§ 4.1.31 - Legge regionale 30 agosto 1993, n. 41.
Norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire la vita di relazione.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:30/08/1993
Numero:41


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Interventi.
Art. 3.  Beneficiari.
Art. 4.  Competenze.
Art. 5.  Coordinamento con le norme edilizie.
Art. 6.  Progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici ovvero alla ristrutturazione di edifici esistenti.
Art. 7.  Oneri di urbanizzazione.
Art. 8.  Edifici e spazi pubblici.
Art. 9.  Edifici e spazi privati aperti al pubblico.
Art. 10.  Edifici privati.
Art. 11.  Ausili e attrezzature.
Art. 12.  Accessibilità ai servizi di trasporto pubblico.
Art. 13.  Adattamento di mezzi di locomozione privati.
Art. 14.  Piano annuale di intervento.
Art. 15.  Centro di documentazione.
Art. 16.  Progetti speciali.
Art. 17.  Domande di contributo degli enti pubblici.
Art. 18.  Domande di contributo degli enti e dei soggetti privati.
Art. 19.  Assegnazione dei fondi regionali alle Province ed ai Comuni.
Art. 20.  Modalità di erogazione dei contributi.
Art. 21.  Rapporti finanziari.
Art. 22.  Norma finanziaria.
Art. 23.  Abrogazioni.
Art. 24.  Norme transitorie.


§ 4.1.31 - Legge regionale 30 agosto 1993, n. 41. [1]

Norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire la vita di relazione.

(B.U. 31-8-1993, n. 73).

 

CAPO I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione del Veneto promuove iniziative ed interventi atti a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici pubblici e privati, nonché degli spazi aperti al pubblico, quali condizioni essenziali per favorire la vita di relazione e la partecipazione alle attività sociali e produttive da parte delle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.

 

     Art. 2. Interventi.

     1. Le finalità di cui all'articolo 1 sono perseguite, in particolare, attraverso:

     a) la promozione di attività di sensibilizzazione ed informazione mirate alla rimozione degli ostacoli di ordine culturale che impediscono la integrazione sociale delle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale;

     b) la disciplina edilizia delle nuove costruzioni, delle ristrutturazioni ed altre attività edilizie e di ogni spazio aperto al pubblico;

     c) gli interventi finanziari per l'eliminazione delle barriere architettoniche dagli edifici pubblici e privati aperti al pubblico, nonché dagli spazi aperti al pubblico;

     d) gli interventi finanziari per l'eliminazione delle barriere architettoniche dagli edifici privati;

     e) gli interventi finanziari per l'acquisto di ausili e attrezzature;

     f) la disciplina dell'organizzazione dei servizi di pubblico trasporto e delle strutture accessorie;

     g) gli interventi finanziari per l'adattamento di mezzi di locomozione privati.

 

     Art. 3. Beneficiari.

     1. Possono beneficiare delle agevolazioni previste dalla presente legge:

     a) gli enti pubblici;

     b) gli enti privati, ivi comprese le imprese;

     c) le persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale e coloro i quali abbiano in carico i citati soggetti ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

 

     Art. 4. Competenze.

     1. Spetta alla Giunta regionale:

     a) adottare il piano annuale di intervento di cui all'articolo 14;

     b) assegnare alle province ed ai comuni i fondi disponibili, secondo gli indirizzi del piano annuale di intervento;

     c) provvedere al funzionamento del centro regionale di documentazione di cui all'articolo 15;

     d) provvedere alla realizzazione dei progetti speciali di cui all'articolo 16.

     2. Sono delegate alle province le funzioni amministrative relative agli interventi finanziari previsti dalla presente legge a favore degli enti pubblici.

     3. Sono delegate ai comuni le funzioni amministrative relative agli interventi finanziari previsti dalla presente legge a favore degli enti e dei soggetti privati.

 

CAPO II

Disposizioni edilizie

 

     Art. 5. Coordinamento con le norme edilizie.

