corso al momento dell'entrata in vigore della stessa.

 

 


[1] Articolo così modificato dall'art. 12 della L.R. 1 dicembre 1989, n. 52.

[2] Comma aggiunto dall'art. 12 della L.R. 9 febbraio 2001, n. 5 e così sostituito dall’art. 17 della L.R. 17 gennaio 2002, n. 2.

[3] Articolo così sostituito con l'art. unico della L.R. 3 luglio 1992, n. 20.