§ 4.1.45 - Legge Regionale 5 maggio 1998, n. 21.
Modifiche alla legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio" e disposizioni in materia di basi [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:05/05/1998
Numero:21

§ 4.1.45 - Legge Regionale 5 maggio 1998, n. 21. [1]

Modifiche alla legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio" e disposizioni in materia di basi informative territoriali.

(B.U. n. 40 dell'8 maggio 1998).

 

Art. 1. Sostituzione dell'articolo 50 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61. [2]

 

Art. 2. Sostituzione dell'articolo 120 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61. [3]

 

Art. 3. Costituzione delle basi informative territoriali elementari.

     1. I Comuni provvedono alla realizzazione di una base dati contenente le informazioni associate:

     a) alle indicazioni progettuali del proprio strumento urbanistico generale vigente;

     b) alle invarianti di natura paesistica, ambientale e storico-monumentale in conformità agli obiettivi e indirizzi urbanistici regionali, espressi dalla pianificazione di livello superiore e dalla comunità locale [4].

     1 bis. Gli Enti di gestione delle aree naturali protette istituite ai sensi della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 "Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali regionali" e successive modificazioni e della legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette" e successive modificazioni, provvedono alla realizzazione di una base dati contenente le informazioni associate agli strumenti di pianificazione previsti per le singole aree protette [5].

     2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, approva le specifiche tecniche per la costituzione delle basi dati previste ai commi 1 e 1 bis [6].

     3. I comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e gli Enti di gestione di cui al comma 1 bis possono chiedere un contributo per la realizzazione della base dati, secondo i termini e le modalità individuate dalla Giunta regionale; la Giunta regionale, con proprio atto, provvede ad aggiornare annualmente i criteri per l'assegnazione dei contributi [7].

     4. Agli oneri derivanti dalla presente articolo, quantificati in lire un miliardo per l'esercizio 1998, si fa fronte in termini di competenza e di cassa mediante prelevamento dal fondo globale, capitolo n. 80210, partita n. 1.

     5. Nello stato di previsione della spesa è istituito il capitolo n. 43032, denominato "Contributi ai comuni per la costituzione di basi informative territoriali elementari", con lo stanziamento di un miliardo per competenza e per cassa relativamente all'anno 1998.

 

Art. 4. Norme transitorie e finali.

     1. Gli atti di indirizzo di cui all'articolo 120 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 come sostituito dall'articolo 2, sono approvati dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Le procedure per l'approvazione delle varianti parziali disciplinate dall'articolo 50 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, come sostituito dall'articolo 1, si applicano:

     a) alle varianti adottate successivamente alla data di entrata in vigore dalla presente legge, qualora le stesse rientrino in una delle fattispecie previste dal medesimo articolo 50, comma 4, con esclusione della lettera f);

     b) alle varianti adottate successivamente all'approvazione degli atti di indirizzo previsti dalle lettere a), c), d) ed f) dell'articolo 120 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, come sostituito dall'articolo 2, qualora le stesse rientrino in una delle fattispecie previste dall'articolo 50, comma 4, lettera f) e comma 9.

     3. Per gli interventi di cui alla lettera a), comma 9 dell'articolo 50 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, come sostituito dall'articolo 1, non si applica quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 come modificato dalla legge regionale 1 settembre 1993, n. 47;

     4. Nelle more dell'applicazione delle procedure per le varianti parziali di cui al comma 2, si continua ad applicare la procedura prevista dagli articoli 44, 45, 46 e 47 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61.

     5. Trascorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sulla base di una dettagliata ricognizione delle varianti adottate dai comuni ai sensi dell'articolo 50 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, come sostituito dall'articolo 1, presenta al Consiglio regionale, tramite la competente Commissione consiliare, una relazione sull'efficacia della presente legge anche al fine di sue eventuali modificazioni ed integrazioni.


[1] Abrogata dall’art. 49 della L.R. 23 aprile 2004, n. 11 con la decorrenza indicata nell’art. 50 della stessa L.R. 11/2004, fermo restando quanto previsto dall’articolo 48 della stessa L.R. 11/2004.

[2] Sostituisce l'articolo 50 della L.R. 27 giugno 1985, n. 61.

[3] Sostituisce l'articolo 120 della L.R. 27 giugno 1985, n. 61.

[4] Comma modificato dall’art. 13 della L.R. 17 gennaio 2002, n. 2 e così sostituito dall’art. 17 della L.R. 30 gennaio 2004, n. 1.

[5] Comma inserito dall’art. 17 della L.R. 30 gennaio 2004, n. 1.

[6] Comma modificato dall’art. 13 della L.R. 17 gennaio 2002, n. 2 e così sostituito dall’art. 17 della L.R. 30 gennaio 2004, n. 1.

[7] Comma sostituito dall’art. 13 della L.R. 17 gennaio 2002, n. 2 e così modificato dall’art. 17 della L.R. 30 gennaio 2004, n. 1.