     1. Le norme della presente legge, nonché quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, emanate in attuazione dell'articolo 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118, per gli edifici pubblici, e le prescrizioni tecniche del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, emanate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 9 gennaio 1989, n. 13, per gli edifici privati, come pure le disposizioni tecniche da emanarsi ai sensi dell'articolo 6, comma 2, prevalgono sulle disposizioni contenute nei regolamenti comunali e sulle norme tecniche dei piani e programmi urbanistici contrastanti con esse.

 

     Art. 6. Progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici ovvero alla ristrutturazione di edifici esistenti.

     1. I progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici ovvero alla ristrutturazione di interi edifici esistenti sono redatti in osservanza delle prescrizioni tecniche stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1978, per gli edifici pubblici e delle prescrizioni. tecniche emanate con il decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 1989, per gli edifici privati, ivi compresi quelli aperti al pubblico, per gli spazi privati aperti al pubblico e per gli edifici di edilizia residenziale pubblica e agevolata.

     2. Al fine di garantire l'accessibilità e la visitabilità degli edifici pubblici e privati esistenti e di ogni spazio aperto al pubblico, la Giunta regionale può deliberare ulteriori prescrizioni tecniche ad integrazione e specificazione di quelle di cui al comma 1.

     3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche per gli interventi di ristrutturazione parziale di edifici pubblici, di edifici di edilizia residenziale pubblica ed agevolata e di edifici privati, ivi compresi quelli aperti al pubblico, limitatamente allo specifico intervento progettato.

     4. Le prescrizioni tecniche di cui ai commi 1 e 2 non si applicano a singole parti di edifici che, nei rispetto di formative tecniche specifiche, non possono essere realizzate senza barriere architettoniche, ovvero per singoli volumi tecnici il cui accesso è riservato ai soli addetti specializzati.

 

     Art. 7. Oneri di urbanizzazione. [2]

     1. Fino alla completa attuazione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'articolo 32, comma 21, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, i comuni riservano alla realizzazione di interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche almeno il dieci per cento dei proventi annuali derivanti dalle concessioni edilizie di cui all'articolo 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e dalle sanzioni in materia urbanistica ed edilizia, ivi comprese le somme introitate ai sensi dell'articolo 37 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modifiche e integrazioni.

 

CAPO III

Interventi finanziari per l'eliminazione ed il superamento delle barriere

architettoniche dagli edifici pubblici e privati e dagli spazi aperti al pubblico

 

     Art. 8. Edifici e spazi pubblici.

     1. Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici e spazi pubblici, ivi compresi gli edifici di edilizia residenziale pubblica, con i fondi regionali possono essere concessi contributi in misura non superiore al 50 per cento della spesa effettivamente sostenuta.

     2. I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili con quelli concessi in base ad altre leggi regionali per interventi sullo stesso immobile.

 

     Art. 9. Edifici e spazi privati aperti al pubblico.

     1. Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici e spazi privati aperti al pubblico, con i fondi regionali possono essere concessi contributi in misura non superiore al 50 per cento della spesa effettivamente sostenuta e comunque per un importo non superiore a lire 15 milioni per ogni singolo intervento.

     2. I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili con quelli concessi in base ad altre leggi regionali per interventi sullo stesso immobile.

 

     Art. 10. Edifici privati.

     1. Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici privati, ivi compresi gli edifici adibiti a luogo di lavoro e gli edifici di edilizia residenziale agevolata, con i fondi regionali possono essere concessi contributi in misura non superiore al 50 per cento della spesa effettivamente sostenuta e comunque per un importo non superiore a lire 15 milioni per ogni singolo intervento.

     2. I contributi di cui al comma 1 sono cumulabili, sino a completa concorrenza della spesa effettivamente sostenuta, con quelli concessi a qualsiasi titolo ai medesimi soggetti, compresi quelli di cui alla legge n. 13/1989.

