§ 4.3.12 - Legge Regionale 6 maggio 1985, n. 49.
Abolizione della navigazione a motore sui laghi compresi nel territorio della Regione Veneto.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.3 trasporti
Data:06/05/1985
Numero:49


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      Le disposizioni della presente legge non si applicano alla navigazione dei seguenti mezzi:
Art. 3.      Deroghe al divieto di cui all'art. 1 possono essere concesse di volta in volta per manifestazioni turistico-sportive dall'Ente locale ove ha sede il bacino interessato dalle manifestazioni.
Art. 4.      Per la violazione del divieto di cui alla presente legge si applica la sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.000.000.


§ 4.3.12 - Legge Regionale 6 maggio 1985, n. 49.

Abolizione della navigazione a motore sui laghi compresi nel territorio della Regione Veneto.

(B.U. n. 19 del 10-5-1985).

 

Art. 1. [1]

     1. Per la difesa dell'ambiente naturale e dei piccoli laghi in particolare, è fatto divieto a chiunque di condurre e stazionare natanti con motore di qualunque specie (elettrico e a combustione interna) e potenza nelle acque dei laghi compresi nel territorio della Regione Veneto, a eccezione delle acque del lago di Garda per il quale sono previsti appositi divieti e regolamentazioni. Analoga eccezione è prevista per il lago di Santa Croce (BL) e per i bacini lacustri artificiali appartenenti al sistema orografico del territorio bellunese per i quali, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento adottato dalla Provincia di Belluno, è concessa la navigazione con natanti a motore alimentati con batterie elettriche.

 

     Art. 2.

     Le disposizioni della presente legge non si applicano alla navigazione dei seguenti mezzi:

     a) motoscafi e altri natanti a motore appartenenti ai servizi di salvataggio, ai corpi di Pubblica Sicurezza, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, dei Vigili del fuoco e degli altri servizi di pubblica utilità;

     b) natanti adibiti alla pesca e utilizzati da pescatori residenti nei Comuni rivieraschi e che esercitino l'attività di pescatore in modo professionale e/o a titolo principale;

     c) natanti adibiti a operazioni di controllo, assistenza e giuria durante competizioni sportive organizzate sotto l'egida degli Enti riconosciuti di promozione sportiva e della Federazione nazionale di sport nautici o da Comuni e Consorzi di Comuni rivieraschi;

     d) natanti utilizzati per il trasporto delle merci connesso ad attività lavorative, purché espressamente autorizzato dall'Ente locale interessato, per documentati motivi [2].

 

     Art. 3.

     Deroghe al divieto di cui all'art. 1 possono essere concesse di volta in volta per manifestazioni turistico-sportive dall'Ente locale ove ha sede il bacino interessato dalle manifestazioni.

 

     Art. 4.

     Per la violazione del divieto di cui alla presente legge si applica la sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.000.000.

     In caso di recidiva si provvede alla confisca del natante a motore. L'acquisizione del mezzo confiscato attiene al Comune nel cui àmbito territoriale l'infrazione è stata accertata.

     La vigilanza per l'osservanza delle norme della presente legge è esercitata, oltre che dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, dai vigili urbani dei Comuni rivieraschi.

 

 


[1] Articolo già sostituito dall'art. 1 della L.R. 9 agosto 1999, n. 35 e così ulteriormente sostituito dall’art. 1 della L.R. 28 dicembre 2004, n. 38.

[2] Lettera inserita dall'art. unico della L.R. 10 luglio 1986, n. 30 (B.U. n. 34 dell'11 luglio 1986).