§ 4.2.24 - Legge Regionale 30 settembre 1994, n. 61.
Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25"Norme in materia di variazioni provinciali e comunali".


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:30/09/1994
Numero:61


Sommario
Art. 1.  Modifica del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25.
Art. 2.  Integrazione dell'articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25.
Art. 3.  Abrogazione del comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25.
Art. 4.  Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25.
Art. 5.  Introduzione dell'articolo 14/bis nella legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25.
Art. 6.  Introduzione dell'articolo 20/bis nella legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25.


§ 4.2.24 - Legge Regionale 30 settembre 1994, n. 61.

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25"Norme in materia di variazioni provinciali e comunali".

(B.U. 4 ottobre 1994, n. 84).

 

Art. 1. Modifica del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25.

     1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 è così sostituita:

     (Omissis).

 

     Art. 2. Integrazione dell'articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25.

     1. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 è inserito il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 3. Abrogazione del comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25.

     1. Il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 è abrogato.

 

     Art. 4. Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25.

     1. Il comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 è così sostituito:

     (Omissis).

 

     Art. 5. Introduzione dell'articolo 14/bis nella legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25.

     1. Dopo l'articolo 14 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 è introdotto l'articolo 14/bis:

     (Omissis).

 

     Art. 6. Introduzione dell'articolo 20/bis nella legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25.

     1. Dopo l'articolo 20 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 è introdotto l'articolo 20/bis:

     (Omissis).