     3. Dai contributi di cui al comma 1 sono escluse le abitazioni secondarie.

 

     Art. 11. Ausili e attrezzature.

     1. Per ausili e attrezzature si intendono beni mobili idonei al superamento delle barriere architettoniche interne ed esterne agli edifici e dispositivi atti a favorire l'accesso e la mobilità interna agli stessi, quali montascale, pedane mobili, elevatori e simili.

     2. Per l'acquisto e la posa in opera di ausili e attrezzature, come definiti al comma 1, con i fondi regionali possono essere concessi contributi ad enti e soggetti pubblici e privati in misura non inferiore al 25 per cento e non superiore al 50 per cento della spesa effettivamente sostenuta e comunque per un importo non superiore a lire 20.000.000 per ogni singolo intervento [3].

     2 bis. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, determina i criteri per l'assegnazione dei contributi al comma 2, prima della apertura dei termini per la presentazione delle domande [4].

 

CAPO IV

Disposizioni e interventi finanziari in materia di trasporti

 

     Art. 12. Accessibilità ai servizi di trasporto pubblico.

     1. La Regione promuove l'adeguamento dei servizi di trasporto pubblico onde consentirne l'utilizzo anche da parte dei soggetti con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.

     2. L'adeguamento viene perseguito tramite l'adattamento dei mezzi di trasporto e delle strutture connesse, tramite il rinnovo del materiale rotabile, nonché attraverso l'adozione di nuove modalità organizzative del servizio stesso.

 

     Art. 13. Adattamento di mezzi di locomozione privati.

     1. Per l'adattamento di motoveicoli ed autoveicoli in funzione delle minorazioni anatomiche e funzionali di cui agli articoli 327 e 328 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, con i fondi regionali possono essere concessi contributi fino ad un massimo del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

     2. Per l'adattamento di mezzi ai fini del trasporto di soggetti con ridotta o impedita capacità motoria sprovvisti di patente, con i fondi regionali possono essere concessi contributi fino ad un massimo del 50 per cento della spesa effettivamente sostenuta.

     3. I contributi di cui ai commi 1 ed 2 sono cumulabili, sino alla completa concorrenza della spesa effettivamente sostenuta, con quelli concessi a qualsiasi titolo ai medesimi soggetti, compresi quelli di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

 

CAPO V

Funzioni regionali

 

     Art. 14. Piano annuale di intervento.

     1. Entro il 31 gennaio di ogni anno la Giunta regionale adotta il piano annuale di intervento per l'eliminazione delle barriere architettoniche nel quale sono definiti:

     a) l'ammontare complessivo dei fondi regionali disponibili

     b) criteri per la ripartizione dei fondi regionali nei limiti di cui al comma 2;

     c) priorità di intervento;

     d) criteri e modalità per la concessione ad enti e soggetti pubblici e privati dei contributi di cui alla presente legge.

     2. Nella definizione dei criteri di cui al comma 1, lettera b), valgono le seguenti limitazioni:

     a) i fondi riservati alle agevolazioni a favore degli enti pubblici non debbono superare il 50 per cento dell'ammontare complessivo;

     b) i fondi destinati alla realizzazione dei progetti speciali di cui all'articolo 16 non debbono superare il 20 per cento dell'ammontare complessivo.

 

     Art. 15. Centro di documentazione.

     1. La Giunta regionale è autorizzata ad istituire un centro regionale di documentazione sulle barriere architettoniche con i seguenti compiti:

     a) raccolta delle soluzioni edilizie e tecniche, adottate o adottabili, volte a migliorare l'accessibilità e la visitabilità, da parte delle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, degli edifici pubblici e privati;

     b) catalogazione ed archiviazione della documentazione e dei dati di cui alla lettera a) mediante tecnologie informatiche che ne consentano l'accesso e la consultazione, anche in rete telematica, a enti, istituzioni, associazioni pubblici e privati, nonché agli operatori e ad ogni persona interessata;

     c) promozione di iniziative di formazione, aggiornamento e addestramento finalizzate al raggiungimento degli obiettivi della presente legge;

     d) promozione di iniziative di sensibilizzazione dei cittadini e di informazione dei soggetti interessati, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi della presente legge.

     2. Nello svolgimento dei compiti di cui al comma 1 il centro si avvale della collaborazione delle unità sanitarie locali e degli istituti universitari del Veneto, nonché di ogni altro ente, istituzione, associazione, di natura sia pubblica che privata, competente in materia.

     3. La Giunta regionale provvede a incaricare dell'attività del centro idonea struttura regionale, ovvero, qualora ne ricorrano le condizioni, ad affidarne la gestione, mediante stipula di apposita convenzione, ad altro ente pubblico individuato in base a criteri di efficacia ed efficienza.

     4. Alle eventuali spese del centro si provvede mediante la legge annuale di bilancio.

 

     Art. 16. Progetti speciali.

     1. La Giunta regionale, previa intesa con il Ministero per i beni culturali e ambientali, anche con il concorso finanziario di altri enti pubblici e privati, è autorizzata a promuovere la realizzazione di progetti speciali finalizzati a creare modelli di riferimento per soluzioni di accessibilità e di visitabilità di edifici aperti al pubblico soggetti al vincolo di cui alle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497.

     2. La Giunta regionale sceglie i progetti da realizzare e determina, con il piano di cui all'articolo 14, l'entità del contributo da concedere, avuto riguardo alla rilevanza del progetto in relazione alle finalità di cui al comma 1 e all'interesse culturale dell'immobile oggetto dell'intervento.

 

CAPO VI

Modalità di concessione ed erogazione dei contributi e competenze delle

province e dei Comuni

 

     Art. 17. Domande di contributo degli enti pubblici.

     1. Per ottenere i contributi di cui agli articoli 8 e 11, gli enti pubblici che hanno la proprietà o la disponibilità per un congruo periodo degli edifici e degli spazi interessati agli interventi presentano domanda al Presidente della provincia nel cui territorio l'immobile è ubicato, entro il 31 marzo di ogni anno, con l'indicazione delle opere da realizzare e dei beni da acquistare, nonché della relativa spesa.

 

     Art. 18. Domande di contributo degli enti e dei soggetti privati.

     1. Per ottenere i contributi di cui agli articoli 9, 10 e 11, gli enti ed i soggetti privati che hanno la proprietà o la disponibilità per un congruo periodo degli edifici e degli spazi interessati agli interventi presentano domanda al Sindaco del comune nel cui territorio l'immobile è ubicato, entro il 31 marzo di ogni anno, con l'indicazione delle opere da realizzare e dei beni da acquistare, nonché della relativa spesa.

     2. Ai contributi di cui al comma 1 sono ammessi, oltre ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), anche i condomini ove hanno il domicilio le suddette categorie di beneficiari.

     3. Per l'ottenimento dei contributi di cui all'articolo 13, i soggetti interessati presentano domanda al Sindaco del Comune ove essi hanno la residenza, entro il 31 marzo di ogni anno, con l'indicazione dei beni e dei servizi da acquistare nonché della relativa spesa.

 

     Art. 19. Assegnazione dei fondi regionali alle Province ed ai Comuni.

     1. Entro il termine perentorio di novanta giorni dalla scadenza del termine di cui agli articoli 17 e 18, le province ed i comuni, a seguito di apposita istruttoria, comunicano alla Regione il loro fabbisogno complessivo, sulla base delle domande presentate dagli enti e dai soggetti interessati e ritenute ammissibili.

     2. Entro i quarantacinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, la Giunta regionale assegna e trasferisce alle province ed ai comuni i fondi disponibili, secondo i criteri e con le priorità stabiliti dal piano di cui all'articolo 14.

     3. Le province ed i comuni, sulla base dei fondi regionali loro assegnati, eventualmente integrati con fondi propri, provvedono alla ripartizione dei contributi fra i soggetti e gli enti che ne hanno titolo.

 

     Art. 20. Modalità di erogazione dei contributi.

     1. L'erogazione del contributo è disposta dalla provincia o dal comune competente dopo l'esecuzione delle opere e l'acquisto dei beni, sulla base della documentazione attestante le spese, fatto salvo quanto previsto dal comma 2.

     2. Le province, all'atto della concessione del contributo agli enti pubblici, possono anticipare, nel limite del 50 per cento, l'erogazione del contributo medesimo.

     3. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 entro i termini stabiliti all'atto della concessione del contributo comporta la decadenza dei benefici concessi.

     4. Qualora la spesa effettivamente sostenuta risulti inferiori a quella ammessa, il contributo può essere ridotto proporzionalmente; debbono in ogni caso essere rispettati i limiti percentuali di cui agli articoli 8, 9, 10, 11 e 13.

     5. Qualora le opere realizzate e i beni acquistati non risultino conformi alla documentazione presentata con le domande di cui agli articoli 17 e 18, è disposta la revoca del contributo.

     6. Le somme eventualmente recuperate, per effetto dei provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5, possono essere reimpiegate fino all'esaurimento delle graduatorie degli aventi diritto e al raggiungimento dei limiti di cui agli articoli 8, 9, 10, 11 e 13.

     7. Le province ed i comuni trasmettono alla Regione il rendiconto dei contributi erogati entro un anno dal trasferimento dei fondi, provvedendo alla restituzione delle somme rimaste eventualmente inutilizzate.

     8. Le province, qualora impieghino parte dei fondi regionali assegnati nella realizzazione di opere e nell'acquisto di beni per l'eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche in edifici o spazi di cui hanno la proprietà o la disponibilità, sono tenute a presentare alla Regione, contestualmente al rendiconto di cui al comma 7, la documentazione attestante le spese effettuate direttamente.

 

CAPO VII

Disposizioni finali

 

     Art. 21. Rapporti finanziari.

     1. I comuni e le province sono autorizzati a prelevare, entro il limite del 5 per cento delle rispettive assegnazioni, le somme necessarie per sostenere gli oneri connessi all'esercizio della delega.

 

     Art. 22. Norma finanziaria.

     1. All'onere di lire 1.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante utilizzo del fondo globale di cui al capitolo 80230- partita n. 6, del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 1993, e contemporanea iscrizione del medesimo importo, per competenza e per cassa, al capitolo 61060 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1993, che assume la seguente denominazione: "Interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire la vita di relazione".

     2. Per l'anno 1994 e successivi lo stanziamento del capitolo 61060 verrà determinato ai sensi dell'articolo 32 bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, come modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43.

 

     Art. 23. Abrogazioni.

     1. E' abrogata la legge regionale 30 aprile 1985, n. 45, come modificata dalla legge regionale 15 giugno 1986, n. 32.

 

     Art. 24. Norme transitorie.

     1. Per gli interventi a favore dei soggetti privati sono fatti salvi, per l'anno 1993, i procedimenti già istruiti ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale n. 45/1985, come modificato dalla legge regionale n. 32/1986 da finanziare con gli stanziamenti previsti sul capitolo 61402 "Fondo regionale per i servizi sociali".

     2. Per gli interventi di adeguamento delle strutture pubbliche di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 45/1985, per l'anno 1993 è utilizzato lo stanziamento di cui all'articolo 22, comma 1, con le procedure previste dall'articolo 4 della legge regionale medesima.

     3. La delega delle funzioni amministrative alle province ed ai comuni decorre dal 1° gennaio 1994.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 28 della L.R. 12 luglio 2007, n. 16.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 10 aprile 1998, n. 13.

[3] Comma così sostituito dall'art. 75, comma 1, della L.R. 30 gennaio 1997, n. 6.

[4] Comma aggiunto dall'art. 75, comma 2, della L.R. 30 gennaio 1997, n. 6.